L’assoluzione non preclude la valutazione dei medesimi fatti ai fini della legittimità del licenziamento

La contestazione disciplinare a carico del lavoratore non è assimilabile alla formulazione dell'accusa nel processo penale, assolvendo esclusivamente alla funzione di consentire all'incolpato di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, sicché essa va valutata in modo autonomo rispetto ad eventuali imputazioni in sede penale. Ne consegue che, ove il lavoratore sia stato assolto con sentenza dibattimentale dichiarata irrevocabile quale sia la formula utilizzata , i fatti ivi accertati, ancorché non decisivi ai fini delle responsabilità penale, possono conservare rilevanza, ai sensi dell'art. 654 c.p.p., ai fini del rapporto di lavoro, senza che resti preclusa, per effetto dell'assoluzione, la cognizione della domanda da parte del giudice civile, il quale, chiamato a decidere sulla legittimità del licenziamento, sarà tenuto a procedere in modo autonomo alla rivalutazione del fatto e del materiale probatorio acquisto.

Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22486/16, depositata il 4 novembre. La vicenda esaminata. Un dipendente pubblico Agenzia del Demanio veniva licenziato per essere rimasto assente dal lavoro per un lungo periodo di tempo, asseritamente per infortunio sul lavoro, nel concreto non sussistente e dunque non indennizzabile, come da comunicazioni inviate dall’Inail al lavoratore, il quale a sua volta ometteva di darne comunicazione alla datrice di lavoro, così venendo meno agli obblighi di correttezza e buona fede contrattuale. Impugnato il licenziamento il Tribunale del lavoro rigettava la domanda, confermando la legittimità del recesso. Proponeva appello il lavoratore e la corte territoriale riformava la sentenza di primo grado, annullando il licenziamento e ordinando la reintegrazione del dipendente. Avverso quest’ultima decisione l’Ente pubblico proponeva ricorso per cassazione. La rilevanza della sentenza penale di assoluzione nel giudizio di impugnazione del licenziamento. L’ente pubblico datore di lavoro censura la sentenza d’appello con vari motivi, tra cui quello riguardante la valenza data dalla Corte territoriale alla sentenza penale di assoluzione del lavoratore. Secondo il collegio di merito, l’assoluzione del lavoratore in sede penale, intervenuta nelle more del giudizio di primo grado, induceva a considerare accertata l’insussistenza dell’addebito contestato, senza necessità di ulteriori accertamenti sul punto. Il motivo di ricorso proposto è ritenuto fondato dalla Suprema Corte. Si afferma infatti che in materia di rilevanza della sentenza penale di assoluzione in sede di giudizio civile, è principio consolidato e più volte affermato quello secondo cui ai fini degli effetti in sede civile, ex art. 654 c.p.p., della sentenza penale irrevocabile di assoluzione dibattimentale, con qualsiasi formula adottata, il discrimen tra efficacia vincolante dell'accertamento dei fatti materiali in sede penale e libera valutazione degli stessi in sede civile è costituito dall'apprezzamento della rilevanza in detta sede degli stessi fatti, essendo ipotizzabile che essi, pur rivelatisi non decisivi per la configurazione del reato contestato, conservino rilievo ai fini del rapporto dedotto innanzi al giudice civile, con la conseguenza che dall'assoluzione dalla penale responsabilità non discende in tal caso l'automatica conseguenza della preclusione alla cognizione della domanda da parte di detto giudice. Il giudice civile tenuto alla valutazione autonoma degli addebiti contestati. In conseguenza dei principi sopra richiamati, il giudice civile, chiamato a decidere sulla legittimità o meno del licenziamento intimato a seguito dei medesimi fatti valutati in sede penale, sarà tenuto a compiere una propria autonoma valutazione dei fatti stessi, così da esprimere un proprio giudizio circa la valenza degli addebiti contestati a ledere i principi di correttezza e buona fede contrattuale e far venir meno quel vincolo fiduciario indispensabile nella prosecuzione del rapporto di lavoro. Occorre valutare se nello specifico la condotta del lavoratore, consistita nell’aver trascurato di comunicare diligentemente le certificazioni di malattia, senza omettere alcuna circostanza rilevante della stessa e curando che il datore di lavoro ne abbia avuto conoscenza, sia di rilevanza tale da minare il rapporto fiduciario. Va ricordato a tal proposito che rientra tra i normali obblighi di correttezza e diligenza nello svolgimento del rapporto di lavoro anche quello che fa carico al lavoratore di assicurarsi che impedimenti nell'espletamento della prestazione, seppure legittimi, non arrechino alla controparte datoriale un pregiudizio ulteriore, per effetto di inesatte comunicazioni che generino un legittimo affidamento in ordine alla effettiva ripresa della prestazione lavorativa. Cassata l’ottica penalistica adottata. Alla luce dei principi di diritto affermati dal Supremo Collegio, viene censurata la valutazione data alla vicenda oggetto di giudizio dalla corte territoriale, troppo ancorata ad un’ottica penalistica”, come sottolineato dagli ermellini, senza che venisse minimamente considerato che, al di là della presenza o meno del carattere doloso della condotta contestata, l’assenza per malattia comporta la corresponsione di un trattamento retributivo diverso da quello ordinario e la sottoposizione del lavoratore ai visite periodiche di controllo. Nello specifico il lavoratore ha percepito per circa due anni l’intera retribuzione senza prestare alcuna attività lavorativa e generando una situazione tale da consentire anche di sfuggire ad eventuali visite fiscali. In conclusione la Corte ha accolto i motivi di ricorso proposti sui punti esaminati, cassando la sentenza impugnata e rinviando per la decisione nel merito ad altro collegio d’appello.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 21 settembre – 4 novembre 2016, n. 22486 Presidente Macioce – Relatore Tria Svolgimento del processo 1. La sentenza attualmente impugnata depositata il 18 marzo 2014 , in riforma della sentenza del Tribunale di Livorno n. 543/2012, annulla il licenziamento intimato dall’Agenzia del Demanio a U.M. il giorno 11 ottobre 2007 e, per l’effetto, ordina alla suddetta Agenzia di reintegrare il dipendente nel posto di lavoro e la condanna a corrispondergli una indennità pari all’importo delle retribuzioni globali di fatto dalla data del licenziamento fino all’effettiva reintegra, oltre agli accessori di legge nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per il periodo corrispondente e alle spese processuali di entrambi i gradi di merito del giudizio. La Corte d’appello di Firenze, per quel che qui interessa, precisa che a l’assenza per infortunio sul lavoro dell’U. è iniziata l’11 novembre 2005 ed è proseguita fino al 28 settembre 2007 b il primo motivo di appello va accolto in quanto il solo mancato indennizzo da parte dell’INAIL dei periodi in contestazione, in presenza di certificazioni contrarie del medico curante non può costituire prova della insussistenza dell’inabilità temporanea, eventualmente riconducibile a malattia comune c è comunque assorbente la mancanza di prova della consapevole e dolosa induzione in errore della Agenzia del Demanio, desumibile dalla avvenuta comunicazione da parte dell’INAIL anche all’Agenzia stessa per conoscenza della rilevata non indennizzabilità della malattia d l’avvenuta effettuazione di tale comunicazione con regolare raccomandata con avviso di ricevimento consente di presumerne la relativa ricezione da parte dell’Agenzia e rende ininfluente la mancanza di specifica documentazione al riguardo e in base all’art. 58 del CCNL dell’Agenzia del Demanio e all’art. 653 cod. proc. pen., richiamato dal primo, e pertanto da ritenere applicabile nella specie, va accolto anche il secondo motivo d’appello in quanto la sentenza penale di assoluzione - emessa nelle more del giudizio di primo grado - porta a considerare accertata l’insussistenza dell’addebito disciplinare f in base alla sentenza del Tribunale di Livorno n. 26/2011 - recte n. 24/2011 - è da escludere che sia stata provata l’insussistenza della inabilità lavorativa per gli ulteriori addebiti contestati g in sintesi, l’appello è fondato perché non è stata provata la causa giustificatrice del licenziamento in oggetto e deve essere applicata la tutela reale. 2. Il ricorso dell’Agenzia del Demanio, rappresentata e difesa dalla Avvocatura generale dello Stato, domanda la cassazione della sentenza per cinque motivi resiste, con controricorso, U.M. . Motivi della decisione I - Profili preliminari. 1. Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività proposta dal controricorrente in quanto la notifica del ricorso avvenuta in data 11 luglio 2014 sarebbe da considerare tardiva perché avvenuta oltre il termine perentorio di 60 giorni dalla notificazione della sentenza intervenuta il 18 marzo 2016 , essendo la notificazione, da parte della cancelleria della Corte d’appello di Firenze del testo integrale della sentenza di primo grado - leggasi, presumibilmente sentenza di appello n.d.r. - da considerare idonea a far scattare il termine breve dell’impugnazione, perché concernente il testo integrale della sentenza ed effettuata in via telematica all’indirizzo di PEC. 1.1. L’eccezione non è fondata. 1.2. Il secondo comma dell’art. 133 cod. proc. civ., nel testo attualmente vigente stabilisce Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 . Tale testo è quello che risulta dalle modifiche introdotte dall’art. 45, comma 1, lett. b , d.l. 24 giugno 2014, n. 90 in vigore dal 25 giugno 2014 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 vigente dal 19 agosto 2014 , rappresentate dall’aggiunta dell’ultimo periodo del comma. 1.3. Come affermato più volte da questa Corte - a partire da Cass. 5 novembre 2014, n. 23526 - la novella dell’art. 133, secondo comma, cod. proc. civ. secondo cui la comunicazione, da parte della cancelleria, del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 cod. proc. civ., è finalizzata a neutralizzare gli effetti della generalizzazione della modalità telematica della comunicazione, se integrale, di qualunque tipo di provvedimento, ai fini della normale decorrenza del termine breve per le impugnazioni solo in caso di atto di impulso di controparte. Tale novella, peraltro, non incide, lasciandole in vigore, sulle norme processuali, derogatorie e speciali che ancorino la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria, restando irrilevante che la comunicazione sia integrale o meno come accade, in particolare, per l’art. 348-ter, terzo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui fa decorrere il termine ordinario per proporre il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado dalla comunicazione dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348-bis cod. proc. civ. vedi, per tutte Cass. SU 15 dicembre 2015, n. 25208 nonché Cass. 11 settembre 2015, n. 18024 Cass. 31 marzo 2016, n. 6311 Cass. 13 aprile 2016, n. 7357 . 1.4. Peraltro, in base al secondo comma dell’art. 45 disp. att. cod. proc. civ. - come modificato dall’art. 16 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 - il biglietto di cancelleria contiene in ogni caso l’indicazione dell’ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa è assegnata, dell’istruttore se è nominato, del numero del ruolo generale sotto il quale l’affare è iscritto e del ruolo dell’istruttore il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento comunicato . Mentre, per il successivo quarto comma Quando viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il biglietto di cancelleria è costituito dal messaggio di posta elettronica certificata, formato ed inviato nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici raccomandata . Di conseguenza, per le ipotesi sottratte ratione temporis alla applicazione del nuovo testo dell’art. 133 cod. proc. civ. sopra citato ma successive all’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 45 disp. att. cod. proc. civ., è stato chiarito che il coordinamento tra le due disposizioni va effettuato facendo riferimento alla modifica dell’art. 133 cit., perché offre un importante metro di interpretazione del complesso normativo considerato vedi, per tutte Cass. 4 dicembre 2014, n. 25662 . 1.5. In particolare nella citata sentenza - cui si intende dare continuità - è stato precisato che per i procedimenti ai quali si applica la sola previsione del nuovo testo dell’art. 45 disp. att. cod. proc. civ. richiamato e non anche quella del nuovo testo dell’art. 133 cod. proc. civ. deve escludersi che il nuovo tenore della disposizione di attuazione possa aver stabilito una efficacia così stringente alla comunicazione effettuata a mezzo PEC, da farla risultare come una vera e propria notificazione. Ciò non solo perché il legislatore è intervenuto successivamente, con il nuovo testo dell’art. 133 cod. proc. civ., per chiarire che tale comunicazione non può avere l’efficacia della notificazione, almeno rispetto al decorso dei termini di impugnazione, ma anche perché il processo civile telematico PCT , nel cui ambito si inseriscono le comunicazioni mediante PEC, non era, a quella data, neppure generalizzato, rivestendo valore legale solo le attività autorizzate con riferimento a singoli uffici giudiziari e nella specie non è neppure allegato se la Corte d’Appello di Firenze avesse ricevuto tale attribuzione . Non si comprenderebbe, allora, il perché detto valore rafforzato dovrebbe aver addirittura preceduto una minore efficacia giuridica rispetto a quella attuale, quale è stata stabilita dal nuovo testo dell’art. 133 cod. proc. civ., dettato proprio quando il PCT ha ulteriormente progredito nella sua disciplina e nel suo accrescimento di rilievo giuridico. 1.6. Alle suddette considerazioni consegue che, nel caso in esame, il termine per la notifica del ricorso per cassazione non può essere computato con decorrenza dalla comunicazione della cancelleria e di conseguenza la notifica stessa è del tutto tempestiva, in quanto effettuata - con riguardo ad una sentenza pubblicata il 18 marzo 2014 e non notificata - nel termine annuale previsto dall’art. 327 cod. proc. civ., non applicandosi nella specie la modifica di tale disposizione introdotta dalla legge n. 69 del 2009 - che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all’originario termine annuale visto che la novella è applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009 in poi - restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio vedi per tutte Cass. 21 giugno 2013, n. 15741 Cass. 6 ottobre 2015, n. 19969 mentre il presente giudizio ha avuto inizio nel 2007, come risulta sia dal ricorso sia dal controricorso. II - Sintesi dei motivi di ricorso. 2. Il ricorso è articolato in cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115, 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. nonché dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ Si sostiene che la Corte d’appello ha completamente ribaltato la sentenza di primo grado, senza illustrare le ragioni del proprio convincimento, omettendo quindi la prescritta motivazione. In particolare, si contesta la statuizione con la quale la Corte fiorentina ha ritenuto che non fosse stata raggiunta la prova della insussistenza dell’inabilità temporanea per i periodi oggetto di contestazione disciplinare sull’unico assunto della insufficienza a tal fine del dimostrato contrasto tra le certificazioni mediche, che non risulta siano state sottoposte a valutazione comparativa onde stabilire quale fosse la più attendibile, risultando solo che la Corte territoriale ha effettuato un riferimento privilegiato alle certificazioni del medico curante del dipendente rispetto a quelle dell’INAIL senza alcuna adeguata giustificazione. Si aggiunge che, d’altra parte, neppure può considerarsi idoneo al suddetto fine il richiamo alla sentenza del Tribunale di Livorno n. 24/2011, pronunciata in un giudizio tra l’U. e l’INAIL, sia perché a tale giudizio l’Agenzia del Demanio è rimasta estranea, sia perché in tale sentenza l’indennizzabilità da parte dell’INAIL è stata estesa solo per la metà del periodo di malattia controverso. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., con riguardo alla mancata valutazione della prova della consapevolezza dell’appellante nell’induzione in errore dell’Amministrazione. Si rileva che, con sbrigativa e lacunosa motivazione, la Corte fiorentina non ha considerato tutte le prove a disposizione sul punto e, in particolare, ha dato rilievo solo alle lettere ricevute dal dipendente da parte dell’INAIL senza valutare le prove testimoniali dei funzionari dell’Agenzia da cui risultava che l’Agenzia stessa ignorava del tutto l’indennizzabilità o meno della malattia nei periodi controversi. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto ex artt. 1175 e 1375 cod. civ A prescindere da quanto rilevato nel precedente motivo, si specifica che la questione centrale da risolvere era quella della sussistenza, o meno, di un obbligo del dipendente, in base ai principi di correttezza e buona fede, di comunicazione alla datrice di lavoro della divergenza riscontrasi tra le valutazioni del medico curante e quelle dell’INAIL, onde evitare che la Agenzia potesse cadere in errore. Invece l’U. , consapevole del fatto che il periodo di malattia per infortunio indennizzato dall’INAIL era terminato, per ben due volte, a distanza di circa un anno, ha continuato a produrre certificati del proprio medico curante recanti la dicitura USO INAIL continuazione infortunio , confidando sugli usuali notevoli ritardi nei controlli da parte dell’Agenzia. In tal modo il dipendente è riuscito a percepire per circa due anni l’intera retribuzione senza prestare alcuna attività lavorativa e creando una situazione tale da sfuggire anche a possibili visite fiscali. Si rileva che nella sentenza impugnata tale questione non è stata affrontata. 2.4. Con il quarto motivo si denunciano a in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 653 cod. proc. pen. nonché dell’art. 58 del CCNL dell’Agenzia del Demanio, degli artt. 113 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. b in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, rappresentato dalla rilevanza civilistica della condotta dell’U. . Si sostiene che - diversamente da quanto affermato dalla Corte territoriale - l’art. 653 cod. proc. pen. e l’art. 58 del CCNL richiamato non sono applicabili alla presente fattispecie, nella quale l’Agenzia senza svolgere alcuna valutazione sugli aspetti penalistici della condotta del dipendente, ha instaurato un procedimento disciplinare, per un comportamento civilisticamente scorretto tenuto nei propri confronti dall’U. , il cui epilogo è stato il licenziamento per giusta causa. Infatti, è stato il giudice civile che, in sede di ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. proposto dal dipendente, ha ritenuto di trasmettere d’ufficio gli atti alla Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza, creando così le premesse per l’instaurazione di un procedimento penale, conclusosi con l’assoluzione dell’imputato dai reati di truffa aggravata e falso ai danni dell’Agenzia del Demanio. Ma tutto questo non avrebbe dovuto certamente impedire alla Corte fiorentina di valutare i profili colposi del comportamento in oggetto. Invece il Giudice d’appello ha completamente omesso di analizzare la rilevanza civilistica della condotta contestata, arrivando così a dichiarare illegittimo il licenziamento per insussistenza dell’addebito disciplinare, mentre, caso mai - in applicazione del menzionato art. 653 cod. proc. pen. - l’addebito avrebbe dovuto essere considerato soltanto penalmente irrilevante. 2.5. Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 2909 cod. civ. sull’asserita mancanza di prove della insussistenza dell’inabilità lavorativa. Si ribadiscono - da un diverso punto di vista -le argomentazioni svolte nel primo motivo a proposito della inidoneità della richiamata sentenza del Tribunale di Livorno n. 24/2011 a fondare la statuizione di mancato raggiungimento della prova della insussistenza della inabilità lavorativa, trattandosi di sentenza pronunciata in un giudizio tra l’U. e l’INAIL al quale l’Agenzia del Demanio è rimasta estranea e comunque essendo stata in essa l’indennizzabilità da parte dell’INAIL estesa solo per la metà del periodo di malattia controverso. Si contesta inoltre l’affermazione apodittica della Corte d’appello in ordine alla mancanza di prove sullo svolgimento di attività incompatibili con lo stato di inabilità, nell’ultimo periodo di malattia. III - Esame delle censure. 3. I primi tre motivi di ricorso - da esaminare congiuntamente, data la loro intima connessione - sono da respingere, mentre il quarto e il quinto motivo sono da accogliere, nei limiti e per le ragioni di seguito indicati. 3.1. I primi tre motivi sono inammissibili, in quanto, al di là della formulazione delle rispettive rubriche, nella sostanza le censure con essi proposte esprimono un mero e inammissibile dissenso valutativo delle risultanze di causa e risultano finalizzate ad ottenere un diverso apprezzamento di merito delle stesse e sono anche prospettate in modo non conforme all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. - nel testo successivo alla modifica ad opera dell’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis - in base al quale la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili Cass. SU 7 aprile 2014, n. 8053 Cass. 9 giugno 2014, n. 12928 . Come, in particolare, precisato dalle Sezioni unite di questa Corte vedi sentenze 7 aprile 2014, n. 8053 e n. 8054 nei giudizi per cassazione assoggettati ratione temporis alla nuova normativa, la formulazione di una censura riferita al n. 5 dell’art. 360 cit. che replica sostanzialmente il previgente testo di tale ultima disposizione - come accade nella specie - si palesa inammissibile alla luce del nuovo testo della richiamata disposizione, che ha certamente escluso la valutabilità della insufficienza della motivazione, limitando il controllo di legittimità all’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti , omesso esame che non costituisce nella specie oggetto di censura. 3.2. Al fine dell’esame degli ultimi due motivi si precisa che la motivazione della sentenza impugnata, perviene alla conclusione della fondatezza dell’appello del dipendente per non essere stata provata la causa giustificatrice del licenziamento di cui si tratta sulla base dei seguenti principali passaggi argomentativi a per effetto dell’art. 58 del CCNL dell’Agenzia del Demanio e dell’art. 653 cod. proc. pen., richiamato dal primo e pertanto da ritenere applicabile nella specie, la sentenza penale di assoluzione - emessa nelle more del giudizio di primo grado - induce a considerare accertata l’insussistenza dell’addebito disciplinare b la sentenza del Tribunale di Livorno n. 26/2011 - recte n. 24/2011 - porta ad escludere che sia stata provata l’insussistenza della inabilità lavorativa anche per gli ulteriori addebiti contestati. 3.3. Pertanto la Corte fiorentina non ha tenuto conto dei consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte in materia, nei seguenti termini 1 laddove ha ritenuto sufficiente, per considerare accertata l’insussistenza dell’addebito disciplinare, la sentenza penale di assoluzione, sopravvenuta rispetto alla sentenza del giudice del lavoro di primo grado, senza neppure dare conto del relativo intervenuto passaggio in giudicato, la Corte territoriale non si è uniformata agli indirizzi secondo cui a - il giudice del lavoro, adito per la dichiarazione di illegittimità di un licenziamento disciplinare, anche in presenza di una sentenza penale irrevocabile di assoluzione qualunque sia la formula utilizzata , deve procedere in modo autonomo alla rivalutazione del fatto e del materiale probatorio, pur non potendo considerare ininfluente la sentenza penale assolutoria, specialmente nell’ipotesi di identità del fatto materiale rispettivamente vagliato in sede penale e in sede civile come condotta posta a base del licenziamento vedi, per tutte Cass. 13 settembre 2012, n. 15353 e Cass. 5 gennaio 2015, n. 13 b - in linea generale, con riguardo agli effetti in sede civile della sentenza penale irrevocabile di assoluzione dibattimentale, con qualsiasi formula adottata, il discrimen tra efficacia vincolante dell’accertamento dei fatti materiali in sede penale e libera valutazione degli stessi in sede civile è costituito dall’apprezzamento della rilevanza in detta sede degli stessi fatti, essendo ipotizzabile che essi, pur rivelatisi non decisivi per la configurazione del reato contestato, conservino rilievo ai fini del rapporto dedotto innanzi al giudice civile, con la conseguenza che dall’assoluzione dalla penale responsabilità non discende in tal caso l’automatica conseguenza della preclusione alla cognizione della domanda da parte di detto giudice Cass. 29 novembre 2004, n. 22484 Cass. 25 marzo 2005, n. 6478 Cass. n. 13 del 2015 cit. 2 nella conseguente omessa valutazione della condotta del dipendente con riguardo ai doveri generali di correttezza e buona fede e agli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, che per i lavoratori pubblici trovano anche riscontro nella Costituzione vedi spec. artt. 54, 97, 98 della Carta , la cui violazione ovviamente prescinde dall’accertamento della rilevanza penale della condotta, la Corte territoriale non si è uniformata ai consolidati indirizzi di questa Corte in base ai quali a - nella valutazione del comportamento del dipendente il giudice deve anche considerare l’idoneità di tale comportamento a porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento e ad incidere