Porta via senza pagare calzini per 21 euro: licenziata

Ritenuto legittimo il provvedimento drastico adottato dall’azienda, proprietaria di un supermercato. Inequivocabile la condotta tenuta dalla donna, che ha scientemente occultato la merce, col chiaro obiettivo di portarla a casa senza passare alle casse.

Appena 21 euro. Questo il valore della merce – alcune paia di calzini – sottratta dalla dipendente del supermercato. Eppure l’assurdo gesto compiuto le costa il posto di lavoro. Cassazione, sentenza n. 22322, sez. Lavoro, depositata il 3 novembre 2016 Controllo. Passaggio decisivo in appello. Lì vengono ritenute corrette le valutazioni proposte dalla società proprietaria della struttura commerciale. Ciò comporta la conferma del licenziamento per giusta causa adottato nei confronti della lavoratrice. Fatale per quest’ultima il controllo da cui è emerso che ella non aveva pagato alcuni calzini – del valore complessivo di 21 euro – rimasti occultati sotto una confezione di acqua nel ‘punto vendita’ . Per i giudici di secondo grado è evidente la volontà dell’ azione compiuta dalla lavoratrice, soprattutto tenendo presenti il numero dei calzini e la posizione in cui essi erano stati rinvenuti . E in questa ottica è ritenuto significativo anche il fatto che il controllo era avvenuto a seguito di una segnalazione precedente. Nonostante le obiezioni da parte della lavoratrice, ora il licenziamento deciso dall’azienda viene ritenuto legittimo anche dai magistrati della Cassazione. In sostanza, è condivisa la visione tracciata in appello, e centrata soprattutto sulla coscienza e sulla volontà della oramai ex dipendente del supermercato di portar via i calzini senza pagarli alle casse. E a questo proposito viene ribadito dai magistrati che è stato legittimo il richiamo a un precedente episodio, segnalato da un’addetta della struttura, nonostante esso non sia stato oggetto di contestazione disciplinare .

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 21 luglio – 3 novembre 2016, n. 22322 Presidente Nobile – Relatore Negri Della Torre Svolgimento del processo Con sentenza n. 1022/2013, depositata il 5/9/2013, la Corte di appello di Bologna, accogliendo il gravame di Coop Adriatica soc. coop. a r.l. e in riforma della sentenza dei Tribunale di Bologna, respingeva la domanda di A.L. volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità dei licenziamento per giusta causa alla stessa intimato in relazione all'episodio verificatosi il giorno 11 luglio 2008, allorquando, a seguito di controllo, era risultato che la lavoratrice non aveva pagato alcuni calzini, per un importo di 21 euro, rimasti occultati sotto una confezione di acqua nel punto vendita Coop di Corticella. La Corte osservava, diversamente da quanto ritenuto sul punto dal primo giudice, che doveva ritenersi acquisita la dimostrazione della coscienza e volontà dell'azione in capo alla L., avuto riguardo al numero dei calzini e alla posizione in cui erano stati rinvenuti, tale da escludere che la ricorrente non si fosse potuta accorgere della loro presenza che, inoltre, il controllo era avvenuto a seguito di segnalazione da parte di un'addetta al punto vendita che aveva riconosciuto nella cliente la persona che qualche giorno prima e precisamente il 7 luglio 2008 era stata sorpresa ad appropriarsi di merce sempre all'interno del medesimo punto vendita episodio, questo, che la Corte faceva oggetto di ricostruzione e che considerava rilevante ai fini di ulteriormente fondare la dimostrazione della coscienza e volontà con cui la L. aveva posto in essere i fatti che avevano portato al suo licenziamento. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la lavoratrice con due motivi la società ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la coscienza e volontarietà della condotta, pur in presenza di elementi e circostanze di fatto che, ove logicamente vagliati, ne avrebbero dimostrata la compatibilità anche con un evento di sottrazione accidentale, e per avere posto a base del proprio erroneo ragionamento anche l'episodio del 7 luglio 2008, nonostante che esso non avesse mai formato oggetto di contestazione disciplinare. Con il secondo motivo, deducendo ancora omessa, insufficiente e contradditoria motivazione su un punto decisivo della controversia con riferimento alla coscienza e volontarietà della condotta, la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte è pervenuta a ritenere che il comportamento tenuto dalla lavoratrice nel pomeriggio dei 7 luglio 2008, allorquando la L. ebbe a richiedere un duplicato della tessera socio affermando falsamente di averla smarrita, costituisse riscontro della sussistenza dell'elemento soggettivo della condotta addebitata e ciò attraverso una ricostruzione fattuale illogica e incoerente con le risultanze istruttorie. I motivi così proposti, che possono esaminarsi congiuntamente, per identità di questioni connesse con il vizio dedotto, non risultano meritevoli di accoglimento. Entrambi, infatti, non si conformano allo schema normativo del nuovo art. 360 n. 5 c.p.c., quale risultante dalla modifica introdotta con il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in I. 7 agosto 2012, n. 134, pur in presenza di sentenza di appello depositata in data 5/9/2013 e, pertanto, in data posteriore all'entrata in vigore della novella legislativa 11 settembre 2012 . Come precisato da questa Corte a Sezioni Unite con le sentenze 7 aprile 2014 n. 8053 e n. 8054, l'art. 360 n. 5, così come riformulato, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia con la conseguenza che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6 e 369, secondo comma, n. 4 c.p.c., il ricorrente deve indicare il fatto storico , il cui esame sia stato omesso, il dato , testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività , fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Quanto, poi, al rilievo presente nella sola esposizione dei primo motivo , per il quale il ragionamento seguito dalla Corte di appello sarebbe errato anche sotto il profilo di cui al n. 3 dell'art. 360, in relazione agli artt. 7 e 18 I. n. 300/1970 oltre che sotto il profilo formalmente denunciato di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. cfr. ricorso, pag. 12 , ove con esso la ricorrente abbia inteso dedurre il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge contra peraltro lo stesso ricorso, pag. 13, penultimo capoverso, che sembra ricondurre l'avvenuto esame dell'episodio del 7/7/2008, non oggetto di contestazione disciplinare, ad una carenza di ordine logico del percorso motivazionale , è da osservare come la sentenza impugnata si sottragga a tale censura, avendo fatto applicazione del consolidato e risalente principio di diritto, secondo cui i fatti non tempestivamente contestati possono esser considerati quali circostanze confermative della significatività di altri addebiti tempestivamente contestati ai fini della valutazione della complessiva gravità, anche sotto il profilo psicologico, delle inadempienze dei dipendente e della proporzionalità o meno del correlativo provvedimento sanzionatorio dell'imprenditore, secondo un giudizio che deve essere riferito al concreto rapporto di lavoro e al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni con la conseguenza che sotto tale profilo può tenersi conto anche di precedenti disciplinari risalenti ad oltre due anni prima dei licenziamento, non ostando a tale valutazione il principio di cui all'art. 7 ultimo comma legge n. 300 del 1970 Cass. n. 11410/1993 conformi Cass. 6523/1996 n. 1894/1998 n. 1925/1998 n. 5044/1999 n. 7734/2003 n. 21795/2009 n. 1145/2011 . Il ricorso deve, pertanto, essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso condanna la ricorrente al pagamento delle spese dei presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 100,00 per esborsi e in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co.1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del co.1 bis dello stesso articolo 13.