Come si prova il requisito dell’incollocazione al lavoro per ottenere l’assegno mensile di assistenza?

Il requisito dell’incollocazione al lavoro, nello specifico contesto normativo che caratterizza il periodo di tempo tra l’entrata in vigore della l. n. 68/1999 e l’entrata in vigore della l. n. 247/2007 può dirsi sussistente qualora l’interessato, che ne ha l’onere, provi 1 di non aver svolto attività lavorativa e 2 di aver richiesto l’accertamento di una riduzione dell’attività lavorativa, in misura tale da consentirgli l’iscrizione negli elenchi di cui all’art. 8 l. n. 68/1999, da parte delle commissioni mediche competenti a tal fine. Nel caso in cui tale accertamento sia precedente rispetto alla data di decorrenza del requisito sanitario per l’invalidità riduzione della capacità lavorativa del 74% o superiore sarà necessaria la prova di aver ottenuto o quanto meno richiesto l’iscrizione negli elenchi di cui al predetto art. 8 l. n. 68/1999.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 9292/16, depositata il 9 maggio. Il caso. La Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, aveva condannato l’INPS al pagamento in favore del ricorrente dell’assegno mensile di assistenza con decorrenza dall’1/8/2001, avendo ritenuto sussistente il requisito sanitario della riduzione della capacità lavorativa generica e specifica pari al 74% a far tempo dalla data delle domanda amministrativa del 16/7/2001. La Corte territoriale aveva altresì ritenuto che, in ragione del tempo della presentazione della domanda e dell’età dell’assistito ultrasessantenne , vigendo la l. n. 68/1999, non era necessario richiedere la sua iscrizione nelle liste di collocamento. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza, affermando l’erroneità della decisione nella parte in cui ha ritenuto non necessario l’accertamento del requisito socio-economico dell’incollocazione al lavoro ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno mensile previsto dall’art. 13 l. n. 118/1971, osservando che, quand’anche si ritenesse insufficiente la mera richiesta di iscrizione nelle liste speciali di collocamento obbligatorio, e non anche l’iscrizione, era comunque necessario che l’assistito provasse la sussistenza di detto requisito, anche attraverso presunzioni. Il requisito dell’incollocazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’INPS, affermando che, in conformità ai principi delineati dalla precedente sentenza n. 9502/2012, ai fini della sussistenza del requisito dell’incollocazione al lavoro è sufficiente la prova della richiesta di essere sottoposto agli accertamenti medici da parte delle commissioni previste dall’art. 4 l. n. 104/1992. Tali accertamenti costituiscono infatti condizione necessaria per poter chiedere l’iscrizione negli elenchi. La Corte di Cassazione ha poi precisato che il disabile dovrà comunque fornire anche la prova di non aver lavorato in quel periodo tale prova potrà essere fornita con qualsiasi mezzo, anche mediante presunzioni, ma non potrà essere data con una mera dichiarazione dell’interessato, anche se rilasciata con formalità previste dalla legge per le autocertificazioni, posto che tali dichiarazioni possono assumere rilievo solo nei rapporti amministrativi, essendo invece prive di efficacia probatoria in sede giurisdizionale. L’iscrizione negli elenchi speciali. La Corte di Cassazione ha inoltre affermato che la prova dell’iscrizione negli elenchi speciali è necessaria solo se l’interessato propone la domanda amministrativa per ottenere l’assegno di invalidità civile dopo che le commissioni mediche si sono già espresse dichiarandolo idoneo all’iscrizione nei predetti elenchi. Tale prova è del pari necessaria nel caso in cui il requisito sanitario dell’invalidità pari o superiore al 74% venga accertato in giudizio con decorrenza differita successiva all’accertamento delle commissioni ex lege n. 104/1992 e, anche in questo caso, l’interessato dovrà dimostrare che, ricevuto tale accertamento positivo, si è attivato per ottenere l’iscrizione negli elenchi.