Ricostruire L’Aquila con i contratti di lavoro flessibile

La deroga all’articolo 36 d.lgs. numero 165/2001 utilizzo dei contratti di lavoro flessibile , disposta dall’articolo 3 ordinanza ministeriale numero 3753/2009, per la ricostruzione della città dell’Aquila, trova applicazione solo per il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni e non anche per il personale dipendente da A.N.A.S., che, per effetto della trasformazione da azienda a ente pubblico economico d.lgs. numero 143/1994 , vede il rapporto di lavoro del suo personale dipendente disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza numero 26166/2016, depositata il 19.12.2016. Deroghe alla disciplina lavoristica. Dopo il sisma del 2009, nell’ambito del programma di ricostruzione dell’Aquila e dell’Abruzzo, A.N.A.S. assumeva il lavoratore oggi ricorrente in Cassazione con contratto a tempo determinato, prorogandolo per due volte successive. Il lavoratore lamentava l’illegittimità della seconda proroga poiché ingiustificata e chiedeva, quindi, la conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. La Corte d’appello adita riteneva la proroga legittima sostenendo che A.N.A.S fosse autorizzata ad avvalersi delle deroghe previste dalle ordinanze ministeriali numero 3755/2009 e numero 3753/2009, ossia delle deroghe all’articolo 36 d.lgs. numero 165/2001 cd. Testo Unico sul Pubblico Impiego sulle condizioni di stipulazione dei contratti di lavoro flessibile in seno alle Pubbliche Amministrazioni. Secondo la Corte territoriale, infatti, l’utilizzo più libero del contratto di lavoro flessibile era uno strumento immediatamente attuabile da parte di qualsivoglia società, purché avente natura o capitale od oggetto pubblici. In sostanza, il giudice di secondo grado ha consentito una maggiore flessibilità nei rapporti di lavoro in ragione dell’esigenza – imminente e concreta -di ricostruzione della città e non solo. Flessibilità un bene o un male? Il lavoratore soccombente ricorreva, quindi, avanti la Corte di Cassazione che, con la sentenza in commento, accoglie le doglianze del precario. Le eccezioni mosse dal ricorrente possono essere sintetizzate come segue. La deroga alle regole sui contratti a termine, prevista per ragioni di estrema necessità dall’ ordinanza ministeriale numero 3753/2009, trova applicazione solo per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e, quindi, non per i dipendenti di A.N.A.S. che, per effetto di una pregressa trasformazione da azienda ad ente pubblico privatizzato, regola i suoi rapporti di lavoro con le norme di diritto privato e con la disciplina prevista dalla contrattazione collettiva. Dopotutto, se si applicasse la citata deroga ad A.N.A.S. si estenderebbe la disciplina – speciale - dei rapporti di pubblico impiego a rapporti disciplinati esclusivamente dal diritto privato, con evidente violazione del principio di specialità. La Corte di Cassazione avalla l’interpretazione offerta dal ricorrente, ragionando altresì sulla lettera delle norme in gioco. In particolare, l’articolo 14 dell’ordinanza ministeriale numero 3755/2009 dispone che, in relazione alla necessità di ricostruire con somma urgenza la sede del compartimento A.N.A.S. dell’Aquila, totalmente inagibile, la stessa società è autorizzata ad avvalersi delle deroghe previste dall’articolo 3 dell’ordinanza ministeriale numero 3753/2009, che, come visto, si applicherebbe alle sole pubbliche amministrazioni. Secondo la Suprema Corte, una norma così formulata consentirebbe anche ad A.N.A.S. la stipulazione di contratti a termine in deroga alla disciplina ordinaria, ma non legittimerebbe automaticamente le successive proroghe, che, di conseguenza, devono essere disposte secondo le regole ordinarie. In ogni caso, le deroghe previste per i contratti di lavoro flessibile in seno alle pubbliche amministrazioni non potrebbero trovare applicazione, in toto , nei rapporti di lavoro con A.N.A.S. poiché ciò comporterebbe un’estensione di una norma speciale, eccezionale, in un ambito dalla stessa non esplicitamente contemplato. Se è vero che durante lo stato di emergenza è possibile emettere ordinanze ministeriali e non che deroghino alle disposizioni vigenti, è altrettanto vero che tali deroghe devono, comunque, rispettare i principi generali dell’ordinamento giuridico un potere il cui esercizio introduce nel sistema elementi di antinomia deve essere limitato, se non addirittura evitato.