IL CUD non vale ad attestare il reddito per chi aspira alla pensione di inabilità

Nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di concessione della pensione di inabilità non possono essere presi in considerazione documenti fiscali diversi da quelli indicati dalla legge. In particolare, non può essere preso in considerazione il modello CUD attestante il reddito dell’anno di riferimento non rappresentativo della complessa situazione reddituale dell’aspirante al beneficio.

Ad affermarlo la Corte di Cassazione con la ordinanza n. 9010, depositata il 5 maggio 2016. Il caso. La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, con la quale l’INPS era stato condannato al pagamento in favore della ricorrente della pensione di inabilità ex art. 12 l. n. 118/1971 a decorrere dall’ottobre 2009, aveva accertato il diritto della stessa alla prestazione con decorrenza dal 28 marzo 2013 ed aveva condannato l’ente previdenziale al pagamento dei relativi ratei, oltre interessi legali o la rivalutazione, se di importo superiore. Tale decisione era motivata dal fatto che, dalla documentazione versata in atti, risultava che il reddito della richiedente, cumulato con quello del coniuge, determinava il superamento della soglia di legge per l’accesso al beneficio. Per tale motivo, la prestazione poteva essere attribuita solo con decorrenza dal 28 marzo 2013, data di entrata in vigore del d.l. n. 76/2013, che prende in considerazione ai fini della predetta pensione di inabilità il solo reddito individuale dell’aspirante al beneficio, in quanto proprio dalla predetta documentazione risultava che il reddito individuale della richiedente non superava i limiti di legge. L’accertamento sul requisito reddituale. Con ricorso per cassazione l’INPS ha dedotto la violazione e l’errata applicazione dell’art. 12 l. n. 118/1971, nel testo sostituito dall’art. 1, comma 35, a l. n. 247/2007 e dell’art. 2967 c.c. ed ha censurato la sentenza del giudice di prime cure per avere omesso la verifica del requisito reddituale in relazione all’anno di decorrenza della prestazione. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Osservano gli Ermellini che secondo quanto indicato nella sentenza d’appello la documentazione esaminata dal collegio nella verifica reddituale era costituita dai modelli 730 della richiedente il beneficio e del coniuge. Tale documentazione è stata ritenuta inidonea dimostrare la sussistenza del requisito reddituale in virtù del principio secondo il quale l’accertamento in punto di sussistenza di tale requisito deve essere effettuato tramite le attestazioni degli uffici finanziari, specificamente richieste dall’art. 26 l. n. 153/1969, richiamato dall’art. 12 l. n. 118/1971. Tale documentazione può essere sostituita da autocertificazioni contenenti dichiarazioni emesse dall’interessato sotto la propria penale responsabilità solo in sede di procedimento amministrativo e non di giudizio civile. Il modello CUD. Esaminando il caso specifico, in virtù del principio appena richiamato la Suprema Corte ha ritenuto che nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di concessione della pensione di inabilità non possono essere presi in considerazione documenti fiscali diversi da quelli indicati dall’art. 26 l. n. 153/1969, tra i quali non figura il CUD. Ciò in considerazione del fatto che tale documento attesta solo il reddito dell’anno di riferimento e non rappresenta, invece, la complessiva situazione reddituale dell’aspirante al beneficio, presupposto imprescindibile per l’erogazione della pensione di inabilità.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile L, ordinanza 10 marzo – 5 maggio 2016, n. 9010 Presidente Curzio – Relatore Pagetta Fatto e diritto La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, con la quale l'INPS era stato condannato al pagamento in favore della ricorrente S.S. della pensione di inabilità ex art. 12 L. n. 118 del 1971 a decorrere dal 1 ottobre 2009, ha dichiarato il diritto alla prestazione cori decorrenza dal 28.6.2013 ed ha condannato l'ente previdenziale al pagamento dei relativi ratei, oltre interessi legali o la rivalutazione, se di importo superiore . Il decisum del giudice di appello è stato fondato sulle seguenti considerazioni dalla documentazione versata in atti risulta che il reddito della appellata, cumulato con quello dei coniuge, determina il superamento della soglia di legge per l'accesso al beneficio la prestazione, pertanto, può essere attribuita con decorrenza dal 28.6.2013, data di entrata in vigore del d.l. n. 76 del 2013, che prende in considerazione ai fimi della pensione ex art. 12 della legge n. 118 del 1971 il solo reddito individuale dell'aspirante al beneficio sussiste, infatti, certamente il requisito reddituale poiché dalla documentazione in atti risulta che l'appellata supera i limiti di legge solo in caso di cumulo con i redditi del coniuge. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l'INPS sulla base di un unico motivo l'intimata ha resistito con tempestivo controricorso . 1 Consigliere relatore nella relazione depositata ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. ha concluso per il rigetto del ricorso . Il Collegio ritiene, dissentendo da tale conclusione, che il ricorso debba essere accolto,. Con l'unico motivo di ricorso l'istituto ricorrente, deducendo violazione ed errata applicazione dell'ars 12 L. n. 118 del 1971, nel testo sostituito dall'ars. 1 comma 35 L. n. 247 del 2007, e dell'ars. 2967 cod. civ., ha censurato la decisione per avere omesso la verifica del requisito reddituale in relazione all'anno di decorrenza della prestazione . Il motivo è fondato. Secondo quanto riferito dalla sentenza impugnata la documentazione esaminata dal giudice di appello nella verifica del requisito reddituale è costituita dai modd. 730/2009, 770/2010 relativi alla appellata e dai modelli 730/2010,,730/2011. relativi al coniuge. Tale documentazione è inidonea a dimostrare la sussistenza del requisito reddituale con riferimento all'anno di decorrenza della prestazione sia perché attiene ad anni diversi sia perché, come chiarito da questa Corte, l'accertamento in punto di sussistenza del requisito reddituale deve essere effettuato tramite le attestazioni degli uffici finanziari specificamente richieste dalla L. n. 153 del 1969, art. 26 richiamato dalla T n. 118, art. 12 , potendo la documentazione a corredo della domanda essere sostituita, in sede di procedimento amministrativo e non di giudizio civile, da atti autocertificazione contenenti dichiarazioni emesse dall'interessato sotto la propria penale responsabilità Cass. S.u. n. 5167 del 2003 n. 2872 del 2001 n. 10153 del 1998 . Nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di concessione della pensione di inabilità, inoltre, non possono essere presi in considerazioni documenti fiscali diversi da quelli indicati dalla legge in particolare non potrebbe essere preso in considerazione il modello CUD attestante il reddito dell'anno di riferimento non rappresentativo della complessiva situazione reddituale dell'aspirante al beneficio v. Cass. n 2273 del 1986, con riferimento alla dichiarazione IRPEF . In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere quindi accolto e la sentenza cassata con rinvio, anche ai fitti del regolamento delle spese del giudizio di legittimità, ad altro giudice di secondo grado che si designa nella Corte di appello di Roma, in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r n. 115 del 2002, da atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13 .