Niente reversibilità alla ex che sceglie la casa anziché l’assegno

Non rientra nella nozione di assegno divorzile, che dà titolo alla pensione di reversibilità, il conferimento, in unica soluzione, al coniuge che ne abbia diritto, di somme o di altre utilità patrimoniali ovvero la costituzione di diritti come l’abitazione della casa coniugale e il comodato di mobili o arredi.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9054/2016, depositata il 5 maggio 2016. Casa coniugale o assegno divorzile, questo è il problema Una donna lamentava il diritto alla pensione di reversibilità sulla pensione già in godimento all’ex marito, dal quale era divorziata. I Giudici di merito avevano ritenuto fondata la domanda in considerazione del fatto che il diritto di abitazione sull’appartamento del de cuius e il comodato sui mobili esistenti, contestualmente alla rinuncia all’assegno di mantenimento, già previsto in sede di separazione, costituiva un assegno divorzile in tutto e per tutto, dando, così, luogo al diritto alla pensione di reversibilità. La norma su reversibilità e assegno divorzile. L’art. 9, comma 2, L. n. 898/1970 e successive modificazioni subordina la pensione di reversibilità a tre condizioni il mancato passaggio a nuove nozze, la titolarità dell’assegno di divorzio e la precedenza del rapporto contributivo da cui trae origine il trattamento pensionistico alla sentenza di divorzio. Il requisito che ha fatto sorgere più dubbi interpretativi è la titolarità dell’assegno di divorzio. Secondo un primo orientamento, la titolarità è da accertarsi in astratto. Ciò significa che, quand’anche l’assegno divorzile non fosse stato riconosciuto prima della morte del coniuge divorziato, sarebbe sempre possibile valutare la sussistenza dei presupposti per il suo riconoscimento attraverso un giudizio ex post. Un secondo orientamento, invece, ritiene necessario, ai fini della pensione di reversibilità, un provvedimento formale di riconoscimento dell’assegno di divorzio, eventualmente adottato anche in sede di modifica delle condizioni di divorzio. Il predetto contrasto giurisprudenziale è stato risolto dal Legislatore con la L. n. 263/2005 che, all’art. 5, sancisce come per titolarità dell’assegno” debba intendersi l’avvenuto riconoscimento dell’assegno medesimo da parte del Tribunale. In altri termini, il diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità, o a una quota di essa, presuppone che il richiedente - al momento della morte dell’ex coniuge - sia titolare di assegno di divorzio giudizialmente riconosciuto, non essendo sufficiente che egli versi nelle condizioni per ottenerlo, né in via di fatto, né in via di diritto. Funzione e ratio della pensione di reversibilità. La Corte di Cassazione precisa come la reversibilità abbia carattere essenziale, in quanto garanzia di continuità del sostentamento del superstite. La sua funzione, quindi, è quella di assicurare la prosecuzione del sostentamento precedentemente assicurato dall’assegno divorzile. Si precisa, inoltre, che il trattamento di reversibilità a favore del coniuge divorziato sorge in via autonoma e automatica nel momento della morte del pensionato, in forza di una aspettativa maturata, sempre in via autonoma e preventiva, nel corso della vita matrimoniale. Esso prescinde dallo stato di bisogno e non prevede alcuna correlazione tra la titolarità dell’assegno e la sua quantificazione. La reversibilità, infatti, non rappresenta la continuazione del diritto all’assegno divorzile, ma un autonomo diritto di natura squisitamente previdenziale. Orientamentivari e variopinti. Considerati i predetti principi generali la questione posta alla Suprema Corte è la seguente il presupposto della titolarità di un assegno di divorzio, ai fini del riconoscimento della reversibilità, può dirsi integrato dalla corresponsione di una somma di danaro una tantum o di altra utilità diversa dall’erogazione periodica di somme o, ancora, dal trasferimento/costituzione di un diritto? Si registrano quattro orientamenti. Secondo il primo, la pensione di reversibilità attribuisce al coniuge superstite un diritto che non è inerente alla semplice qualità di ex coniuge, ma deve essere legato all’esigenza di assicurare a quest’ultimo mezzi di sostentamento adeguati. Un secondo orientamento, invece, afferma l’indifferenza della corresponsione dell’assegno in un’unica soluzione piuttosto che con versamenti periodici. Un terzo orientamento ritiene che tutte le volte in cui, per decisione del Tribunale o per accordo dei divorziandi, sia stata determinata una forma di assegno la cui erogazione periodica non cessi alla morte dell’obbligato, deve ritenersi soddisfatto il requisito della previa titolarità di assegno. Infine, secondo un quarto orientamento – avallato con la sentenza in commento – non rientra nella nozione di assegno che dà titolo alla pensione di reversibilità il conferimento di somme in un’unica soluzione o di altre utilità patrimoniali , né la costituzione di diritti come l’abitazione della casa coniugale e il comodato dei mobili, attuati per concorde determinazione delle parti. Una simile attribuzione, infatti, non costituisce il sostentamento da cui può discendere il diritto alla reversibilità. Vale tutto. Nel dubbio, si scelga l’assegno divorzile.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 9 febbraio – 5 maggio 2016, numero 9054 Presidente Napoletano – Relatore Doronzo Svolgimento del processo 1. La Corte d’appello di Genova, con sentenza depositata il 7 maggio 2010, ha rigettato l’appello proposto dall’INPS contro la sentenza resa dal Tribunale della stessa sede che, in accoglimento della domanda proposta da C.F. , aveva condannato l’Istituto previdenziale al pagamento in favore della stessa della pensione di reversibilità sulla pensione già in godimento all’ex marito, R.M. , dal quale era divorziata. 2. La Corte ha ritenuto che la costituzione in sede di scioglimento del matrimonio, in favore del coniuge, di un diritto di abitazione sull’appartamento di proprietà del de tatua e di comodato sui mobili esistenti, contestualmente alla rinunzia all’assegno di mantenimento già previsto in sede di separazione, aveva funzione alternativa all’assegno di divorzile e, pertanto, sussisteva il presupposto previsto dall’art. 9, comma 2, l. numero 898/1970, come modificato dall’art. 13 legge numero 74/1987, per il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità. 3. Contro questa sentenza l’INPS propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, cui resiste con controricorso la C. , che deposita memoria ex art. 378 cod.proc.civ Motivi della decisione 1. - Con l’unico motivo l’INPS censura la sentenza per violazione dell’art. 9 della legge numero 898/1970, come modificato dall’art. 13 della legge 74/1987, dell’art. 5 della legge numero 898/1970 e dell’art. 5 della legge 23 dicembre 2005, numero 263. Lamenta l’erroneità della decisione della Corte territoriale nella parte in cui ha affermato che il diritto di abitazione della casa coniugale e di comodato dei beni mobili ivi esistenti riconosciuto alla C. in sede di divorzio costituiva un assegno divorzile ed ha ritenuto che la rinuncia fatta in sede di divorzio all’assegno di mantenimento già stabilito in favore della C. con il provvedimento di separazione personale riguardava la sola componente pecuniaria dell’assegno, che per il resto rimaneva integrato dal diritto di abitazione e dal comodato. 2. Tale tesi, secondo l’Istituto ricorrente, non è sorretta da una corretta interpretazione delle norme di cui agli artt. 9 e 5 legge numero 898/1970, nonché 5 legge 23 dicembre 2005, numero 263, la cui ratio è quella di assicurare al coniuge superstite un assegno periodico in continuità con l’assegno divorzile, laddove la costituzione di un diritto di abitazione ovvero l’erogazione di una somma una tantum, proprio perché non hanno i caratteri della periodicità, non possono essere ritenuti equivalenti all’assegno di divorzio, in mancanza del quale non può sorgere il diritto alla pensione di reversibilità. Invoca a sostegno del motivo precedenti di questa Corte Cass., 18 luglio 2002, numero 10458 e Cass. 14 giugno 2000, numero 8113 . 3. - Il motivo è fondato. 3.1. L’art., 9, comma 2, della legge 1 dicembre 1970, numero 898, nel testo modificato dall’art. 13 della legge numero 74/1987, prevede quanto segue In caso di morte dell’ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno a sensi dell’art. 