Sospensione procedimento disciplinare: termine costituito dalla conoscenza della notitia criminis

Il termine iniziale per la sospensione del procedimento disciplinare previsto dall'art. 14, comma 2, del CCNL comparto Ministeri 2002-2005 è costituito dalla conoscenza, da parte dell'amministrazione, della trasmissione della notitia criminis e dell'iscrizione nel registro degli indagati.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 20813/16, depositata il 14 ottobre. Il caso. La Corte d’appello di Lecce annullava la sanzione disciplinare della censura adottata dal Tribunale di Lecce nei confronti di un dipendente del Ministero della Giustizia, con mansioni di ufficiale giudiziario presso l'ufficio UNEP, a seguito della querela presentata nei suoi confronti da un avvocato. Rilevava che - ai sensi dell'art. 14, comma 2, del CCNL comparto Ministeri 2002-2005 - il procedimento disciplinare doveva essere sospeso atteso che, per il medesimo fatto di cui era chiamato a rispondere in sede disciplinare, pendeva un procedimento penale instaurato a seguito della denuncia-querela dell'avvocato, dovendo intendersi la dizione contrattuale esistenza di un procedimento penale come il momento della trasmissione della notitia criminis e l'iscrizione nel registro degli indagati. Avverso la sentenza il Ministero della Giustizia e la Presidenza dei Tribunale di Lecce propongono impugnazione affidata a due motivi. Erronea interpretazione dell'art. 14, comma 2, CCNL. Con il primo motivo il Ministero denuncia il fatto che la Corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato l'art. 14, comma 2, CCNL che ha inteso fare riferimento al procedimento penale iniziato e dunque alla fase che segue la richiesta di rinvio a giudizio. Con il secondo motivo deduce, invece, omessa motivazione su un fatto decisivo e controverso, avendo la Corte di appello omesso di accertare, in concreto, se la querela presentata dall'avvocato fosse stata effettivamente seguita dall'iscrizione di quest'ultimo nel registro degli indagati Principio della prevalenza del procedimento penale su quello di disciplinare. II primo motivo di ricorso, a detta della Corte, non è fondato. Il regime contrattuale esposto dall'art. 14 del CCNL comparto Ministeri 2002-2005 si ispira al principio della prevalenza del procedimento penale su quello di disciplinare. Si pone, in sostanza, la questione di diritto se l'espressione esistenza di un procedimento penale si debba interpretare in senso estensivo - includendovi anche la fase delle indagini preliminari - ovvero in senso restrittivo come riferita solo alla fase susseguente all'esercizio dell'azione penale propriamente detta richiesta di rinvio a giudizio e atti assimilati fino al giudicato. La Corte d'Appello ha correttamente valorizzato la circostanza che il dato letterale consistente nel termine procedimento penale porta a ritenere che la clausola negoziale faccia riferimento all'inoltro della notizia criminis alla Procura della Repubblica e all'iscrizione nel registro degli indagati ha, inoltre, rilevato come tale soluzione consenta di pervenire ad una soluzione omogenea con riguardo al profilo della pregiudizialità penale sia con riguardo alle ipotesi in cui la denuncia è inoltrata dall'amministrazione sia quando come nel caso di specie sia presentata da soggetti esterni all'ambito lavorativo. Non si pone in dubbio, quindi, che con il termine procedimento penale si intende l'insieme degli atti e delle attività, tra loro funzionalmente collegate per l'accertamento di una notizia criminis ed il conseguente giudizio. Il procedimento penale comprende, quindi, sia la fase pre-processuale, sia l'eventuale fase processuale, che si apre solo con l'esercizio dell'azione penale al momento della formulazione dei capo di imputazione. Il principio di diritto che ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1, deve essere affermato è quindi il seguente il termine iniziale per la sospensione del procedimento disciplinare previsto dall'art. 14, comma 2, del CCNL comparto Ministeri 2002-2005 è costituito dalla conoscenza, da parte dell'amministrazione, della trasmissione della notitia criminis e dell'iscrizione nel registro degli indagati . Querela presentata dall'avvocato. Fondato invece è il secondo motivo di diritto. La Corte territoriale, pur accedendo alla soluzione esegetica estensiva dell'art. 14, comma 2, del CCNL comparto Ministeri 2002-2005, non ha accertato se la querela presentata dall'avvocato sia stata seguita dall'iscrizione dei dipendente nel registro degli indagati, momento determinante per determinare la sospensione dei procedimento disciplinare che dovrà essere verificato dal giudice di rinvio. In conclusione, La Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Bari.