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 6 ottobre – 19 dicembre 2016, numero 26166 Presidente Nobile – Relatore Negri Della Torre Svolgimento del processo Con sentenza numero 334/2013, depositata il 20 dicembre 2013, la Corte di appello di Campobasso accoglieva il gravame di ANAS S.p.A. e, in riforma della sentenza del Tribunale di Campobasso, rigettava il ricorso, con il quale V.G.N. aveva chiesto che venisse accertata la illegittimità, ex articolo 4 d.lgs. numero 368/2001, della seconda proroga apposta, in occasione del sisma che aveva colpito l’Abruzzo, al contratto a termine stipulato per il periodo 10/11/2008 - 9/3/2009 e già prorogato. La Corte osservava, a sostegno della propria decisione, con assorbimento di ogni altro motivo di appello, come tale seconda proroga dovesse ritenersi legittima alla stregua della normativa di emergenza adottata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, dell’Ordinanza numero 3755 emessa il 15 aprile 2009, la quale, all’articolo 14, aveva autorizzato l’ANAS ad avvalersi delle deroghe previste all’articolo 3 della precedente Ordinanza numero 3753 del 6 aprile 2009 e, quindi, della deroga all’articolo 36 d.lgs. numero 165/2001 in tema di utilizzo di contratti di lavoro flessibile secondo la Corte, era, infatti, riduttivo far discendere dal solo rilievo della natura privatistica del rapporto di lavoro del personale dell’ANAS S.p.A. la illegittimità di una proroga che la normativa richiamata aveva previsto come strumento immediatamente attuabile da parte di qualsivoglia società, purché avente natura o capitale od oggetto pubblico. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il V. con due motivi, assistiti da memoria ANAS ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo, deducendo violazione degli articolo 12 e 14 Disposizioni sulla legge in generale con riferimento alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri numero 3753, 3754 e 3755 del 2009, il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Corte di appello ritenuto applicabile al rapporto di lavoro fra le parti la deroga all’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165 contenuta nella prima di esse articolo 3 , senza considerare - in presenza di una norma eccezionale, in quanto espressione del potere di ordinanza in deroga stabilito dall’articolo 5 l. numero 225/1992 - che essa avrebbe potuto trovare applicazione soltanto al settore delle Amministrazioni Pubbliche e non anche ai dipendenti di ANAS S.p.A., il cui rapporto di lavoro con la società è regolato dalle norme di diritto privato né tale estensione poteva ritenersi giustificata alla luce dell’articolo 10 dell’Ordinanza numero 3755, pur richiamato in sentenza, non risultando dedotto che l’impiego del ricorrente in virtù della seconda proroga fosse avvenuto su richiesta e alle dipendenze del Dipartimento della protezione civile. Con il secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’articolo 36 del d.lgs. numero 165/2001, il ricorrente si duole che la Corte, riconoscendo applicabile tale norma ai dipendenti di ANAS, abbia di fatto esteso la disciplina del pubblico impiego privatizzato a rapporti ormai esclusivamente regolati dalle norme di diritto privato. È fondato e deve essere accolto il primo motivo di ricorso. L’articolo 14 dell’Ordinanza numero 3755 dispone che in relazione alla necessità di ricostruire con somma urgenza la sede del Compartimento ANAS OMISSIS , che risulta definitivamente inagibile a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009, la medesima società è autorizzata ad avvalersi delle deroghe previste all’articolo 3 dell’ordinanza di protezione civile numero 3753 del 6 aprile 2009 . Ciò premesso, si deve rilevare che la formulazione della norma in esame non è tale da poter legittimare una seconda