sull’elemento essenziale della fiducia, sotteso al rapporto di lavoro b - nella suddetta valutazione si deve dare primario rilievo, rispetto alla normativa di cui al CCNL, alle disposizioni di legge e in particolare a quelle della legge 27 marzo 2001, n. 97 come del resto prescritto dall’art. 8 della suddetta legge c - comunque le norme del CCNL vanno interpretate nel rispetto dei canoni ermeneutici di cui all’art. 1362 cod. civ. e ss. e, in particolare, del criterio dell’interpretazione complessiva stabilito dall’art. 1363 cod. civ. vedi, per tutte Cass. 7 giugno 1999, n. 5599 e Cass. 4 marzo 2015, n. 4350 d - pertanto - pur se si volesse prescindere dal rilievo che la pregiudizialità penale introdotta dall’art. 58 CCNL di cui si tratta non comporta l’obbligo dell’Agenzia del Demanio di dare l’avvio ad un procedimento penale laddove ritenga, come accaduto nella specie, che comunque la condotta del dipendente non è stata conforme a correttezza e diligenza, restando in disparte la loro eventuale rilevanza penale, sicché nella specie tale norma non è applicabile arg. ex Cass. 6 giugno 2016, n. 11592 - la Corte territoriale non avrebbe comunque dovuto trascurare l’art. 56 del CCNL per il personale non dirigente dell’Agenzia del Demanio firmato il 7 novembre 2006 che, nell’elencare analiticamente i doveri del personale, enumera specificamente i molteplici obblighi incombenti sui lavoratori per ciò che attiene alla malattia , in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il lavoratore assente per malattia è tenuto al rispetto, con particolare rigore, degli obblighi di correttezza e diligenza che incombono ordinariamente sul prestatore di lavoro, rientrando tra tali obblighi non solo la cura della regolare ricezione, da parte del datore di lavoro, delle comunicazioni relative agli impedimenti del regolare espletamento della prestazione vedi, fra le tante Cass. 7 maggio 2013, n. 10552 Cass. 13 maggio 2014, n. 10352 Cass. 4 giugno 2014, n. 12563 ma anche la disponibilità a sottoporsi alle periodiche visite mediche di controllo prescritte per i lavoratori assenti per malattia 3 nello affermare, poi, l’esclusione della sussistenza degli addebiti ulteriori sulla sola base della sentenza del Tribunale di Livorno n. 26/2011 recte n. 24/2011 - senza neppure specificare se era, o meno, divenuta cosa giudicata - la Corte fiorentina si è discostata dal consolidato orientamento secondo cui una sentenza pronunciata in un diverso giudizio può spiegare effetto in altro giudizio soltanto se è divenuta cosa giudicata e se i due suddetti giudizi si sono svolti tra le stesse parti con riferimento al medesimo rapporto giuridico vedi, fra le tante Cass. 12 aprile 2010, n. 8650 e Cass. 21 dicembre 2010, n. 25862 , mentre nella specie è pacifico che la suindicata sentenza è stata pronunciata in un giudizio previdenziale tra l’U. e l’INAIL al quale l’Agenzia del Demanio è rimasta estranea. 3.4. In sintesi, la Corte territoriale - muovendo dalla erronea valutazione della presente vicenda in un’ottica penalistica , peraltro senza neppure tenere conto degli effetti in sede civile della sentenza penale di assoluzione, quali stabiliti dalle norme del codice di procedura penale come interpretate costantemente da questa Corte - non ha considerato che, anche a voler escludere il carattere doloso della condotta dell’U. , tuttavia era necessario valutarne il carattere colposo, considerato che a un qualsiasi lavoratore - pubblico o privato che sia - deve sapere che la sua assenza del lavoro per malattia comporta di per sé la corresponsione di un trattamento retributivo diverso da quello ordinario e la sottoposizione alla periodiche visite di controllo da parte del datore di lavoro, mentre, nella specie tutto questo non si è verificato e il dipendente è riuscito a percepire per circa due anni l’intera retribuzione senza prestare alcuna attività lavorativa e creando una situazione tale da sfuggire anche a possibili visite fiscali b se poi si tiene conto dell’anzianità di servizio e della qualifica dell’U. - funzionario tributario di livello 8 dell’Agenzia del Demanio-Sportello Operativo Territoriale di Livorno, come si legge nei ricorso - appare ancor più grave che tale tipo di valutazione non sia stata effettuata, visto che è s ò immaginare che un esperto di diritto tributario, sia pure infortunato ad un piede e/o ad un ginocchio, per un periodo così lungo, non si sia mai posto il problema della regolarità della propria situazione, con riguardo ai suddetti due aspetti. Dal medesimo punto di vista va sottolineato che la Corte fiorentina non solo non ha, in sostanza, valutato la condotta del funzionario - avendo accolto l’appello per mancanza di prova della causa giustificatrice del licenziamento - ma non ha neppure tenuto conto del disvalore ambientale avuto dalla stessa sul posto di lavoro, potendo diventare per gli altri lavoratori un modello diseducativo e disincentivante dal rispetto degli obblighi che incombono sui dipendenti, data la posizione professionale rivestita e l’anzianità di servizio dell’U. Cass. 5 gennaio 2015, n. 13 Cass. 6 giugno 2014, n. 12806 Cass. 4 dicembre 2002, n. 17208 . Per le stesse ragioni avrebbe dovuto essere attribuito congruo rilievo alla consapevolezza acquisita dall’U. della posizione assunta dall’INAIL, dopo il periodo di inabilità temporanea assoluta conseguente all’infortunio, di considerare cessato lo stato di inabilità con conseguente sospensione dell’erogazione della relativa indennità. Tale situazione, infatti, avrebbe potuto indurre l’interessato a reagire avverso tale posizione dell’Istituto con i mezzi legali a disposizione - come poi ha fatto - ma certamente non poteva legittimare la prosecuzione dell’assenza dall’ufficio con le modalità poste in essere vedi Cass. 4 giugno 2014, n. 12563 e Cass. 15 settembre 1997, n. 9175 . 3.5. Nella descritta situazione, ai fini del presente giudizio, appare ininfluente la circostanza che - per un grave disservizio, riferito come usuale - l’Agenzia del Demanio abbia rilevato la scorrettezza commessa dal funzionario con grande ritardo. Infatti, tale pacifica inefficienza comunque non poteva certamente escludere o limitare il rigoroso rispetto degli obblighi di correttezza e diligenza ordinariamente incombenti sui prestatori di lavoro assenti per malattia, anzi avrebbe dovuto portare l’interessato a prestare maggiore attenzione al rispetto di tali obblighi, visto che pare che egli fosse consapevole dei tempi lunghi adottati dall’Agenzia per i controlli - come afferma l’Agenzia ricorrente, non contraddetta sul punto - sicché anche se non ha approfittato dolosamente di tale situazione, comunque ne avrebbe dovuto tenere conto, eventualmente anche attivandosi nel chiedere informazioni in ufficio circa la regolarità della propria posizione. IV - Conclusioni. 4. In sintesi, il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso vanno respinti, mentre il quarto e il quinto motivo devono essere accolti, per le ragioni dianzi esposte e con assorbimento di ogni altro profilo di censura. La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che si atterrà, nell’ulteriore esame del merito della controversia, a tutti i principi su affermati vedi spec. punti da 3.2 a 3.5 . 5. Infine, con riguardo alla questione affrontata sopra nei punti da 1.1 a 1.6, ai sensi dell’art. 384, primo comma, cod. proc. civ. si ritiene opportuno affermare il seguente principio di diritto il principio secondo cui la comunicazione, da parte della cancelleria, del testo integrale del provvedimento depositato non è, di regola, idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 cod. proc. civ., salve specifiche norme processuali, derogatorie e speciali che ancorino la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria vale pure per i procedimenti ai quali si applica il nuovo testo dell’art. 45 disp. att. cod. proc. civ. - introdotto dall’art. 16 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 - e non anche il nuovo testo dell’art. 133 cod. proc. civ., di cui all’art. 45, comma 1, lett. b , d.l. 24 giugno 2014, n. 90 in vigore dal 25 giugno 2014 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 vigente dal 19 agosto 2014 . Deve, infatti, escludersi che il nuovo tenore della suddetta disposizione di attuazione possa aver stabilito una efficacia così stringente alla comunicazione effettuata dalla cancelleria a mezzo PEC, da farla risultare come una vera e propria notificazione . P.Q.M. La Corte rigetta i primi tre motivi di ricorso e accoglie il quarto e il quinto motivo. Cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione.