Contestati gli acquisti fatti con la carta di credito aziendale: esagerato il licenziamento

Molteplici gli addebiti mossi dalla società alla dipendente in ballo le ‘note spese’ presentate per il rimborso e gli acquisti effettuati con la carta di credito aziendale. Solo quest’ultimo elemento, però, pare plausibile, ma non è sufficiente per l’allontanamento della lavoratrice.

‘Note spese’ poco chiare e acquisti irregolari effettuati con la carta di credito aziendale. Condotta non irreprensibile, quella della lavoratrice, ma non così grave da giustificarne il licenziamento Cassazione, sentenza n. 14383, sezione Lavoro, depositata il 14 luglio 2016 . Spese. Inequivocabile la contestazione disciplinare mossa dall’azienda, nota in tutto il mondo e operativa nel settore della moda. La lavoratrice è accusata di avere presentato note spese truccate, concernenti i consumi – forniture di carburante, cambi d’olio e lavaggi – relativi alla sua autovettura , e, soprattutto, di avere utilizzato in modo scorretto la carta di credito aziendale , come testimoniato da alcuni scontrini . Inevitabile il licenziamento , secondo i vertici della società. Di avviso opposto, invece, i giudici d’appello, che ritengono non provate né davvero gravi le condotte irregolari contestate. Ad esempio, viene evidenziato che, in merito ai rifornimenti di carburante rimborsati, lo sforamento era di poco superiore alla capienza del serbatoio e che, comunque, notoriamente le pompe di benzina non sono tarate correttamente . Reintegra. Così, mettendo da parte le note spese ritenute non truccate, rimane solo una carta in mano alla società gli acquisti effettuati dalla dipendente con la carta di credito aziendale . Ma questo elemento non è così grave da arrivare al licenziamento. Su questo punto i Magistrati della Cassazione concordano con le valutazioni compiute dai giudici d’Appello alla luce della entità delle somme e tenendo presente l’assoluta trasparenza, desumibile dagli scontrini, su orari e causali degli acquisti , è impossibile ritenere giustificato l’allontanamento della lavoratrice. Ciò comporta la vittoria definitiva della dipendente, che ha diritto alla reintegrazione nel proprio posto di lavoro.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 21 aprile – 14 luglio, n. 14383 Presidente Nobile – Relatore Bronzini Svolgimento del processo D.S. chiedeva al Tribunale di Milano la dichiarazione di nullità lo illegittimità dei recesso per giusta causa Intimatole da Dolce & amp Gabbana Industria spa il 5.5.2009 con le conseguenze di cui all'art. 18 in relazione alla contestazione disciplinare di note spese presentate per II rimborso alla datrice di lavoro con lettera dei 24.4.2009 relativamente ai consumi effettuati con la propria vettura carburante, olio, lavaggio , per scontrini tra loro incompatibili, per pagamenti effettuati con la carta di credito aziendale. Il Tribunale rigettava la domanda la Corte di appello con sentenza del 3.4.2013 accoglieva l'appello della S. e conseguentemente dichiarava l'Illegittimità del recesso intimato il 5.5.2009 alla stessa e condannava la società appellata alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro ex art. 18 L. n. 300/70 con il pagamento delle retribuzioni maturate dalla data dei recesso sino alla reintegrazione, detratta quanto percepito come corrispettivo di lavoro negli anni 2010-2012. La Corte territoriale rigettava l'eccezione di inammissibilità dell'appello e ricostruiva la complessa contestazione mossa alla S. rilevava l'infondatezza della censura relativa alla mancata affissione dei codice disciplinare posto che il recesso era stato Intimato per comportamenti ritenuti lesivi dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro. La Corte di appello riteneva però tardiva le contestazione relativa ad un periodo tra il maggio 2008 e il gennaio 2009 ed effettuata sulla base delle note di rimborso consegnate mese per mese dalla lavoratrice che potevano essere facilmente verificabili per tempo senza dover contestare fatti avvenuti a distanza di quasi un anno dal primo episodio mentre Il termine di 10 giorni per l'applicazione della sanzione risultava essere rispettato . In ogni caso il primo addebito relativo ad un consumo di carburante superiore a quello indicato dalla casa costruttrice appariva generico perché la società produttrice indicava che il consumo era puramente indicativo e che non era chiaro se si trattasse di consumo di carburante in zona urbana o extraurbana visto che la lavoratrice era abilitata all'uso promiscuo dell'autovettura anche per esigenze personali. Discorso analogo doveva farsi per i contestati rifornimenti oltre le capacità di capienza del serbatoio visto che lo sforamento era di poco superiore alla capienza dei serbatoio e che notoriamente le pompe di benzina non sono correttamente tarate anche per il consumo d'olio l'anomalia poteva essere attribuita alle caratteristiche dell'auto e comunque le indicazioni della casa costruttrice erano puramente indicative. Infine per li scontrini tra loro obiettivamente per orario e distanza incompatibili la Corte riteneva si trattasse di un errore di taratura oppure n errore di inserimento da parte della lavoratrice, impossibile da verificare a distanza di sei mesi dalla loro emissione. In ogni caso certamente non si trattava per l'entità delle somme e per l'assoluta trasparenza, desumibile dagli scontrini, di orari e causali degli acquisti di un fatto idoneo a giustificare l'intimato recesso. Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la Dolce& amp Gabbana con nove motivi corredati da memoria resiste controparte con controricorso corredato da memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo si allega la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2119 c.c. e dell'art. 7 L. n. 300/70 ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. La contestazione non era tardiva essendo stata mossa la contestazione alla S. II 7.4.2009 ad appena due mesi dai verificarsi dell'ultimo episodio i fatti necessitavano di un'ampia verifica e di una valutazione complessiva. Con il secondo motivo si allega l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. la procedura dl controllo e liquidazione delle note spese seguita dalla DG e i fatti emersi dall’istruttoria espletata durante il giudizio di primo grado. La verifica sulle note spese consegnate dalla S. era conseguente ad un controllo puramente formale da parte della Direzione amministrativa che doveva verificare centinaia di note spese dei dipendenti dopo la verifica della anomalie formali delle note spese era necessario comunque un accertamento specifico, nel caso dl specie con la verifica dei consumi dell'automobile In uso alla S. presso la casa produttrice, nonché una valutazione complessiva della condotta della stessa. Con li terzo motivo si allega l'omissione di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. insufficienza dei dati evincibili dal doc. n. 31 per effettuare I controlli dai quali è scaturita la contestazione. Per una valutazione del fatto erano necessari accertamenti ulteriori rispetto al controllo puramente formale delle note spese. Con Il quarto motivo si allega le nullità della sentenza in relazione all'art. 132 n. 4 e 156 c.p.c. ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. Non era chiaro la motivazione della sentenza impugnata quali fossero gli Illeciti ritenuti contesta tempestivamente e quali non. I quattro motivi possono essere esaminati insieme in quanto sviluppano censure riguardanti la questione della tempestività o meno della contestazione ed appaiono inammissibili per difetto di Interesse posto che, anche a voler ammettere che il sistema di controllo delle note spese dei dipendenti non consentisse una contestazione immediata dopo il controllo formale delle stesse visto il gran numero dì note da controllare e che I due mesi intercorsi tra l'ultimo episodio e la contestazione costituissero un periodo di tempo congruo per I necessari approfondimenti dei caso, l'accoglimento della censura non porterebbe all'accoglimento dei ricorso visto che gli illeciti sono stati esaminati nel merito della Corte di appello che Il ha giudicati o non provati o non idonei a legittimare l'intimato recesso per giusta causa. Ve comunque osservato che ritardi eccessivi nella contestazione che impediscano o rendano al lavoratore più difficile difendersi, come rimarcato In concreto nella presente controversia dai Giudici di appello, non possono essere giustificati in relazione al soli sistemi aziendali di verifica che, se troppo farraginosi e complessi, mostrano solo una Inadempienza organizzativa del datore di lavoro nell'apprestare verifiche sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali dei dipendenti rispettose dell'art. 7 dello Statuto. Pur essendo insindacabili le scelte organizzative dei datore di lavoro queste devono consentire allo stesso esercitare Il potere disciplinare in modo rispettoso dei principi di cui all'art. 7. Inoltre il secondo e terzo motivo sono inammissibili perché non coerenti con la nuova formulazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. applicabile ratiane temporis in quanto il fatto e cioè la tardività della contestazione è stata gi esaminato dalla Corte di appello e non possono essere dedotti come vizi della motivazione le omissioni di specifiche circostanze o singoli elementi probatori attinenti comunque alla stessa vicenda già valutata dal Giudice alla luce dell'orientamento di questa Corte secondo il quale l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, Introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto dl discussione tra le parti e abbia carattere decisivo vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia . Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli articolo 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il fatto storico , il cui esame sia stato omesso, il dato , testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività , fermo restando che l'omesso esame dì elementi Istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora li fatto storico, rilevante In causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie Cass. SSUU n. 8053/2014 . Analogamente appare inammissibile il quarto motivo per le medesime considerazione posto che in realtà Il motivo muove censure relative ad un difetto ed una carenza motivazionale. Con il quinto motivo si allega le violazione c/o falsa applicazione degli articolo 1176, 2104, 2119, 2697 c.c. , dell'art. 5 L. n. 604/66, dell'art. 7 L. n. 300170, degli articolo 115 e 116 c.pc. Erano fondate le contestazioni circa le percorrenze chilometriche e non era contestato che la S. effettuasse abitualmente percorrenze al di fuori del nuclei urbani così come quelle relative a rifornimenti dl carburante oltre la capacità massima del serbatoio ed in ordine ad un consumo eccessivo di olio e sugli scontrini tra loro Incompatibili. II motivo è inammissibile in quanto, pur formulato ex art. 360 n. 4 c.p.c. , in realtà sviluppa una serie di censure di merito in ordine alla fondatezza delle contestazioni che attengono ad una pretesa carenza della motivazione che non possono essere più proposte dopo le riformulazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. a meno che sia stato rispettato il cosìdetto minimo costituzionale , certamente rispettato dalla Corte di appello che, per ciascuna delle contestazioni, ha analiticamente ed esaurientemente offerto le ragioni del proprio convincimento alla luce del già ricordato orientamento di questa Corte. Con Il sesto motivo si allega la violazione /falsa applicazione degli articolo 24 e dell'art. 7 L. n. 300/70 ai sensi dell'art. 360 primo comma c.p.c. in relazione all'asserito omesso addebito di alcun comportamento attivo ed omissivo nel confronti della sig.ra S. La contestazione era specifica anche perché era stata poi Integrata in giudizio. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse come già ricordato gli addebiti o sono stati ritenuti infondati in quanto non provati o comunque inidonei a giustificare il recesso mentre il motivo insiste sulla sola correttezza della contestazione cfr, motivazione In ordine al primo motivo . Con il settimo motivo si allega la nullità della sentenza ai sensi degli articolo 132 n. 4 e 156 c.p.c. in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. con riferimento all'asserito omesso addebito di alcun comportamento attivo ed omissivo nel confronti della sig.ra S Il motivo appare inammissibile per quanto già detto in ordine al quinto motivo. pur formulato ex art. 360 n. 4 c.p.c. , in realtà sviluppa una serie di censure di merito in ordine alla fondatezza delle contestazioni che attengono ad una pretesa carenza della motivazione che non può essere più proposta dopo la riformulazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. sia stato rispettato il cosidetto minimo costituzionale , certamente rispettato dalla Corte di appello che per ciascuna delle contestazioni ha analiticamente ed esaurientemente offerto le ragioni dei proprio convincimento alla luce dei già ricordato orientamento di questa Corte. Con l'ottavo motivo si deduce la violazione / falsa applicazione dell'art. 2119 c.c. i fatti erano certamente molto gravi e tali da legittimare il recesso per giusta causa. Il motivo appare infondato In quanto ì fatti contestati sono stati ritenuti non provati salvo l'addebito degli scontrini sul quale la Corte di appello, salva l'ipotesi che si potesse trattare dl un errore, ha valutato che comunque l'episodio non era di tale gravità anche perché erano stati prodotti scontrini comunque verificabili anche per la loro causale senza quindi alcun artificio da comportare un recesso per giusta causa. Nel motivo si allude alla necessità di un giudizio complessi* sui° gravità degli episodi che non può essere accolta perché gli altri addebiti non sono stati ritenuti provati, anche perché contestati in gran parte sulla base di avvertenze della case produttrici notoriamente ed espressamente dal mero valore indicativo. Con il nono motivo si chiede la restituzione di quanto già corrisposto alla lavoratrice a titolo dl spese di lite in relazione all'accoglimento del ricorso che non può essere accolto essendo stati rigettati o dichiarati inammissibili i motivi che precedono. Deve quindi rigettarsi Il ricorso le spese di lite liquidate come al dispositivo seguono la soccombenza. La Corte ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza del presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore Importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso , a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte rigetta Il ricorso nei sensi di cui In motivazione. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 100,00 per esborsi, nonché in euro 4.500,00 peri oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge. La Corte ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater dei d.p.r, n. 115 dei 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso , a norma dei comma 1-bis, dello stesso articolo 13.