proroga come nella specie intervenuta al contratto di lavoro a termine stipulato dalle parti con decorrenza dal 10/11/2008. Essa, infatti, sotto un primo profilo, consente ad ANAS di avvalersi delle deroghe di cui all’Ordinanza numero 3753/2009 esclusivamente in relazione alla necessità di ricostruire l’edificio in cui ha sede il Compartimento dell’Aquila e cioè non per una indistinta pluralità di esigenze connesse allo svolgimento dei compiti demandati alla società ma per un fine ben preciso e normativamente definito. Inoltre, è da escludere che la deroga all’articolo 36 utilizzo di contratti di lavoro flessibile del d.lgs. 30 marzo 2001, numero 165, prevista, insieme con altre, dall’articolo 3 dell’Ordinanza numero 3753/2009, cui fa riferimento la disposizione in esame, possa trovare applicazione ai dipendenti di ANAS sia perché il richiamo all’articolo 36, il quale stabilisce i presupposti e le condizioni cui si devono attenere le amministrazioni pubbliche per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali, non può che riferirsi ai soggetti individuati come tali dall’articolo 1, co. 2, del decreto legislativo numero 165/2001 sia perché - secondo quanto già precisato da questa Corte di legittimità in diverse pronunce - a seguito e per effetto della trasformazione dell’ANAS da azienda in ente pubblico economico operata con il d.lgs. numero 143/1994, il rapporto di lavoro del personale dipendente del suddetto ente è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva di lavoro cfr. in tal senso Cass. numero 9590/2005 . Non è dubbio, d’altra parte, che una diversa interpretazione dell’articolo 3, nel senso di un travalicamento dei limiti formali di appartenenza soggettiva all’Amministrazione pubblica, quale legislativamente definita, a vantaggio di una concezione di essa lata e funzionalistica che ingloberebbe, tra i destinatari della norma, anche ANAS, in ragione delle finalità di rilievo pubblico che, pur in una mutata veste soggettiva, essa continua a perseguire , implicando una ricomposizione del fenomeno organizzatorio ben al di là di ogni opzione interpretativa di carattere estensivo , non sarebbe coerente con la natura di norma eccezionale dell’articolo 5, co. 2, l. numero 225/1992, il quale conferisce, per la realizzazione degli interventi da attuare durante lo stato di emergenza, un potere di ordinanza in deroga ad ogni disposizione vigente , nel solo rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, e cioè un potere il cui esercizio induce nel sistema, in correlazione con fatti e situazioni di portata straordinaria, elementi di antinomia e di frattura nella consequenzialità applicativa. Né potrebbe la seconda proroga del contratto a termine legittimarsi sulla scorta della disposizione di cui all’articolo 10, comma 1, seconda parte, dell’Ordinanza numero 3755/2009 ove è previsto che, per finalità legate alle attività di emergenza, il Dipartimento della protezione civile sia autorizzato ad avvalersi di personale dipendente da società a totale o prevalente capitale pubblico, ovvero da società che svolgono istituzionalmente la gestione di servizi pubblici, previo consenso delle medesime società, per collaborazioni a tempo pieno e con rimborso degli emolumenti corrisposti al predetto personale, nonché degli oneri contributivi ed assicurativi , non risultando dedotto che fra il Dipartimento e l’ANAS sia intervenuto un accordo per il distacco, presso il primo, di personale della società né che l’impiego del ricorrente in forza della seconda proroga sia, in ogni caso, avvenuto su richiesta e alle dipendenze del Dipartimento stesso. Il secondo motivo di ricorso resta assorbito. La sentenza deve conseguentemente essere cassata, in relazione al motivo accolto, e la causa rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Bari, la quale si atterrà ai principi sopra espressi, procedendo altresì all’esame, ove riproposti, dei motivi di gravame non considerati dal giudice di appello perché dichiarati assorbiti v. Cass. numero 3496/1974 e successive numerose conformi . P.Q.M. la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Bari.