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 10 febbraio – 9 maggio 2016, n. 9292 Presidente Napoletano – Relatore Doronzo Svolgimento del processo 1. La Corte d’appello di Napoli con sentenza depositata il 13 ottobre 2010, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Napoli, ha accolto la domanda proposta da P.R. e ha condannato l’Inps al pagamento in favore del ricorrente dell’assegno mensile di assistenza con decorrenza dal 1/8/2001 e con interessi dal 1/12/2001 fino al saldo. Ha compensato un terzo delle spese di lite di entrambi gradi del giudizio, mentre ha condannato l’Inps al pagamento dei restanti due terzi. 2. La Corte ha ritenuto esistente il requisito sanitario della riduzione della capacità lavorativa generica e specifica pari al 74% a far tempo dalla data della domanda amministrativa del 16/7/2001 ha altresì ritenuto che, in ragione del tempo della presentazione della domanda e dell’età dell’assistito, ultrasessantenne, vigendo la legge n. 68/1999, non era necessario richiedere la sua iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio. 3. Contro la sentenza, l’Inps propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, cui resiste con controricorso il P. , il quale propone ricorso incidentale condizionato fondato su un unico motivo, illustrato da memoria. Il Ministero dell’economia e delle finanze non svolge attività difensiva. Motivi della decisione 1. Il ricorso dell’Inps è fondato su un unico motivo, dedotto sotto la specie della violazione ed errata applicazione dell’art. 13 della legge n. 118 del 30/3/1971, degli artt. 1, 6, 8 e 22 della legge 12/3/1999, n. 68, e dell’art. 2697 cod.civ Si assume l’erroneità della decisione nella parte in cui ha ritenuto non necessario l’accertamento del requisito socio-economico dell’ incollocazione lavoro ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno mensile previsto dall’art. 13 citato, rilevandosi che, quand’anche si ritenesse sufficiente la mera richiesta di iscrizione nelle liste speciali di collocamento obbligatorio, e non anche l’iscrizione, era comunque necessario che il ricorrente provasse anche attraverso le presunzioni il detto requisito. 2. Il ricorso incidentale condizionato è invece fondato sul rilievo che tanto l’iscrizione quanto la richiesta di iscrizione non potevano essere effettuate dal ricorrente perché al tempo della presentazione della domanda amministrativa 16/7/2001 , il ricorrente non aveva un grado di invalidità tale da consentirgli di iscriversi al collocamento speciale e che solo dopo la sentenza del 3/11/2005, e il riconoscimento di una percentuale di invalidità del 60% l’iscrizione sarebbe stata possibile. Tuttavia a tale data era venuto meno l’obbligo dell’iscrizione avendo il ricorrente compiuto 66 anni. 3. Il ricorso dell’INPS è ammissibile, avendo la parte specificamente individuato la censura rivolta alla sentenza impugnata, ricondotta correttamente nell’alveo del n. 3 dell’art. 360, cod.proc.civ 4. La questione ha formato oggetto di numerose decisioni e da ultimo è stata espressamente affrontata da Cass., 28 agosto 2013, n. 19833, che qui si richiama per darvi continuità. 5. Il quadro normativo è più volte variato nel tempo. 6. La norma base è costituita dalla L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 13. Tale articolo è stato modificato nel 2007, ma la modifica non si applica al caso in esame che deve essere deciso in base al testo previgente, per il quale Ai mutilati ed invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo ed il sessantacinquesimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74%, incollocati al lavoro e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso a carico dello stato ed a cura del ministero dell’interno, un assegno mensile di Lire 12.000 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l’assegnazione della pensione di cui allo articolo precedente . 7. La norma richiede, oltre al requisito sanitario, che il soggetto sia incollocato al lavoro . 8. Con la modifica introdotta dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 35, il requisito occupazionale è cambiato non si richiede più la incollocazione al lavoro , ma semplicemente lo stato di inoccupazione, in quanto la legge individua il requisito in questi termini disabili che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste . 9. Tra i due concetti vi è differenza, nel senso che il disabile incollocato al lavoro deve intendersi come il disabile che, essendo privo di lavoro, si è iscritto o ha chiesto di iscriversi negli elenchi speciali per l’avviamento al lavoro. Ha cioè attivato il meccanismo per l’assunzione obbligatoria. 10. Anche quest’ultima disciplina è tuttavia cambiata negli ultimi anni, in quanto la normativa dettata dalla L. n. 482 del 1968 è stata totalmente modificata dalla L. n. 68 del 1999 ed il cambiamento normativo riguarda anche il caso in esame, essendo intervenuto sin dal 1999. 11. La legge del 1968 con la quale si coordinava la legge sulla invalidità civile del 1971 nel suo testo originario consentiva all’invalido di chiedere l’iscrizione negli elenchi mediante la presentazione di una domanda munita della necessaria documentazione attestante la sussistenza dei requisiti. In questo contesto, l’incollocato al lavoro era l’invalido privo di occupazione che, mediante la presentazione della domanda di iscrizione negli elenchi, si era reso disponibile all’assunzione obbligatoria. 12. Ricostruendo il quadro normativo dell’epoca, le Sezioni unite affermarono Ai fini del diritto all’assegno d’invalidità previsto dalla L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 13, l’invalido è da ritenersi incollocato al lavoro non per effetto del mero stato di disoccupazione o non occupazione ma solo quando, essendo iscritto o avendo presentato domanda. d’iscrizione ai sensi della L. n. 482 del 1968, art. 19 nelle speciali liste degli aventi diritto al collocamento obbligatorio, non abbia conseguito un’occupazione in mansioni compatibili . Cass., Sez. Un., 10/01/1992, n. 203 . 13. La normativa sulle assunzioni dei disabili introdotta nel 1999 è più complessa, perché si può richiedere l’iscrizione negli elenchi previsti dalla L. n. 68 del 1999, art. 8, solo se è stata esperita una fase preliminare volta all’accertamento dei requisiti sanitari previsti dal primo comma dell’art. 1 minorazioni che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, o situazioni analoghe previste dalle ulteriori lettere del medesimo articolo . 14. Per espressa previsione dell’art. 1, comma 4, il diritto ad accedere al sistema per l’inserimento lavorativo dei disabili e quindi la possibilità di fare la domanda di iscrizione nelle liste sorge solo dopo l’accertamento dei requisiti sanitari su indicati ad opera delle commissioni mediche previste dalla L. n. 104 del 1992, art. 4. 15. Questa fase è stata pertanto definita rigorosamente propedeutica Cass. 9502 del 2012 se non viene esaurita, se la riduzione della capacità lavorativa non è stata accertata L. n. 68 del 1999, art. 1, commi 1 e 4 il disabile non può chiedere l’iscrizione nelle liste. E la legge non fissa termini alla commissione medica per il suo espletamento. 16. Può accadere che la commissione impieghi del tempo per accertare che il disabile presenta i requisiti sanitari per l’iscrizione negli elenchi. Sino a quel momento il disabile non ha diritto di proporre la domanda per essere iscritto negli elenchi, perché quel diritto nasce solo a seguito dell’accertamento positivo della commissione. Una domanda quando l’accertamento ancora non è stato effettuato sarebbe inutile per il disabile e dannosa per l’amministrazione, che dovrebbe esaminare e congelare istanze in parte destinate a non avere seguito. 17. L’assetto normativo su ricostruito, se applicato continuando a collegare il requisito della incollocazione al lavoro alla iscrizione negli elenchi o anche semplicemente alla domanda di iscrizione, comporterebbe un serio problema di compatibilità con i principi fissati dall’art. 38 Cost 18. La Corte costituzionale ha ritenuto incostituzionali, sotto il profilo della ragionevolezza coordinato con i principi dell’art. 38 Cost., previsioni che fissavano la decorrenza di una prestazione previdenziale alla data del rilascio di un certificato, il quale può ritardare oltre i tempi tecnici occorrenti per l’accertamento, a causa di disfunzioni dell’apparato burocratico. Il giudice delle leggi ha ritenuto che, quando all’atto della introduzione del procedimento amministrativo sussistono tutti i presupposti del diritto alla prestazione previdenziale, la durata del procedimento non deve andare a detrimento delle ragioni fatte valere con la domanda Corte cost., sentenza n. 483 del 1995 . 