Le ragioni dell’apposizione del termine devono essere verificabili, anche “sotto Natale”

In tema di apposizione del termine al contratto di lavoro, il legislatore, richiedendo l’indicazione da parte del datore di lavoro delle specifiche ragioni di carattere tecnico organizzativo, produttivo o sostitutivo ha inteso stabilire un onere di indicazione sufficientemente dettagliata della causale del contratto di lavoro, con riguardo sia al contenuto, sia alla portata spazio temporale dello stesso, con lo scopo di assicurare trasparenza, veridicità ed immodificabilità delle ragioni di apposizione del termine.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23864/2016, depositata il 23 novembre. L’apposizione del termine. Prima di tutto occorre precisare che la sentenza in commento decide sul termine apposto a contratti di lavoro stipulati agli inizi degli anni 2000 e, quindi, in un momento antecedente la c.d. Riforma Fornero che ha mitigato il vincolo/onere della giustificazione dell’apposizione del termine, introducendo l’acausalità del termine per alcune ipotesi contrattuali. Ciò premesso, il caso riguarda una lavoratrice assunta con contratto a termine da una nota azienda della grande distribuzione alimentare che, seppur specificando nella lettera di assunzione le ragioni organizzative che determinavano l’apposizione del termine in considerazione del periodo natalizio , non ne aveva, poi, dimostrato l’effettivo verificarsi. I giudici di merito, infatti, avevano dichiarato l’illegittimità dell’apposizione del termine, disponendo la conversione del contratto impugnato in contratto a tempo indeterminato e condannando il datore di lavoro al risarcimento del danno previsto ex lege . In sostanza, la Corte territoriale aveva ritenuto come l’assunzione a termine fosse stata correttamente motivata dalla previsione di un aumento delle vendite, presumile sulla base della comune esperienza di fatto l’assunzione era avvenuta in concomitanza del periodo natalizio , ma in giudizio, il datore di lavoro non era stato in grado di provare l’effettivo aumento delle vendite, sicchè non si poteva verificare l’aderenza del contratto alla realtà contingente. Secondo il datore di lavoro, una simile decisione era incoerente e pertanto ricorreva avanti il Giudice di legittimità. Repetita iuvant. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso motivando la sua decisione sulla base degli ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali. In primo luogo, la Suprema Corte sottolinea che il contratto a termine rappresenta un’eccezione alla regola generale del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Ogni eccezione va giustifica e, quindi, le ragioni dell’apposizione del termine vanno esplicitate nella lettera di assunzione in modo tale che sia trasparente e verificabile l’intenzione datoriale e che rimanga immutata la ragione che ha determinato l’apposizione del termine durante tutto il rapporto di lavoro. In altri termini, è necessario che appaia evidente il nesso tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative del datore di lavoro. Ovviamente l’esistenza e la resistenza di tale nesso deve essere oggetto della cognizione del giudice di merito. Nel caso di specie, il giudice di merito non ha ritenuto verificabile l’esigenza temporanea dell’assunzione, sebbene questa fosse stata formalmente esplicitata nel contratto di lavoro. Se non c’è verificabilità, non c ‘è legittimità. Infine, la Suprema Corte torna sulle conseguenze dell’illegittima apposizione del termine, ragionando sulla nullità di cui all’art. 1419, comma 2, c.c La norma codicistica prevede che la nullità di singole clausole contrattuali non comporti la nullità dell’intero contratto, quando le clausole nulle possono essere sostituite, di diritto, da norme imperative. E’ questo il caso del contratto a tempo determinato in caso di insussistenza delle ragioni giustificative del termine - e pur in assenza di una norma che sanzioni espressamente la mancanza di tali ragioni – in base ai principi generali sulla nullità parziale del contratto e sull’eterointegrazione della disciplina contrattuale, all’illegittimità del termine e alla nullità della clausola di apposizione dello stesso, consegue l’invalidità parziale relativa alla sola clausola di apposizione e, quindi, la conversione del rapporto originariamente a termine in rapporto a tempo indeterminato.