Dichiarazioni mendaci? Inevitabile la perdita del beneficio

In materia di reddito minimo di inserimento, la presentazione di un’istanza corredata da una dichiarazione non veritiera riguardante i requisiti reddituali non deve essere sussunta nella previsione che disciplina l’omessa comunicazione di variazioni reddituali, ma in quella che sanziona, con la revoca e la restituzione delle somme percepite, le dichiarazioni mendaci.

Lo ha confermato la Corte di Cassazione – Sez. Lavoro, con la sentenza n. 20050, depositata il 6 ottobre 2016. Il caso. La pronuncia in commento trae origine dal giudizio promosso dalla firmataria di un contratto di servizi ex l.r. Sicilia n. 5/2005 al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo per l’attività lavorativa svolta in cantiere dopo che il Comune aveva disposto la sospensione del beneficio del reddito minimo di inserimento per dichiarazioni non veritiere in relazione all’impedimento del marito ad essere impegnato nel cantiere nonché alla mancata percezione, da parte di quest’ultimo, di redditi. All’esito del giudizio di merito, le domande della ricorrente sono state accolte sul presupposto che l’art. 10, d.lgs. n. 237/1998 che disciplina il reddito minimo di inserimento non sanzionerebbe con la revoca del beneficio l’ipotesi, di cui al caso di specie, di omessa comunicazione di variazioni reddituali. Contro la decisione della Corte territoriale, ha proposto ricorso per cassazione il Comune, premettendo che il reddito minimo garantito, introdotto con il d.lgs. n. 237/1998, è stato trasformato in contratti di servizi dalla l. r. Sicilia n. 5/2005 rivolti a persone disoccupate o inoccupate in particolare, tali norme hanno previsto l’adibizione ai programmi predisposti dal Comune dei capi-famiglia” ovvero di altro componente della famiglia nel solo caso di comprovate ragioni di suo impedimento. Il Comune ha, poi, sostenuto che i giudici di secondo grado avrebbero trascurato che la ricorrente – come documentalmente provato – è stata ammessa all’attività di cantiere per effetto di un’autocertificazione falsa in cui asseriva un impedimento del marito, il quale, al contrario, !ungi dall’essere impedito per motivi di salute, prestava altra attività lavorativa, percependo una retribuzione. Omessa comunicazione di variazioni reddituali e dichiarazioni mendaci fattispecie diverse La Cassazione rileva come la pronuncia impugnata abbia dato rilievo decisivo alla mancata comunicazione di variazioni reddituali da parte della ricorrente, senza considerare che l’interessata ha, sin dall’inizio, presentato una richiesta di fruizione del beneficio omettendo di indicare la situazione reddituale del coniuge indicazione che integra un requisito di ammissione al beneficio , fattispecie differente dall’obbligo di comunicare, durante lo svolgimento dell’attività, eventuali sopravvenute modifiche alla suddetta situazione reddituale. Tale distinzione è evidente nel testo dell’art. 10, d.lgs. n. 237/1998 Obblighi dei soggetti destinatari” . La norma in questione, infatti, dopo aver prescritto l’obbligo di comunicare al Comune ogni variazione delle condizioni di reddito e di patrimonio dichiarate al momento della presentazione della domanda comma 1, lett. a , prevede la sospensione – anche graduale e temporanea – delle prestazioni di reddito minimo sulla base della gravità della violazione degli obblighi e delle condizioni del soggetto inadempiente comma 2 per il caso di dichiarazioni mendaci da parte dei beneficiari, è, invece, disposta, oltre all’irrogazione delle relative sanzioni penali, la restituzione delle somme indebitamente percepite comma 3 . con sanzioni diverse. Ebbene, la Corte territoriale ha qualificato la irregolarità in cui versava la ricorrente come mancata comunicazione della percezione di reddito da parte del coniuge della richiedente” ed ha ritenuto che tale situazione non fosse sanzionata con la revoca del beneficio ma semmai con la semplice riduzione o sospensione, anche graduale e temporanea, delle prestazioni di reddito minimo di inserimento, sulla base della gravità della violazione degli obblighi e tenuto conto delle condizioni del soggetto inadempiente”. Peraltro, risulta pacifico che la situazione reddituale della ricorrente non integrasse i requisiti reddituali di ammissibilità previsti dalla legge fin dall’inizio della presentazione dell’istanza e che, conseguentemente, la stessa non avesse diritto a partecipare ai contratti di servizi organizzati dall’Amministrazione comunale. La partecipazione, infatti, era stata consentita a seguito di presentazione di istanza dell’interessata a cui era stata allegata dichiarazione concernente una situazione reddituale del nucleo familiare non corrispondente al vero. Più precisamente, l’avvio della collaborazione lavorativa e non una mera prosecuzione di attività già iniziata , è stato consentito a seguito di presentazione di una domanda corredata da atto notorio concernente la situazione reddituale che ometteva la ricognizione dei redditi fruiti dal coniuge dell’interessata. La fattispecie non deve, pertanto, essere sussunta nella previsione dell’art. 10, commi 1 e 2, d.lgs. n. 237/1998, il cui combinato disposto presuppone che sia già stato superato il vaglio della sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio, dettando regole che concernono l’esecuzione dell’attività la fattispecie va sussunta nel comma 3 del medesimo articolo, che sanziona con la revoca e la restituzione delle somme percepite i casi in cui i beneficiari abbiano presentato dichiarazioni mendaci. In conclusione, la Cassazione accoglie il ricorso va accolto, con conseguente rigetto dell’originaria domanda.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 8 giugno – 6 ottobre 2016, n. 20050 Presidente Napoletano – Relatore Boghetich Svolgimento del processo G.M.S. si è rivolta al Tribunale di Caltanissetta per ottenere, con decreto ingiuntivo, il pagamento di euro 1.645,45 quale corrispettivo per l'attività lavorativa svolta nei mesi di novembre, dicembre 2006 e per 57 ore di gennaio 2007 nel cantiere di Servizi istituito dal Comune di Sommatino. Il Comune intimato ha proposto opposizione che è stata accolta dal Tribunale con conseguente revoca del decreto ingiuntivo che ha rilevato come l'ente territoriale avesse legittimamente sospeso il beneficio del reddito minimo di inserimento avendo la S. reso dichiarazioni non veritiere in relazione all'impedimento del marito ad essere impegnato nel cantiere nonché alla mancata percezione, da parte di quest'ultimo, di redditi. Avverso tale sentenza la S. ha proposto appello, che è stato accolto dalla Corte di appello di Caltanissetta che, con sentenza depositata l'11.10.2010, ha rilevato come l'art. 10 del D.Lgs. n. 237 del 1998 che disciplina il reddito minimo di inserimento non sanziona con la revoca del beneficio l'ipotesi, di cui al caso di specie, di omessa comunicazione di variazioni reddituali.Per la cassazione della sentenza propone ricorso il Comune di Sommatino con due motivi. L'originaria ricorrente è rimasta intimata. Motivi della decisione 1. Col primo motivo il Comune ricorrente deduce la violazione dell'art. 10 del D.Lgs. 18 giugno 1998, n. 237, della L. Sicilia 19 maggio 2005, n. 5, dei decreti assessoriali Regione Sicilia 27 giugno 2005 e 6 giugno 2006, imputando alla Corte d'appello di Caltanisetta di aver trascurato che la S. è stata ammessa ai cantieri di Servizi per effetto di autocertificazione falsa in cui asseriva un impedimento del marito, Angelo Messana, il quale - lungi dall'essere impedito per motivi di salute -prestava attività lavorativa presso l'Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Sicilia, dalla quale percepiva una retribuzione, così come dagli accertamenti prodotti. Il Comune ha, infatti, premesso che il reddito minimo garantito, introdotto con il D.Lgs. n. 237 del 1998, è stato trasformato in contratti di Servizi dalla L. Regione Sicilia n. 5 del 2005 rivolti a persone disoccupate o inoccupate in particolare, tali norme hanno previsto l'adibizione ai programmi predisposti dal Comune dei capi-famiglia ovvero di altro componente della famiglia nel solo caso di comprovate ragioni di suo impedimento ragioni che sono state specificate, con decreti assessoriali, in via esemplificativa come stati di inabilità permanente a proficuo lavoro o come condizioni psico-fisiche conclamate dai Servizi sociali . 2. Col secondo motivo il ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata avendo, la Corte territoriale, confuso la previsione dei commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.Lgs. 18 giugno 1998, n. 237, nonostante né la S. né il coniuge avessero i requisiti per godere del reddito minimo d'inserimento e dovendo, pertanto, restituire le somme indebitamente percepite in forza di dichiarazioni mendaci. 3. Entrambi i motivi, che per la stretta connessione possono essere trattati congiuntamente, meritano accoglimento. Invero, non può non evidenziarsi come la Corte di merito ha dato rilievo decisivo alla mancata comunicazione di variazioni reddituali da parte della S. senza considerare che l'interessata ha, sin dall'inzio, presentato una richiesta di fruizione del beneficio omettendo di indicare la situazione reddituale del coniuge indicazione che integra un requisito di ammissione ai cantieri di Servizi , fattispecie differente dall'obbligo di comunicare - durante io svolgimento dell'attività - eventuali sopravvenute modifiche alla suddetta situazione reddituale. 4. Il D.Lgs. 18 giugno 1998, n. 237, ha previsto l'istituto del reddito minimo di inserimento e dopo aver qualificato come sperimentale la sua introduzione, ha sancito che lo stesso rappresenta una misura di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale ed impossibilitate a provvedere per cause psichiche, fisiche e sociali al mantenimento proprio e dei figli art. 1 . In particolare, l'art. 6 ha stabilito che il reddito minimo di inserimento è destinato alle persone in situazione di difficoltà ed esposte al rischio della marginalità sociale e che, ai fini dell'accesso allo stesso beneficio, i soggetti destinatari debbono essere privi di reddito ovvero con un reddito non superiore alla soglia di povertà stabilita in L. 500.000 mensili per una persona che vive sola o, in presenza di un nucleo familiare composto da due o più persone, ad una soglia di reddito determinata sulla base della scala di equivalenza allegata allo stesso decreto legislativo ha previsto, inoltre, che il reddito minimo di inserimento è erogato al destinatario per un anno, e può essere rinnovato previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e che il richiedente attesta, con una dichiarazione sottoscritta a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, il possesso dei requisiti e delle condizioni per l'ammissibilità previsti dal decreto alla data di presentazione della domanda. L'art. 10 dei D.Lgs. n. 237 del 1998 avente la rubrica Obblighi dei soggetti destinatari dispone 1 . I soggetti ammessi al reddito minimo di inserimento hanno l'obbligo di a comunicare tempestivamente al comune ogni variazione, anche derivante dalla mutata composizione familiare, delle condizioni di reddito e di patrimonio dichiarate al momento della presentazione della domanda e comunque confermare ogni sei mesi il persistere delle condizioni stesse. I servizi sociali assicurano l'assistenza necessaria all'adempimento dell'obbligo per i soggetti più deboli e comunque per quelli di cui all'articolo 3, comma 2 b rispettare gli impegni assunti con l'accettazione del programma di integrazione sociale c per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, accettare l'eventuale offerta di lavoro anche a tempo determinato che dovessero ricevere, nell'ambito delle disposizioni vigenti in materia di tutela del lavoro. 2. Il comune sospende o riduce, anche gradualmente e temporaneamente, le prestazioni di reddito minimo di inserimento sulla base della gravità della violazione degli obblighi e tenuto canto delle condizioni del soggetto inadempiente. La non ottemperanza dell'obbligo di cui al comma 1, lettera c , comporta la revoca della prestazione di reddito minimo di inserimento. In ogni caso il comune tiene conto delle situazioni familiari, con particolare riferimento alla presenza dei minori. 3. I beneficiari le cui dichiarazioni risultino mendaci, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, sono tenuti alla restituzione delle somme indebitamente percepite, che il comune riutilizza per gli stessi fini. 5. La legge Regione Sicilia 19 maggio 2005, n. 5 ha autorizzato l'Assessore per il lavoro a finanziare, nell'anno 2005, l'istituzione e la gestione diretta di cantieri di servizi in favore di comuni della Sicilia destinatari della sperimentazione del reddito minimo d'inserimento, ai sensi del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, per i quali il finanziamento era cessato alla data di approvazione della legge ovvero veniva a cessare durante quell'esercizio finanziario. Ha, inoltre, specificato che gli interventi erano rivolti ai soggetti disoccupati o inoccupati già fruitori del reddito minimo d'inserimento. 6. Ebbene, la Corte territoriale ha rilevato che il giudice' di primo grado aveva accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo che intimava il pagamento delle somme per il lavoro svolto dalla S. nei mesi di novembre, dicembre 2006 e di alcune ore del gennaio 2007 in considerazione dell'impedimento rappresentato dal marito appartenente al medesimo nucleo familiare , fruitore di reddito. Ha qualificato la irregolarità in cui versava la S. come mancata comunicazione della percezione di reddito da parte del coniuge della richiedente ed ha ritenuto che tale situazione non fosse sanzionata con la revoca del beneficio ma semmai con 1a semplice riduzione o sospensione, anche graduale e temporanea, delle prestazioni di reddito minimo di inserimento, sulla base della gravità della violazione degli obblighi e tenuto conto delle condizioni del soggetta inadempiente pag. 7 della sentenza . Peraltro, risulta pacifico che la situazione reddituale della S. non integrasse i requisiti reddituali di ammissibilità previsti dalla legge fin dall'inizio della presentazione dell'istanza e che, conseguentemente, la stessa non avesse diritto a partecipare ai contratti di Servizi organizzati dal Comune di Sommatino da novembre 2006 la partecipazione era stata consentita a seguito di presentazione di istanza dell'interessata a cui era stata allegata dichiarazione con atto notorio concernente una situazione reddituale del nucleo familiare non corrispondente al vero. L'avvio della collaborazione lavorativa e non una mera prosecuzione di attività già iniziata , è stato consentito a seguito di presentazione di una domanda corredata da atto notorio concernente la situazione reddituale art. 6 D.Lgs. n. 237 del 1998 che ometteva la ricognizione dei redditi fruiti dal coniuge della S La fattispecie non deve, pertanto, essere sussunta nella previsione dell'art. 10, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 237 del 1998, il cui combinato disposto presuppone - come reso chiaro dall'incipit I soggetti ammessi . - che sia già stato superato il vaglio della sussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio, e detta regole che concernono l'esecuzione dell'attività la fattispecie va sussunta nel comma 3 del medesimo articolo, che sanziona con la revoca e la restituzione delle somme percepite i casi in cui i beneficiari abbiano presentato dichiarazioni mendaci. 7. In conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente rigetto dell'originaria domanda a suo tempo proposta dall'odierna intimata. Un tale tipo di decisione può essere adottato da questa Corte non essendo necessari, nella fattispecie, ulteriori accertamenti di fatto ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c. 8. Motivi di equità dovuti agli esiti opposti in sede di merito e alla novità della questione inducono questa Corte a ritenere interamente compensate tra le parti le spese dell'intero processo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 146 del 7 dicembre 2007 del Tribunale di Caltanissetta. Compensa tra le parti le spese rigettando la domanda originaria dell’intero processo.