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza . 3.2. - La norma subordina a due fondamentali condizioni il sorgere del diritto dell’ex coniuge alla pensione di reversibilità il mancato passaggio a nuove nozze e la titolarità dell’assegno di divorzio. Ulteriore condizione è che il rapporto contributivo o di impiego da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza di divorzio. 3.3.- Sul presupposto costituito dall’assegno di divorzio, in passato si sono registrati due diversi orientamenti anche di questa Corte secondo il primo, l’espressione sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell’art. 5 , era da interpretarsi come riferita alla titolarità in astratto - cioè ad una situazione di diritto da accertare giudizialmente - e non necessariamente al concreto godimento dell’assegno medesimo sulla base dl uno specifico provvedimento giudiziale Cass., 17 gennaio 2000, numero 457 . Si riteneva, in sostanza, che quand’anche l’assegno divorzile non fosse stato riconosciuto prima della morte del coniuge divorziato, era sempre possibile attraverso un giudizio ex post, sia in via principale in un autonomo giudizio sia in via incidentale nel giudizio volto ad ottenere la pensione di reversibilità, valutare la sussistenza dei presupposti per il suo riconoscimento v. pure Cass. 25 marzo 2005, numero 6429 . 3.3. - Secondo l’altro orientamento, decisamente prevalente, era invece necessario un provvedimento formale di riconoscimento dell’assegno di divorzio, eventualmente adottato anche in sede di modifica delle condizioni di divorzio Cass., sez. unumero , 25 maggio 1991, numero 5939 Cass., 5 agosto 2005, numero 16560 . 3.4. - Il contrasto è stato risolto dal legislatore con la legge 28 dicembre 2005, numero 263, art. 5, la quale prevede quanto segue Le disposizioni di cui al presente comma comma 2 art. 9 L. numero 898/1970 numero d.e. si interpretano nel senso che per la titolarità dell’assegno ai sensi dell’articolo 5 deve intendersi l’avvenuto riconoscimento dell’assegno medesimo da parte del tribunale ai sensi del predetto articolo 5 . 3.5. - La giurisprudenza di questa Corte, successiva alla norma di interpretazione autentica, ha così definitivamente sancito che il diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità, o ad una quota di essa in caso di concorso con altro coniuge superstite, presuppone anche ai sensi dell’art. 5 della legge 28 dicembre 2005, numero 263, norma interpretativa, quindi retroattiva ed applicabile anche ai giudizi in corso che il richiedente al momento della morte dell’ex coniuge sia titolare di assegno di divorzio giudizialmente riconosciuto ai sensi dell’art. 5 della legge predetta, non essendo sufficiente che egli versi nelle condizioni per ottenerlo e neppure che in via di fatto o anche per effetto di private convenzioni intercorse tra le parti abbia ricevuto regolari erogazioni economiche dal de cuius quando questi era in vita Cass., 18 novembre 2010, numero 23300 Cass., 29 settembre 2006, numero 21129 Cass., 13 marzo 2006, numero 5422 . 3.6. - In particolare Cass. numero 21129/2006, cit., nel respingere i dubbi di legittimità costituzionale dell’art. 9 L. cit., nel testo interpretato, ha richiamato la sentenza della Corte Costituzionale numero 777/1988 che ha rimarcato il carattere essenziale del trattamento di reversibilità, quale garanzia di continuità del sostentamento del superstite, sicché non può dubitarsi del fondamento razionale dell’esclusione del diritto alla pensione quando l’ex coniuge non sia titolare di assegno ai sensi della L. 28 dicembre 2005, numero 263, art. 5. La stessa Corte costituzionale, con la sentenza numero 87/1995 e quindi con la sentenza numero 419/1999 , ha ricordato nuovamente la funzione della pensione di reversibilità, che è quella di assicurare la prosecuzione del sostentamento assicurato dall’assegno divorzile e ha ritenuto che è giustificata la scelta normativa di dare rilievo, ai fini dei successivi rapporti con l’ente pensionistico, solo alla regolazione dei rapporti economici tra gli ex coniugi effettuata giudizialmente. 