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 18 maggio – 14 ottobre 2016, n. 20813 Presidente Napoletano – Relatore Boghetich Svolgimento del processo Con sentenza del 15.11.2010 la Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza del Tribunale della medesima sede, ha annullato la sanzione disciplinare della censura adottata il 14.6.2005 dal Presidente del Tribunale di Lecce nei confronti di T.C., dipendente del Ministero della Giustizia, con mansioni di ufficiale giudiziario presso l'ufficio UNEP, a seguito della querela presentata nei suoi confronti dall'avv. G.V. in data 24.3.2005. Rilevava che - ai sensi dell'art. 14, comma 2, del c.c.n.l. comparto Ministeri 2002-2005 - il procedimento disciplinare doveva essere sospeso atteso che, per il medesimo fatto di cui era chiamato a rispondere in sede disciplinare, pendeva un procedimento penale instaurato a seguito della denuncia-querela dell'avvocato, dovendo intendersi la dizione contrattuale esistenza di un procedimento penale come il momento della trasmissione della notitia criminis e l'iscrizione nel registro degli indagati e non, come ritenuto dal Tribunale, il momento dell'esercizio dell'azione penale . Avverso la sentenza il Ministero della Giustizia e la Presidenza dei Tribunale di Lecce propongono impugnazione affidata a due motivi. Il dipendente è rimasto intimato. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo il Ministero denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 14 e 15 c.c.n.l. Comparto del personale dipendente dei Ministeri 2002-2005 nonché degli artt. 61 e 653 c.p.p. art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. avendo, la Corte territoriale, erroneamente interpretato l'art. 14, comma 2, c.c.n.l. che ha inteso fare riferimento al procedimento penale iniziato e dunque alla fase che segue la richiesta di rinvio a giudizio, come emerge inequivocabilmente dal riferimento dello stesso comma alla sentenza penale definitiva' come termine finale della sospensione del procedimento disciplinare ciò postulando logicamente essersi verificato l'antecedente necessario rappresentato, appunto, dall'inizio dell'azione penale . Rileva, inoltre, che l'analogia, richiamata dalla Corte, all'art. 15 dello stesso contratto collettivo è fuorviante, riferendosi ad istituto diverso id est la sospensione cautelare del dipendente dal servizio e che l'equiparazione dell'indagato all'imputato ai fini della sospensione dei procedimento disciplinare è erronea in quanto la sospensione del procedimento disciplinare in caso di connessione con un procedimento penale è prevista al fine di evitare il conflitto tra il provvedimento datoriale e la sentenza irrevocabile presa in sede penale e quest'ultima presuppone, per l'appunto, l'esercizio dell'azione penale . 2. Con il secondo motivo il Ministero deduce omessa motivazione su un fatto decisivo e controverso art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. avendo, la Corte di appello, omesso di accertare, in concreto, se la querela presentata dall'avv. V. a carico del C. sia stata effettivamente seguita dall'iscrizione di quest'ultimo nel registro degli indagati trattandosi, quest'ultimo, di presupposto necessario - per la sospensione del procedimento disciplinare - adottato dalla Corte nella sua interpretazione estensiva dell'art. 14 c.c.n.l. . 3. II primo motivo non è fondato. L'art. 14 del CCNL comparto Ministeri 2002-2005 rubricato Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale recita 1. Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale l'amministrazione inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare già avviato. 2. Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando l'amministrazione venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva. 3. Fatto salvo il disposto dell'art. 5, comma 2, della legge n. 97 del 2001, in linea generale il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180 giorni da quando l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione. L'articolo richiama, inoltre, nei commi successivi, l'applicazione dell'art. 653 c.p.c. come novellato dalla L. n. 97 dei 2001 in ordine al limitato vincolo delle sentenze penali assolutorie con formula piena e si fa carico di regolamentare i riflessi giuridici derivanti dalla revisione del processo penale. Il regime contrattuale innanzi esposto si ispira al principio della prevalenza del procedimento penale su quello di disciplinare e regola tre ipotesi 1 il caso in cui l'amministrazione accerti l'avvenuta commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale per i quali sia fatto obbligo di denuncia art. 14, comma 1 2 il caso in cui l'obbligo di denuncia dei fatto di rilevanza penale emerga nel corso di un procedimento disciplinare già in corso art. 14, comma 1 3 il caso di cui alla fattispecie de quo in cui l'amministrazione venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico di un dipendente - anche se non concernente fatti commessi in servizio, o per i quali non sia fatto obbligo di denuncia - per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare art. 14, comma 2 . Nelle prime due ipotesi il procedimento penale ha un effetto sospensivo su quello disciplinare a seguito dell'inoltro della denuncia penale. Nella terza ipotesi, che qui interessa, l'effetto sospensivo è determinato dalla conoscenza della pendenza di un procedimento