La pensione integrativa non spetta dopo aver maturato il diritto alla pensione di anzianità

Il fondo di previdenza per gli impiegati delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, di cui alla legge n. 377/1958, come modificata dalla legge n. 587/1971, è finalizzato ad integrare le pensioni dovute agli iscritti, o ai loro superstiti, dall'assicurazione generale obbligatoria, e a ciò provvede erogando agli aventi diritto un'unica pensione complessiva, comprensiva di quanto eventualmente spettante per l'A.G.O., purché sussistano le condizioni per la pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria.

Consegue che la richiesta di ricongiunzione dei contributi versati nel Fondo di Previdenza a quelli versati nell’A.G.O al fine dell’ottenimento della pensione dei anzianità impedisce la successiva liquidazione del trattamento integrativo sulla pensione di vecchiaia, i cui requisiti sono maturati successivamente alla richiesta di ricongiunzione. Lo afferma la Corte di Cassazione, sezione lavoro con la sentenza n. 8892, pubblicata il 4 maggio 2016. Il caso domanda di lavoratore di esattoria volta ad ottenere l’assegno integrativo di pensione a carico del Fondo Pensione Complementare. Una dipendente del settore Esattorie e Ricevitorie adiva il Tribunale al fine di ottenere il riconoscimento al diritto alla pensione di vecchiaia e la condanna di Inps al pagamento delle somme relative alla pensione integrativa a carico del Fondo di Previdenza Impiegati Esattorie e Ricevitorie. Il primo giudice rigettava la domanda. Proposto appello la Corte d’Appello riformava la sentenza di primo grado, riconoscendo il diritto alla pensione integrativa rispetto a quella calcolata a carico dell’A.G.O. con condanna dell’Inps al pagamento delle differenze maturate. L’ente previdenziale proponeva ricorso in cassazione. Le norme invocate art. 3 L. 377/58. L’originaria domanda della pensionata si basa sul disposto di cui all’articolo 3 della legge 2 aprile 1958 n. 377, che così recita Il Fondo provvede a corrispondere all'iscritto e ai suoi superstiti, unitamente alla integrazione di cui al primo comma, punto 1 del precedente articolo, la pensione dovuta dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti in relazione ai contributi per qualsiasi titolo versati o computati utili nell'assicurazione stessa. Detta pensione è dall'assicurazione anzidetta accreditata al Fondo per il suo intero ammontare. La pensione a carico dell'assicurazione obbligatori per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e la integrazione a carico del Fondo sono pagate in unica soluzione e costituiscono, nei confronti degli iscritti, un'unica pensione complessiva. L'intera pensione liquidata ai sensi della presente legge è a carico del Fondo quando non sia dovuta la pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Salvo le eccezioni previste nella presente legge, durante il periodo di iscrizione al Fondo non può essere liquidata la pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, se non concorrono tutte le condizioni previste dalla presente legge per la concessione della pensione complessiva indicata al secondo comma del presente articolo . Il Fondo speciale è di carattere integrativo Il motivo di doglianza introdotto dall’Inps sostiene che una volta conseguita la pensione di anzianità a carico del Fondo Pensioni complementare non sussiste il diritto a conseguire anche la pensione integrativa prevista dalla norma sopra citata in quanto la pensione integrativa è destinata ad accedere per formare un complessivo trattamento, unicamente alla pensione di vecchiaia, come previsto dall’articolo 3 della Legge 377/1958 norma che non prevede il trattamento di anzianità. Nello specifico, la pensionata aveva dapprima conseguito la pensione di anzianità, mediante ricongiungimento contributivo in seguito, maturata l’età anagrafica, aveva domandato, giudizialmente, il riconoscimento della pensione di vecchiaia e l’integrazione della stessa a carico del Fondo Esattorie. La Suprema Corte ritiene fondato il motivo proposto. Il Fondo speciale ha lo scopo di integrare, in favore degli iscritti, il trattamento dovuto dall’A.G.O. per vecchiaia o invalidità o superstiti. Le norme che disciplinano i trattamenti a carico del Fondo non prevedono l’erogazione della pensione di anzianità, che può comunque essere liquidata nei confronti del lavoratori esattoriali, a condizione che sussistano i requisiti richiesti dalle norme dell’A.G.O. ed in particolare ove l’interessato si sia avvalso della facoltà di ricongiunzione dei periodi contributivi. ed opera solo se ricorrono i presupposti delle prestazioni da integrare. Nel caso specifico la lavoratrice aveva richiesto la ricongiunzione dei contributi versati nei Fondi di Previdenza Esattoria a quelli esistenti presso il Fondo A.G.O., al fine di ottenere il riconoscimento della pensione di anzianità. In tal modo ha ottenuto una prestazione di anzianità che non le sarebbe spettata in base alle norme regolatrici del Fondo esattoriale. Da ciò consegue l’impossibilità di ottenere la liquidazione delle prestazioni integrative a carico del Fondo esattoria. In sostanza, prosegue il Supremo Collegio, una volta trasferita ed utilizzata, mediante costituzione della posizione assicurativa presso l’A.G.O. la quota di contribuzione per l’assicurazione generale obbligatoria, non vi era alcuna possibilità di ottenere prestazioni a carico del Fondo, che presuppongono l’unitarietà dei versamenti. Il ricorso è stato così accolto, con conseguente rigetto nel merito della domanda originaria.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 18 febbraio – 4 maggio 2016, n. 8892 Presidente Venuti – Relatore Torrice Svolgimento del processo 1. Il Tribunale di Vasto aveva respinto la domanda proposta da M.F. nei confronti dell’Inps, volta al riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia con decorrenza dal 1 agosto 2007 e alla liquidazione delle somme relative alla pensione integrativa, rispetto a quella calcolata dall’AGO, a carico del Fondo di Previdenza per gli Impiegati Dipendenti delle Esattorie e Ricevitorie anche Fondo Esattorie nel prosieguo di questa sentenza , ai sensi degli artt. 2 primo comma punto 1 e 3 della legge n. 377 del 1958 ed al pagamento delle consequenziali differenze economiche. 2. La Corte di Appello di L’Aquila, adita in sede di gravame ciglia M. , con la sentenza in data 7.6.2010, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato il diritto della M. alla liquidazione a carico del Fondo Esattorie, con decorrenza dal 1.8.2007, della pensione integrativa, rispetto a quella calcolata in conto all’AGO, ed ha condannato l’Inps delle corrispondenti somme da liquidarsi in separata sede. 3. La Corte territoriale ha ritenuto che la M. aveva utilizzato, per ottenere la pensione di anzianità, i contributi versati dal datore di lavoro nell’assicurazione IVS contestualmente alla contribuzione dovuta al Fondo Esattorie, con la conseguenza che detta contribuzione non doveva ritenersi trasferita presso l’AGO, a seguito della ricongiunzione, in quanto i periodi di iscrizione al Fondo erano coperti dalla contribuzione IVS. 4. Ne ha desunto che l’Inps, una volta maturato dalla M. il requisito anagrafico per accedere alla pensione di vecchiaia, non potesse negare il trattamento previsto dal Fondo, sia perché l’iscrizione non poteva ritenersi cessata per il solo fatto che la M. avesse chiesto ed ottenuto la pensione di anzianità, sia In quanto, diversamente opinando, si sarebbe verificato un indebito arricchimento da parte dell’Inps, il quale, pur avendo ricevuto doppia contribuzione, avrebbe erogato un solo trattamento previdenziale. 5. Avverso detta sentenza Vines ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. M.F. ha resistito con controricorso. 6. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c Motivi della decisione 7. Con l’unico motivo l’Inps denunzia, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 10, 32 della legge 2 aprile 1958 n. 377, 7 della legge 29 luglio 1971 n. 587, 13 della legge 21 luglio 1965 n. 903. 8. Sostiene che, una volta conseguita la pensione di anzianità a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, non sussiste il diritto a conseguire anche la pensione integrativa di cui all’art. 2 primo comma punto 1 della legge 358/1977, in quanto la pensione integrativa è destinata ad accedere, per formare un complessivo trattamento, unicamente alla pensione di vecchiaia erogata dal Fondo sulla base dei contributi versati nell’assicurazione obbligatoria IVS ed accreditata al medesimo quale erogatore dell’unica pensione complessiva, ai sensi dell’art. 3 comma 2 L. 377/1958. 