Il coautore del fatto illecito subisce azione di regresso per l’intera somma pagata

Secondo un’applicazione del principio dettato in generale per le obbligazioni solidali dall’art. 1298, comma 1 c.c. – secondo cui quando l’obbligazione sia stata contratta nell’interesse esclusivo di alcuno dei debitori, l’intero peso del debito sarà posto a suo carico – nell’ipotesi di concorso tra responsabili senza colpa e responsabili colpevoli è pacificamente riconosciuto che il responsabile per fatto altrui mediato o indiretto ove abbia risarcito il danno potrà esercitare l’azione di regresso nei confronti dell’autore immediato dell’illecito per l’intera somma pagata, dovendo escludersi, in tal caso, la possibilità di ripartire tra i coobbligati l’onere del risarcimento in proporzione della rispettiva colpa e delle entità delle conseguenze che ne sono derivate.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 24567/16 depositata il 2 dicembre 2016. Il fatto. Il giudizio trova il suo antefatto nel giudicato intervenuto sulla domanda di risarcimento del danno proposta dinnanzi al Tribunale territorialmente competente dagli eredi del conducente un motoveicolo, deceduto nel sinistro occorso allorquando quest’ultimo investiva a forte velocità una motofalciatrice che effettuava l’attraversamento della statale. Gli eredi avevano agito sia nei confronti degli eredi del conducente della motofalciatrice che nei confronti del suo datore di lavoro, nonché proprietario del mezzo. Con il giudicato veniva accertata la responsabilità concorrente ed in eguale misura 50% dei due conducenti dei veicoli coinvolti e condannati gli eredi del conducente della motofalciatrice, nonché gli eredi del proprietario del mezzo. Questi ultimi provvedevano alla esecuzione del giudicato ed avviavano l’attuale giudizio nei confronti degli eredi del dipendente deceduto, chiedendo la condanna solidale dei convenuti, in via di regresso, alla restituzione dell’intera somma corrisposta. Il Tribunale adito, accoglieva integralmente la domanda. Successivamente, la Corte d’appello accoglieva il gravame proposto dagli eredi del conducente la motofalciatrice e, in riforma della sentenza appellata, respingeva dunque integralmente la domanda originaria.Gli eredi del proprietario della motofalciatrice proponevano ricorso per Cassazione. Il giudicato. Gli ermellini, hanno ritenuto fondato, tra gli altri, il primo motivo di ricorso proposto dagli eredi del proprietario del mezzo agricolo sulla scorta del quale gli stessi denunciavano violazione e falsa applicazione di norme di legge e del codice civile, nonché omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. In particolare, i ricorrenti hanno censurato la statuizione della Corte territoriale nella parte in cui affermava che il giudicato non atteneva ai rapporti interni tra i condebitori in solido. Hanno pertanto, dedotto che quanto disposto dall’art. 2055, comma 2, c.c., norma a fondamento dell’azione di regresso esercitata, attribuiva a colui che avesse risarcito il danno il diritto di regresso verso i corresponsabili, debitori in solido, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa, richiedendosi dunque per l’attribuzione definitiva delle responsabilità nei rapporti interni la verifica della colpa di ciascuno dei condebitori solidali. Gli ermellini evidenziano che nella fattispecie di causa il giudicato aveva accertato che l’incidente occorso ai due conducenti fu cagionato da entrambi in egual misura. Detto giudicato aveva dunque accertato la responsabilità diretta per il sinistro stradale soltanto a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nell’impatto. Il proprietario del mezzo agricolo è stato chiamato a rispondere quale responsabile indiretto, sia per la sua qualità di proprietario, appunto, che per quella di datore di lavoro. Il giudicato investiva quindi, da un lato, la responsabilità diretta del lavoratore – conducente della motofalciatrice ex artt. 2043 e 2054, comma 1, c.c., dall’altro, la mancanza di un apporto causale del datore di lavoro, la cui responsabilità dipendeva da un titolo diverso rispetto alla generale previsione dell’art. 2043 c.c. artt. 2054, comma 3, c.c. e 2049 c.c. . Concludendo. I giudici, quindi, concludono affermando che la natura indiretta della responsabilità del proprietario del veicolo/datore di lavoro – e per lui dei sui eredi – contenuta nel giudicato fa sorgere il diritto degli stessi eredi all’integrale regresso o se si vuole, alla rivalsa verso il responsabile diretto il conducente/lavoratore, e per lui, gli eredi .

