Assegno d'invalidità civile se si dimostra di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio

Il requisito della incollocazione al lavoro , nel contesto normativo che caratterizza il periodo di tempo tra l'entrata in vigore della l. n. 68/1999 e l'entrata in vigore della l. n. 247/2007, può dirsi sussistente qualora l'interessato, che ne ha l'onere, provi di non aver svolto attività lavorativa e di aver richiesto l'accertamento di una riduzione dell'attività lavorativa, in misura tale da consentirgli l'iscrizione negli elenchi della l. n. 68/1999, art. 8, da parte delle commissioni mediche competenti a tal fine. Nel caso in cui tale accertamento sia precedente rispetto alla data di decorrenza del requisito sanitario per l'invalidità, sarà necessaria la prova di aver ottenuto l'iscrizione negli elenchi di cui alla legge citata.

Così la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 17445/16, depositata il 31 agosto. Il caso. La Corte d’appello di Roma confermava la sentenza resa dal Tribunale di Velletri che aveva riconosciuto all’appellante l’assegno mensile di assistenza con decorrenza dalla data di iscrizione nelle liste per il collocamento obbligatorio, condannando, di contro, l’INPS, al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di primo grado, liquidate in misure superiore a quanto riconosciuto dal primo giudice. La Corte ha infatti ritenuto che, secondo quanto previsto dall'art. 13 della legge n. 118/1971 e dall'art. 19 della legge n. 482/1968, l'incollocazione al lavoro rappresenta un elemento costitutivo del diritto alla prestazione, la cui prova deve essere fornita attraverso la dimostrazione della iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio ovvero attraverso la presentazione della domanda di iscrizione, alla quale non può supplire la prova dello stato di disoccupazione . Ha poi ritenuto che le spese liquidate dal primo giudice violavano i minimi inderogabili previsti nella tariffa professionale. Contro la sentenza propone ricorso per cassazione L’INPS. Richiesta della ricorrente. L’Istituto assume che, con l'entrata in vigore della legge n. 68/1999, applicabile ratione temporis al caso di specie, era venuta meno la possibilità giuridica di iscrizione negli elenchi del collocamento dei disabili, con riguardo ai soggetti per i quali tale iscrizione è preclusa in ragione dell'età. Chiede, dunque, che si dichiari se una donna invalida civile ultra cinquantacinquenne che, con domanda amministrativa del 18 luglio 2002, chieda il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, di cui all'art. 13 della legge 118/1971, è impossibilitata, sulla base delle leggi vigenti, ad iscriversi negli elenchi del collocamento disabili in assenza del verbale di accertamento di una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% e se, nel caso affermativo, possa provare per il periodo precedente l'invio del verbale di accertamento dell'invalidità, ovvero per il periodo successivo al compimento del 60 anno di età, il suo stato di incollocazione al lavoro con gli ordinari mezzi di prova, comprese le presunzioni . Lo stato di inoccupazione,. Gli Ermellini ritengono il ricorso fondato. Con la modifica introdotta dalla l. n. 247/2007, art. 1, comma 35, infatti, il requisito occupazionale è cambiato, nel senso che non si richiede più la incollocazione al lavoro , ma semplicemente lo stato di inoccupazione, in quanto la legge individua il requisito in questi termini disabili che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste . Anche la disciplina che regola il meccanismo per l'assunzione obbligatoria è cambiata la l. n. 482/1968 è stata totalmente modificata dalla l. n. 68/1999 ed il cambiamento normativo riguarda anche il caso di specie, essendo intervenuto sin dal 1999. Le Sezioni unite avevano affermato che ai fini del diritto all'assegno d'invalidità, l'invalido è da ritenersi incollocato al lavoro non per effetto del mero stato di disoccupazione o non occupazione ma solo quando, essendo iscritto nelle speciali liste degli aventi diritto al collocamento obbligatorio, non abbia conseguito un'occupazione in mansioni compatibili . Cass., Sez. Un., 10/01/1992, n. 203 . La normativa sulle assunzioni dei disabili introdotta nel 1999 è più complessa, perché si può richiedere l'iscrizione negli elenchi previsti dalla l. n. 68/1999, art. 8, solo se è stata esperita una fase preliminare volta all'accertamento dei requisiti sanitari previsti dal