19. Nel caso in esame, il tenore delle disposizioni consente di operare una interpretazione che eviti il contrasto con i principi su richiamati, affermando, in conformità a Cass. 12 giugno 2012, n. 9502, che, ai fini della sussistenza del requisito dell’incollocazione al lavoro, è sufficiente la prova della richiesta non di iscrizione negli elenchi, ma anche solo di essere sottoposto agli accertamenti medici da parte delle commissioni previste dalla L. n. 104 del 1992, art. 4 che, nel sistema della L. n. 68 del 1999, sono condizione necessaria per poter chiedere l’iscrizione negli elenchi . 20. Il disabile in tal caso dovrà comunque fornire anche la prova di non aver lavorato in quel periodo. Tale prova, in giudizio, potrà essere data con qualsiasi mezzo, anche mediante presunzioni. L’unico limite è costituito dal fatto che non potrà essere fornita con una mera dichiarazione dell’interessato, anche se rilasciata con formalità previste dalla legge per le autocertificazioni, che può assumere rilievo solo nei rapporti amministrativi ed è, invece, priva di efficacia probatoria in sede giurisdizionale Cass., ord., 20/12/2010, n. 25800 . 21. Per completezza di trattazione, deve poi aggiungersi che, se l’interessato propone la domanda amministrativa per ottenere l’assegno d’invalidità civile dopo che le commissioni mediche si sono già espresse dichiarandolo idoneo alla iscrizione degli elenchi, allora rimane ferma la necessità della prova di aver richiesto l’iscrizione negli elenchi. Parimenti rimane ferma la necessità di tale prova nel caso in cui il requisito sanitario della invalidità del 74% o superiore venga accertato in giudizio con decorrenza differita successiva all’accertamento delle commissioni ex lege n. 104 del 1992. Anche in questo caso l’interessato dovrà dimostrare che, ricevuto tale accertamento positivo, si è attivato per ottenere l’iscrizione negli elenchi. 22. In conclusione, dalla entrata in vigore della L. n. 68 del 1999 sino a quando la L. n. 247 del 2007 non ha trasformato il requisito occupazionale da incollocazione al lavoro in mera mancanza di occupazione , il disabile che richiede l’assegno d’invalidità civile deve provare non solo di non aver lavorato, ma anche di essersi attivato per essere avviato al lavoro nelle forme riservate ai disabili. Questa attivazione, sino a quando le commissioni mediche competenti all’accertamento delle condizioni sanitarie per l’iscrizione negli elenchi non si sono pronunciate, può essere provato dimostrando di aver richiesto detto accertamento una volta intervenuto l’accertamento positivo, dimostrando di essere stato iscritto negli elenchi o quanto meno di aver richiesto l’iscrizione. 23. La controversia in esame, deve pertanto essere decisa in base al seguente principio di diritto Il requisito della incollocazione al lavoro, nello specifico contesto normativo che caratterizza il periodo di tempo tra l’entrata in vigore della L. n. 68 del 1999 e l’entrata in vigore della L. n. 247 del 2007, può dirsi sussistente qualora l’interessato, che ne ha l’onere, provi 1 di non aver svolto attività lavorativa e 2 di aver richiesto l’accertamento di una riduzione dell’attività lavorativa, in misura tale da consentirgli l’iscrizione negli elenchi della L. 12 marzo 1999, n. 68, art. 8, da parte delle commissioni mediche competenti a tal fine. Nel caso in cui tale accertamento sia precedente rispetto alla data di decorrenza del requisito sanitario per l’invalidità riduzione della capacità lavorativa del 74% o superiore , sarà necessaria la prova di aver ottenuto o quanto meno richiesto l’iscrizione negli elenchi di cui alla L. n. 68 del 1999, art. 8 . 24. Alla luce di questo principio, il ricorso dell’INPS deve essere accolto, mentre va dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato, che propone una lettura delle norme diversa e non conforme a diritto. All’accoglimento del ricorso consegue la cassazione della sentenza ed il suo rinvio ad altro giudice d’appello che riesaminerà la controversia in forza del principio di diritto su specificato. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione.