Cosa si intende per “diploma di scuola secondaria superiore”?

Un bando di riqualificazione professionale viene indetto presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nasce un dubbio sull’interpretazione del bando e del contratto collettivo di categoria, che verte principalmente su uno dei requisiti per l’accesso il titolo d’istruzione.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 24460/16 depositata il 30 novembre chiarisce questo dubbio. Il caso. Una dipendente del Ministero, candidandosi per un corso di riqualificazione indetto tramite bando, si vedeva contestato dal datore di lavoro un requisito di ammissibilità, quello del titolo di studio posseduto. Soccombendo sia in primo che in secondo grado, il Ministero ricorreva per Cassazione prospettando un unico motivo di impugnazione. La lavoratrice resisteva con controricorso. I titoli di studio nel CCNL e nel bando. Il ricorrente ritiene che siano state interpretate in maniera errata le disposizioni del Testo unico in materia di Istruzione d.lgs. n. 297/1994 , in particolare i primi tre commi dell’art. 191, in cui si definiscono, tra le altre cose, gli istituti e le scuole che vanno ricompresi nella categoria dell’ istruzione secondaria superiore”. In questo elenco figura anche il titolo di studio posseduto dalla lavoratrice un diploma di scuola magistrale , sebbene di durata inferiore solo tre anni rispetto a quella prevista dal terzo comma del summenzionato articolo, che nomina corsi di almeno cinque anni. Dunque, il contratto collettivo richiedeva, come requisito di ammissione, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore”. E, secondo la Suprema Corte, visto che la declaratoria contrattuale di cui si sta trattando richiedeva il possesso dell’summenzionato titolo di studio, tale requisito era assolutamente soddisfatto dalla dipendente, proprio alla luce della disciplina del secondo comma dell’art. 191. Le Sezioni Unite della Cassazione si erano già pronunciate in tal senso a proposito di un caso molto simile sentenza n. 26281/09 e ritengono di non dover modificare l’orientamento da lì derivante. La Corte di legittimità conclude dicendo che, se il CCNL e il bando tacevano su quale dovesse essere la durata del corso di studi frequentato, applicare l’interpretazione propugnata dal Ministero porterebbe all’imposizione di un’ulteriore condizione, non prevista e, quindi, non richiedibile al partecipante. La Corte di Cassazione ritiene non fondato il motivo e rigetta il ricorso. La controricorrente ha, quindi, pieno diritto ad accedere al corso di riqualificazione.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 4 ottobre – 30 novembre 2016, n. 24460 Presidente Napoletano – Relatore Tricomi Svolgimento del processo 1. La Corte d'Appello di Palermo, con la sentenza n. 763/10, rigettava l'impugnazione proposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei confronti di A.M., avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Trapani n. 282 del 27 aprile 2007. 2. Il Tribunale aveva riconosciuto alla lavoratrice, dipendete del suddetto Ministero inquadrata nella categoria Cl Super, il diritto alla partecipazione al corso di riqualificazione per il passaggio alla posizione C2, indetto con il bando di selezione del 4 aprile 2001. ' In particolare, il Tribunale, premesso che il CCNL ali. A CCNL Ministeri del 16 febbraio 1999 richiedeva come requisito di ammissione alla procedura di riqualificazione, il possesso di diploma di scuola secondaria superiore, riteneva l'illegittimità del bando di selezione nella parte in cui aveva prescritto il possesso del diploma di scuola secondaria di durata di cinque anni, e previa disapplicazione dello stesso, aveva ritenuto che il titolo di studio posseduto dalla lavoratrice diploma di scuola magistrale della durata di tre anni fosse idoneo a consentire la partecipazione al concorso in base alla normativa contrattuale. 3. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre il Ministero prospettando un motivo di impugnazione. 4. Resiste la lavoratrice con controricorso. Motivi della decisione 1. Il Collegio ha autorizzato la redazione della sentenza con motivazione semplificata ai sensi del decreto dei Primo Presidente della Corte di cassazione in data 14 settembre 2016. 2. Con l'unico motivo di ricorso, il Ministero prospetta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 191 del d.lgs. n. 297/1994, nonché dell'art. 15 del CCNL Comparto ministeri sottoscritto il 16 febbraio 1999, in relazione all'art. 360, n. 3, cpc. Espone il ricorrente, nel richiamare il testo dell'art. 191 citato, che la Corte d'Appello attribuiva rilievo ai commi 1 e 2, secondo i quali, rispettivamente L'istruzione secondaria superiore comprende tutti i tipi di istituti e scuole immediatamente successivi alla scuola media ad essi si accede con la licenza di scuola media . Sono istituti e scuole di istruzione secondaria superiore il ginnasio-liceo classico, il liceo scientifico, gli istituti tecnici, il liceo artistico, l'istituto magistrale, la scuola magistrale, gli istituti professionali e gli istituti d'arte , ma trascurava quanto sancito dal comma 3 del medesimo art. 191, che riserva l'accesso agli studi universitari a chi abbia conseguito la maturità dopo un corso di studi di cinque anni. Il corso di studi triennale frequentato dalla lavoratrice non era equiparabile a quello di scuola secondaria superiore, come si evinceva anche dall'art. 194 del d.lgs. n. 297 del 1994. A sostegno delle proprie argomentazioni richiamava giurisprudenza amministrativa e deduceva l'erronea interpretazione delle clausole del CCNL. 3. Il motivo non è fondato e deve essere rigettato. La declaratoria contrattuale in questione richiedeva, per l'accesso alla procedura di riqualificazione in questione il possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Tale è la scuola magistrale ai sensi dell'art. 191, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994. In tal senso si è già pronunciata questa Corte con la sentenza S.U. n. 26281 del 2009, laddove, nel vagliare i requisiti per partecipare ad una selezione interna, si è affermato, con argomentazioni che si condividono, Non è contestato che le attuali contro ricorrenti siano in possesso del titolo di studio di scuola media superiore e cioè del diploma di scuola magistrale, la quale rientra, ai sensi del d.lgs. n. 297 del 1994, tra le scuole di istruzione secondaria superiore. Tanto sembra sufficiente ad integrare le previsioni del CCNL e del bando, dal momento che questi fanno esclusivo riferimento al tipo del titolo di studio, tacendo su quale dovesse esserne la durata, di talché, seguendo la interpretazione propugnata dall'Istituto ricorrente, si finirebbe con l'imporre, per la partecipazione al concorso, una ulteriore condizione, non prevista . 4. Il ricorso deve essere rigettato. 5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro cento per esborsi, euro tremila per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15 per cento e accessori di legge.