3.6. - Infine, deve darsi atto di Cass., sez. Unumero , 12 gennaio 1998, numero 159, secondo cui il diritto al trattamento di reversibilità a favore del coniuge divorziato sorge in via autonoma ed automatica nel momento della morte del pensionato, in forza di un’aspettativa maturata, sempre in via autonoma e preventiva, nel corso della vita matrimoniale. Esso prescinde dallo stato di bisogno e non prevede alcuna correlazione tra l’unica condizione prevista - la titolarità di assegno - ed i criteri che ne governano l’attribuzione e la quantificazione. Esso, quindi, non rappresenta la continuazione - mutato il debitore - del diritto all’assegno divorzile, ma un autonomo diritto di natura squisitamente previdenziale, collegato automaticamente alla fattispecie legale. 4. - L’art. 5, comma 6, della legge 1 dicembre 1970, numero 898, nel testo modificato dall’art. 10 della legge 6 marzo 1987, numero 74, così dispone Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno nella condizione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive . Il comma 8 della legge numero 898/1970, nel testo modificato dalla legge numero 74/1987, prevede inoltre che su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in un’unica soluzione ove questa sia ritenuta più equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico . 4.1 . - Anche se non senza contrasti, tanto la dottrina quanto la giurisprudenza sottolineano la diversità di funzioni e presupposti dell’assegno di divorzio rispetto all’assegno di mantenimento il venir meno del vincolo di coniugio esclude che l’assegno divorzile costituisca una diversa modalità di soddisfacimento dell’originale obbligo di mantenimento scaturente dal matrimonio e regolato dall’art. 145 cod.civ. Esso piuttosto partecipa di una natura composita, in cui accanto all’elemento solidaristico e assistenziale desumibile dal riferimento alle condizioni dei coniugi si rintraccia quello risarcitorio indicato dal fatto che, nella sua determinazione, il giudice deve tener conto delle ragioni della decisione e quello indennitario attraverso il riferimento al contributo personale ed economico dato da ciascuno nella formazione del patrimonio personale o comune . L’assetto economico relativo alla separazione può invece rappresentare un valido indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione relativi al tenore di vita goduto durante il matrimonio e alle condizioni economiche dei coniugi v. Cass., 15 maggio 2013, numero 11686 Cass., 30 novembre 2007, numero 25010 . Ne consegue che ai fini della soluzione della questione in esame, in cui non si discute del quantum dell’assegno di divorzio ma solo della sua configurabilità ed attualità, è irrilevante comparare le pattuizioni delle parti raggiunte in sede di separazione personale con quelle trasfuse nella sentenza di divorzio. È peraltro incontestato che nel giudizio di divorzio la C. ha espressamente rinunciato all’assegno di mantenimento già stabilito in sede di separazione consensuale, né vi è deduzione che tale rinuncia sia stata causalmente collegata alla costituzione del diritto di abitazione e di comodato, peraltro già previsti - insieme all’assegno oggetto di rinuncia in sede di separazione. 4.2.- L’assegno divorzile, al pari di quello di mantenimento, è disponibile e rinunciabile, anche in deroga alla statuizione contenuta nella sentenza di separazione. È in facoltà delle parti prevedere che esso sia corrisposto in un’unica soluzione. Si è osservato In dottrina che, in tal caso, le parti intendono perseguire la finalità di voler definire ogni questione di carattere patrimoniale, in modo da distaccare definitivamente le fortune dell’uno da quelle dell’altro , con la conseguenza che eventuali eventi sopravvenuti non potranno modificare in aumento o in diminuzione la misura dell’assegno già corrisposto Cass. 5 gennaio 2001, numero 126 Cass., 29 agosto 1998, numero 8654 . In tal senso depone l’ultima parte del comma 8 dell’art. 5. Si è aggiunto che improponibilità di nuove domande di contenuto economico dopo la corresponsione dell’assegno in unica soluzione è conseguenza non tanto dell’autonomia delle parti quanto piuttosto dell’accertamento da parte del giudice della