primo comma dell'art. citato. Il diritto ad accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili e quindi la possibilità di fare la domanda di iscrizione nelle liste sorge infatti solo dopo l'accertamento dei requisiti sanitari indicati ad opera delle commissioni mediche. La prova della richiesta di essere sottoposto agli accertamenti medici. Nel caso in esame, il tenore delle disposizioni consente di operare una interpretazione che eviti il contrasto con i principi dell’art. 38 della Costituzione, affermando, che, ai fini della sussistenza del requisito dell'incollocazione al lavoro, è sufficiente la prova della richiesta non di iscrizione negli elenchi, ma anche solo di essere sottoposto agli accertamenti medici da parte delle commissioni previste dalla l. n. 104/1992, art. 4 .In conclusione, dalla entrata in vigore della l. n. 68/1999 sino a quando la l. n. 247/2007 non ha trasformato il requisito occupazionale da incollocazione al lavoro in mera mancanza di occupazione, il disabile che richiede l'assegno d'invalidità civile deve provare non solo di non aver lavorato, ma anche di essersi attivato per essere avviato al lavoro nelle forme riservate ai disabili. Questa attivazione, sino a quando le commissioni mediche competenti all'accertamento delle condizioni sanitarie per l'iscrizione negli elenchi non si sono pronunciate, può essere provato dimostrando di aver richiesto detto accertamento una volta intervenuto l'accertamento positivo, dimostrando di essere stato iscritto negli elenchi o quanto meno di aver richiesto l'iscrizione . La Corte di merito non si è attenuta a questi principi. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 9 giugno – 31 agosto 2016, n. 17445 Presidente D’Antonio – Relatore Doronzo Svolgimento del processo 1. La Corte d'appello di Roma, con sentenza depositata il 14 aprile 2009, decidendo sull'appello proposto da A.M. nata Il 24/7/1943 contro la sentenza resa dal Tribunale di Velletri tra l'appellante e I'Inps, ha confermato la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto alla assistita l'assegno mensile di assistenza con decorrenza dalla data di iscrizione nelle liste per il collocamento obbligatorio 20/1/2005 ha invece condannato l'Inps al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di primo grado liquidate in misura superiore a quanto riconosciuto dal primo giudice. 2. La Corte ha infatti ritenuto che nel regime previsto dall'art. 13 della legge n. 118 del 1971 e dall'art. 19 della legge n. 482 del 1968 l'incollocazione al lavoro rappresenta un elemento costitutivo del diritto alla prestazione, la cui prova d4eve essere fornita attraverso la dimostrazione della iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio ovvero attraverso la presentazione della domanda di iscrizione, alla quale non può supplire la prova dello stato di disoccupazione. Ha invece ritenuto che le spese liquidate dal primo giudice violavano i minimi inderogabili previsti nella tariffa professionale. 3. Contro la sentenza, la M. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico articolato motivo. LINPS deposita procura in calce alla copia del ricorso notificatogli. La ricorrente deposita memoria ex art. 378 cod.proc.civ. Motivi della decisione .i. Il motivo di ricorso è costituito dalla violazione e falsa applicazione dell'art. 13 legge n. 118 del 1971, in combinato disposto con agli artt. 1, comma 1°, lettera a , e 8 legge n. 68 dei 1999 dell'art. 1, comma 10 e tabella a del d.lgs. n. 503/1992, come sostituito dall'art. 11 e dalla tabella A legge n. 724/1994, dell'art. 1, comma 10, del d.p.r. n. 333/2000, degli artt. 115,434 e 436 cod.proc.civ., 2729 e ss. cod. civ., nonché dall'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio la ricorrente assume che con l'entrata in vigore della legge 12 marzo 1999, n. 68, applicabile ratione temporis al caso di specie, era venuta meno la possibilità giuridica di iscrizione negli elenchi del collocamento dei disabili con riguardo ai soggetti per i quali tale iscrizione in ragione dell'età è preclusa. Chiede pertanto che si dichiari se una donna invalida civile ultra cinquantacinquenne che, con domanda amministrativa dei 18/7/2002, chieda il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 legge 118/1971, è impossibilitata, sulla base delle leggi vigenti, ad iscriversi negli elenchi del collocamento disabili in assenza del verbale di accertamento di una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% e se, nel caso affermativo, possa provare per il periodo precedente l'invio del verbale di accertamento dell'invalidità, ovvero per il periodo successivo al compimento del 600 anno di età, il suo stato di incollocazione al lavoro con gli ordinari mezzi di prova, ivi comprese le presunzioni . 2. II motivo è fondato. La questione ha formato oggetto di numerose decisioni e da ultimo è stata espressamente affrontata da Cass., 28 agosto 2013, n. 19833 cui sono seguite Cass. 23 febbraio 2015, n. 3538, e 18 marzo 2016 , n. 5489 che qui si richiama per darvi continuità. 3. II quadro normativo è più volte variato nel tempo. La norma base è costituita dalla L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 13. Tale articolo è stato modificato nel 2007, ma la modifica non si applica al caso in esame, in cui la domanda amministrativa è stata depositata nel luglio del 2002 e che deve pertanto essere deciso in base al testo previgente, per il quale Ai mutilati ed invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo ed il sessantacinquesimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74°Io, incollocati al lavoro e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso a carico dello stato ed a cura del ministero dell'interno, un assegno mensile di lire 12.000 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui allo articolo precedente . La norma richiede, oltre al requisito sanitario, che il soggetto sia incollocato al lavoro . 4. Con la modifica introdotta dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 35, il requisito occupazionale è cambiato, nel senso che non si richiede più la incollocazione al lavoro , ma semplicemente lo stato di Inoccupazione, in quanto la legge individua il requisito in questi termini disabili che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste . 5 Anche la disciplina che regola il meccanismo per l'assunzione obbligatoria è cambiata la legge n. 482 del 1968 è stata totalmente modificata dalla L. n. 68 del 1999 ed Il cambiamento normativo riguarda anche Il caso in esame, essendo intervenuto sin dal 1999. 6. La legge del 1968 con la quale si coordinava la legge sulla invalidità civile del 1971 nel suo testo originario consentiva all'invalido di chiedere l'iscrizione negli elenchi mediante la presentazione di una domanda munita della necessaria documentazione attestante la sussistenza dei requisiti. 7. Ricostruendo il quadro normativo dell'epoca, le Sezioni unite affermarono Ai fini del diritto all'assegno d'invalidità previsto dalla L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 13, l'invalido è da ritenersi incollocato al lavoro non per effetto del mero stato di disoccupazione o non occupazione ma solo quando, essendo iscritto o avendo presentato domanda d'iscrizione ai sensi della L. n. 482 del 1968, art. 19 nelle speciali liste degli aventi diritto al collocamento obbligatorio, non abbia conseguito un'occupazione in mansioni compatibili . Cass., Sez. Un., 10/01/1992, n. 203 . 8. La normativa sulle assunzioni dei disabili introdotta nel 1999 è più complessa, perché si può richiedere l'iscrizione negli elenchi previsti dalla L. n. 68 del 1999, art. 8, solo se è stata esperita una fase preliminare volta all'accertamento dei requisiti sanitari previsti dal primo comma dell'art. i minorazioni che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, o situazioni analoghe previste dalle ulteriori lettere del medesimo articolo . 9. Per espressa previsione dell'art. 1, comma 4, il diritto ad accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili e quindi la possibilità di fare la domanda di iscrizione nelle liste sorge solo dopo l'accertamento dei requisiti sanitari su indicati ad opera delle commissioni mediche previste dalla L. n. 104 del 1992, art. 4. 10.Questa fase è stata pertanto definita rigorosamente propedeutica Cass. 9502 dei 2012 se non viene esaurita, se la riduzione della capacità lavorativa non è stata accertata L. n. 68 del 1999, art. 1, commi 1 e 4 il disabile non può chiedere l'iscrizione nelle liste. 1LL'assetto normativo su ricostruito, se applicato continuando a collegare il requisito della incollocazione al lavoro alla iscrizione negli elenchi o anche semplicemente alla domanda di iscrizione, comporterebbe un serio problema di compatibilità con i principi fissati dall'art. 38 Cost. 12.La Corte costituzionale ha ritenuto incostituzionali, sotto il profilo della ragionevolezza coordinato con i principi dell'art. 38 Cost., previsioni che fissavano la decorrenza di una prestazione previdenziale alla data dei rilascio di un certificato, il quale può ritardare oltre i tempi tecnici occorrenti per l'accertamento, a causa di disfunzioni dell'apparato burocratico. Il giudice delle leggi ha ritenuto che, quando all'atto della introduzione dei procedimento amministrativo sussistono tutti i presupposti dei diritto alla prestazione previdenziale, la durata del procedimento non deve andare a detrimento delle ragioni fatte valere con la domanda Corte cost., sentenza n. 483 del 1995 . 13.Nel caso in esame, il tenore delle disposizioni consente di operare una interpretazione che eviti il contrasto con i principi su richiamati, affermando, in conformità a Cass. 12 giugno 2012, n. 9502, che, ai fini della sussistenza del requisito dell'incollocazione al lavoro, è sufficiente la prova della richiesta non di iscrizione negli elenchi, ma anche solo di essere sottoposto agli accertamenti medici da parte delle commissioni previste dalla L. n. 104 del 1992, art. 4 che, nel sistema della L. n. 68 dei 1999, sono condizione necessaria per poter chiedere l'iscrizione negli elenchi . 14.11 disabile in tal caso dovrà comunque fornire anche la prova di non aver lavorato in quel periodo. Tale prova, in giudizio, potrà essere data con qualsiasi mezzo, anche mediante presunzioni. L'unico limite è costituito dal fatto che non potrà essere fornita con una mera dichiarazione dell'interessato, anche se rilasciata con formalità previste dalla legge per le autocertificazioni, che può assumere rilievo solo nei rapporti amministrativi ed è, invece, priva di efficacia probatoria in sede giurisdizionale Cass., ord., 20/12/2010, n. 25800 . 15 Deve poi aggiungersi che, se l'interessato propone la domanda amministrativa per ottenere l'assegno d'invalidità civile dopo che le commissioni mediche si sono già espresse dichiarandolo idoneo alla iscrizione degli elenchi, allora rimane ferma la necessità della prova di aver richiesto l'iscrizione negli elenchi. Parimenti rimane ferma la necessità di tale prova nel caso in cui il requisito sanitario della invalidità dei 74% o superiore venga accertato in giudizio con decorrenza differita successiva all'accertamento delle commissioni ex lege n. 104 del 1992. Anche in questo caso l'interessato dovrà dimostrare che, ricevuto tale accertamento positivo, si è attivato per ottenere l'iscrizione negli elenchi. 16.In conclusione, dalla entrata in vigore della L. n. 68 dei 1999 sino a quando ia L. n. 247 del 2007 non ha trasformato il requisito occupazionale da incollocazione al lavoro in mera mancanza di occupazione, il disabile che richiede l'assegno d'invalidità civile deve provare non solo di non aver lavorato, ma anche di essersi attivato per essere avviato al lavoro nelle forme riservate ai disabili. Questa attivazione, sino a quando le commissioni mediche competenti all'accertamento delle condizioni sanitarie per l'iscrizione negli elenchi non si sono pronunciate, può essere provato dimostrando di aver richiesto detto accertamento una volta intervenuto l'accertamento positivo, dimostrando di essere stato iscritto negli elenchi o quanto meno di aver richiesto l'iscrizione. 17.La corte di merito non si è attenuta a questi principi. Ne consegue la cassazione della sentenza e il rinvio a nuovo giudice di appello il quale deciderà la controversia in esame In base al seguente principio di diritto 1l requisito della incollocazione al lavoro, nello specifico contesto normativa che caratterizza il periodo di tempo tra l'entrata in vigore della L. n. 68 del 1999 e l'entrata in vigore della L. n. 247 del 2007, può dirsi sussistente qualora l'interessato, che ne ha l'onere, provi 1 di non aver svolto attività lavorativa e 2 di aver richiesto l'accertamento di una riduzione dell'attività lavorativa, in misura tale da consentirgli l'iscrizione negli elenchi della L. 12 marzo 1999, n. 68, art. 8, da parte delle commissioni mediche competenti a tal fine. Nel caso in cui tale accertamento sia precedente rispetto alla data di decorrenza del requisito sanitario per l'invalidità riduzione della capacità lavorativa del 74% o superiore , sarà necessaria la prova di aver ottenuto o quanto meno richiesta l'iscrizione negli elenchi di cui alla L. n. 68 dei 1999, art. T. li giudice dei rinvio provvederà anche alle spese dei presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 giugno 2016