Assenze ingiustificate e disinteresse per i compiti affidatigli: licenziato

Nessuna giustificazione possibile per il dipendente a cui l’azienda ha assegnato mansioni delicate relative al controllo del bilancio. I suoi comportamenti sono ritenuti gravi e sufficienti per considerare impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Assenze numerose e non giustificate. E disinteresse palese per i delicati compiti affidatigli, relativi al controllo del bilancio aziendale. Inequivocabile il comportamento tenuto dal dipendente della società esso è punibile col licenziamento Cassazione, sentenza n. 24572, sezione lavoro, depositata il 1° dicembre . Addebiti. Comunicazione formale al lavoratore la lettera recapitatagli, e firmata dai vertici della società di cui è un esponente importante, ufficializza il suo licenziamento . Il provvedimento è fondato sulle negligenze e sulle scorrettezze contestategli dall’impresa. L’ottica aziendale è ritenuta lineare dai Giudici, che, difatti, respingono prima in Tribunale e poi in appello le contestazioni mosse dal dipendente. Quest’ultimo, però, non si arrende e sceglie la strada del ricorso in Cassazione, puntando a riottenere il suo posto di lavoro. La difesa proposta nel contesto del ‘Palazzaccio’ è chiara. Innanzitutto, l’uomo sostiene, tramite il proprio legale, che i comportamenti a lui attribuiti non sono tanto gravi da giustificare il licenziamento . Allo stesso tempo, viene evidenziato, sempre in ottica difensiva, che non era certa l’ affissione in azienda del cosiddetto ‘Codice disciplinare’ , fondamentale per valutare il peso delle condotte tenute dai lavoratori. Ogni obiezione, però, si rivela inutile. Per i magistrati della Cassazione, difatti, è evidente quanto inaccettabile sia stato il modo di agire del lavoratore. Basta un elenco degli addebiti disciplinari contestatigli dall’azienda per fare chiarezza frequenti assenze non preavvertite né giustificate disinteresse verso le proprie responsabilità in tema di controllo del bilancio pagamento in contanti ad un nuovo dipendente, senza giustificativo e senza autorizzazione, dell’indennità sostitutiva del preavviso fruizione di sponsorizzazioni per la propria barca a vela da parte di un cliente moroso verso l’azienda in cambio di un atteggiamento di favore verso tale morosità e, infine, l’invio a un indirizzo privato di posta di files concernenti rapporti commerciali, tariffe, relazioni con corrispondenti, statistiche . A fronte di un quadro così netto, non serve certo il ‘Codice disciplinare’, spiegano i giudici, per considerare le infrazioni compiute dal lavoratore come violazione clamorosa delle più elementari regole di diligenza, fedeltà e rispetto del patrimonio aziendale . Ciò significa, ovviamente, che il licenziamento adottato nei confronti dell’uomo è assolutamente legittimo.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 6 ottobre – 1° Dicembre 2016, n. 24572 Presidente Nobile – Relatore Manna Svolgimento del processo Con sentenza pubblicata il 16.1.14 la Corte d'appello di Firenze rigettava il gravame contro la sentenza n. 1346/12 del Tribunale della stessa sede che aveva respinto l'impugnativa, proposta da L.N., del licenziamento disciplinare intimatogli con lettera del 10.10.07 da Arimar International S.p.A. Per la cassazione della sentenza ricorre L.N. affidandosi a tre motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c. Arimar International S.p.A. qui di seguito, più brevemente, Arimar resiste con controricorso. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata. Motivi della decisione 1- II primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 7 legge n. 300/70 e 24 Cost., per avere la sentenza impugnata ritenuto non necessaria la verifica dell'avvenuta affissione in azienda del c.d. codice disciplinare perché gli addebiti mossi al ricorrente non attengono a specifiche previsioni dei CCNL di settore, ma costituiscono comportamenti non aderenti ai generali doveri di collaborazione, fedeltà e correttezza propri dei rapporto di lavoro subordinato si obietta in ricorso che, invece, risulta il contrario, considerato il tenore della contestazione disciplinare mossa a L.N. con racc. a.r. recante la data dei 19.9.07, che non concerne violazioni tanto gravi da essere considerate dalla coscienza sociale come lesive delle fondamentali regole del vivere civile inoltre, prosegue il motivo, la contestazione disciplinare è stata tardiva e non sufficientemente circostanziata. Con il secondo mezzo, ove si deduce un vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, si contesta la sussistenza delle negligenze e delle scorrettezze addebitate al ricorrente e comunque si nega che esse siano state tanto gravi da giustificare il licenziamento quest'ultimo - prosegue il ricorso - deve invece considerarsi una ritorsione aziendale a fronte dei ripetuti rilievi mossi da L.N. alla proprietà in punto di stesura dei bilanci, circostanza avvalorata dal fatto che il 1°.8.07, ossia meno di due mesi prima della contestazione disciplinare, la società lo aveva esonerato dal servizio in attesa di ricollocarlo eventualmente in altra mansione. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 5 legge n. 604/66 nella parte in cui la Corte territoriale, incorrendo in una sostanziale inversione dell'onere della prova, ha confermato addebiti in realtà non provati, dei quali il ricorso descrive specifica confutazione in fatto. 2- Il primo motivo è infondato. Questi gli addebiti disciplinari mossi all'odierno ricorrente aver totalizzato frequenti assenze non preavvertite né giustificate malgrado un precedente richiamo rivoltogli in tal senso aver dimostrato disinteresse verso le proprie responsabilità in tema di controllo del bilancio ed essere mancato alle riunioni in cui se ne doveva discutere aver pagato in contanti ad un nuovo dipendente, senza giustificativo e senza autorizzazione, l'indennità sostitutiva del preavviso aver fatto sì che una ditta tedesca fatturasse alla Arimar una spesa per merce ordinata a titolo personale aver fruito di sponsorizzazioni per la propria barca a vela da parte d'un cliente moroso della Arimar in cambio d'un atteggiamento di favore verso tale morosità aver inviato ad un indirizzo privato di posta elettronica, subito dopo la revoca della procura a suo tempo conferitagli dalla società, files concernenti rapporti commerciali, tariffe, relazioni con corrispondenti, statistiche e altro di proprietà della Arimar, poi cancellati dai computer aziendali. Si tratta di infrazioni alle più elementari regole di diligenza, fedeltà e rispetto del patrimonio aziendale che presiedono al rapporto di lavoro cfr. artt. 2104 e 2105 c.c. , in quanto tali sanzionabili anche a prescindere dalla previa affissione del c.d. codice disciplinare perché la loro illiceità è riconoscibile dal dipendente senza che sia necessaria una specifica previsione contrattuale. Valga in proposito la costante giurisprudenza di questa S.C. cfr., per tutte, Cass. 19 agosto 2004, n. 16291 , cui va data continuità. Quanto alla specificità della contestazione, deve osservarsi che le stesse allegazioni del ricorso ne confermano il tenore dettagliato munito anche di riferimenti alle circostanze topico-temporali . La tempestività, poi, è stata correttamente ravvisata dai giudici di merito, atteso che le infrazioni erano avvenute o erano state scoperte nel luglio 2007 e contestate con lettera del 19 settembre successivo. 3- Il secondo e il terzo motivo di ricorso - da esaminarsi congiuntamente perché connessi - sono da disattendersi perché, ad onta dei richiami normativi contenuti nel terzo mezzo, sostanzialmente sollecitano una rivisitazione nel merito della vicenda e delle risultanze processuali affinché se ne fornisca un diverso apprezzamento. Si tratta di operazione non consentita in sede di legittimità, ancor più ove si consideri che in tal modo il ricorso finisce con il proporre peraltro in modo irrituale cfr. Cass., S.U., n. 8053/14 sostanziali censure ex art. 360 co. 10 n. 5 c.p.c., a monte non consentite nel caso di specie dall'art. 348 ter co. 4° e 5° c.p.c., essendosi in presenza di doppia pronuncia conforme di merito basata sulle medesime ragioni di fatto. Né, infine, può dirsi che la sentenza impugnata abbia invertito l'onere della prova a carico del dipendente i giudici di merito hanno, invece, analiticamente esaminato i fatti pacifici o provati dalla società in via documentale e testimoniale e ne hanno motivatamente affermato l'avvenuta dimostrazione all'esito dell'istruttoria. Ciò esclude, a monte, ogni discorso in tema di ventilata violazione degli artt. 2697 c.c. e 5 legge n. 604/66, che può astrattamente venire in rilievo soltanto ove il giudice abbia deciso la causa in base al mero criterio di ripartizione dell'onere probatorio il che non è avvenuto nel caso in esame . 4- Il ricorso, in conclusione, è da rigettarsi. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.600,00 di cui euro 100,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 co. 17 legge 24.12.2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del co. 1 bis dello stesso articolo 13. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 6.10.16.