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 20 settembre – 1 dicembre 2016, n. 24567 Presidente Di Cerbo – Relatore Spena Svolgimento del processo Il presente giudizio trova il suo antefatto nel giudicato intervenuto sulla domanda di risarcimento del danno proposta davanti al Tribunale di Parma nell'anno 1992 citazione del 9.3.1992 dagli eredi di G.D. la moglie C.T. ed i figli A. e F. , deceduto nel sinistro stradale verificatosi in Parma Strada Statale 9 in data 20.7.1989 allorquando il motoveicolo Kawasaki da lui condotto investiva a forte velocità la motofalciatrice condotta dal signor B.I., che effettuava l'attraversamento della statale. Gli eredi dei G. avevano agito nei confronti degli eredi dei B. la moglie Z.L. ed i figli M. e G. nonché dei proprietario del mezzo e datore di lavoro dei B., signor C.F Con il giudicato sentenza della Corte d' Appello di Bologna nr. 474/2000 veniva accertata la responsabilità concorrente ed in eguale misura 50% dei due conducenti dei veicoli coinvolti e condannati gli eredi di B.I. pro quota ed intra vires e di C.F.,deceduto in corso di causa, al risarcimento del danno in favore degli eredi di G.D Gli eredi di C.F. C.E., L. e F.M. provvedevano alla esecuzione del giudicato ed avviavano davanti al Tribunale di Parma l'attuale giudizio nei confronti degli eredi B. atto di citazione notificato nel maggio 2005 , chiedendo la condanna solidale dei convenuti, in via di regresso, alla restituzione della intera somma corrisposta € 235.570,14 . Il Tribunale di Parma, con sentenza del 9.10.2008 nr. 1512/2008 , accoglieva integralmente la domanda . La Corte d'appello di Bologna, dopo avere disposto il passaggio dal rito ordinario al rito speciale del lavoro, con sentenza dei 17.11.2009 14.11.2010 nr.1167/2009 accoglieva l'appello proposto dagli eredi B. in riforma della sentenza appellata respingeva dunque integralmente la domanda orginaria. Rigettava l'appello incidentale degli eredi C. in punto di spese del primo grado di giudizio. La Corte territoriale riteneva che gli appellanti eredi B. non potevano invocare la norma dell'articolo 1227 co. 2 cc., onde far valere la mancanza di copertura assicurativa della motofalciatrice, in quanto la norma operava unicamente nel rapporto tra il creditore ed il debitore/i e non nei rapporti interni tra condebitori. Tuttavia gli eredi del proprietario della motofalciatrice/datore di lavoro nell'esercitare la azione di regresso avrebbe avuto l'onere di provare che il pagamento eseguito era superiore alla quota di loro spettanza, che assumevano pari a zero. Le parti attrici non avevano adempiuto a tale onere di allegazione e di prova, poiché nell'atto introduttivo del giudizio si erano limitate ad esporre la precorsa vicenda processuale concludendo che in ragione del giudicato sentenza della Corte d'appello di Bologna nr. 474/2000 gli eredi del conducente/lavoratore avrebbero dovuto tenerli indenni per tutto quanto versato. La allegazione era deficitaria, giacchè il giudicato non aveva preso in considerazione i rapporti interni tra condebitori solidali né in tal senso era stata formulata domanda. L'unica circostanza di fatto risultante dal giudicato era la corresponsabilità di B.I. e di G.D. nel verificarsi del sinistro stradale ma tale fatto era irrilevante nella azione di regresso poiché atteneva al rapporto esterno tra il creditore ed i debitori in solido e non al rapporto tra condebitori. Gli attori per adempiere al proprio onere avrebbero dovuto allegare fatti da cui desumere la colpa esclusiva del conducente/lavoratore defunto B.I. e la esclusione di un concorso di colpa del proprietario dell'automezzo/datore di lavoro C.F. nella causazione dei sinistro. Per la Cassazione della sentenza ricorrono C.E., C.L. e C.F.P., articolando tre motivi. B.M., B.G. e Z.L. sono rimasti intimati. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo le parti ricorrenti hanno denunziato ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cpc violazione e falsa applicazione degli articoli 2049,2054 e 2055 cc nonché ai sensi dell'articolo 360 nr. 5 cpc omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio . I ricorrenti hanno censurato la statuizione della Corte territoriale nella parte in cui affermava che il giudicato sentenza della Corte d'appello di Bologna nr. 474/2000 non atteneva ai rapporti interni tra i condebitori in solido. Hanno dedotto che il disposto dell'articolo 2055 co. 2 cc., norma a fondamento della azione di regresso esercitata, attribuiva a colui che avesse risarcito il danno il