rispondenza dell’accordo alle esigenze di tutela del coniuge economicamente più debole. Tale accertamento e valutazione di equità dell’accordo vanno compiuti anche in sede di divorzio ad istanza congiunta. Peraltro, se si consentisse di rimettere in discussione attraverso il meccanismo previsto dall’art. 9 l. numero 898/1970 il rapporto definito con l’una tantum, si perverrebbe all’assurdo di prevedere solo uno strumento attraverso cui la cifra concordata in sede di divorzio può essere aumentata e non invece diminuita, soluzione questa incompatibile con la liquidazione in un’unica soluzione, che cesserebbe cosi di essere l’unica, ove potesse venire affiancata in epoca successiva da un assegno periodico Cass., 5 gennaio 2001, numero 126 e, di recente, Cass., 8 marzo 2012, numero 3635 . 5. - In questo quadro, occorre accertare se il presupposto della titolarità di un assegno di divorzio, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità, possa dirsi integrato dalla corresponsione di una somma di danaro una tantum o di altra utilità diversa dalla erogazione periodica di una somma di danaro, o ancora dal trasferimento o dalla costituzione di un diritto, come l’usufrutto o l’abitazione. 5.1. - Alla prima di queste domande è stata data risposta negativa da Cass., 18 luglio 2002, numero 10458, che - richiamando le Sezioni Unite di questa Corte, 12 gennaio 1998, numero 159 - ha precisato che la pensione di reversibilità, oltre che consentire all’ex coniuge la prosecuzione del sostentamento prima assicurato dal reddito del coniuge deceduto, riconosce allo stesso un diritto che non è inerente alla semplice qualità di ex coniuge, ma che ha uno dei suoi necessari elementi genetici nella titolarità attuale dell’assegno, la cui attribuzione ha trovato fondamento nell’esigenza di assicurare allo stesso ex coniuge mezzi adeguati articolo 5, comma 6 della legge numero 898 del 1970 . Da tale affermazione ha tratto l’ulteriore conseguenza che il relativo diritto compete soltanto nel caso in cui, in sede di regolamentazione dei rapporti economici al momento del divorzio, le parti abbiano convenuto di non regolarli mediante corresponsione di un capitale una tantum in tal senso anche Cass., 14 giugno 2000, numero 8113 . Ed ha aggiunto che la ratio di una tale conclusione sta nel fatto che, nel momento in cui il tribunale, nel pronunciare la sentenza di divorzio, ritenga l’equa la corresponsione in una unica soluzione della somma concordemente proposta, in luogo dell’assegno periodico del suo equivalente capitalizzato” al coniuge più debole che ne abbia diritto, emette un giudizio di definitiva composizione della questione , atteso l’accertato presupposto che la soluzione prescelta sia idonea ad assicurare, anche per il futuro, la provvista, in favore del beneficiario del trasferimento del capitale, dei mezzi adeguati al suo sostentamento. In questo senso, del resto, milita il disposto dell’articolo 9 bis della legge, secondo cui l’assegno periodico a carico dell’eredità non spetta se gli obblighi patrimoniali previsti dall’articolo 5 sono stati soddisfatti in unica soluzione . - In senso opposto, ma senza dare atto dei precedenti in senso contrario, si è invece espressa Cass., 29 luglio 2011, numero 16744, che ha tratto proprio dallo stesso art. 9 bis l. cit. argomenti a contrario per affermare l’indifferenza, ai fini in questione, della corresponsione dell’assegno in un’unica soluzione piuttosto che con versamenti periodici. E della stessa opinione, ma con un mero obiter dictum , sembra Cass 5 agosto 2005, numero 16560, che tuttavia ha ritenuto irrilevante, ai fini del diritto in questione, il riconoscimento negoziale di un diritto e lo stato di bisogno del coniuge divorziato. Nella specie, il coniuge divorziato, in sostituzione dell’assegno divorzile e a titolo di mantenimento, aveva ottenuto la voltura della licenza dell’esercizio commerciale. 