Ripara il tetto di casa mentre è in malattia: licenziato

A inchiodare l’uomo è un investigatore privato, che ha operato su incarico dell’azienda. Foto, video sono inequivocabili il lavoratore, pur essendo ufficialmente assente per malattia, ha svolto dei lavori a casa, prima sul tetto e poi in cortile. Anche per i giudici il licenziamento è legittimo.

Assente ufficialmente per malattia. I vertici aziendali, però, non si fidano, e chiedono a un investigatore di privato di controllare il loro dipendente i resoconti inchiodano il lavoratore, beccato a riparare il tetto di casa. Consequenziale, e legittimo secondo i giudici, il licenziamento Cassazione, sentenza n. 18507/2016, Sezione Lavoro, depositata il 21 settembre . Investigatore. Con un telegramma arriva la comunicazione del drastico provvedimento aziendale. All’uomo, inquadrato come autista , viene contestato di avere svolto attività a casa propria, pur essendo ufficialmente in malattia . La decisione si poggia sui resoconti di un investigatore privato che, su incarico della società, ha controllato il lavoratore, filmandolo mentre eseguiva lavori sul tetto e nel cortile della propria abitazione . E questo materiale è ritenuto significativo anche dai giudici d’Appello, che, difatti, danno ragione all’azienda, definendo legittimo il licenziamento . Malattia. Ora in Cassazione le ultime obiezioni mosse dal legale del lavoratore si rivelano un buco nell’acqua. Assolutamente corretto, secondo i magistrati, il ragionamento fatto dalla società che, alla luce del comportamento tenuto dal dipendente, ha tratto la conseguenza più logica il lavoratore ha simulato lo stato di malattia . E tale dato di fatto è sicuramente grave e sufficiente, sempre per i magistrati, a provocare il licenziamento come reazione. Non in discussione, poi, la legittimità del ricorso da parte dell’azienda a un investigatore privato allo scopo di certificare la falsità della malattia lamentata dal lavoratore. E ciò comporta ovviamente, spiegano i giudici, che sia pienamente utilizzabile il materiale raccolto, cioè foto e video che ritraevano l’uomo impegnato sul tetto della propria abitazione . Materiale corroborato, peraltro, dalla testimonianza del professionista che ha effettuato le indagini. Tutto ciò conduce alla sconfitta definitiva del lavoratore, che deve dire addio al proprio impiego.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 5 maggio – 21 settembre 2016, n. 18507 Presidente Nobile – Relatore Della Torre Svolgimento dei processo Con sentenza n. 80/2015, depositata il 6/2/2015, la Corte di appello di Caltanissetta, in accoglimento dei reclamo proposto da Sicilsaldo S.p.A. e in riforma della sentenza dei Tribunale di Gela, respingeva il ricorso con il quale O.I. aveva impugnato il licenziamento intimatogli per giusta causa, con telegramma in data 13112/2013, per simulazione fraudolenta dello stato di malattia . La Corte di appello riteneva legittimo il ricorso, da parte dei datore di lavoro, ad una agenzia investigativa per verificare l'attendibilità della certificazione medica e utilizzabili il video e le fotografie, che ritraevano il lavoratore mentre il 7/11/2013, e quindi durante il periodo di malattia, eseguiva, dalle ore 13.30 alle ore 14.20, lavori sul tetto e nella corte della propria abitazione, non essendovi stato idoneo disconoscimento, ex art. 2712 c.c., di tali riproduzioni riteneva, quindi, attendibile la testimonianza dell'investigatore privato incaricato dalla società di svolgere le indagini, stante la sua estraneità ai fatti di causa, ed esente il procedimento disciplinare dai vizi dedotti, posto che le contestazioni, così come formulate, non potevano ritenersi generiche, che il termine di 8 giorni dalla presentazione delle giustificazioni previsto dal CCNL Metalmeccanici per l'adozione del provvedimento era di natura meramente ordinatoria e che la garanzia rappresentata dall'affissione in luogo accessibile a tutti del codice disciplinare non trovava applicazione nel caso di specie, in cui si discuteva della violazione di doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro. La Corte, esaminate le fotografie ed il filmato, osservava poi come il dipendente vi apparisse svolgere attività piuttosto gravose e richiedenti un impegno fisico non inferiore a quello tipico delle mansioni di autista/aiuto meccanico esercitate per la società datrice di lavoro, così da risultare incompatibili, alla stregua del notorio, con la reale sussistenza dell'affezione gonalgia e lombalgia acuta che aveva dato luogo alla sua prolungata assenza per malattia. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il lavoratore con sei motivi la società ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2106 c.c., degli artt. 112 e 132 n. 4 c.p.c., dell'art. 7 !. n. 300/1970 e degli arti. 8 e 10 CCNL metalmeccanici del settore privato nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti il ricorrente, in particolare, si duole a che la Corte territoriale, violando gli artt. 7 I. n. 300/1970 e 2106 c.c., e comunque omettendo sul punto qualsiasi motivazione, abbia erroneamente ritenuto la coincidenza nel caso di specie tra i motivi della contestazione disciplinare e quelli posti a fondamento dei recesso b che, ancora in violazione dell'art. 7 cit., e comunque omettendo sul punto ogni pronuncia, abbia escluso la rilevanza dell'affissione dei codice disciplinare c che abbia, violando l'art. 8 CCNL, e in ogni caso senza motivazione, ritenuto meramente ordinatorio il termine di sei giorni, successivi alle giustificazioni del lavoratore, per l'irrogazione dei provvedimento disciplinare. il motivo è infondato. Quanto al profilo sub a , si osserva che non può ritenersi violato il principio di necessaria corrispondenza tra addebito contestato e addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare, laddove - formulata la contestazione il giorno 7.11.13, durante il periodo di malattia, veniva notato dalle ore 13 30 alle ore 14 20 ad eseguire dei lavori presso il tetto e la corte della propria abitazione - il successivo licenziamento sia stato motivato con il riferimento alla simulazione dello stato di malattia e alla conseguente gravità del comportamento tenuto. E', infatti, evidente che, nella specie, non vi è stata né modifica, o integrazione, dei fatti considerati di rilievo disciplinare, né allegazione di elementi di prova ulteriori e diversi a sostegno della contestazione, e, pertanto, non vi è stata alcuna condotta idonea a pregiudicare, in capo al lavoratore, l'esercizio del diritto di offrire controdeduzioni e, più in generale, di difendersi nel procedimento, ma soltanto nella pacifica persistenza dello stato di malattia dei dipendente alla data del 7/11/2013 l'ascrizione dei fatti ad un ambito definitorio volto a sottolinearne il disvalore. Non può, d'altra parte, ritenersi che la sentenza sia incorsa nel vizio di omessa pronuncia o di omessa motivazione, secondo la riformulazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. disposta dall'art. 54 d.1. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in 1. 7 agosto 2012, n. 134, avendo esaminato le ragioni del reclamo incidentale proposto dal lavoratore e, con esse, anche i rilievi attinenti ai vizi formali del procedimento ed inoltre motivato sull'insussistenza di questi ultimi p. 8 motivazione sintetica ma che dà conto, riproducendo la tripartizione con cui gli stessi sono stati formulati, di un esame distinto di ciascuno dei vizi e da integrarsi, anche per l'esplicito richiamo alla formulazione degli atti del procedimento, con quelle parti della sentenza impugnata pp. 2-4 in cui sono riportati i testi della lettera di contestazione, delle difese del lavoratore e del telegramma di comunicazione dei licenziamento. Né si è in presenza, nella specie, di omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio, tale essendo nel nuovo vizio motivazionale, e secondo i principi delineati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8053/2014, il fatto principale o secondario storico , alla cui nozione è chiaramente estranea, siccome di natura logico-interpretativa, la questione della coincidenza fra capo di incolpazione e addebito posto a sostegno del successivo provvedimento disciplinare. Quanto al profilo sub b , si osserva che la relativa censura si presenta inammissibile, per difetto di specificità e di riferibilità alla decisione impugnata, la quale si fonda su una ratio decidendi essere, nel caso concreto, ininfluente il rispetto o meno della garanzia di pubblicità del codice disciplinare, facendo riferimento il licenziamento intimato alla violazione dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro p. 8 che non risulta investita da alcuna critica diretta e mirata. Deve, in ogni caso, ribadirsi l'esattezza sul punto della sentenza, la quale si è uniformata ad un principio di diritto consolidato cfr., fra le molte, Cass. 18 settembre 2009 n. 20270 . Quanto al profilo sub c , si rileva che il ricorso risulta, per questa parte, improcedibile, non avendo il ricorrente, nell'inosservanza dell'art. 369 n. 4 c.p.c., depositato copia dei contratto collettivo, su cui il motivo in esame si fonda, né indicato il luogo preciso in cui esso fu depositato nei gradi di merito. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 5 I. n. 30011970, 96 R.D. n. 633/1941, 22 I. n. 67511996, 4 comma 1, lett. d d.igs. n. 196/2003, nonché violazione degli artt. 112 e 360 n. 5 c.p.c. il ricorrente si duole, in primo luogo, che la Corte di appello abbia ritenuto legittima l'attività investigativa disposta dal datore di lavoro, attività che sarebbe consentita soltanto al fine di tutelare i beni aziendali e che, nella specie, avrebbe comportato anche la lesione dei diritto alla riservatezza e all'immagine della persona in secondo luogo, che la Corte abbia omesso di prendere in esame un fatto controverso fra le parti e decisivo, quale la legittimità delle videoriprese nella privata abitazione e la compatibilità delle stesse con le norme che tutelano la riservatezza. li motivo è infondato. La Corte di appello si è, infatti, attenuta al principio di diritto, secondo il quale le disposizioni dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di divieto di accertamenti da parte del datore di lavoro sulle infermità per malattia o infortunio dei lavoratore dipendente e sulla facoltà dello stesso datore di lavoro di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, non precludono al datore medesimo di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l'insussistenza della malattia o la non idoneità di quest'ultima a determinare uno stato d'incapacità lavorativa e, quindi, a giustificare l'assenza. Nella specie, la S.C. ha confermato le sentenza di merito che aveva ritenuto legittimi gli accertamenti demandati, dal datore di lavoro, a un'agenzia investigativa, e aventi a oggetto comportamenti extralavorativi, che assumevano rilievo sotto il profilo del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro Cass. 26 novembre 2014 n. 25162 . Conforme Cass. 3 maggio 2001 n. 6236. Del pari e palesemente infondati risultano gli ulteriori profili di censura dedotti con il motivo in esame, avendo la sentenza accertato che la condotta oggetto di addebito è stata posta in essere sul tetto dell'abitazione p. 10 , e non già all'interno di essa, e, in ogni caso, non costituendo i fatti denunciati come omessi e decisivi se non questioni di diritto non deducibili mediante il vizio di motivazione. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2712 c.c., lamentando che la Corte territoriale abbia utilizzato ai fini della decisione le riprese fotografiche e video effettuate dall'agenzia di investigazioni, nonostante il formale disconoscimento di esse effettuato dal lavoratore sin dalla prima udienza. Il motivo è infondato. Anche su questo punto la Corte del merito si è attenuta al principio, secondo il quale il disconoscimento delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c., che fa perdere alle stesse la loro qualità di prova, pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c., deve, tuttavia, essere chiaro, circostanziato ed esplicito dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta e - al fine di non alterare l'iter procedimentale in base al quale il legislatore ha inteso cadenzare il processo in riferimento al contraddittorio - deve essere tempestivo e cioè avvenire nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla rituale acquisizione delle suddette riproduzioni, dovendo per ciò intendersi la prima udienza o la prima risposta successiva al momento in cui la parte onerata del disconoscimento sia stata posta in condizione, avuto riguardo alla particolare natura dell'oggetto prodotto, di rendersi immediatamente conto dei contenuto della riproduzione. Ne consegue che potrà reputarsi tardivo il disconoscimento di una riproduzione visiva soltanto dopo la visione relativa e quello di una riproduzione sonora soltanto dopo la sua audizione o, se congruente, la rituale acquisizione della sua trascrizione Cass. 22 aprile 2010 n. 9526. Conforme, fra le molte, Cass. 28 gennaio 2011 n. 2117. Su tale premessa, risulta corretta la decisione della Corte dì appello di ritenere utilizzabili le riprese. E', infatti, chiaro che il disconoscimento della data e dell'ora del video, operato in prima udienza, non è idoneo a coinvolgere la relazione di identità tra la realtà riprodotta e quella fattuale, determinando l'accertamento della circostanza che, così come oggetto di riproduzione tecnica, il ricorrente si è effettivamente trovato sul lastrico solare della propria abitazione a svolgere ie attività in tal modo documentate e per il tempo risultante dal filmato. Né dall'esame della sentenza emerge in alcun modo che la Corte di appello abbia fondato la propria decisione sulla sola ripresa video, avendo considerato anche le risultanze della testimonianza dell'investigatore privato che ebbe a effettuare le indagini per conto dei datore di lavoro. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 132 n. 4 e 116 c.p.c., lamentando il fatto che la Corte di appello, con una pronuncia dei tutto priva di motivazione, abbia ritenuto ammissibile e attendibile la deposizione resa dall'investigatore A. C Il motivo è infondato. La Corte ha invero, sul punto, preso motivata posizione, sottolineando la estraneità dei teste ai fatti di causa. Né la questione della valutazione di attendibilità dei teste, già fuori del perimetro dei previgente art. 360 n. 5 c.p.c. per la nota e costante giurisprudenza che la rimetteva in via esclusiva al giudice dei merito , può ora e a più forte ragione rientrare nell'ambito di applicabilità dei nuovo vizio motivazionale, pur sotto il trasparente velo dei richiamo alla regola dei prudente apprezzamento dei giudice art. 116 c.p.c. . Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2700 c.c. nonché degli artt. 115, 116 e 132 n. 4 c.p.c. per omessa e contraddittoria motivazione, lamentando che la sentenza abbia omesso di valutare le certificazioni dei medico convenzionato con l'INPS secondo il loro valore di prova legale e comunque che, nel prenderle in esame, unitamente alla restante e copiosa documentazione medica, sia giunta a conclusioni irragionevole e illogiche, non sostenute da adeguata motivazione e diametralmente opposte a quelle risultanti dal quadro probatorio. Il motivo è inammissibile. E' consolidato l'orientamento di legittimità, per il quale il certificato redatto da un medico convenzionato con 'INPS per il controllo della sussistenza delle malattie dei lavoratore, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 300 del 1970, è atto pubblico che fa fede, fino a querela di falso, della provenienza dei documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato nonché dei fatti che il pubblico ufficiale medesimo attesta aver compiuto o essere avvenuti in sua presenza Cass. 22 maggio 1999 n. 5000 . Conforme, fra le molte, Cass. 2 agosto 2001 n. 10569. E' stato peraltro precisato che tale fede privilegiata non si estende anche ai giudizi valutativi che il sanitario ha in occasione del controllo espresso in ordine allo stato di malattia e all'impossibilità temporanea della prestazione lavorativa Cass. 11 maggio 2000 n. 6045 . Se, poi, il lavoratore si duole che la Corte di appello non si sia avveduta che la prova della sussistenza dello stato di malattia e dell'impossibilità temporanea della prestazione non discendeva da un giudizio valutativo ma dalla constatazione oggettiva di esami strumentali da parte dei medico INPS come parrebbe dalla lettura dei ricorso p. 18 , riconducendoli all'area della fede privilegiata, siccome rientranti nell'insieme dei fatti avvenuti in sua presenza o delle attività dal medesimo compiute, allora è da osservare come il motivo in esame sia inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo prodotto il documento in questione, né comunque riportato il contenuto di esso che si afferma rilevante ai fini della decisione, né, per la verità, essendone neppure compiuta una chiara identificazione. Nel resto, il motivo è egualmente inammissibile, consistendo in censure di malgoverno della documentazione sanitaria e delle sue risultanze che è ormai del tutto estraneo al nuovo vizio motivazionale di cui ari'art. 360 n. 5 c.p.c., quale incisivamente riconfigurato a seguito della novella del 2012. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 2106 c.c. e dell'art. 7 l. n. 300/1970 nonché omessa motivazione deduce, al riguardo, che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere legittima la sanzione espulsiva, posto che, alla stregua del materiale di prova acquisito al giudizio, essa appariva sproporzionata rispetto ai fatti contestati, e che comunque il giudice di merito non aveva neppure motivato in ordine alle ragioni che lo avevano indotto a pervenire ad opposta conclusione. Il motivo è infondato, Si rileva, infatti, ed in primo luogo, che la Corte di appello ha ampiamente motivato sulla sussistenza di una giusta causa di licenziamento e sulla proporzionalità della sanzione irrogata cfr. sentenza, pp. 9-13 , così da sottrarsi, con tutta evidenza, alla censura di omessa motivazione art. 132 n. 4 c.p.c. . La Corte, inoltre, nella sua ricostruzione e valutazione dell'episodio, ha fatto puntuale applicazione dei principi elaborati e più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, procedendo ad una compiuta analisi dell'episodio stesso, tanto nella sua dimensione oggettiva come soggettiva e conclusivamente pervenendo a ritenere la condotta del lavoratore tale da impedire la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto, siccome denotante mala fede e slealtà nei confronti del datore di lavoro. E' poi costante l'orientamento, fatto proprio dalla sentenza impugnata, secondo il quale '1o svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia può giustificare il recesso del datore di lavoro, in relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, oltre che nell'ipotesi in cui tale attività esterna sia per sé sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, dimostrando, quindi, una fraudolenta simulazione, anche nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio ex ante in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio, con conseguente irrilevanza della tempestiva ripresa del lavoro alla scadenza del periodo di malattia Cass. 29 novembre 2012 n. 21253 Cass. 1 luglio 2005 n. 14046 . Il ricorso deve conseguentemente essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese dei presente giudizio, liquidate in euro 100,00 per esborsi e in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dei d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dei comma 1 bis dello stesso articolo 13.