penale da parte della pubblica amministrazione. Medesima disciplina era già dettata dall'art. 25 CCNL Ministeri 1994-1997. L'ipotesi illustrata al n. 3 era, inoltre, già prevista nel previgente art. 117 D.P.R. n. 3 del 1957. In questo caso, l'effetto sospensivo sul procedimento disciplinare scatta solo se l'amministrazione venga a conoscenza della pendenza del procedimento penale, per cui ove tale conoscenza manchi soprattutto in caso di inosservanza dei disposto dell'art. 129, comma 1, disp. att. c.p.p. da parte dei pubblici ministeri ove eserciti l'azione penale I'iter sanzionatorio interno può legittimamente proseguire. Si pone, allora, la questione di diritto se ai fini in questione l'espressione esistenza di un procedimento penale si debba interpretare in senso estensivo - includendovi anche la fase delle indagini preliminari - ovvero in senso restrittivo come riferita solo alla fase susseguente all'esercizio dell'azione penale propriamente detta richiesta di rinvio a giudizio e atti assimilati fino al giudicato. La Corte d'Appello ha correttamente valorizzato la circostanza che il dato letterale consistente nel termine procedimento penale porta a ritenere che la clausola negoziale faccia riferimento all'inoltro della notizia criminis alla Procura della Repubblica e all'iscrizione nel registro degli indagati ha, inoltre, rilevato come tale soluzione esegetica consenta di pervenire ad una soluzione omogenea con riguardo al profilo della pregiudizialità penale sia con riguardo alle ipotesi in cui la denuncia è inoltrata dall'amministrazione sia quando come nel caso di specie sia presentata da soggetti esterni all'ambito lavorativo. Non si pone in dubbio che con il termine procedimento penale si intende l'insieme degli atti e delle attività, tra loro funzionalmente collegate per l'accertamento di una notizia criminis ed il conseguente giudizio. II procedimento penale visti gli artt. 330 e ss. c.p.p. e in ispecie gli artt. 335 e 358 c.p.p. comprende, quindi, sia la fase pre-processuale che inizia con la trasmissione della notítia criminis e l'iscrizione nel registro degli indagati ed è costituita dalle indagini preliminari , sia l'eventuale fase processuale, che si apre solo con l'esercizio dell'azione penale al momento della formulazione dei capo di imputazione. Invero, il tenore lessicale della clausola negoziale appare di univoco significato mentre le ricostruzioni esegetiche tese a sostenere un concetto restrittivo di procedimento penale e basate su argomentazioni di carattere sistematico con particolare riguardo al termine finale della sospensione, ossia la sentenza definitiva indicata dal medesimo comma 2 dell'art. 14 non appaiono decisive, posto che le parti sociali quando hanno inteso far riferimento al momento del rinvio a giudizio lo hanno chiaramente esplicitato cfr. art. 15, comma 3, concernente la sospensione cautelare in caso di procedimento penale . Appare, infatti, maggiormente coerente con il principio di pregiudizialità penale posto dalla disposizione negoziale de qua prospettiva che, successivamente, il legislatore ha ritenuto di modificare con l'art. 55-ter dei D.ILgs. 30.3.2001, n. 165 inserito dall'art. 69, comma 1, del D.Lgs. 27.10.2009, n. 150 l'estensione dei dovere di sospendere il procedimento disciplinare già dalla fase delle indagini preliminari perché in tal modo si prevengono antinomie fra l'esito del procedimento penale e l'esito dei procedimento disciplinare. Nell'impostazione privilegiata dalla contrattazione collettiva di un principio di pregiudizialità dell'azione penale, la sospensione dei procedimento disciplinare in pendenza dei procedimento penale costituisce un istituto di garanzia nell'interesse del dipendente indagato, per cui la sua applicazione estensiva cioè inclusiva anche delle indagini preliminari è ispirata a maggior favore per il dipendente. Il principio di diritto che ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1, deve essere affermato è quindi il seguente. il termine iniziale per la sospensione del procedimento disciplinare previsto dall'art. 14, comma 2, del CCNL comparto Ministeri 2002-2005 è costituito dalla conoscenza, da parte dell'amministrazione, della trasmissione della notitia criminis e dell'iscrizione nel registro degli indagati 4. II secondo motivo è fondato. La Corte territoriale, pur accedendo alla soluzione esegetica estensiva dell'art. 14, comma 2, del CCNL comparto Ministeri 2002-2005, non ha accertato se la querela presentata dall'avv. V. in data 24.3.2005 sia stata seguita dall'iscrizione dei dipendente nel registro degli indagati, momento determinante per determinare la sospensione dei procedimento disciplinare che dovrà essere verificato dal giudice di rinvio. 5. In conclusione, respinto il primo motivo, va accolto il secondo motivo la sentenza impugnata va cassata per consentire al giudice di rinvio l'accertamento relativo all'iscrizione nel registro degli indagati dei C. e la relativa conoscenza da parte dell'amministrazione. P.Q.M. La Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Bari.