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 29 settembre – 23 novembre 2016, numero 23864 Presidente Nobile – Relatore Lorito Svolgimento del processo Il Tribunale di Milano con sentenza numero 3779/08, accoglieva la domanda proposta da S.V.nei confronti della Esselunga s.p.a. intesa a conseguire la declaratoria di illegittimità del contratto a termine stipulato dal 11/11/05 al 8/1/06 per l'intensificazione della attività lavorativa concomitante con la campagna promozionale avente per oggetto Concorso 10 anni Fidaty ed il successivo periodo natalizio , ritenendo assorbita ogni questione inerente alla invalidità del successivo contratto di inserimento stipulato in data 27/2/06. Detta pronuncia, con sentenza resa pubblica il 3/3/2011, veniva confermata dalla Corte distrettuale sull'essenziale rilievo che, pur essendo stata allegata l'effettiva intensificazione delle vendite quale ragione sottesa alla apposizione del termine al primo contratto stipulato inter partes da parte datoriale, quest'ultima non aveva dimostrato l'effettivo verificarsi di tale circostanza, né aveva allegato ulteriori dati fattuali idonei a verificare, in concreto, la sussistenza della causale sottesa al contratto inter partes. Per la cassazione di tale pronuncia ricorre la Esselunga s.p.a. sulla base di tre motivi illustrati da memoria ex articolo 378 c.p.c Resiste la S. con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato, avverso il quale la società ha notificato controricorso. Motivi della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 1 d.lgs. 368/01, ex articolo 360 comma primo numero 3 c.p.c. nonché contraddittoria motivazione su di un' punto decisivo per la controversia in relazione all'articolo 360 comma primo numero 5 c.p.c. Si critica la sentenza impugnata per la incoerenza argomentativa che la connota, laddove da un canto ritiene che l'assunzione a termine sia stata correttamente motivata dalla previsione di un aumento delle vendite, presumibile secondo le nozioni di comune esperienza dall'altro, nega che si possa considerare dimostrata la necessità di assumere, per fronteggiare il maggior lavoro, personale a tempo determinato. Sotto altro versate, si deduce l'erroneità della sentenza laddove postula la necessità che la assunzione a termine venga effettivamente verificata con giudizio ex post e non in termine di prevedibilità con valutazione ex ante, e ciò tralasciando dì considerare che la società aveva tempestivamente dedotto prova per testi al riguardo. 2. Con il secondo motivo è dedotta contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'articolo 360 numero 5 c.p.c. La ricorrente evidenzia - ancora una volta - l'incongruenza della decisione impugnata, per aver ritenuto la causa sufficientemente istruita e nel contempo accertato Fa mancanza di prova della circostanza decisiva attinente all'effettivo incremento di vendite, pur essendo stati articolati specifici mezzi istruttori in primo grado, ritualmente riprodotti in sede di gravame. 3. I motivi, che possono trattarsi congiuntamente, per presupporre la soluzione di questioni giuridiche connesse, sono privi di fondamento. Occorre premettere che, come è stato più volte affermato e va qui ribadito, v. Cass. 1-2 2010 numero 2279, Cass. 25-5-2012 numero 8286, Cass. 13-1-15 numero 343 in tema di apposizione del termine al contratto di lavoro, il legislatore, richiedendo l'indicazione da parte del datore di lavoro delle specificate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo , ha inteso stabilire, in consonanza con la direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia cfr., in particolare sent. 23 aprile 2009 nei procc. riuniti da C - 378/07 a C - 380/07, Kiziaki e altri nonché sent. 22 novembre 2005, C - 144/04, Mangold , un onere di specificazione delle ragioni oggettive del termine finale, vale a dire di indicazione sufficientemente dettagliata della causale nelle sue componenti identificative essenziali, sia quanto al contenuto, che con riguardo alla sua portata spazio-temporale e più in generale circostanziale, perseguendo in tal modo la finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché l'immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto tale specificazione può risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro e da esso per relationem ad altri testi scritti accessibili alle parti . 4. In particolare, poi, come è stato precisato da Cass. 27-4-2010 numero 10033, l'apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dall'articolo 1 del d.lgs. numero 368/2001 a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l'onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché l'immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell'ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione fra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare, e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell'ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa. Spetta al giudice di merito accertare, con valutazione che, se correttamente motivata ed esente da vizi giuridici, resta esente dal sindacato di legittimità, la sussistenza di tali presupposti, valutando ogni elemento ritualmente acquisito al processo, idoneo a dar riscontro alle ragioni specificatamente indicate con atto scritto ai fini dell'assunzione a termine . 5. Nello specifico, la Corte territoriale dopo aver reputato sufficiente la allegazione attinente all'incremento di produttività nel periodo considerato, ha ritenuto non allegati da parte datoriale, gli elementi in relazione ai quali aveva valutato il possibile incremento nell'ordine di grandezza sopra indicato 11% né su quali esercizi fosse destinato a' ripercuotersi , rimarcando altresì la carenza di un nesso causale fra l'esigenza temporanea di assunzione e la stipula del contratto con la lavoratrice. In sintesi, il giudice dell'impugnazione, ha rimarcato, con statuizione esente da vizi logici, la carenza di allegazione degli elementi necessari a dar riscontro alle ragioni specificatamente indicate in contratto, al fine di consentire lo scrutinio circa la congruità del personale assun-`_o a termine in quell'occasione rispetto al previsto incremento delle vendite . Si tratta di apprezzamento che, in quanto sorretto da motivazione adeguata, e corretta sul piano giuridico, perché conforme ai principi innanzi enunciati, si sottrae alle censure all'esame. 6. Con il terzo motivo la società ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione degli articolo 1419 e 1424 c.c., censura la decisione per avere ritenuto, quale conseguenza sanzionatoria della nullità del termine, la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non facendo applicazione del principio generale in tema di nullità parziale di cui all'articolo 1419 cod. civ, secondo il quale la nullità della clausola contenente il termine importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità. Deduce infatti di avere compiutamente dimostrato che senza la apposizione del termine non avrebbe concluso il contratto in controversia. 7. Il riotivo va disatteso. La statuizione della Corte territoriale, si pone in linea con il consolidato orientamento espresso da questa Corte alla cui stregua la disposizione dell'articolo 1419, secondo comma, cod. civ., a norma della quale la nullità di singole clausole contrattuali non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative, impedisce che al risultato dell'invalidità dell'intero contratto possa pervenirsi in considerazione della sussistenza di un vizio dei contratto, avente ad oggetto la clausola nulla in rapporto alla norma imperativa destinata a sostituirla, poichè l'essenzialità di tale clausola rimane esclusa dalla stessa prevista suassostituzione con una regola posta a tutela di interessi collettivi di preminente interesse pubblico vedi ex plurimis, Cass. 29-9-05 numero 19i56 . Si tratta di principi che sono stati ribaditi, con riferimento alla disciplina specifica dei contratti a termine, da successivi approdi della giurisprudenza di legittimità secondo cui I articolo 1 del d.lgs. numero 368 del 2001, anche anteriormente alla modifica introdotta dall'articolo 39 della legge numero 247 del 2007, ha confermato il principio generale secondo cui il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo l'apposizione del termine un'ipotesi derogatoria pur nel sistema, del tutto nuovo, della previsione di una clausola generale legittimante l'apposizione del termine per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo . Pertanto, in caso di insussistenza delle ragioni giustificative del termine, e pur in assenza di una' norma che sanzioni espressamente la mancanza delle dette ragioni, in base ai principi generali in materia di nullità parziale del contratto e di eterointegrazione della disciplina contrattuale, nonché alla stregua dell'interpretazione dello stesso articolo 1 citato nel quadro delineato dalla direttiva comunitaria 1999/70/CE. recepita con il richiamato decreto , e nel sistema generale dei profili sanzionatori nel rapporto di lavoro subordinato, tracciato dalla Corte cost. numero 210 del 1992 e numero 283 del 2005, all'illegittimità del termine ed alla nullità della clausola di apposizione dello stesse, consegue l'invalidità parziale relativa alla sola clausola e l'instaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in questi sensi, vedi Cass.21-5-2008 numero 12985, cui adde Cass. 27-3-2014 numero 7244 . 8. In definitiva, alla stregua delle superiori argomentazioni, il ricorso principale è respinto. Resta, quindi, assorbito il ricorso incidentale condizionato, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità dei termine apposto al contratto di inserimento stipulato in data 27/2/06. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono, infine, la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, ed accessori di legge.