Il lavoratore che agisce in giudizio deducendo difetto di giusta causa non può agire anche per motivo discriminatorio

Non è consentito addurre in grado di appello, a sostegno della propria pretesa, fatti diversi da quelli allegati in primo grado, anche quando il bene richiesto rimanga immutato, essendo, nella fase di gravame, precluse le modifiche che comportino anche solo una emendatio libelli, permessa solo all'udienza di discussione di primo grado, previa autorizzazione del giudice e della ricorrenza dei gravi motivi previsti dalla legge ex articolo 420 c.p.c

Con sentenza n. 13674, depositata in cancelleria il 5 luglio 2016, la Corte di Cassazione ha esaminato il seguente caso. Il caso. Il ricorrente impugnava il licenziamento intimatogli dalla S.r.l. Azienda del Cittadino innanzi al Tribunale di Salerno, deducendone la illegittimità per violazione del principio di immediatezza della contestazione e di proporzionalità della sanzione irrogata rispetto al fatto contestato. Chiedeva, quindi, che fosse accertata la carenza di giusta causa di licenziamento e la condanna della società alla reintegra nel posto di lavoro, fermo restando il risarcimento dei danno in misura pari alla retribuzione non corrisposta, dal giorno della mancata riassunzione fino alla reintegra, e comunque in misura non inferiore alle cinque mensilità della retribuzione, ai sensi dell'articolo 18 l. 300/70. Costituitasi, la società resisteva alla domanda chiedendone la reiezione. II giudice adito, in parziale accoglimento della domanda, dichiarava quindi l'illegittimità del provvedimento espulsivo irrogato e ordinava alla convenuta di riassumere il lavoratore entro il termine di 3 giorni o, in mancanza, di corrispondergli un'indennità risarcitoria pari a due mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Detta pronuncia veniva confermata dalla Corte d'Appello di Salerno. A fondamento della decisione, i giudici dell'impugnazione rimarcavano come la parte datoriale avesse dimostrato che, all'epoca del licenziamento del ricorrente, occupava alle proprie dipendenze meno di 16 lavoratori e che erano inammissibili le deduzioni incentrate sulla nullità dei licenziamento per motivi discriminatori, in quanto formulate, in violazione del divieto di jus novorum , per la prima volta in grado di appello. Avverso tale decisione ricorre per cassazione il dipendente licenziato, sostenuto da unico motivo. Emendatio libelli. Il ricorrente, in sostanza, critica la sentenza impugnata per aver qualificato come novum la deduzione della nullità dei licenziamento irrogato, in quanto dettato da un intento discriminatorio, per ragioni di avversioni personali. Il ricorrente assume, quindi, che si versava in ipotesi di mera emendatio libelli , consentita nel rito del lavoro previa autorizzazione dei giudicante, da ritenersi sussistente per implicito, e non oggetto di opposizione da parte della società. Ma per la Suprema Corte il motivo è infondato. La questione è stata infatti affrontata in precedenza dai Giudici di Piazza Cavour, i quali hanno affermato il principio secondo cui nel rito del lavoro, la disciplina della fase introduttiva del giudizio - e a maggior ragione quella dei giudizio d'appello - risponde ad esigenze dì ordine pubblico attinenti al funzionamento stesso del processo, in aderenza ai principi di immediatezza, oralità e concentrazione che lo informano, con la conseguenza che, ai sensi dell'articolo 437 c.p.c., non sono ammesse domande nuove, né modificazioni della domanda già proposta, sia con riguardo al petitum che alla causa petendi , neppure nell'ipotesi di accettazione del contraddittorio ad opera della controparte. Non è, pertanto, consentito addurre in grado di appello, a sostegno della propria pretesa, fatti diversi da quelli allegati in primo grado, anche quando il bene richiesto rimanga immutato, essendo nella fase di gravame precluse le modifiche che comportino anche solo una emendatio libelli , permessa solo all'udienza di discussione di primo grado, previa autorizzazione del giudice e della ricorrenza dei gravi motivi previsti dalla legge ex articolo 420 c.p.c Ne discende che qualora il lavoratore, impugnato il licenziamento, agisca in giudizio deducendo il difetto di giusta causa o giustificato motivo, l’eventuale motivo ritorsivo o discriminatorio, pur ricavabile da circostanze di fatto allegate, integra un ulteriore motivo di illegittimità del recesso, come tale non rilevabile d’ufficio dal giudice e neppure configurabile come mera diversa qualificazione giuridica. Il ricorso va pertanto respinto.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 6 gennaio – 5 luglio 2016, numero 13674 Presidente Venuti – Relatore Lorito Svolgimento del processo C.M. impugnava il licenziamento intimatogli il 4/8/2009 dalla s.r.l. Azienda del Cittadino innanzi al Tribunale di Salerno, deducendone la illegittimità per violazione del principio di immediatezza della contestazione e di proporzionalità della sanzione irrogata rispetto al fatto contestato. Chiedeva, quindi, accertarsi la carenza di giusta causa dei licenziamento e condannarsi la società alla reintegra nel posto di lavoro ed al risarcimento dei danno in misura pari alla retribuzione non corrisposta dal dì della mancata riassunzione fino alla reintegra, e comunque in misura non inferiore alle cinque mensilità della retribuzione ai sensi dell'articolo 18 l. 300/70. Costituitasi, la società resisteva alla domanda chiedendone la reiezione. II giudice adito, in parziale accoglimento della domanda, dichiarava l'illegittimità del provvedimento espulsivo irrogato e ordinava alla convenuta di riassumere il lavoratore entro il termine di tre giorni o, in mancanza, di corrispondergli un'indennità risarcitoria pari a 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Detta pronuncia veniva confermata dalla Corte d'Appello di Salerno. A fondamento del decisum, i giudici dell'impugnazione rimarcavano come la parte datoriale avesse dimostrato che all'epoca del licenziamento del ricorrente, occupava alle proprie dipendenze meno di sedici lavoratori e che inammissibili erano le deduzioni incentrate sulla asserita nullità dei licenziamento per motivi discriminatori, in quanto formulate, in violazione del divieto di jus novorum, per la prima volta in grado di appello. Avverso tale decisione interpone ricorso per Cassazione il C. sostenuto da unico motivo. Resiste con controricorso la parte intimata che ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell'articolo 378 c.p.c Motivi della decisione 1. Con unico motivo si deduce violazione o falsa applicazione degli articolo 112, 414, 420 e 437 c.p.c. in relazione al numero 3 comma primo articolo 360 c.p.c. Il ricorrente critica la sentenza impugnata per aver qualificato in termini di novum, la deduzione della nullità dei licenziamento irrogato, in quanto dettato da intento discriminatoria. Argomenta, per contro, in ordine alla ritualità della relativa deduzione, svolta nel corso del giudizio di primo grado, all'esito della assunzione della prova testimoniale, allorquando aveva dedotto verbale di udienza dei 20 settembre 2011 , che era stato adottato nei suoi confronti, un provvedimento espulsivo di carattere discriminatorio o ritorsivo per ragioni di avversione personale. Il ricorrente assume quindi, che si versava in ipotesi di mera emendano libelli consentita nel rito dei lavoro previa autorizzazione dei giudicante, nella specie da ritenersi sussistente per implicito, e non oggetto di opposizione da parte della società. 2. Il motivo va disatteso per le ragioni di seguito esposte. La questione in questa sede delibata, è stata affrontata da questa Corte in numerosi approdi con i quali si è affermato il principio, da ribadirsi in questa sede, secondo cui nel rito del lavoro, la disciplina della fase introduttiva del giudizio - e a maggior ragione quella dei giudizio d'appello - risponde ad esigenze dì ordine pubblico attinenti al funzionamento stesso del processo, in aderenza ai principi di immediatezza, oralità e concentrazione che lo informano, con la conseguenza che, ai sensi dell'articolo 437 cod. proc. civ., non sono ammesse domande nuove, né modificazioni della domanda già proposta, sia con riguardo al petitum che alla causa petendi , neppure nell'ipotesi di accettazione del contraddittorio ad opera della controparte. Non è, pertanto, consentito addurre in grado di appello, a sostegno della propria pretesa, fatti diversi da quelli allegati in primo grado, anche quando il bene richiesto rimanga immutato, essendo nella fase di gravame precluse le modifiche salvo quelle meramente quantitative che comportino anche solo una emendatio libelli , permessa solo all'udienza di discussione di primo grado, previa autorizzazione del giudice e della ricorrenza dei gravi motivi previsti dalla legge ex articolo 420 c.p.c. vedi, explurimis, Cass. 29/07/2014 numero 17176 . 3. Sullo stesso versante, e con specifico riferimento alla deduzione di un motivo ritorsivo posto alla base del licenziamento, è stato confermato il giudizio di inammissibilità della domanda nuova, per mutamento della causa petendi in quanto introduttiva di un tema d'indagine di fatto completamente diverso rispetto a quello prospettato con l'atto introduttivo dei giudizio vedi Cass. 28/09/2015 n, 19142 . 4. Nell'ottica descritta, non può condividersi l'assunto posto a fondamento della doglianza, secondo cui si sarebbe realizzata una mera modifica della domanda consentita anche nel rito dei lavoro, non solo in quanto non oggetto di qualsivoglia autorizzazione né esplicita né implicita da parte del giudice di prima istanza, ma in quanto integrante una vera e propria mutatio, giacchè introduce un nuovo tema di indagine tale da modificare i termini della contestazione e da alterare il regolare svolgimento del processo, che non è suscettibile di rientrare nella fattispecie autorizzatoria contemplata dalla disposizione di cui al richiamato articolo 420 c.p.c. Il ricorrente, all'esito dell'espletamento della prova per testimoni espletata in primo grado, ha infatti dedotto verbale di udienza 20/9/2011 che la sola spiegazione del comportamento tenuto dal titolare dell'azienda resistente è che egli abbia voluto adottare un provvedimento restrittivo assolutamente discriminatorio disparità di trattamento rispetto ad altri dipendenti ed avversione personale nei confronti del ricorrente , la cui natura è emersa dalle stesse risultanze istruttorie . In tal guisa ha innestato, nell'ambito del giudizio di impugnazione del licenziamento per giusta causa, una causa petendi all'evidenza del tutto eterogenea rispetto a quella gottesa al diritto azionato, introducendo un tema di indagine assolutamente innovativo, avuto riguardo ai fatti oggetto di accertamento ed al regime probatorio applicabile. 5. E' bene ricordare, in proposito, che il divieto di licenziamento discriminatorio, sancito dall'articolo 4 della legge numero 604 del 1966, dall'articolo 15 st.lav. e dall'articolo 3 della legge numero 108 del 1990, suscettibile - in base all'articolo 3 Cost. e sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Giustizia - di interpretazione estensiva, comprende anche il licenziamento per ritorsione o rappresaglia, ossia dell'ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo dei lavoratore. Sul presupposto che esso deve integrare l'unica ragione dei provvedimento espulsivo, è necessario in tali casi dimostrare, anche per presunzioni, che il recesso sia stato motivato esclusivamente dall'intento ritorsivo vedi ex plurimis, Cass. 3/12/2015 numero 24648 ed in motivazione, Cass. 13/10/2015 numero 20534 . Ne discende che qualora il lavoratore, impugnato il licenziamento, agisca in giudizio deducendo il difetto di giusta causa o giustificato motivo, l'eventuale motivo discriminatorio o ritorsivo, pur ricavabile da circostanze di fatto allegate, integra un ulteriore, e non già compreso, motivo di illegittimità del recesso, come tale non rilevabile d'ufficio dal giudice e neppure configurabile come mera diversa qualificazione giuridica della domanda vedi Cass.3-7-2015 numero 13673 . Orbene, i giudici dell'impugnazione, in coerenza con i dicta giurisprudenziali ai quali si è fatto richiamo, hanno rimarcato come l'illegittimità dei licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, sollevata in ricorso introduttivo sotto un profilo specifico, non, possa essere scrutinata sotto un profilo diverso senza che ne risulti violato il principio della domanda e quello della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, in quanto tale ulteriore prospettazione dei fatti comporta la deduzione di un diverso tema di indagine, che altera l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia. La pronuncia impugnata è, dunque, conforme a diritto, onde resiste alle censure all'esame. Il ricorso va, pertanto, respinto. Il governo delle spese dei presente giudizio segue, infine, il regime della compensazione, tenuto conto degli esiti diversi della controversia nelle fasi di merito. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa fra le parti le spese del presente giudizio. Ai sensi dell'articolo 13 comma 1 quater d.p.r. numero 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dei comma 1 bis dello stesso articolo 13.