Decreto di esecutività del passivo e domande di ammissione tardive

Ai sensi dell’art. 101, comma 1, l.fall., sono da considerare tardive le domande di ammissione al passivo trasmesse al curatore in un arco temporale che decorre dai trenta giorni prima dell’udienza fissata per la verifica del passivo fino ai dodici mesi successivi al deposito del decreto di esecutività dello stesso. Inoltre, in conformità a quanto viene previsto nell’art. 96, comma 5, l.fall., lo stato passivo può essere formato e dichiarato esecutivo solo a seguito della verifica di tutte le domande proposte, non potendo il giudice delegato pronunciare più di un decreto a seguito di ognuna delle udienze di rinvio ex art. 96, comma 4, l.fall., ma solo a conclusione dell’ultima, in cui viene completato l’esame di tutte le domande.

Lo ha chiarito la Suprema Corte con la sentenza n. 14099/16, depositata l’11 luglio. La vicenda. Il giudice delegato, incaricato di provvedere sulle istanze di ammissione allo stato passivo, aveva rigettato la richiesta per un credito di lavoro, ritenendo che l’istanza di ammissione fosse stata proposta oltre i termini previsti dalla legge. Per questa ragione la creditrice aveva proposto opposizione allo stato passivo, che, allo stesso modo, era stata rigettata. Secondo l’organo giudicante è da ritenere che, considerata la necessità di garantire tempi più contenuti per la chiusura del procedimento, il termine di dodici mesi previsto per il deposito delle domande tardive decorra dalla prima udienza in cui è stato dichiarato esecutivo lo stato passivo con riferimento alle domande vagliate in quella stessa occasione, e non dall’ultima udienza di verifica, momento in cui si conclude l’esame di tutte le domande proposte, perché ciò dilazionerebbe troppo i tempi procedimentali. Decreto di esecutività solo post esame di tutte le istanze. La motivazione ed interpretazione del Tribunale, fondata sulle predette ragioni di tempestività, non convince la Corte di Cassazione. Infatti, secondo il Collegio, quando l’art 101, comma 1, l.fall. afferma che le domande tardive di ammissione non possono essere presentate oltre il termine di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo , a pena di rigetto, non può essere ignorato il fatto che l’art. 96, comma 5, l.fall., con espressione che in alcun modo può essere fraintesa o altrimenti intesa, attesta che il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria solo dopo aver terminato l’esame di tutte le domande . Per tutte non possono intendersi solo quelle esaminate all’interno di una singola udienza, come è avvenuto nel caso di specie, ma ci si deve necessariamente riferire all’insieme complessivo delle istanze proposte. La possibilità di rinvio in più udienze della valutazione delle domande, qualora le operazioni non possano esaurirsi in una sola seduta, consentita ex art. 96, comma 4, l.fall., non autorizza infatti il giudice delegato a formare e dichiarare esecutivo lo stato passivo attraverso più di un decreto a seguito di ognuna di queste, ma solo a conclusione dell’ultima, momento in cui viene completato l’esame di tutte le domande. E solo dopo l’ultima udienza, a seguito del decreto di esecutività del passivo, può decorrere il termine perentorio di dodici mesi dell’art. 101, l.fall. Dato che, nella fattispecie non vi è stato il rispetto di queste disposizioni, la Corte Suprema ritiene fondato il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al giudice del riesame. Fonte www.ilfallimentarista.it

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 21 aprile 11 luglio 2016, n. 14099 Presidente Nobile Relatore Venuti Svolgimento del processo In data 9 febbraio 2012 C.A. depositava istanza di ammissione al passivo del fallimento della s.r.l. IPERALVI per crediti di lavoro. Il giudice delegato rigettava la domanda per tardività. Avverso tale provvedimento la lavoratrice proponeva opposizione davanti al Tribunale di Salerno, il quale, con sentenza 20 febbraio - 1 marzo 2013, confermava il provvedimento di rigetto. Rilevava il Tribunale che la domanda di insinuazione al passivo era stata depositata a seguito dell’udienza di verifica del 12 ottobre 2010, stabilito nella sentenza dichiarativa di fallimento, in cui era stato dichiarato esecutivo lo stato passivo delle domande tempestive esaminate in quell’udienza ed erano state fissate successive udienze per l’esame delle altre domande che la novellata normativa fallimentare era ispirata al principio di accelerazione dei tempi necessari per la chiusura della procedura che il termine di dodici mesi di cui all’art. 101 legge fall. per il deposito delle domande tardive, come quella in esame, decorreva dalla prima udienza di verifica, in cui era stato dichiarato esecutivo lo stato passivo con riguardo a tutte le domande esaminate in quell’udienza, mentre in ipotesi di esecutività dello stato passivo all’ultima udienza di verifica, i tempi di definizione della procedura fallimentare sarebbero sicuramente compromessi dalla necessità di definizione, ad opera del medesimo ufficio fallimentare, di una mole di impugnazioni concentrata ed allungata nel tempo, con ogni conseguenza pregiudizievole sui principi fondanti la riforma degli istituti fallimentari che l’opposizione era quindi inammissibile, essendo stata la domanda di ammissione al passivo depositata dopo il suddetto termine di dodici mesi. Per la cassazione di questa sentenza propone ricorso la lavoratrice sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la curatela del fallimento. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione degli artt. 93, comma 1, 96, commi 3 e 4, R.D. n. 267 del 1942, deduce che lo stato passivo, secondo il disposto dell’anzidetto quarto comma, è reso esecutivo dal giudice delegato con decreto depositato in cancelleria terminato l’esame di tutte le domande , e cioè, ai sensi del combinato disposto degli artt. 93 e 96, di tutte le domande tempestive, ossia depositate almeno trenta giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo. Ne consegue che prima dell’esame di tutte tali domande non è consentito dichiarare l’esecutività dello stato passivo. Nella specie, invece, il giudice delegato ha esaminato le domande in una pluralità di udienze ed ha dichiarato l’esecutività dello stato passivo al termine di ogni udienza di verifica, fino all’ultima udienza del 11 gennaio 2012 in cui ha emesso l’ultimo decreto di esecutività dello stato passivo. 2. Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione dell’art. 101, comma 1, legge fallimentare, rileva che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che il termine di dodici mesi entro il quale è possibile presentare istanza tardiva decorra dalla prima udienza di verifica, nella quale il giudice delegato ha dichiarato esecutivo lo stato passivo relativo alle domande esaminate in quell’udienza. Ed infatti, a norma dell’art. 101 cit., sono considerate tardive le domande di ammissione al passivo trasmesse al curatore oltre il termine di trenta giorni prima dell’udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, avvenuto dopo l’esame di tutte le domande , deposito dal quale decorre il termine in questione. 3. Solleva la ricorrente questione di legittimità costituzionale dell’art. 101 legge fall., in relazione all’art. 24 Cost., nella parte in cui non impone al giudice l’obbligo di prorogare il termine a diciotto mesi in casi di particolare complessità della procedura ovvero nella parte in cui non consente al Tribunale tale valutazione anche durante lo svolgimento della procedura di verifica dello stato passivo . 4. Il ricorso, i cui motivi vanno trattati congiuntamente in ragione della loro connessione, è fondato. Deve innanzitutto rigettarsi l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla curatela, per non essere stato in esso indicato l’importo di cui è stata chiesta l’ammissione al passivo. Trattasi infatti di circostanza irrilevante, vertendo il presente giudizio sulla ammissibilità della domanda di ammissione al passivo proposta dal lavoratore. Parimenti infondata è l’eccezione con la quale la curatela ha dedotto la mancanza di specificità dei motivi del ricorso, atteso che questo contiene sia la chiara esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata, che l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate. Ciò posto, osserva il Collegio che, a norma dell’art. 101 legge fallimentare, sono considerate tardive le domande di ammissione al passivo trasmesse al curatore oltre il termine di trenta giorni prima dell’udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo. Il Tribunale ha ritenuto che l’anzidetto termine di dodici mesi decorra dalla prima udienza di verifica, nella quale il giudice delegato ha dichiarato esecutivo lo stato passivo relativamente alle domande esaminate in quell’udienza. Ciò in quanto, altrimenti, i tempi di definizione della procedura fallimentare sarebbero compromessi dalla necessità di definizione, ad opera del medesimo ufficio fallimentare, di una mole di impugnazioni concentrata ed allungata nel tempo, con ogni conseguenza pregiudizievole sui richiamati principi fondanti la riforma degli istituti fallimentari . L’assunto non può essere condiviso, ostandovi il chiaro disposto dell’art. 96 della legge fallimentare che, dopo aver stabilito, al comma quarto, che le operazioni di formazione ed esecutività dello stato passivo, ove non possano esaurirsi in una sola udienza, possono essere rinviate a non più di otto giorni, prevede, al quinto comma, che terminato l’esame di tutte le domande il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria. La formazione dello stato passivo e il decreto di esecutività dello stesso presuppongono quindi che sia stato completato l’esame di tutte le domande, restando escluso che, in relazione alle domande man mano esaminate nella prima udienza e nelle successive udienze di rinvio, possano essere adottati altrettanti decreti di esecutività, unico essendo il provvedimento contro il quale sono ammesse le impugnazioni di cui all’art. 98 legge fall In altri termini, la procedura di accertamento del passivo è destinata a chiudersi e ad acquistare giuridica rilevanza solo con il decreto di esecutività emesso dopo l’esame di tutte le domande e la formazione dello stesso passivo, decreto a seguito del quale il curatore, a norma dell’art. 97 legge fall., comunica immediatamente a ciascun creditore l’esito della domanda e l’avvenuto deposito in cancelleria dello stato passivo, affinché possa essere esaminato da tutti coloro che hanno presentato domanda ai sensi dell’art. 93, informando il creditore del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda . Le esigenze, dedotte dal Tribunale, di accelerazione dei tempi necessari per la chiusura delle procedure non possono invero porsi in contrasto con il quadro normativo sopra delineato, che, viceversa, nella interpretazione qui accolta, appare coerente, regolando il procedimento in modo unitario e facendo decorrere il termine per l’opposizione per tutti i creditori dalla data del deposito del suddetto decreto. 5. Il ricorso, assorbita ogni altra questione, deve pertanto essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice indicato in dispositivo. Il giudice del riesame, provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Salerno, Sezione fallimentare, in diversa composizione.