Dipendente pubblico e figlio di un caduto per causa di servizio: niente benefici

Respinta definitivamente la richiesta del lavoratore di ottenere dal Ministero della Giustizia le maggiorazioni contributive previste dalla l. n. 336/1970. Esclusa l’applicabilità della normativa per i congiunti dei caduti per causa di servizio

Dipendente del Ministero della Giustizia e orfano di un caduto per causa di servizio. Non accoglibile, però, la domanda finalizzata ad ottenere le maggiorazioni contributive previste per gli ex combattenti oggi lavoratori pubblici Cassazione, sentenza n. 26348/16, sezione lavoro, depositata il 20 dicembre . Categorie. In Tribunale, prima, e in Corte d’appello, poi, viene riconosciuta dai Giudici la legittimità della pretesa avanzata dal dipendenti nei confronti del Ministero. Decisivo per i giudici il richiamo alla equiparazione tra la categoria dei mutilati e invalidi di guerra ed i congiunti dei caduti in guerra e quella dei mutilati e invalidi per causa di servizio e dei congiunti dei caduti per causa di servizio . Questa visione viene, però, viene definita errata in Cassazione. Corrette, quindi, le obiezioni mosse dal Ministero della Giustizia. Secondo i magistrati del ‘Palazzaccio’ la locuzione ‘categorie equiparate’ prevista nella l. n. 336/1970 – la cd. ‘legge dei combattenti’ – ha un’applicazione limitata. In sostanza, i benefici previsti per gli ex combattenti vanno estesi alle altre categorie che la stessa legge ha inteso assimilare ai primi e, con specifico riferimento alla categoria dei profughi per l’applicazione del trattato di pace”, alle categorie a questa equiparate per effetto di altre disposizioni legislative . E sempre in questa ottica è stato affermato che i benefici combattentistici, riconosciuti ai cittadini in vario modo danneggiati da eventi bellici, non spettano ai mutilati ed invalidi civili per servizio , poiché l’espressione assimilati” non ha alcun significato estensivo, ma indica complessivamente tutte le categorie vittime civili di guerra, orfani e vedove di guerra, profughi, ex deportati ed ex perseguitati indicate in specifici testi legislativi . Di conseguenza, concludono i giudici, l’assimilazione è da riferire alle categorie di ex combattenti . A dare forza a questa visione, poi, anche la Corte dei Conti con una decisione ad hoc si è sancito che i benefici previsti dalla l. n. 336/1970 sono riservati a categorie di destinatari espressamente indicati dalla legge e quindi non si applicano agli invalidi per causa di servizio, in mancanza di una parificazione giuridica permanente ed automatica tra mutilati ed invalidi di guerra ed invalidi per servizio .

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 11 ottobre - 20 dicembre 2016, numero 26348 Presidente Macioce – Relatore Blasutto Svolgimento del processo 1. La Corte di appello di Genova, con sentenza numero 646/2011, ha confermato la sentenza di primo grado, con cui il locale Tribunale aveva dichiarato il diritto di D.B.C., dipendente del Ministero della Giustizia ed orfano di un caduto per causa di servizio, ad ottenere i benefici previsti dagli artt. 1 e 2 Legge numero 336 del 1970. 2. A fondamento del decisum, la Corte di appello ha svolto le seguenti considerazioni - l'art. 5 della Legge numero 474 del 1958 introdusse una equiparazione tra la categoria dei mutilati e invalidi di guerra ed i congiunti dei caduti in guerra e quella dei mutilati ed invalidi per causa di servizio e dei congiunti dei caduti per causa di servizio - tale parificazione è di carattere generale, come desumibile dal tenore testuale della previsione normativa, così consentendo di superare anche i dubbi interpretativi che aveva ingenerato la previsione di cui all'art. 1 Legge numero 539 del 1950, che pareva avere limitato l'equiparazione ai benefici già esistenti nell'ordinamento in quel determinato momento storico - una diversa interpretazione renderebbe priva di significato la previsione, contenuta nell'art. 1 Legge numero 336 del 1970 di cui al beneficio richiesto in causa, secondo cui tale beneficio è riconosciuto anche alle categorie equiparate” - tra gli altri - agli invalidi di guerra - a diversa interpretazione non può condurre neppure la giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte dei conti, riguardanti pretese aventi ad oggetto la maggiorazione del trattamento pensionistico” e quindi fattispecie non pertinenti, essendo il trattamento pensionistico estraneo all'equiparazione per espressa previsione della disposizione normativa di cui all'art. 1 Legge n .336/1970. 3. Per la cassazione di tale sentenza ricorre per il Ministero della Giustizia con un motivo. Resiste il D.B. con controricorso. Motivi della decisione 1. Con unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 Legge 24 maggio 1970 numero 336, dell'art. 5 della Legge 30 aprile 1958 numero 474, in relazione all'art. 360 numero 3 c.p.c Sostiene che, dal tenore dell'art. 1 Legge numero 336/70, il riferimento alle categorie equiparate” è riferibile ai soli soggetti profughi per l'applicazione dei trattati di pace” e non a tutte le altre categorie di soggetti pure previste dalla medesima norma. Un riscontro indiretto di tale soluzione si trae dalla giurisprudenza di legittimità che ha riconosciuto l'estensione dei benefici combattentistici non a tutti i profughi indistintamente, ma solo a quella categoria di profughi che con apposite leggi hanno ottenuto una specifica parificazione rispetto agli ex combattenti che sono rimasti coinvolti in modo immediato e diretto negli effetti del trattato di pace. Inoltre, né l'art. 1 della Legge numero 539 del 1950, né l'art. 5 Legge numero 474 del 1958 hanno fissato una parificazione permanente tra mutilati ed invalidi di guerra e mutilati ed invalidi per cause di servizio, in modo che qualunque beneficio previsto per gli uni sia automaticamente esteso ai secondi. 2. Il ricorso è fondato. 3. L'art. 1 Legge numero 336/1970 prevede che i dipendenti civili di ruolo e non di ruolo dello stato, compresi quelli delle amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo, il personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado ed i magistrati dell'ordine giudiziario ed amministrativo, ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per causa di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate, possono chiedere una sola volta nella carriera di appartenenza la valutazione di due anni o, se più favorevole, il computo delle campagne di guerra e del periodo trascorso in prigionia, in internamento, per ricovero in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermità contratte presso reparti combattenti o in prigionia di guerra o in internamento, ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici e del conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione. Il periodo eventualmente eccedente viene valutato per l'attribuzione degli ulteriori aumenti periodici e per il conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione”. La norma vede come destinatari dei benefici ivi previsti i dipendenti pubblici che siano ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per causa di guerra, profughi per l'applicazione dei trattato di pace e categorie equiparate”. 3.1. L'art. 2 della stessa legge prevede, a sua volta, che ai dipendenti indicati all'articolo 1, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, sono attribuiti, ai soli fini della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita e di previdenza, tre aumenti periodici di stipendio, paga e retribuzione o, se più favorevole, un aumento periodico per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio militare prestato in territorio dichiarato in stato di guerra, trascorso in prigionia e in internamento, in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermità contratte presso reparti combattenti, in prigionia e in internamento. Ai dipendenti indicati nel precedente comma, a loro richiesta o a richiesta degli eredi aventi diritto a pensione di riversibilità, anziché l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, previsti dallo stesso precedente comma, va conferita la qualifica o classe di stipendio paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta”. 3.2. La locuzione categoria equiparate” di cui all'art. 1 Legge numero 336/70 è da intendere riferibile - come indicato dal Ministero - solo alle categorie equiparate per legge a quella dei profughi per l'applicazione dei trattato di pace”, ossia l'ultima categoria dell'elenco. In effetti, la congiunzione coordinativa e”, pur potendo unire proposizioni sintatticamente equivalenti, nella costruzione dei dettato legislativo appare riferibile esclusivamente all'ultima categoria della serie, nel senso che i benefici previsti dal Legislatore per gli ex combattenti sono estesi alle altre categorie che la stessa legge ha inteso assimilare ai primi e, con specifico riferimento alla categoria dei profughi per l'applicazione dei trattato di pace”, alle categorie a questa equiparate per effetto di altre disposizioni legislative. La costruzione del periodo, in cui la riferita locuzione è conchiusa tra due virgole e prima del verbo .per causa di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate, possono chiedere” , avvalora tale conclusione, portando ad escludere che il riferimento alle categorie equiparate” valga ad estendersi oltre l'ambito così definito. 4. In tale contesto possono anche essere richiamate le recenti sentenze di questa Corte Cass. nnumero 2641 e 23216 del 2012 , che, ancorché non riferibili alle questioni oggetto del presente giudizio, hanno fornito un'interpretazione limitativa dell'estensione di cui all'inciso anzidetto, negando ad alcune categorie di profughi i benefici combattentistici previsti dalla Legge numero 336 del 1970. E' stato difatti affermato che l'espressione profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate”, utilizzata dall'art. 1 della medesima legge, riguarda soltanto i profughi coinvolti in maniera immediata e diretta negli effetti dei trattato di pace e coloro che a questi profughi sono parificati da apposite leggi, sicché chi è tornato dalla Libia dopo l'agosto del 1969, e quindi per eventi non direttamente provocati dalla guerra o dal trattato di pace, può chiedere i benefici comuni per i profughi e i rimpatriati in generale, ma non anche i benefici speciali di cui alla legge numero 336 del 1970. 5. Tanto premesso, va ulteriormente osservato quanto segue. 5.1. La Legge 539/1950 aveva previsto, all'art. 1, che i benefici, spettanti secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra nonché ai congiunti dei caduti in guerra, si applicano anche ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio. Nulla è innovato per quanto concerne il trattamento di pensione spettante ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio”. Con l'espressione benefici spettanti secondo le vigenti disposizioni” il Legislatore intese limitare l'estensione ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio” dei soli benefici già esistenti nell'ordinamento in quel determinato momento storico. 5.2. La Legge numero 474/1958 ha ad oggetto provvedimenti perequativi in favore dei mutilati ed invalidi per servizio titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari, di pensioni speciali od eccezionali e loro congiunti in caso di morte”. L'intero impianto della legge riguarda i mutilati ed invalidi per servizio” che siano titolari di pensioni o assegni privilegiati ordinari, di pensioni speciali o eccezionali” o dei loro congiunti in caso di morte. Si tratta provvedimenti perequativi introdotti in favore di pensionati mutilati ed invalidi per servizio o, se deceduti, in favore dei loro congiunti all'art. 1 è prevista l'elevazione degli importi relativi agli assegni di superinvalidità e dell'indennità speciale per accompagnatore all'art. 2 è previsto il riconoscimento di un'indennità annua, non reversibile, in favore dei titolari di pensione o assegno privilegiato ordinario di prima categoria agli artt. 3 e 4, è riconosciuto un assegno integratore”, in presenza di figli, in favore dei titolari di pensione o assegno privilegiato ordinario di prima categoria . In tale contesto, si iscrive l'art. 5, il quale - con norma di chiusura - ha previsto che i mutilati ed invalidi per servizio ed i congiunti dei caduti per servizio sono parificati rispettivamente ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra ai fini dell'ammissione ai benefici stabiliti per queste categorie di cittadini. La parificazione non ha effetto per quanto concerne il trattamento di pensione”. 5.3. La Legge dei 1950 aveva introdotto una parificazione limitata ai benefici già vigenti nell'ordinamento. La Legge dei 1958 ha riguardato misure perequative in favore di titolari di trattamenti pensionistici. L'interpretazione dell'art. 5 della Legge numero 474 del 1958 offerta dalla Corte di appello trascura l'interpretazione sistematica della disposizione nel contesto della legge in cui questa è inserita, per cui dall'estrapolazione della previsione fa derivare la portata estensiva della parificazione. 6. Anche gli interventi legislativi successivi, nell'ampliare l'alveo applicativo della Legge numero 336/70, lo hanno fatto previo riconoscimento - operato di volta in volta - di una equivalenza alla categoria degli ex combattenti. Così la legge 8 luglio 1971 numero 541 ha previsto che la legge 24 maggio 1970, numero 336, recante benefici a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati, si applica anche agli ex deportati ed agli ex perseguitati, sia politici che razziali, assimilati agli ex combattenti”. La Legge numero 824 del 1971 prevede norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, numero 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati”, dove l'espressione assimilati” è riferita alle categoria equiparate a quella degli ex combattenti. 7. In tal senso, si era orientata anche la risalente giurisprudenza di questa Corte Cass. nnumero 492 del 1977, numero 5211 del 1979, numero 2189 del 1980, numero 239 e numero 2133 dei 1981 e numero 1830 dei 1986 , secondo cui né l'art 1 della Legge n 539 del 1950, né l'art 5 della successiva Legge n 474 dei 1958, fissano una parificazione giuridica permanente e automatica tra i mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati e invalidi per cause di servizio, in modo che un qualunque beneficio legislativamente stabilito per i primi debba ritenersi automaticamente esteso ai secondi, poiché, dal contesto di tali norme, risulta che la categoria dei mutilati e invalidi di guerra viene assunta solo come parametro per l'attribuzione al mutilati e Invalidi per servizio di singoli benefici, con esplicito riferimento alla situazione concretamente esistente al momento dell'entrata in vigore delle singole leggi. Pertanto, in mancanza di previsione espressa, non spetta ai mutilati e invalidi per cause di servizio lo scatto anticipato di anzianità previsto dalla Legge 24 maggio 1970, n 336, in favore degli ex combattenti e categorie equiparate. 7.1. Più in generale, con il riferito orientamento, è stato affermato che i benefici combattentistici riconosciuti dalle Leggi 24 maggio 1970 numero 336, 8 luglio 1971 numero 541, 9 ottobre 1971 numero 824 e dal d.l. 8 luglio 1974 numero 261, convertito nella Legge 14 agosto 1974 numero 355, ai cittadini in vario modo danneggiati da eventi bellici, non spettano ai mutilati ed invalidi per servizio di cui alle Leggi 15 luglio 1950 numero 539 e 3 aprile 1958 numero 474, poiché l'espressione 'assimilati' non ha alcun significato estensivo, ma indica complessivamente tutte le categorie vittime civili di guerra, orfani e vedove di guerra, profughi, ex deportati ed ex perseguitati indicate specificamente nei testi legislativi citati. L'assimilazione è dunque da riferire alle categorie di ex combattenti. 8. Per completezza, va rilevato che anche la Corte dei Conti ha fornito analoga interpretazione della disciplina in esame, affermando sent. numero 943 del 2008 che i benefici di cui alla L. 24 maggio 1970 numero 336 sono riservati a categorie di destinatari espressamente indicati dalla legge stessa pertanto essi non si applicano agli invalidi per causa di servizio, in mancanza di una parificazione giuridica permanente ed automatica tra mutilati ed invalidi di guerra ed invalidi per servizio, che non risulta operata dall'art. 1 della L. 15 luglio 1950 numero 539, ne' dall'art. 5 della L. 3 aprile 1958 numero 474. 8.1. Identico orientamento è stato espresso anche dal Consiglio di Stato sent. numero 195 del 1997 . 9. In conclusione, il ricorso del Ministero della Giustizia va accolto, dovendo essere prestata continuità all'orientamento espresso da Cass. nnumero 492 del 1977, numero 5211 del 1979, numero 2189 del 1980, numero 239 e numero 2133 del 1981 e numero 1830 del 1986. 10. La sentenza va dunque cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, trattandosi di questione di solo diritto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384, secondo comma, c.p.c. con il rigetto dell'originaria domanda. 11. Il diverso esito della controversia nei gradi del giudizio di merito giustifica la compensazione delle spese dell'intero processo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originaria domanda. Compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito e dei giudizio di legittimità.