diritto di regresso verso i corresponsabili, debitori in solido, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa, richiedendosi dunque per la attribuzione definitiva delle responsabilità nei rapporti interni la verifica della colpa di ciascuno dei condebitori solidali. La responsabilità oggettiva ex art. 2049 cc ed ex articolo 2054 co.3 cc. poteva avere rilievo, dunque, nei soli rapporti esterni. Il giudicato di cui alla sentenza nr. 474/2000 -unitamente all'avvenuto risarcimento costituiva idoneo presupposto della azione di regresso esso, pur facendo riferimento ai rapporti esterni, individuava la esatta natura delle responsabilità addebitate rispettivamente al conducente-lavoratore ed proprietario della motofalciatrice-datore di lavoro, nel primo caso in termini di responsabilità diretta, nel secondo in termini di responsabilità oggettiva . La azione di regresso imponeva all'attore l'onere di provare che la prestazione eseguita fosse superiore alla quota di sua spettanza, come affermato dalla Corte d'appello, nel solo caso di concorso diretto di tutti i corresponsabili nella causazione del danno e non anche nei casi di responsabilità diretta di uno solo o di alcuni dei coobbligati. 2. Con il secondo motivo le parti ricorrenti hanno dedotto ai sensi dell'articolo 360 co.1 nr. 3 cpc. violazione falsa applicazione dell'articolo 2055 cc nonché ai sensi dell'articolo 360 nr. 5 cpc. contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Con il motivo si assume la illogicità e contradditorietà della motivazione nella parte in cui il giudice dell'appello affermava che la azione di regresso imponeva all'attore di provare che la prestazione eseguita fosse superiore alla quota di sua spettanza. I ricorrenti hanno dedotto che anche a voler prescindere della esclusiva responsabilità del defunto B. nella produzione dell'illecito, accertata nel giudicato essi avrebbero avuto diritto almeno parziale al regresso, avendo adempiuto per intero e, dunque, per una quota sicuramente superiore a quella di loro spettanza. Il lavoratore conducente e per lui gli eredi avendo determinato in via diretta il danno, era obbligato in via di regresso almeno per una parte di quanto risarcito al danneggiato. Soltanto in caso di pagamento parziale il corresponsabile avrebbe dovuto provare di avere pagato una quota superiore a quella cadente a suo carico. 3. Con il terzo motivo le parti ricorrenti hanno lamentato, ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cpc., violazione e falsa applicazione dell'articolo 2055 cc. nonché, ai sensi dell'articolo 360 co. 1 nr. 4 cpc., nullità della sentenza o del procedimento per omessa pronunzia, ex art. 112 cpc. I ricorrenti hanno richiamato la disciplina del co. 3 cc. dell'articolo 2055, a tenore del quale ove non sia possibile provare la gravità delle colpe dei corresponsabili le stesse si presumono uguali hanno dunque dedotto che il giudice del regresso non avrebbe potuto esimersi dall'accertare le rispettive responsabilità ed eventualmente applicare in via residuale la presunzione di cui alla norma citata salva unicamente l'ipotesi dell' accertamento in positivo di una responsabilità esclusiva dell'attore in regresso . Hanno lamentato che il giudice dell'appello non si era pronunziato sulla eventuale responsabilità esclusiva dei C. né aveva provveduto ad accogliere la domanda di regresso quanto meno in parte, ex articolo 2055 co. 3 cc. Il primo motivo di ricorso è fondato. In questa sede viene in rilievo la capacità espansiva dei giudicato che, come da consolidata giurisprudenza di questa Corte, è fondata sui seguenti elementi a che vi siano due giudizi tra le stesse parti che abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico b che uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato c che sussista un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formante la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nella sentenza definitiva sicchè ne risulti precluso il riesame nell'altra causa. Nella fattispecie di causa il giudicato ha accertato che l'incidente in cui fu coinvolto G.D. fu cagionato dallo stesso G. e da B.I., in eguale misura. Ha dunque accertato la responsabilità diretta per il sinistro stradale soltanto a carico dei conducenti dei due veicoli coinvolti nell'impatto . C.F. è stato chiamato a rispondere quale responsabile indiretto, per la sua qualità di proprietario della motofalciatrice guidata dal B. nonché di datore di lavoro del predetto. Il giudicato investiva dunque da un lato, la responsabilità diretta del lavoratore-conducente della motofalciatrice, ex articoli 2043 e 2054 co. 1 cc. dall'altro, la mancanza di un apporto causale del C., la cui responsabilità dipendeva da un titolo diverso rispetto alla generale previsione dell'articolo 2043 cc. articoli 2054 co. 3 cc e 2049 cc . Dalla affermazione della natura indiretta della responsabilità del proprietario del veicolo/datore di lavoro -e per lui dei suoi eredi contenuta nel giudicato, derivava, dunque, il diritto degli stessi eredi, odierni ricorrenti, all’integrale regresso o, se si vuole, alla rivalsa verso il responsabile diretto il conducente/lavoratore, e per lui, gli eredi . In caso di illecito aquiliano la pregiudizialità dell'accertamento del titolo di responsabilità dei condebitori verso il soggetto danneggiato rispetto alla azione di regresso è stata da tempo riconosciuta da questa Corte, proprio in riferimento ai danni derivanti dalla circolazione dei veicoli Cass. 12 febbraio 1982 n. 856 5 settembre 2005 n. 17763 08 ottobre 2008 n. 24802 . Nei richiamati precedenti si è affermato che qualora per un incidente stradale siano corresponsabili nei confronti di un terzo, il conducente, il proprietario e il datore di lavoro il principio in forza del quale nella obbligazione solidale da fatto illecito l'onere di ciascun obbligato nei rapporti interni è proporzionale alla rispettiva colpa sancito dall'articolo 2055 co. 2 cc. comporta da un lato, che non vi sia azione di regresso tra il proprietario dei mezzo ed il datore di lavoro del conducente, poiché la azione di regresso è possibile solo nei confronti di chi sia effettivamente responsabile dell'evento e quindi il conducente e non anche tra soggetti che non siano responsabili ma chiamati a rispondere -in via solidale con il conducente in forza di specifiche norme di legge dall'altro, e per quanto in questa sede rileva, che il proprietario del veicolo ed il datore di lavoro del conducente solidalmente responsabili con il primo a norma rispettivamente, dell'art. 2054 c.c., comma 3, e art. 2049 c.c. possono esperire, nello stesso ma anche in separato giudizio, azione di rivalsa contro il conducente/dipendente, autore del fatto dannoso, per l'intera somma pagata al terzo danneggiato. Tali principi vanno in questa sede ulteriormente ribaditi. Dal tenore letterale dell'art. 2055 cc. si desume che il regresso tra responsabili in solido del fatto illecito presuppone che ciascuno di essi abbia nell'evento una parte di colpa ciò si evince tanto dall'incipit del primo comma dell'articolo 2055 se il fatto dannoso è imputabile a più persone sia dal contenuto precettivo del secondo comma, che prevede il diritto al regresso tra condebitori nella misura della gravità della rispettiva colpa' e delle conseguenze che ne sono derivate. Benchè la norma non detti alcuna disciplina del regresso nell'ipotesi di concorso tra responsabili senza colpa e responsabili colpevoli è pacificamente riconosciuto che il responsabile per fatto altrui mediato o indiretto ove abbia risarcito il danno potrà esercitare l'azione di regresso nei confronti dell'autore immediato dell'illecito per l'intera somma pagata, dovendo escludersi in tal caso la possibilità di ripartire tra i coobligati l'onere dei risarcimento in proporzione della rispettiva colpa e della entità della conseguenze che ne sono derivate . Nell'arresto di Cass. nr. 177í5/2005 si è osservato trattarsi di un'applicazione del principio, dettato in generale per le obbligazioni solidali dall' art. 1298 10 comma c.c., secondo cui quando l'obbligazione sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno dei debitori l'intero peso del debito sarà posto a suo carico. La sentenza di merito avendo affermato che il responsabile indiretto, e per lui gli eredi, nell'agire in regresso verso l'autore immediato, e per lui gli eredi, ha l'onere di allegare e provare di non avere concorso a causare l'evento per colpa ovvero, in altri termini, di provare nei rapporti interni la responsabilità esclusiva del condebitore convenuto non si è attenuta ai sueposti principi. La stessa deve essere pertanto cassata in accoglimento del primo motivo e gli atti rinviati ad altro giudice, che si individua nella Corte di Appello di Bologna in diversa composizione, affinchè provveda ad un nuovo esame della domanda di rivalsa alla luce del principio di diritto sopra esposto. Resta assorbito l'esame del secondo e del terzo motivo del ricorso. Il giudice de rinvio provvederà anche alla disciplina della spese. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione.