L’agente viola il patto? Contano i fatti, non il contratto

Per verificare la violazione da parte dell’agente dell’impegno di non concorrenza contrattualmente assunto, non deve aversi riferimento esclusivamente ai contenuti del contratto di agenzia eventualmente concluso con un’impresa concorrente, ma a tutte le attività concorrenziali poste in essere dall’agente in violazione del patto.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione – Sez. Lavoro, con la sentenza n. 17239, depositata il 22 agosto 2016. Il caso. La pronuncia in commento trae origine dal giudizio promosso nei confronti di un agente di commercio per far accertare la violazione del patto di non concorrenza nel biennio successivo alla cessazione del rapporto di agenzia con la società attrice, con conseguente inibitoria alla prosecuzione dell’incarico di agenzia in favore di altra impresa concorrente. In via riconvenzionale, l’agente ha rivendicato il diritto al pagamento di provvigioni ed indennità. All’esito del giudizio di merito, è stato affermato che, nel silenzio del contratto, il patto di non concorrenza andava limitato alle zone di competenza dell’agente, che non includevano quelle per le quali era stato instaurato il rapporto con la nuova società preponente, tenuto conto di quanto previsto nel relativo contratto in questa situazione sarebbe stata esperibile, al più, un’azione di concorrenza sleale per sviamento di clientela, non proposta dalla società attrice. I giudici di merito hanno, altresì, stabilito che la disciplina di cui alla legge n. 422/2000 – che ha introdotto l’indennità ex art. 1751- bis , comma 2, c.c. – doveva essere applicata anche al contratto dedotto in giudizio, benché stipulato anteriormente alla data di entrata in vigore della novella legislativa 1° giugno 2001 , atteso che il rapporto di agenzia era ancora in corso e che il recesso dell’agente era intervenuto nella vigenza della nuova norma pertanto, in mancanza della previsione dell’indennità, il patto non era operativo e l’agente poteva trattenere le provvigioni aggiuntive corrisposte dalla preponente in esecuzione del patto. La disciplina dell’indennità non si applica ai contratti conclusi prima del 1° giugno 2001. I giudici di legittimità premettono che, all’epoca della stipula del contratto di agenzia 1993 , la legislazione vigente non prevedeva un compenso per l’obbligo di astensione post contrattuale assunto dall’agente. Solo con l’entrata in vigore dell’art. 23, della legge n. 422/2000 – che ha introdotto l’art. 1751- bis , comma 2, c.c., a decorrere dal 1° giugno 2001 – l’accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all’agente di un’indennità di natura non provvigionale, secondo determinati parametri legali. La pronuncia in commento dà continuità al principio di diritto secondo cui la novella legislativa non si applica ai patti stipulati prima della sua entrata in vigore, ancorché i contratti di agenzia cui si riferiscono siano cessati successivamente cfr. Cass. n. 12127/2015 . Ed infatti, in assenza di una disciplina transitoria dettata dal legislatore, in base all’art. 11 disp. prel. c.c., la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo le condizioni di validità di un contratto devono, dunque, essere valutate sulla base della normativa in vigore al momento in cui esso è stato concluso, secondo il principio tempus regit actum sull’argomento, cfr. Cass., n. 9551/1994, n. 17906/2004 e n. 24330/2009 . Secondo la Suprema Corte, i giudici di merito, non applicando la regola della normale irretroattività della legge, hanno alterato l’originario programma contrattuale, pervenendo ad effetti iniqui, posto che l’agente vedrebbe definitivamente acquisite le provvigioni aggiuntive ricevute in costanza di rapporto a titolo di corrispettivo del patto di non concorrenza, che risulterebbe, tuttavia, non operativo. Per accertare la violazione del patto di non concorrenza non basta il contratto di agenzia. La Cassazione censura, altresì, il fatto che la Corte territoriale abbia escluso la violazione del patto di non concorrenza sulla base di un unico dato documentale, osservando che il nuovo contratto di agenzia era concluso per una zona diversa. In particolare, i giudici di merito non hanno considerato le allegazioni attoree secondo cui l’agente aveva visitato esercizi commerciali rientranti nella zona di sua competenza in base al precedente contratto di agenzia, proponendo l’acquisto dei prodotti della nuova mandante tali circostanze integravano i presupposti di fatto dell’azione ex art. 1751- bis c.c., indipendentemente dai contenuti del contratto di agenzia formalizzato con la nuova società mandante. Ed infatti, per verificare la violazione da parte dell’agente dell’impegno di non concorrenza contrattualmente assunto, non deve aversi riferimento esclusivamente ai contenuti del contratto di agenzia eventualmente concluso con un’impresa concorrente, ma a tutte le attività concorrenziali poste in essere dall’agente in violazione del patto, che ben potrebbero consistere, ad esempio, nello svolgimento di un’attività di promozione per conto di un imprenditore/terzo non formalizzata in un contratto. Violazione del patto di non concorrenza e concorrenza sleale quali differenze? Quanto ai rapporti tra l’azione ex art. 1751- bis c.c. e l’azione ex art. 2598 c.c., la pronuncia in commento precisa che la prima si connota per avere natura contrattuale ed oggetto ampio, abbracciando, diversamente dall’azione per concorrenza sleale, ogni attività concorrenziale, anche astrattamente lecita. Ne discende che, ove la violazione del patto di non concorrenza avvenga attraverso atti illeciti, l’azione contrattuale di cui all’art. 1751- bis c.c. concorrerà con quella extracontrattuale di cui all’art. 2598 c.c., senza alcuna alternatività, affermata invece dalla Corte territoriale rispetto ad una non meglio qualificata azione per sviamento di clientela . Inoltre, diversamente da quanto affermato dai giudici di merito, ai fini della violazione del patto di non concorrenza, non era necessario acquisire la prova di un effettivo sviamento di clientela, bastando ad integrarla una mera attività di promozione per conto dell’impresa terza.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 17 maggio – 22 agosto 2016, n. 17239 Presidente Bronzini – Relatore Spena Svolgimento del processo Con ricorso del 26 settembre 2003 al Tribunale di Forlì la società SEGAFREDO ZANETTI nel prosieguo, per brevità, anche SEGAFREDO spa all’esito di un procedimento ex art. 700 cpc definito, anche nella fase del reclamo, con accoglimento del ricorso agiva nei confronti di G.R. , agente della società nel periodo dal gennaio 1987 al 10 maggio 2003, chiedendo accertarsi la violazione da parte del G. del patto di non concorrenza per il biennio successivo alla cessazione del rapporto, di cui ai contratti di agenzia dell’1.1.1987 e dell’1 febbraio 1993 e successive modifiche condannarsi il G. all’esecuzione del patto di non concorrenza, inibendogli la prosecuzione del suo rapporto di agenzia con la società concorrente G.I.FI.ZE. Gruppo Industriale Filicori & amp Zecchini spa nella zona in cui era stato stipulato il contratto di agenzia con la SEGAFREDO condannarsi il G. al risarcimento del danno, determinato nella misura della clausola penale Euro 15.297,20 oltre interessi e del danno da lucro cessante causato dalla sottrazione e dallo sviamento di clientela. In via subordinata, chiedeva disporsi la risoluzione per inadempimento del patto di non concorrenza con effetto retroattivo, condannando l’agente a restituire le provvigioni aggiuntive corrisposte in esecuzione del patto C 46.069,21 oltre interessi ed a risarcire il danno. In via di ulteriore subordine per la ipotesi di ritenuta invalidità/inefficacia del patto di non concorrenza chiedeva condannarsi il G. a restituire le provvigioni aggiuntive corrisposte in esecuzione del patto Euro 46.069,21 , oltre accessori. L’agente proponeva domanda riconvenzionale, chiedendo condannarsi la mandante al pagamento di provvigioni le provvigioni maturate da marzo 2003 al 10 maggio 2003 ed indennità indennità di risoluzione indennità relativa al patto di non concorrenza nonché al risarcimento del danno derivato dalla illegittima pubblicazione della ordinanza resa nella fase cautelare. Con sentenza del 9.12.2005/11.1.2006 il Tribunale, in parziale accoglimento delle reciproche domande quanto alla domanda principale, riteneva violato il patto di non concorrenza e condannava il G. al pagamento della somma di Euro 71.984,65 per penale e restituzione delle provvigioni aggiuntive ricevute, oltre accessori quanto alla domanda riconvenzionale condannava la società SEGAFREDO ZANETTI spa al pagamento in favore di G.R. della somma di Euro 9.377,23 oltre accessori. Con ricorso dell’11.1.2007 proponeva appello l’agente chiedendo, in riforma della sentenza, il rigetto della domanda principale e l’accoglimento integrale della domanda riconvenzionale. La società SEGAFREDO ZANETTI spa proponeva appello incidentale subordinato, chiedendo che nella ipotesi di ritenuta la invalidità/inefficacia del patto di non concorrenza il G. venisse comunque condannato a restituire le provvigioni aggiuntive corrisposte in esecuzione del patto. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 10 maggio 2011 9 agosto 2012 accoglieva parzialmente l’appello dell’agente G. , rigettando le domande della società mandante di cui al ricorso introduttivo del giudizio e condannando la società a restituire all’agente la somma di Euro 82.490,38 corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi dal pagamento alla restituzione al risarcimento del danno causato dalla pubblicazione illegittima della ordinanza cautelare, liquidato equitativamente in Euro 6.000. Confermava nel resto la sentenza impugnata. La Corte territoriale preliminarmente respingeva i motivi di appello concernenti il parziale accoglimento della riconvenzionale. Esaminava poi le ragioni dell’appello relative all’accoglimento della domanda principale. Osservava che nel silenzio del contratto il patto di non concorrenza andava limitato alle zone di competenza dell’agente, che non includevano quelle il Comune di Rimini e la Repubblica di San Marino per le quali era stato instaurato il nuovo rapporto di agenzia con la società GI.FI.ZE. La società SAGAFREDO non aveva dedotto che l’agente aveva sconfinato dalla zona di nuova competenza ed operato nella zona in precedenza affidatagli, creando sviamento di clientela. La azione era stata proposta per la sola violazione del patto di non concorrenza, fattispecie del tutto diversa. In ogni caso il primo rapporto di agenzia con la SEGAFREDO, svoltosi fino all’anno 1993, era diverso da quello con il quale, nell’anno 1993, si affidava al G. l’incarico di agente generale, con mutamento della misura e del computo delle provvigioni sicché erroneamente il giudice del primo grado aveva ritenuto trattarsi di un rapporto unitario. le prove testimoniali erano contraddittorie e nessun teste aveva affermato che il G. avesse distolto clienti comunque, i clienti potevano stipulare contratti solo per le zone di competenza dei rispettivi agenti e le zone affidate al G. come agente della SEGAFREDO erano diverse da quelle assegnategli da GI.FI.ZE. dovendosi in proposito ribadire la erroneità della azione intrapresa da SEGAFREDO . l’articolo 1751 bis cc. come modificato dalla legge 422/2000 prevedeva che il patto di non concorrenza per il periodo successivo alla cessazione del contratto desse luogo al pagamento di una indennità, che non poteva essere fissata con criteri provvigionali. La disciplina introdotta dalla legge 422/2000 doveva essere applicata anche al contratto di causa, benché stipulato anteriormente alla data di entrata in vigore della modifica normativa 1 giugno 2001 , atteso che il rapporto di agenzia era ancora in corso e che il recesso dell’agente era intervenuto nella vigenza della nuova norma nel maggio 2003 pertanto in mancanza della previsione della indennità il patto non era operativo. Il G. dunque non doveva restituire le provvigioni acquisite, in quanto a prescindere dalla carenza di prova della violazione del patto di non concorrenza una ipotetica violazione avrebbe dovuto essere valutata in relazione alla indennità prevista dalla norma dall’articolo 1751 bis cc. e non su parametri provvigionali. Andava confermata la condanna della SEGAFREDO al pagamento delle provvigioni, come determinate nel primo grado la mandante inoltre era tenuta a risarcire il danno derivato dalla pubblicazione della ordinanza cautelare, stante la illiceità della pubblicazione di una notizia dannosa della professionalità per un fatto la concorrenza sleale risultato insussistente. Per la Cassazione della sentenza ricorre la società SEGAFREDO ZANETTI spa, articolando quattordici motivi. Resiste con controricorso G.R. . Entrambe le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione I motivi del ricorso della società SEGAFREDO ZANETTI spa investono le statuizioni di rigetto della azione da essa proposta ex articolo 1751 bis cc. e di condanna, in accoglimento della domanda riconvenzionale dell’agente, al risarcimento del danno derivato dalla pubblicazione della ordinanza cautelare. Sotto il primo profilo la sentenza impugnata è basata su più rationes decidendi autonome 1 la violazione del patto di non concorrenza andava esclusa, in quanto la zona assegnata dalla nuova mandante, come dal relativo contratto, era diversa da quella oggetto del contratto concluso con la SEGAFREDO in questa situazione era al più ravvisabile una azione di concorrenza sleale per sviamento di clientela, che non risultava proposta 2 le prove