5.3. - La diversa ma per molti aspetti analoga questione della costituzione o trasferimento di un diritto in luogo dl un versamento periodico di una somma di danaro e della sua riconducibilità al concetto di titolarità del diritto all’assegno previsto dall’art. 9, comma 2, l. cit., è stata affrontata da Cass., 12 novembre 2003, numero 17018, secondo la quale, tutte le volte in cui, per decisione del tribunale o per accordo dei divorziandi, sia stata determinata una forma dl assegno la cui erogazione periodica non abbia a cessare con il decesso dell’obbligato, deve ritenersi soddisfatto il requisito della previa titolarità di assegno di cui all’art. 5 della legge per l’accesso alla pensione di reversibilità. 5.4. Il principio, espresso in un caso in cui in sede di divorzio i coniugi avevano previsto la costituzione di un diritto di usufrutto in favore della moglie su di un immobile donato alla figlia, è stato poi ribadito in Cass. 28 maggio 2010, numero 13108. Con questa sentenza si è riaffermato il principio secondo cui l’accordo intervenuto tra i coniugi in ordine all’attribuzione dell’usufrutto sulla casa coniugale a titolo di corresponsione dell’assegno di divorzio in unica soluzione, a norma dell’art. 5, comma 8, della legge 1 dicembre 1970, numero 898, è idoneo a configurare la titolarità di detto assegno, alla stregua del principio della riconduzione ad assegno divorzile di tutte le attribuzioni operate in sede o a seguito di scioglimento del vincolo coniugale, dalle quali il beneficiario ritrae utilità espressive della natura solidaristico-assistenziale dell’istituto. Ne consegue, secondo tale decisione, che la costituzione di usufrutto soddisfa il requisito della previa titolarità di assegno prescritto dall’art. 5 della legge ai fini dell’accesso alla pensione dl reversibilità, o, in concorso con il coniuge superstite, alla sua ripartizione. 6. - È poi intervenuta Cass., 8 marzo 2012, numero 3635, su citata, che ha escluso che possa riconoscersi il diritto in esame nel caso di assegno di divorzio corrisposto in unica soluzione, seguito da Cass., 3 luglio 2012, numero 11088. In quest’ultima sentenza, la Corte ha preso atto del contrasto interpretativo esistente e ha motivatamente aderito al primo dei due orientamenti, già tracciato da Cass., numero 10458/2002 e seguito da Cass., numero 3635/2012, cit. , segnalandone la maggiore aderenza al dato testuale delle norme nonché alla complessiva ratto dell’intervento legislativo in questa specifica materia. 6.1. - In particolare, ha argomentato dalla natura definitiva sugli assetti economici delle parti della corresponsione in unica soluzione dell’assegno divorzile, giusta il disposto dell’art. 5, comma 8. L. cit., che esclude la sopravvivenza, in capo al coniuge beneficiario, di qualsiasi ulteriore diritto di contenuto patrimoniale nei confronti dell’altro coniuge dalla struttura dell’enunciato normativo è dato ricavare che, se si procede ad una liquidazione in un’ unica soluzione di quanto compete al coniuge più debole, dopo tale liquidazione non sopravvive un rapporto da cui possano scaturire nuovi ulteriori obblighi per l’altro coniuge, in quanto l’aspettativa ad un assegno è stata esaurita attraverso l’una tantum, ed è venuto meno, in tal caso, ogni rapporto di natura personale e patrimoniale fra i coniugi, potenziale fonte di altre pretese anche economiche . Per contro, sempre secondo la Corte, il diritto dell’ex coniuge alla pensione di reversibilità ha uno dei suoi necessari elementi genetici nella titolarità attuale dell’assegno in termini, Corte cost. numero 419/1999 citata , ove si consideri che solo nel caso in cui egli benefici di una erogazione economica a carico dell’ex coniuge al momento del decesso di costui, ha ragion d’essere - nella medesima prospettiva solidaristico-assistenziale - la sua sostituzione con la pensione di reversibilità o di una sua quota , allo scopo di continuare ad assicurare il sostentamento economico prima assicuratogli dal coniuge deceduto con l’assegno periodico di divorzio. Per contro, tale esigenza non si ravvisa nel caso di soddisfazione delle sue pretese economiche in un’unica soluzione, realizzata concordemente con l’altro coniuge e approvata nella sentenza che pronuncia lo scioglimento del matrimonio, in considerazione della capacità di quanto pattuito verosimilmente nella misura idonea ad assicurare al coniuge beneficiario i mezzi adeguati al suo sostentamento per la sua sopravvivenza e giudicata congrua dal Tribunale a seguito del controllo e della valutazione globale di tutte le circostanze di cui alla L. numero 898 del 1970, art. 5, comma 6, cit. cui la detta pattuizione è in ogni caso sottoposta. Se tale è la ragione della disposizione, si comprende che non vi è invece alcuna esigenza di garanzia nei confronti di chi non godeva di alcun assegno, essendo anzi irragionevole che questi percepisca la pensione di reversibilità, perché così verrebbe a trovarsi in condizione migliore rispetto a quella di cui godeva quando l’ex coniuge era in vita in tal senso, Cass., 9 giugno 2011, numero 12546 . 6.2. - In altri termini, il discrimine tra le due diverse situazioni deve basarsi sulla corresponsione di un assegno periodico, che va di volta in volta cadenzato e parametrato nel tempo con forme di adeguamento automatico, cosi come esplicitamente previsto nel citato art. 5 comma 6 . Del resto, come si è già evidenziato, la L. numero 898 del 1970, art. 9 bis, prevede l’attribuzione di un assegno periodico a carico dell’eredità nel solo caso in cui all’ex coniuge in stato di bisogno sia stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di somme di denaro ai sensi dell’art. 5, espressamente escludendo, viceversa, il diritto all’assegno nell’ipotesi in cui gli obblighi patrimoniali previsti dall’art. 5 siano stati soddisfatti in unica soluzione. 7.- A tale ultimo orientamento seguito anche da Cass., ord., 30 dicembre 2015, numero 26168 questa Corte intende dare continuità. Deve così ribadirsi che non rientra nella nozione di assegno che dà titolo alla pensione di reversibilità - al di là del nomen iuris che i coniugi abbiano dato nelle loro pattuizioni all’atto dello scioglimento del matrimonio - il conferimento, in unica soluzione, al coniuge che ne abbia diritto, di somme o di altre utilità patrimoniali ovvero la costituzione di diritti come l’abitazione della casa coniugale ed il comodato dei mobili e degli arredi, attuati, per concorde determinazione delle parti, ai sensi della L. numero 898 del 1970, art. 5, comma 8, in funzione di una definitiva regolazione dei loro rapporti economici e ritenuto dal Tribunale, attraverso il manifestato giudizio di equità del relativo valore, adempitivo di ogni obbligo di sostentamento nei confronti del coniuge medesimo, così da escluderne, per il futuro, il diritto ad ogni erogazione di carattere economico. 8. - Ne consegue che, in adesione a quanto già ritenuto dalla ricordata sentenza di questa Corte numero 3635/2012, va riaffermato il principio di diritto secondo cui In tema di divorzio, qualora le parti, in sede di regolamentazione dei loro rapporti economici, abbiano convenuto di definirli in un’ unica soluzione, come consentito della L. numero 898 del 1970, art. 5, comma 8, attribuendo al coniuge che abbia diritto alla corresponsione dell’assegno periodico previsto nello stesso art. 5, comma 6, una determinata somma di denaro o altre utilità, il cui valore il Tribunale, nella sentenza che pronuncia lo scioglimento del matrimonio, abbia ritenuto equo ai fini della concordata regolazione patrimoniale, tale attribuzione, indipendentemente dal nomen iuris che gli ex coniugi le abbiano dato nelle loro pattuizioni, deve ritenersi adempitiva di ogni obbligo di sostentamento nei confronti del beneficiario, dovendosi, quindi, escludere che costui possa avanzare, successivamente, ulteriori pretese di contenuto economico e, in particolare, che possa essere considerato, all’atto del decesso dell’ex coniuge, titolare dell’assegno di divorzio, avente, come tale, diritto di accedere alla pensione di reversibilità o in concorso con il coniuge superstite a una sua quota . 9. - La Corte territoriale si è attenuta ad una diversa opzione ermeneutica, sicché la sentenza deve essere cassata e la causa, non essendo necessari accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito art. 384 c.p.c. nel senso del rigetto della domanda. 10. - La problematicità della questione controversa, non ancora oggetto di un orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità giustifica la compensazione integrale delle spese dell’intero processo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.