Non basta il rinvio a giudizio per licenziare un dipendente

Il giudice davanti al quale sia impugnato un licenziamento disciplinare intimato per giusta causa, a seguito del rinvio a giudizio del lavoratore con l’imputazione di gravi reati, deve accertare l’effettiva sussistenza dei fatti riconducibili alla contestazione idonei ad evidenziare, per i loro profili soggettivi ed oggettivi, l’adeguato fondamento di una sanzione disciplinare espulsiva. Non può invece ritenere integrata la giusta causa di licenziamento sulla base del solo fatto oggettivo del rinvio a giudizio del lavoratore.

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 18513 depositata il 21 settembre 2016. Il caso. La Corte d’appello di Roma, confermando le pronunce di primo grado emesse nell’ambito di un cd. Rito Fornero, affermava la legittimità del licenziamento per giusta causa comunicato da una nota impresa capitolina - attiva nel settore dei servizi pubblici essenziali - ad un proprio dipendente, rinviato a giudizio per l’appartenenza ad una organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti. Ad avviso dei giudici di merito, infatti, i fatti contestati, di gravità tale da determinare un rinvio a giudizio in sede penale, erano certamente idonei a giustificare il licenziamento in tronco . Contro tale sentenza il lavoratore ricorreva alla Corte di Cassazione, affidandosi a vari motivi. La Cassazione non è un terzo giudice del merito Motivi che in massima parte consistevano in censure sulle valutazioni di merito effettuate dalla Corte d’appello, notoriamente inammissibili in un giudizio di legittimità. Ed infatti, la Cassazione ribadisce come un tale sindacato sia ipotizzabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito [ ] emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del processo logico che lo ha indotto [ ] al suo convincimento . Non già, ed in nessun caso, quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e significato dal primo attribuiti agli elementi delibati nello stesso senso, tra le tantissime, Cass. n. 8008/2014 e Cass. SS.UU. n. 24148/2013 . ed i motivi di impugnazione devono essere diversi da quelli dell’appello. Tale inammissibilità, prosegue la Corte, era peraltro già rinvenibile dal fatto che i motivi di impugnazione riproponessero gli stessi motivi del gravame, e tanto già basta per ritenere inammissibili i mezzi di impugnazione svolti per essere avulsi dal paradigma dei motivi tassativamente fissato dall’art. 360 c.p.c. . Il giudice del lavoro non deve appiattirsi sulle valutazioni di quello penale Miglior sorte aveva invece l’ultimo motivo di impugnazione formulato dal ricorrente, con il quale quest’ultimo si doleva che i giudici di merito avessero apprezzato la gravità della propria condotta sulla base del mero rinvio a giudizio in sede penale . Motivo che viene condiviso dalla Cassazione la quale, affermando il principio esposto in massima, accoglie il ricorso. Ed infatti, secondo il consolidato orientamento della Corte, la nozione di giusta causa ha la sua fonte direttamente nella legge e quindi l’elencazione delle ipotesi di giusta causa contenuta nei contratti collettivi ha valenza esemplificativa e non esaustiva tra le tante Cass. nn. 2906/2005 17562/2002 11314/1997 . L’idoneità di una determinata condotta a ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario deve quindi essere apprezzata tenendo conto dell’incidenza del fatto sul particolare rapporto fiduciario che lega il datore di lavoro al lavoratore, delle esigenze poste dall’organizzazione produttiva e delle finalità delle regole di disciplina postulate da detta organizzazione , esprimendo quindi un giudizio del tutto autonomo rispetto a quello che degli stessi fatti può farsi a fini penali. In questo contesto, prosegue la Corte, il giudice del lavoro può, e deve, liberamente valutare le prove raccolte, in modo del tutto svincolato dal parallelo processo penale Cass. nn. 8716/2002 12163/1997 . pena un deficit di motivazione. Ebbene, nel caso di specie risultava completamente omessa la disamina, sulla base delle circostanze di fatto accertate nel corso dell’istruttoria e con specifico riferimento alle stesse , della sussistenza dell’addebito contestato, della gravità della condotta tenuta e dell’intensità dell’elemento soggettivo, ritenendo al contrario sussistente una giusta causa di recesso sulla base della sola valutazione del rinvio a giudizio in sede penale. Mancando quindi ogni valutazione, nella sentenza di secondo grado, degli elementi oggettivi e soggettivi emersi a supporto della legittimità del licenziamento, la Corte cassa con rinvio la sentenza impugnata affinché il giudice di merito accerti la gravità dell’inadempimento imputato al dipendente ed esprima il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione all’illecito commesso .

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 14 giugno – 21 settembre 2016, numero 18513 Presidente Bronzini – Relatore Boghetich Svolgimento del processo 1. T.A. impugnava ex art. 1 comma 48 della L. numero 92 del 2012 il licenziamento irrogatogli - in data 8.1.2013 - dell’Azienda Municipale Ambiente s.p.a. Roma AMA per ragioni disciplinari, relative all’appartenenza ad una organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti a livello internazionale, attività criminosa svolta anche in abiti da lavoro e durante l’orario di servizio, con particolare riguardo alla cessione od offerta in vendita di un quantitativo di cocaina al collega F.M. in data 25.6.2009. 2. L’ordinanza di rigetto veniva confermata dal Tribunale con la successiva sentenza e la Corte d’appello rigettava il reclamo proposto dal T. . La Corte territoriale rilevava che tutti i vizi procedurali sollevati dal lavoratore dovevano ritenersi insussistenti e che i fatti contestati erano di tale gravità tali da aver determinato un rinvio a giudizio in sede penale che erano certamente Idonei a giustificare il licenziamento in tronco. 3. Per la cassazione della sentenza T.A. ha proposto ricorso, affidato a sei motivi. L’AMA ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione degli artt. 7 L. numero 300 del 1970, 68 del CCNL Federambiente, 139 c.p.c., 1175, 1366, 1375, 1377 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, numero 3, c.p.c. avendo la Corte territoriale ritenuta idonea la comunicazione della contestazione disciplinare al lavoratore effettuata, in data 1.10.2012, presso il suo domicilio e non presso l’Istituto penitenziario ove era recluso. 2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 7 L. numero 300 del 1970 e 68 del CCNL Federamblente in relazione all’art. 360, primo comma, numero 3, c.p.c. , avendo la Corte territoriale erroneamente ritenuto provvisto di delega il rappresentante sindacale sentito a difesa del lavoratore, nonostante le prove documentali acquisite al processo dimostrassero l’assenza di incontri tra il suddetto rappresentante sindacale e il lavoratore stesso, il quale non aveva nemmeno rinnovato l’iscrizione al sindacato. 3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce omesso esame circa un fatto decisivo e controverso tra le parti in relazione all’art. 360, primo comma, numero 5, c.p.c. non avendo, la Corte territoriale, ammesso la prova testimoniale relativa all’assenza di delega da parte del rappresentante sindacale sentito dall’AMA. 4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 7 L. numero 300 del 1970 e 68 del CCNL Federambiente in relazione all’art. 360, primo comma, numero 3, c.p.c. avendo, la Corte romana, ritenuto tempestiva la contestazione disciplinare dell’1.10.2012 per fatti risalenti al giugno 2009, nonostante la notizia fosse stata pubblicata sui quotidiani già nell’aprile 2012 e, in ogni caso, nonostante il decorso del termine di due mesi dall’acquisizione della notizia da parte della Procura della Repubblica di Roma 9.8.2012 . 5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 68, commi 8 e 9, del CCNL Federambiente in relazione all’art. 360, primo comma, numero 3, c.p.c. non avendo, la Corte territoriale, applicato correttamente le disposizioni negoziali che prevedono l’irrogazione del provvedimento disciplinare entro trenta giorni dalla comunicazione dell’addebito disciplinare e, al massimo, nei casi particolarmente complessi, entro i successivi 60 giorni, non avendo - il lavoratore - reso le proprie giustificazioni entro il termine di 5 giorni dalla contestazione. 6. Con il sesto motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 68, comma 3, del CCNL Federambiente in relazione all’art. 360, primo comma, numero 3, c.p.c. avendo ritenuto, la Corte territoriale, ai fini della valutazione della gravità della condotta, il mero rinvio a giudizio in sede penale. 7. I primi cinque motivi, che possono essere trattati congiuntamente attenendo tutti a vizi formali del licenziamento , presentano diversi profili di inammissibilità e, in ogni caso, non meritano accoglimento. 8. Preliminarmente, non può sottacersi che le svolte censure nonostante proposte quali violazioni di disposizioni legali o contrattuali si traducono in critiche ed obiezioni avverso la valutazione delle risultanze istruttorie quale operata dal giudice del merito nell’esercizio del potere di libero e prudente apprezzamento delle prove a lui demandato dall’art. 116 cod. proc. civ. e si risolvono altresì nella prospettazione del risultato interpretativo degli elementi probatori acquisiti, ritenuto dallo stesso ricorrente corretto ed aderente alle suddette risultanze, con involgimento, così, di un sindacato nel merito della causa non consentito in sede di legittimità cfr. in motivazione, ex plurimis, Cass. 21 ottobre 2014 numero 22283 . Per consolidato orientamento di questa Corte, invero, tale sindacato è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione in termini, Cass. 55 UU. 25 ottobre 2013 numero 24148, Cass. 4 aprile 2014 numero 8008 . 9. Inoltre, va rilevato che i motivi d’impugnazione ripropongono gli stessi motivi di gravame dunque dell’impugnazione per motivi di merito della decisione di primo grado e tanto già basta per ritenere Inammissibili i mezzi d’impugnazione svolti per essere avulsi dal paradigma dei motivi tassativamente fissato dall’art. 360 c.p.c. Invero, secondo il condiviso orientamento di questa Corte, il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che visto che per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo in riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un non motivo , è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., numero 4 cfr, ex plurimis, Cass., numero 17823/2011 Cass. numero 359/2005 . 10. Con particolare riguardo al terzo motivo di ricorso opera la modifica che riguarda il vizio di motivazione per la pronuncia doppia conforme . L’art. 348 ter, comma 5, c.p.c. prescrive che la disposizione di cui al comma 4 - ossia l’esclusione del numero 5, dal catalogo dei vizi deducibili di cui all’art. 360, comma 1, - si applica, fuori dei casi di cui all’art. 348 bis, comma 2, lett. a , anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado. Ossia il vizio di motivazione non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. doppia conforme. Nel caso di specie, per l’appunto, la Corte ha confermato, in sede di reclamo, la statuizione del Tribunale emessa in sede di opposizione , che aveva rinvenuto la legittimità del licenziamento cfr. Cass. numero 23690/2015, 23021/2014 . In tale ultima ipotesi, pertanto, deve ritenersi del tutto inammissibile la denuncia di vizio di motivazione. La disposizione è applicabile anche al reclamo disciplinato dall’art. 1, commi da 58 a 60, della legge numero 92 del 2012, che ha natura sostanziale di appello, dalla quale consegue la applicabilità della disciplina generale dettata per le impugnazioni dal codice di rito, se non espressamente derogata in tal senso, Cass. numero 23021/2014, Cass. numero 11868/2016 . Va, inoltre, rilevato che il controllo di logicità del giudizio di fatto è, nella presente fattispecie, consentito alla luce dell’art. 360 c.p.c., primo comma, numero 5 nella formulazione successiva alla novella introdotta con il D.L. numero 83 del 2012, conv. nella L. numero 134 del 2012, trattandosi di sentenza depositata dopo il giorno 11 settembre 2012. Come precisato dalle Sezioni Unite numero 8053/2014 è, in tal caso, denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. E tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico , nella motivazione apparente , nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile , esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. La Corte territoriale ha, con motivazione logicamente congrua, affrontato la questione relativa all’assistenza del lavoratore da parte del sindacalista della CGIL Fanelli e ciò rende inammissibile il motivo. Sempre con riguardo al terzo motivo va, altresì, rilevato che la censura è prospettata con modalità non conformi al principio di specificità dei motivi dl ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il contenuto dei capitoli di prova testimoniale dedotti nel ricorso introduttivo del giudizio ed asseritamente concludenti e decisivi al fine di pervenire a soluzioni diverse da quelle raggiunte nell’impugnata sentenza cfr. ex plurimis Cass. numero 6440/2007, ord. numero 17915/2010, numero 13677/2012, ord. numero 48/2014 . 11. Con riguardo specifico al quarto motivo, oltre a ribadire i profili di inammissibilità già illustrati, va rilevato che la Corte territoriale si è correttamente conformata all’orientamento consolidato di questa Corte di legittimità secondo cui, in materia di licenziamento disciplinare, l’immediatezza della contestazione va intesa In senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo, quali il tempo necessario per l’accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell’impresa, fermo restando che la valutazione delle suddette circostanze è riservata al giudice del merito cfr., da ultimo, Cass. numero 281/2016 . Nella specie, la Corte d’Appello, con congrua e corretta motivazione, ha escluso la tardività della contestazione, e quindi, in ragione dei principi sopra richiamati, la lesione del diritto di difesa, a cui, nell’interesse del lavoratore, una tempestiva contestazione è finalizzata. La Corte territoriale ha precisato che circa la deduzione della reclamante sul fatto che le notizie oggetto della successiva contestazione erano già state pubblicate sui quotidiani, e appena il caso di osservare che dà l’unico articolo di giornale OMISSIS non si fa alcun riferimento al nominativo della reclamante. Non appare, poi, di particolare rilievo, infine ai fini di una non immediatezza della contestazione disciplinare, il periodo, peraltro inferiore ai due mesi, intercorso tra la comunicazione della Procura e la lettera del 1.10.2012 . 12. In ordine al quinto motivo di ricorso, pur ribadendo anche in tale caso i profili di inammissibilità già illustrati con particolare riferimento alla riproposizione dei motivi di gravame , va rilevato che sussiste altresì una causa di improcedibilità in considerazione dell’onere, nel giudizio di cassazione, di depositare i contratti e gli accordi collettivi, onere che può dirsi soddisfatto solo con la produzione del testo integrale del contratto collettivo, adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione e necessario per l’applicazione del canone ermeneutico previsto dall’art. 1363 cod. civ. né, a tal fine, può considerarsi sufficiente il mero richiamo, in calce al ricorso, all’intero fascicolo di parte del giudizio di merito, ove manchi una puntuale indicazione del documento nell’elenco degli atti cfr. su tale requisito imposto, a pena di improcedibilità del ricorso, dall’art. 369, comma 2, numero 4, cod. proc. civ., nella formulazione di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006, numero 40, da ultimo, Cass. numero 4350/2015 . 13. Il sesto motivo appare fondato. La Corte di appello, dopo aver esaminato tutti i dedotti vizi formali del licenziamento, ha osservato che i fatti contestati, di gravità tale da determinare un rinvio a giudizio in sede penale, sono certamente idonei a giustificare il licenziamento in tronco della reclamante . Come questa Corte ha più volte affermato, la nozione di giusta causa di licenziamento ha la sua fonte direttamente nella legge art. 2119 c.c., e L. 15 luglio 1966, numero 604, art. 1 e quindi l’elencazione delle ipotesi di giusta causa contenuta nei contratti collettivi ha valenza esemplificativa e non già tassativa v. fra le altre Cass. 14-11-1997 numero 11314, Cass, 10-122002 numero 17562, Cass. 14-2-2005 numero 2906 . La valutazione, poi della gravità del comportamento del dipendente ai fini del giudizio sulla legittimità del licenziamento per giusta causa deve esser compiuta alla stregua della ratio dell’art. 2119 c.c., e cioè tenendo conto dell’incidenza del fatto sul particolare rapporto fiduciario che lega il datore di lavoro al lavoratore, delle esigenze poste dall’organizzazione produttiva e delle finalità delle regole di disciplina postulate da detta organizzazione. Lo stabilire se nel fatto commesso dal dipendente ricorrano o no gli estremi di una giusta causa di licenziamento ha pertanto carattere autonomo rispetto al giudizio che del medesimo fatto debba darsi a fini penali v. fra le altre Cass. numero 12163/1997 , e nell’accertamento della sussistenza di determinati fatti e della loro idoneità a costituire giusta causa di licenziamento, il giudice del lavoro può, e deve, liberamente valutare le prove raccolte, in modo del tutto svincolato dal parallelo processo penale v. fra le altre Cass. 17-6-2002 numero 8716 . In tale quadro questa Corte ha altresì affermato che il principio di non colpevolezza fino alla condanna definitiva sancito dall’art. 27 Cost., comma 2, concerne le garanzie relative all’attuazione della pretesa punitiva dello Stato, e non può quindi applicarsi, in via analogica o estensiva, all’esercizio da parte del datore di lavoro della facoltà di recesso per giusta causa in ordine ad un comportamento del lavoratore che possa altresì integrare gli estremi del reato, se i fatti commessi siano di tale gravità da determinare una situazione di improseguibilità, anche provvisoria, del rapporto, senza necessità di attendere la sentenza definitiva di condanna tuttavia, il giudice davanti al quale sia impugnato un licenziamento disciplinare intimato per giusta causa a seguito del rinvio a giudizio del lavoratore con l’imputazione di gravi reati potenzialmente incidenti sul rapporto fiduciario - ancorché non commessi nello svolgimento del rapporto - deve accertare l’effettiva sussistenza dei fatti riconducibili alla contestazione, idonei ad evidenziare, per i loro profili soggettivi ed oggettivi, l’adeguato fondamento di una sanzione disciplinare espulsiva, mentre non può ritenere integrata la giusta causa di licenziamento sulla base del solo fatto oggettivo del rinvio a giudizio del lavoratore e di una ritenuta incidenza di quest’ultimo sul rapporto fiduciario e sull’immagine dell’azienda v. Cass. numero 29825/2008, Cass. numero 13294/2003 . Orbene, nella fattispecie, la Corte d’Appello ha completamente omesso la disamina - sulla base delle circostanze di fatto accertate nel corso dell’istruttoria e con specifico riferimento alle stesse - della sussistenza dell’addebito contestato, della gravità della condotta tenuta e dell’intensità dell’elemento soggettivo, pervenendo alla conclusione di ravvisare nel comportamento contestato una irreversibile lesione del vincolo di fiducia che deve legare datore di lavoro e lavoratore dipendente sulla sola valutazione del dato processuale del rinvio a giudizio In sede penale. La Corte ha ritenuto di condividere l’opzione interpretativa operata dal giudice di primo grado accennando, altresì, al provvedimento adottato dal giudice penale , ma non ha indicato quali elementi fattuali sono stati accertati e presi in esame al fine di giustificare il processo di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta. La laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consente in alcun modo di ritenere che alla affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso I esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame Cass. 11 giugno 2014, numero 13148 Cass., 16/12/2013, numero 28113 Cass., 11 maggio 2012, numero 7347 Cass., 12 agosto 2010, numero 18625 Cass., 11 giugno 2008, numero 15483 Cass., 2 febbraio 2006, numero 2268 Cass. 21 ottobre 2005, numero 20454 . Il dovere di motivazione è imposto al giudice dall’art. 111, comma 6, Cost., e trova altresì consacrazione nell’art. 6 CEDU che, nonostante non contenga un riferimento letterale alla motivazione del provvedimenti giurisdizionali, è comunemente considerato come il fondamento normativo dell’obbligo della motivazione nell’ordinamento sovranazionale principi ora ribaditi nell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea . Essendo mancata la valutazione, da parte della Corte territoriale, degli elementi oggettivi e soggettivi emersi a supporto della legittimità del licenziamento, la sentenza impugnata va cassata con rinvio affinché il giudice di merito accerti la gravità dell’inadempimento imputato al dipendente ed esprima il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione all’illecito commesso. Il Giudice di rinvio, che si designa nella Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, provvederà attenendosi ai principi sopra richiamati, statuendo anche sulle spese di legittimità. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibili i primi cinque motivi di ricorso, accoglie il sesto motivo, cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.