testimoniali erano discordanti ed in nessun caso era stato affermato che il G. aveva distolto clienti di Segafredo per la nuova mandante 3 il patto di non concorrenza non era operativo, perché non prevedeva la indennità richiesta dall’articolo 1751 bis. co 2 cc., comma aggiunto dalla legge 422/2000. La sentenza impugnata nello stesso contesto afferma anche la discontinuità del rapporto instaurato dal G. con la società ricorrente nell’anno 1993 come agente generale rispetto al precedente rapporto intercorso tra le stesse parti. La questione, tuttavia, nell’ordine logico di pregiudizialità, ha rilievo secondario. Essa attiene alla quantificazione delle provvigioni aggiuntive ricevute in corrispettivo del patto di non concorrenza da restituire alla mandante, statuizione dipendente dal pregiudiziale accertamento della violazione da parte dell’agente del patto di non concorrenza. Ben avrebbe potuto, pertanto, la Corte territoriale non esaminare affatto il motivo d’appello, ritenendolo assorbito dal pregiudiziale rigetto nel grado di appello della domanda sull’ an . I motivi di ricorso dal primo all’ottavo sono relativi alle statuizioni sul patto di non concorrenza. Il primo ed il secondo motivo ineriscono alla statuizione di mancata violazione del patto di non concorrenza da parte dell’agente in ragione della diversità delle zone affidategli nel mandato concluso con la società concorrente GI.FI.ZE. 1. Con il primo motivo la società ricorrente lamenta ai sensi dell’articolo 360 co. 1 nr. 3 cpc violazione dell’articolo 2704 cc. per avere la Corte di merito attribuito rilevanza probatoria al contratto di agenzia stipulato dal G. con la nuova mandante in mancanza dei requisiti indicati dalla norma citata. La ricorrente evidenzia che il contratto di agenzia prodotto dal G. non era ad essa opponibile, in quanto non registrato, come già eccepito nel procedimento cautelare e dedotto nel grado di appello. La Corte territoriale, pertanto, erroneamente aveva dichiarato che le zone affidate al G. erano la città di Rimini e la Repubblica di San Marino. 2. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, la ricorrente lamenta ai sensi dell’articolo 360 co. 1 nr. 5 cpc insufficiente motivazione circa un fatto decisivo del giudizio, per avere la Corte territoriale attribuito rilevanza probatoria al medesimo contratto di agenzia laddove fin dalla fase cautelare ante causam essa aveva eccepito la sua inopponibilità per carenza di data certa. I motivi dal terzo al sesto investono i rapporti tra la azione ex articolo 1751 bis cc e la azione di concorrenza sleale ex articolo 2598 nr. 3 cc. 3. Con il terzo motivo la società ricorrente deduce ai sensi dell’articolo 360 co. 1 nr. 3 cpc falsa applicazione degli articoli 1751 bis co. 1 e 2598 cc. La censura investe il punto della statuizione in cui si assume la riconducibilità della fattispecie concreta ad un eventuale sviamento di clientela e si sottolinea la diversità della azione proposta da SEGAFREDO spa, avente ad oggetto la violazione del patto di non concorrenza. La società ribadisce la applicabilità alla fattispecie di causa della norma speciale di cui all’articolo 1751 bis cc. prevalente sulla previsione dell’articolo 2598 cc. con conseguente vizio di sussunzione. 4. Con il quarto motivo si denunzia in via subordinata ai sensi dell’articolo 360 co. 1 nr. 5 cpc insufficienza e contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio la censura investe, sotto il diverso profilo della motivazione, la stessa statuizione sulla configurabilità della sola azione di concorrenza sleale. 5. Con il quinto motivo la ricorrente lamenta ai sensi dell’articolo 360 co. 1 nr. 3 cpc violazione dell’articolo 1751 bis co. 1 cc. in relazione alla affermata necessità della prova dello sviamento della clientela. La ricorrente deduce che la violazione del patto di non concorrenza non richiede la prova dello sviamento di clientela, essendo sufficiente la prova che l’agente abbia operato per conto di una nuova mandante nella zona già in precedenza affidatagli. 6. Con il sesto motivo la società denunzia, in via subordinata, ai sensi dell’articolo 360 co. 1 nr. 5 cpc., insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, consistente nella assenza di prova della violazione del patto di non concorrenza. La società trascrive i verbali delle dichiarazioni dei testi R.S. , R.V. , C.L. , F.I. , F.D. , GH.LU. , E.E. , dai quali risultava la promozione da parte del G. dei prodotti della nuova mandante nella zona geografica nella quale egli aveva già svolto la propria attività per conto della SEGAFREDO. Il settimo e l’ottavo motivo concernono la statuizione di invalidità del patto di non concorrenza. 7. Con il settimo motivo la società ricorrente denunzia ai sensi dell’articolo 360 co.1 nr. 3 cpc falsa applicazione dell’articolo 1751 bis comma 2 c.c. e dell’articolo 11 disp. prel. cc., per avere la Corte territoriale ritenuto applicabile al patto di non concorrenza stipulato in epoca antecedente alla entrata in vigore della legge 422/2000 alle data dell’1.1.1987 e dell’1.2.1993 le modifiche introdotte dalla predetta legge, vigente dall’1 giugno 2001. 8. Con l’ottavo motivo, proposto in via alternativa o subordinata, la società ricorrente denunzia, ai sensi dell’articolo 360 co. 1 nr. 3 cpc violazione dell’articolo 1751 bis cc. e dell’articolo 1419 co. 2 cc., per avere la Corte territoriale ritenuto non operativo il patto di non concorrenza in conseguenza della mancata previsione di una indennità corrispettiva senza disporre la etero-integrazione del contratto, provvedendo, ai sensi dell’articolo 1419 co.2 cc, al computo della indennità. I motivi, in quanto connessi, devono essere congiuntamente trattati. Secondo l’ordine logico di pregiudizialità deve essere in primo luogo accolto il settimo motivo, con assorbimento dell’ottavo, proposto in via alternativa o subordinata. Il patto di non concorrenza è stato concordato dalle parti in causa nell’anno 1987 e nell’anno 1993, epoca in cui la legislazione vigente non prevedeva un compenso per l’obbligo di astensione post contrattuale assunto dall’agente a differenza di quanto prescritto per il contratto di lavoro subordinato dall’art. 2125 c.c., che già allora comminava una espressa sanzione di nullità se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro . La previsione di un compenso per l’impegno assunto dall’agente e la sua disciplina erano dunque lasciate alla libera dinamica contrattuale. Solo con la L. n. 422 del 2000, art. 23, il legislatore italiano, senza che ciò fosse necessitato dalla disciplina comunitaria in materia, ha introdotto l’art. 1751 bis comma 2 c.c., a decorrere dall’1 giugno 2001, stabilendo che l’accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all’agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale, indicando i parametri cui l’indennità va commisurata, affidando la sua determinazione alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria e prevedendo che in difetto di accordo l’indennità venga determinata in via equitativa dal giudice. Questa Corte Cass., sent. nr. 12127/2015 ha già affermato che L’art. 1751 bis cc., comma 2, introdotto dalla L. 29 dicembre 2000, n. 422, art. 23, secondo cui l’accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all’agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale, non si applica ai patti stipulati prima della sua entrata in vigore, ancorché i contratti di agenzia cui si riferiscano siano cessati successivamente . In questa sede si intende dare continuità all’indicato principio di diritto, condividendo le ragioni che lo sorreggono. In assenza di una disciplina transitoria predisposta dal legislatore dettata invece dall’art. 6 D.Lgs. n. 303 del 1991 per la applicazione ai contratti in corso del comma co 1 dello stesso articolo 1751 bis deve farsi riferimento all’art. 11 disp. prel. cc., secondo cui la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo. Le condizioni di validità di un contratto devono essere, dunque, vagliate sulla base della normativa in vigore al momento in cui esso è stato concluso, secondo il principio tempus regit actum . Lo ius superveniens non può essere applicato oltre che ai rapporti giuridici esauriti ai rapporti sorti anteriormente ed ancora in vita se in tal modo si disconoscano gli effetti già verificatisi o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future del fatto passato Cass. S.U. n. 2926 del 1967, Cass. n. 3231 del 1987, Cass. n. 4462 del 1999, Cass. n. 2433 del 2000 Cass. n. 14073 del 2002 più in generale, sull’operatività del principio tempus regit actum ai contratti, cfr. Cass. n. 9551 del 1994 Cass. n. 17906 del 2004 Cass. n. 24330 del 2009 . La Corte territoriale, non applicando la regola della naturale irretroattività della legge, ha alterato l’originario programma contrattuale, pervenendo ad effetti iniqui l’agente vedrebbe definitivamente acquisite le provvigioni ricevute in costanza di rapporto in corrispettivo del patto di non concorrenza, che risulterebbe tuttavia non operativo dal giugno 2001 e, soprattutto, nel momento in cui esso era destinato a produrre effetti alla cessazione del rapporto di agenzia . Deve anche osservarsi che questa Corte ha già ritenuto nel precedente citato che la naturale onerosità del patto di non concorrenza non è inderogabile, in quanto non presidiata da una sanzione di nullità espressa e non diretta alla tutela di un interesse pubblico generale anche per la nuova disciplina l’agente, d’intesa con la preponente, può dunque espressamente stabilire che all’obbligo assunto non sia correlato un corrispettivo, atteso che la non-specifica valorizzazione economica dell’impegno può giustificarsi come conveniente nel contesto dell’intero rapporto di agenzia. Sotto questo profilo non si pone, dunque, neppure una questione di compatibilità della precedente disciplina con una normativa imperativa sopravvenuta. Meritano egualmente accoglimento il terzo ed il quinto motivo di ricorso, nei sensi di cui segue, con assorbimento del quarto e del sesto, proposti in via subordinata ai rispettivi precedenti. La Corte d’appello ha escluso la violazione del patto di non concorrenza sulla base di un unico dato documentale, osservando che il nuovo contratto di agenzia era concluso per una zona diversa. Ha affermato che la società ricorrente non aveva dedotto che esulando dalla zona di propria, nuova competenza affidatagli dalla società GI.FI.ZE., il suo ex agente ha sconfinato, operando nella pregressa zona di sua vecchia competenza e che sarebbe stata in questa situazione configurabile soltanto una azione per sviamento di clientela, nella specie non proposta. Il giudice dell’appello non ha tuttavia considerato che le allegazioni del ricorso ed i capitoli della prova testimoniale si vedano i capitoli della prova dal nr. 3 al nr. 9 vertevano sul fatto che il G. aveva visitato esercizi commerciali rientranti nella provincia di Forlì/Cesena e dunque nella zona di sua competenza in base al contratto del 1993 e successive modifiche proponendo l’acquisto del caffè della nuova mandante. Tale allegazione era sufficiente a configurare i presupposti di fatto della azione ex articolo 1751 bis cc., indipendentemente dai contenuti del contratto di agenzia formalizzato con la nuova società mandate. Sotto questo profilo appaiono fondati i rilievi di violazione e falsa applicazione dell’articolo 1751 bis e dell’articolo 2598 cc. Onde verificare la violazione da parte dell’agente dell’impegno di non concorrenza contrattualmente assunto non deve aversi riferimento esclusivamente ai contenuti del contratto di agenzia eventualmente concluso con una impresa concorrente ma a tutte le attività concorrenziali poste in essere dall’agente in violazione del patto, che ben potrebbero consistere, ad esempio, nello svolgimento di una attività di promozione per conto di un imprenditore/terzo non formalizzata in un contratto. Quanto ai rapporti tra la azione ex articolo 1751 bis c.c. la azione ex articolo 2598 c.c., la prima si connota per avere natura contrattuale ed oggetto ampio, abbracciando, diversamente dalla azione per concorrenza sleale, ogni attività concorrenziale, anche astrattamente lecita. Sicché ove la violazione del patto di non concorrenza avvenga attraverso atti illeciti la azione contrattuale ex articolo 1751 bis cc. concorrerà con quella extracontrattuale di cui all’articolo 2598 cc ovvero con quella generale di cui all’articolo 2043 cc. , senza alcuna alternatività, affermata invece dalla Corte territoriale rispetto ad una non meglio qualificata azione per sviamento di clientela . Deriva, altresì, da quanto esposto che ai fini della violazione del patto di non concorrenza non era necessario acquisire la prova di un effettivo sviamento della clientela, diversamente da quanto affermato dalla Corte di merito, bastando ad integrarla una mera attività di promozione per conto della impresa terza. I restanti motivi di ricorso il primo ed il secondo sulla opponibilità del contratto di agenzia concluso con la G.I.FI.ZE. dal nono al dodicesimo, sulla novità del rapporto di agenzia concluso nel febbraio 1993 rispetto al rapporto intercorso dall’anno 1987 il tredicesimo, in punto di illiceità della pubblicazione della ordinanza cautelare il quattordicesimo sulla condanna alle spese restano assorbiti dalle statuizioni sopra esposte. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata ad altro giudice, che si individua nella Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, affinché provveda ad una nuova valutazione dei fatti alla luce dei principi di diritto sopra esposti. P.Q.M. Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione.