Mancata domanda amministrativa rivolta all’INPS: questione sollevabile per la prima volta in Cassazione?

La mancata proposizione della domanda amministrativa è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, in quanto diretta a tutelare l’interesse pubblico. Tuttavia, tale principio va coordinato con quello della rituale e tempestiva allegazione dei fatti che determinano l’improponibilità della domanda, onde la relativa questione non può essere sollevata per la prima volta nel giudizio di cassazione, qualora implichi indagini di fatto non indicate nel ricorso.

Così ha stabilito la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 17395, depositata il 29 agosto 2016. Il caso. La Corte d’appello di Firenze rigettava la domanda proposta dal ricorrente allo scopo di ottenere il riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva per l’esposizione all’amianto subita durante lo svolgimento di un lavoro presso le Acciaierie di Piombino nel periodo giugno 1973 – dicembre 1992. La Corte territoriale aveva, infatti, accolto l’eccezione di decadenza rilevando che, a fronte di una domanda amministrativa presentata il 9 aprile 1996, il ricorso giudiziario era stato proposto il 20 marzo 2004, così come era stato dichiarato dallo stesso ricorrente nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado. Avverso la sentenza l’uomo propone ricorso per cassazione. Lo stesso lamenta che non vi era mai stata una domanda amministrativa rivolta all'INPS, in quanto l'unica domanda presentata era indirizzata all'INAIL e riguardava li riconoscimento del rischio di esposizione all'amianto. Il giudice avrebbe dunque dovuto dichiarare l’improponibilità dell’azione giudiziaria, rilevabile d’ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio . Con il secondo motivo, assume che non essendo stata presentata alcuna domanda all'INPS allora non poteva neppure decorrere il termine di decadenza. Infine, con il terzo motivo denuncia l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, lamentando che la Corte territoriale ha ritenuto esistente una domanda in realtà mai proposta all'INPS. Il ricorso introduttivo del giudizio. Nel caso specifico, la Corte d’appello ha spiegato che nel ricorso introduttivo del giudizio, l’uomo aveva allegato di aver presentato la domanda amministrativa il 9 aprile 1996 e che al momento della presentazione del ricorso la parte era decaduta, ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970. Tuttavia, tali affermazioni non sono state contestate nel ricorso per cassazione. Questione non sollevabile nel giudizio di Cassazione. Per il Collegio, il ricorso è inammissibile. Il ricorrente si è limitato a depositare la domanda rivolta all'INAIL, deducendo che era l'unica da lui presentata, ma non ha trascritto il contenuto del ricorso introduttivo del giudizio, in cui, secondo la Corte, vi sarebbe stata la deduzione contraria, né ha trascritto e depositato la memoria difensiva in appello nella quale, a fronte dell'eccezione di decadenza sollevata dall'INPS, avrebbe dovuto porre la questione della mancanza di una domanda amministrativa idonea a far decorrere il termine ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970 . Di tale questione, però, non si fa alcun accenno nella sentenza impugnata. Spettava dunque al ricorrente, allo scopo di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta sua deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza dei ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto dei giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione . Infatti, se è vero che la mancata proposizione della domanda amministrativa è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, in quanto diretta a tutelare l’interesse pubblico, è vero, allo stesso modo, che tale principio va coordinato con quello della tempestiva allegazione dei fatti che determinano l’improponibilità della domanda da qui il fatto che la relativa questione non può essere sollevata per la prima volta nel giudizio di cassazione, qualora implichi indagini di fatto non indicate nel ricorso. Mancanza di una domanda amministrativa. Considerato che la deduzione da parte dell'INPS della mancanza di una domanda amministrativa, in difetto di altre specificazioni, poteva costituire solo un mero indizio della insussistenza di un elemento rilevante ai fini della improcedibilità della domanda, è evidente che non può ritenersi censurabile la mancata specifica valutazione di tale elemento, una volta che il giudice di merito ha preso in considerazione elementi più direttamente significativi, come il documento depositato in atti . La Corte dichiara dunque il ricorso inammissibile e compensa le spese del giudizio.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 11 maggio – 29 agosto 2016, numero 17395 Presidente D’Antonio – Relatore Doronzo Svolgimento dei processo 1. Con sentenza depositata in data 27 aprile 2009, la Corte d'appello di Firenze, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Livorno, ha rigettato la domanda proposta da E.B., volte ad ottenere il riconoscimento del suo diritto alla rivalutazione contributiva ai sensi dell'art. 13, comma 80, l. numero 257/1992 e successive integrazioni e modificazioni, per l'esposizione all'amianto subita durante lo svolgimento dell'attività lavorativa presso le Acciaierie di Piombino nel periodo giugno 1973-dicembre 1992. 2. La Corte territoriale ha infatti accolto l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 47, comma 2°, d.p.r. numero 639/1970, come sostituito dall'art. 4 del d.l. numero 384/1992, convertito in legge 438/1992, rilevando che a fronte di una domanda amministrativa presentata in data 9/4/1996, come dallo stesso ricorrente precisato nel suo atto introduttivo dei giudizio di primo grado e richiamato dall'istituto previdenziale appellante, il ricorso giudiziario era stato proposto In data 20 marzo 2004. 3. Contro la sentenza, il B. propone ricorso per cassazione FONDATO su tre motivi, illustrati da memoria cui resiste con controricorso L'Inps. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 443 cod. proc.civ. e 4 d.1. numero 384/1992, convertito in legge numero 438/1992. Assume che non vi era mai stata una domanda amministrativa rivolta all'Inps, ma l'unica domanda da lui presentata era indirizzata all'INAIL e riguardava li riconoscimento del rischio di esposizione all'amianto. Tale circostanza risultava, oltre che documentalmente, anche dalle difese dell'Inps che nella memoria di costituzione del giudizio di primo grado aveva espressamente dedotto ed eccepito la mancanza di una domanda amministrativa volta ad ottenere il riconoscimento del beneficio. Il giudice avrebbe dunque dovuto dichiarare l'improponibilità dell'azione giudiziaria, rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado dei giudizio. Chiede che si dichiari se,, sia proponibile l'azione giudiziaria per l'ottenimento del beneficio di cui all'art. 13, comma 8°, I. numero 257/1992 e successive modifiche love il richiedente non abbia, preventivamente all'introduzione dei ricorso al tribunale, depositato all'Inps la richiesta del detto beneficio. 2. li secondo motivo è invece fondato sulla violazione o falsa applicazione di norme di diritto, dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro, in riferimento agli artt. 443 cod.proc.civ. e 47 d.p.r. numero 639/1970, come modificato dall'art. 4 del d.l. 384/1992, convertito in legge numero 438/1992. Assume che non essendo stata presentata alcuna domanda all'INPS non poteva decorrere il termine di decadenza previsto dalle norme citate. Il motivo si conclude con il quesito di diritto. 3. Con il terzo motivo si denuncia l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, lamentando che la Corte territoriale ha ritenuto esistente una domanda mai proposta all' Inps. 4. li ricorso è inammissibile. Giova precisare che al ricorso in esame trova applicazione l'art. 366 bis cod.proc.civ., il quale richiede che all'esito dell'illustrazione dei motivo la parte formuli un quesito di diritto che sia specifico e conferente rispetto alla decisione, essendo per contro inammissibile il quesito di diritto ove si risolva in una generica istanza di decisione sull'esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo Cass., Sez. Unumero 23 settembre 2013, numero 21672 . 5. Ora nel caso in esame la Corte d'appello ha dato atto che nello stesso ricorso introduttivo dei giudizio il B. aveva allegato di aver presentato la domanda amministrativa in data 9/4/1996 che tale domanda era stata specificamente richiamata dall'istituto previdenziale appellante che pertanto al momento della presentazione dei ricorso giudiziario la parte era decaduta ex art. 47 d.p.r. 63911970, applicabile anche nella materia in esame come statuita da questa Corte con sentenza dell'11 giugno 2008, numero 15521 pagine 5 e 6 della sentenza impugnata . 6. Tali affermazioni non sono state adeguatamente contestate nel ricorso per cassazione. AI riguardo Il ricorrente si è limitato a depositare la domanda rivolta all'Inail di Piombino, deducendo che era l'unica da lui presentata, e la memoria difensiva dell'Inps in cui vi sarebbe l'ammissione della mancata presentazione della domanda , ma non ha trascritto il contenuto dei ricorso introduttivo del giudizio, in cui secondo la Corte vi sarebbe stata la deduzione contraria, né ha trascritto e depositato la memoria difensiva in appello nella quale, a fronte dell'eccezione di decadenza sollevata dall'Inps, avrebbe dovuto porre la questione della mancanza di una domanda amministrativa idonea a far decorrere il termine ex art. 47 cit. Di tale questione, invero, non vi è cenno nella sentenza impugnata, sicché era onere della parte al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta sua deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza dei ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto dei giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione Cass., 18 ottobre 2013, numero 23675 . 7. Se infatti è vero che la mancata proposizione della domanda amministrativa è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado dei processo, in quanto diretta a tutelare l'interesse pubblico v. Cass., 21 luglio 2014, numero 16592, secondo cui la tesi della generale indispensabilità dell'istanza amministrativa in relazione a tutte le controversie di cui all'art. 442 c.p.c., nella materia previdenziale e nell'assistenza sociale nei confronti sia dell'LN.P.S. sia degli altri enti erogatori anche nel caso in cui ad agire sia il datore di lavoro per questioni concernenti i contributi assicurativi è, del resto, assolutamente prevalente cfr. ex multis Cass. 28 novembre 2003, numero 18265 Cass. 12 marzo 2004, numero 5149 Cass. 24 giugno 2004, numero 11756 Cass. 27 dicembre 2010, numero 26146 Cass. 30 gennaio 2014, numero 2063 , tale principio va coordinato con quello della rituale e tempestiva allegazione dei fatti che determinano l'improponibilità della domanda, onde la relativa questione non può essere sollevata per la prima volta nel giudizio di cassazione, qualora implichi indagini di fatto non indicate nel ricorso con riguardo ai rilievo d'ufficio della decadenza, v. Cass., 15 dicembre 2005, numero 27674 . 8. Né può valere a sostenere l'erroneità della pronuncia il richiamo alle ammissioni contenute nella memoria difensiva di primo grado dell'Inps e l'applicabilità dei principio di non contestazione , giacché le prime hanno il valore di elementi meramente indiziari liberamente valutabili dal giudice di merito, ed anche la non contestazione non determina dl per sé la decisione della controversia, poiché l'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza della domanda dei ricorrente e della difesa dei resistente costituisce pur sempre una valutazione dei giudice di merito Cass. 16 dicembre 2005 numero 27833 , e la sussistenza o l'insussistenza d'una contestazione, quale contenuto della posizione processuale della parte, passa attraverso il filtro dell'interpretazione data dal giudicante, restando una sua funzione, sindacabile solo per vizio di motivazione. 9. Al riguardo va tuttavia ricordato che a norma dell'art. 360 numero 5 c.p.c., che parla di motivazione carente circa un punto decisivo della controversia , e in base alla elaborazione giurisprudenziale sul punto, il vizio di motivazione consistente nella mancata considerazione da parte del giudice di elementi di fatto rilevanti ai fini della decisione deve avere una adeguata incidenza causale, sotto il profilo della sua idoneità ad orientare diversamente la decisione cfr. Cass. 11154/1995 Cass. numero 326/1996 Cass. numero 3494/1996 . Quando, poi, il presunto vizio di motivazione riguarda la mancata considerazione di elementi potenzialmente rilevanti non in se stessi, ma quali fonti di prova di fatti costitutivi, estintivi o modificativi, la valutazione sulla sussistenza dei requisito della causalità della presunta lacuna della motivazione deve tenere conto anche dei principio secondo cui il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da., quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso Cass. numero 14472/2000 , che non richiede la discussione di ogni singolo elemento o la confutazione di tutte le deduzioni difensive Cass. numero 2008/1996 cfr. anche Cass. Sez. Unumero numero 5802/1998 e Cass. 5806/2000 . 10. Conseguentemente, considerato che la deduzione da parte dell'Inps della mancanza di una domanda amministrativa, in difetto di altre specificazioni, poteva costituire solo un mero indizio della insussistenza di un elemento rilevante ai fini della improcedibilità della domanda, è evidente che non può ritenersi censurabile la mancata specifica valutazione di tale elemento, una volta che il giudice di merito ha preso in considerazione elementi più direttamente significativi, come il documento depositato in atti cfr. Cass., 9 aprile 2001, numero 5235 . 11. infine, è inammissibile la deduzione dei ricorrente, avanzata nella memoria ex art. 378 c.p.c. , di riunione al presente giudizio dei ricorso per cassazione avente ad oggetto la sentenza della corte d'appello di Firenze numero 1510 del 2010 che ha rigettato il ricorso per revocazione della sentenza qui impugnata, attesa la sua novità e la mancanza di una formale provvedimento di riunione dei due ricorsi. 12. In considerazione dei diversi esiti del giudizio di merito, si reputa opportuno compensare le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Compensa le spese del presente giudizio.