7 anni di assenza dal lavoro giustificano il recesso: vediamo quando

L’impossibilità sopravvenuta parziale per fatti estranei al rapporto di lavoro consente il licenziamento nell’ipotesi in cui, in base a un giudizio ex ante, costituisce un giustificato motivo oggettivo di recesso nel dettaglio, occorre considerare diversi aspetti, tra cui non solo il tipo di azienda e la sua organizzazione, la natura e l’importanza delle mansioni svolte dal lavoratore ma anche il periodo di assenza, la ragionevole e prevedibile durata dell’impossibilità sopravvenuta, la possibilità di affidare temporaneamente ad altri le sue mansioni senza che sia necessario procedere a nuove assunzioni.

E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 19315/16, depositata il 29 settembre. OPG prima, libertà vigilata poi licenziato! La società Trenitalia proponeva appello avverso la sentenza con cui il Tribunale di Roma aveva dichiarato illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a un dipendente nel dettaglio, quest’ultimo era stato sottoposto in sede penale alla misura di sicurezza del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario OPG , sostituita in seguito con la libertà vigilata. L’appello veniva accolto e il dipendente ricorre, pertanto, in Cassazione. Impossibile conservare il posto di lavoro Il ricorrente basa la sua impugnazione sul comportamento tenuto dalla società datrice di lavoro che aveva giustificato il licenziamento con il ricovero in OPG secondo Trenitalia tale misura rendeva impossibile conservargli il posto di lavoro, trascurando, sempre a detta del dipendente, che al momento del licenziamento stesso, egli non era più ricoverato infatti, la prima misura di sicurezza era stata revocata e sostituita con la libertà vigilata. Nonostante questo, anche tale ulteriore misura veniva ritenuta un ostacolo all’attività lavorativa. anche per impossibilità sopravvenuta parziale. La Suprema Corte di Cassazione respinge le doglianze in questione, ritenendo corretto il comportamento dell’azienda che, dopo aver conservato il posto di lavoro del dipendente per ben sette anni, dichiara di non poter più continuare in tal senso. Così ragionando, gli Ermellini mostrano di condividere il principio secondo cui l’impossibilità sopravvenuta parziale per fatti estranei al rapporto di lavoro consente il licenziamento nell’ipotesi in cui, in base a un giudizio ex ante , costituisce un giustificato motivo oggettivo di recesso nel dettaglio, occorre considerare diversi aspetti, tra cui non solo il tipo di azienda e la sua organizzazione e la natura e l’importanza della mansioni svolta dal lavoratore ma anche il periodo di assenza, la ragionevole e prevedibile durata dell’impossibilità sopravvenuta, la possibilità di affidare temporaneamente ad altri le sue mansioni senza che sia necessario procedere a nuove assunzioni. Ecco perché, quindi, nel caso di specie, il licenziamento intervenuto dopo oltre sette anni di inesecuzione della prestazione lavorativa per causa imputabile al lavoratore, è perfettamente legittimo, anche considerando che egli aveva completamente disatteso gli obblighi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto, mancando di informare l’azienda della sostituzione della misura di sicurezza con la liberà vigilata. Alla luce di quanto detto il ricorso deve intendersi respinto.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 8 giugno – 29 settembre 2016, n. 19315 Presidente Venuti Relatore Balestrieri Svolgimento del processo La società Trenitalia proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma con cui venne accolta la domanda del dipendente D.A. diretta alla declaratoria di illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatogli dalla società in data 22.11.11 a seguito del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna con cui venne disposta, nei suoi confronti, la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario per anni cinque. Con sentenza depositata il 27 maggio 2015, la Corte d’appello di Roma, in accoglimento del gravame ed in riforma della sentenza impugnata, respingeva la domanda proposta dal lavoratore. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il D. , affidato a quattro motivi. Resiste la società Trenitalia con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione 1. Con Il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 l. n. 604/66, 2118 e 1362 c.c Lamenta che la situazione dl impossibilità sopravvenuta temporanea al lavoro da parte del lavoratore, iniziata nel 2004, era nota alla società da lungo tempo, e tale impossibilità doveva essere valutata alla stregua del canone di cui all’art. 3 L. n. 604/66, laddove la società aveva atteso diversi anni sino all’adozione del licenziamento del 22.11.11. Lamenta ancora che nella lettera di licenziamento il motivo addotto a giustificazione del recesso consisteva nella misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario d’ora in avanti, OPG per anni cinque disposta dall’autorità giudiziaria, e che nel perdurare di tale condizione la società non era più in grado di conservargli il suo posto di lavoro. Lamenta che già all’epoca del licenziamento egli non si trovava più ricoverato in OPG, posto che con provvedimento 22.6.11 del giudice di sorveglianza tale misura di sicurezza era stata revocata e sostituita con la libertà vigilata per un anno, ciò che indusse il Tribunale di Roma ad accogliere l’impugnativa del licenziamento. Si duole che la Corte di merito ritenne, a differenza del primo giudice, che anche la misura di sicurezza della libertà vigilata, che imponeva al D. una serie di limitazioni frequentazione di programma terapeutico, divieto di uscire dall’abitazione in alcuni orari, obbligo di presentarsi per la firma, etc. era di ostacolo allo svolgimento dell’attività lavorativa di macchinista e giustificava dunque il licenziamento. Si duole il ricorrente che in tal modo la corte territoriale violava il fondamentale principio della immodificabilità dei motivi posti a base del licenziamento a suo avviso esclusivamente basati sul ricovero in OPG , con la incompatibilità del lavoro col regime stabilito di libertà vigilata, questione sollevata peraltro da Trenitalia solo con la memoria di costituzione in primo grado. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. c.c Lamenta una erronea interpretazione della lettera di licenziamento da parte della corte di merito, laddove essa ritenne che il motivo di licenziamento enunciato ricomprendeva la sottoposizione a misura di sicurezza in generale tanto sub specie di ricovero in OPG, quanto di sottoposizione a libertà vigilata , nonché nella ritenuta pericolosità sociale del dipendente, con le suddette limitazioni della libertà personale, incompatibili con lo svolgimento delle mansioni di macchinista. Evidenzia che nella lettera di licenziamento si faceva riferimento solo al ricovero in OPG ed al perdurare di tale impedimento, tanto che nella stessa memoria di costituzione in primo grado ciò che rilevava anche ai fini del secondo comma dell’art. 1362 c.c. la società aveva dichiarato di non essere a conoscenza, all’atto del licenziamento, dell’avvenuta revoca del provvedimento di ricovero in OPG e della sostituzione della misura con la libertà vigilata. 3. I primi due motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati ed assorbono l’intero ricorso. La lettera licenziamento del 22.11.11, riportata dalle parti ed in atti, è del seguente letterale tenore Come a Lei noto, sin dal 18 gennaio 2004 a seguito di ricovero presso Ospedale Psichiatrico Giudiziario Lei non ha più svolto alcuna prestazione lavorativa per questa Società. Peraltro, solo di recente abbiamo appreso che nei Suoi confronti, per effetto della sentenza di secondo grado n. 73/07, pronunciata in data 5 dicembre 2007 dalla Quarta Sezione della Corte di Assise di Appello di Napoli, e passata in giudicato dal 2 aprile 2008, la misura di sicurezza del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario per anni 5 è divenuta esecutiva. Considerato quanto sopra, stante il lungo tempo trascorso di assenza dal servizio ed il perdurare di tale condizione, questa Società non è più in grado di conservarle il posto di lavoro. Con la presente, pertanto, le comunichiamo di dover provvedere nei Suoi confronti con il Licenziamento per Giustificato Motivo Oggettivo, con decorrenza di detto provvedimento dalla notifica della presente . Deve premettersi che la circostanza che la società Trenitalia abbia atteso circa sette anni prima di adottare il licenziamento, non rileva minimamente nel senso voluto dal ricorrente, non trattandosi di licenziamento disciplinare, ed anzi, alla luce dei principi di seguito esposti, rafforza certamente la legittimità del comportamento assunto dalla datrice di lavoro dopo molti anni di conservazione del posto di lavoro. Come è infatti evidente la società motivava il licenziamento con l’intollerabile decorso di oltre sette anni di inesecuzione della prestazione lavorativa per fatto imputabile al lavoratore. Tale motivo è del tutto legittimo alla luce dei principi più volte enunciati da questa Corte cfr. Cass. n. 14469/13 Cass. 5 maggio 2003 n. 6803 Cass. 1 giugno 2009 n. 12721 , secondo cui l’impossibilità sopravvenuta parziale non potendosi parlare all’interno del rapporto di lavoro di impossibilità sopravvenuta temporanea, essendo le operae praeterite, perite per fatti estranei al rapporto di lavoro non costituisce inadempimento degli obblighi contrattuali, ma consente il licenziamento ove, in base ad un giudizio ex ante che tenga conto delle dimensioni dell’impresa, del tipo di organizzazione tecnico-produttiva in essa attuato, della natura ed importanza delle mansioni del lavoratore detenuto, nonché del già maturato periodo di sua assenza, della ragionevolmente prevedibile ulteriore durata dell’impossibilità sopravvenuta, della possibilità di affidare temporaneamente ad altri le sue mansioni senza necessità di nuove assunzioni e, più in generale, di ogni altra circostanza rilevante ai fini della determinazione della misura della tollerabilità dell’assenza costituisca un giustificato motivo oggettivo di recesso, non persistendo l’interesse dal datare di lavoro a ricevere le ulteriori prestazioni del dipendente. Nel caso di specie il licenziamento, adottato dopo oltre sette anni di inesecuzione della prestazione lavorativa per causa imputabile al lavoratore, non può che ritenersi legittimo anche alla stregua dei parametri di cui all’art. 3 L. n. 604/66 in materia di giustificato motivo oggettivo, non rilevando, a fronte di tale obiettivamente rilevante arco temporale, le dimensioni dell’azienda datrice di lavoro cfr. Cass. n. 6803/09 . È significativo del resto evidenziare che in casi analoghi questa Corte abbia ritenuto ingiustificato il licenziamento adottato dopo soli due mesi di assenza della prestazione Cass. n. 14469/13 . Deve inoltre considerarsi che nella specie il lavoratore, in contrasto con gli obblighi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, non abbia sino alle lettera 9.12.11 di impugnativa del licenziamento assolutamente informato l’azienda della sostituzione della misura di sicurezza con la libertà vigilata avvenuta con provvedimento del giudice di sorveglianza del 22.6.11 . Alla luce di tali considerazioni il licenziamento in questione deve ritenersi legittimo, mentre va corretta la motivazione della sentenza impugnata laddove, inammissibilmente modificando, almeno in parte, il motivo del recesso, ha ritenuto di dover valutare a giustificazione del licenziamento le condizioni previste nel provvedimento di concessione della libertà vigilata nonché la connessa pericolosità sociale del lavoratore. 4. Restano così assorbiti il terzo motivo con cui il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1208 e 1217 c.c., lamentando che sin dal momento dell’impugnazione del licenziamento, lettera del 9.12.11, il ricorrente dichiarò di non essere più sottoposto al ricovero in OPG ed era in grado di riprendere il lavoro, offrendo espressamente la sua prestazione lavorativa, che la datrice di lavoro non poteva rifiutare, essendo peraltro irrilevante l’offerta della prestazione lavorativa a seguito di licenziamento legittimo , nonché il quarto motivo con cui il ricorrente denuncia la violazione e /o falsa applicazione dell’art. 228 c.p., lamentando che il provvedimento 22.6.11 del magistrato di sorveglianza, prevedeva misure compatibili con la prestazione lavorativa . 5. Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata, pur correttane, nel senso ora detto, la motivazione ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c Le alterne fasi del giudizio e la peculiarità della questione esaminata consentono la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.