9. Afferma che tra i trattamenti previsti dalla legge 377/1958 non è prevista la pensione di anzianità e che, pertanto, non vi sarebbe alcuna possibilità di liquidare una pensione unica complessiva, perché il trattamento principale, al quale dovrebbe accedere l’integrazione, non è stato erogato, e non potrebbe essere erogato in favore di chi abbia chiesto e ottenuto la ricongiunzione dei contributi nel Fondo lavoratori Dipendenti. 10. Precisa che l’art. 32 comma 2 della legge 377/1957 attribuisce all’iscritto, che non ottenga il trattamento di quiescenza, la facoltà di richiedere la restituzione del 75% dei contributi versati al Fondo che l’art. 7 comma 1 della legge 587/1971 prevede che detta a facoltà possa essere esercitata anche dall’iscritto il quale, all’atto della cessazione dal servizio presso esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, abbia conseguito il requisito minimo di contribuzione per la pensione di vecchiaia previsto dalla legge, purché non sia decorso il quinto anno precedente il compimento dell’età pensionabile, secondo le norme del Fondo. 11. In via preliminare. 12. È infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dalla controricorrente, ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c 13. Nella risalente sentenza n. 2298/1986, richiamata a conforto dell’eccezione è stato, infatti, affermato, per quanto oggi rileva, il principio secondo cui la perdita della qualità dl Iscritto al fondo non consegue alla semplice domanda diretta ad ottenere la suddetta pensione di anzianità. 14. Detto principio non avrebbe effetti risolutivi ed assorbenti delle questioni poste nel giudizio in esame - diritto a conseguire la pensione di vecchiaia e l’integrazione di cui all’art. 2 comma 1 punto 1 della legge 377/1958 da parte dell’iscritto al Fondo Esattorie che abbia conseguito la pensione di anzianità -, questioni sulle quali non si è consolidato alcun orientamento giurisprudenziale. 15. È, del pari, infondata l’eccezione di inammissibilità formulata dalla controricorrente con riferimento all’art. 366 comma 1 n. 4 e 6 c.p.comma in quanto le prospettazioni difensive articolate in ricorso individuano, in maniera puntuale e lineare le ragioni per le quali le norme di legge individuate nel titolo della rubrica si assumono violate e le ragioni per le quali è chiesto l’annullamento della sentenza. 16. Esame del ricorso. 17. Il ricorso è fondato. 18. Il Fondo di Previdenza per gli Impiegati Dipendenti delle Esattorie e Ricevitorie è disciplinato dalla legge 2 aprile 1958, n. 377, che ha abrogato le disposizioni precedentemente in vigore, e dalla legge 22 luglio 1971, n. 587, che ne ha costituito il completamento ed il perfezionamento. 19. Esso costituisce una gestione autonoma in seno all’Istituto della previdenza sociale. 20. Ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge n. 377/1958, sono obbligatoriamente iscritti al Fondo Esattorie con effetto dalla data di assunzione a - i dipendenti, impiegati o subalterni, delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, compresi gli addetti ai servizi centrali esattoriali delle aziende appaltatrici b - i dipendenti con incarichi permanenti che prestano servizio intermittente per un periodo superiore a 180 giorni l’anno c i dipendenti in servizio presso le esattorie In gestione provvisoria, delegata o di stralcio d - i dipendenti adibiti a servizi cumulativi di credito ed esattoria sempreché il rapporto di lavoro sia regolato dai contratti collettivi delle categorie esattoriali. 21. Secondo quanto previsto dall’art. 2 della legge 377/1958, il Fondo Esattorie ha lo scopo di integrare, in favore degli iscritti e dei loro superstiti aventi diritto, il trattamento dovuto dall’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, alla quale medesimi sono soggetti secondo le norme del RD. 4 ottobre 1935, convertito con modificazioni e integrazioni nonché secondo le norme previste dalla legge 377/1958. 22. Il Fondo conferisce all’iscritto ed ai suoi aventi causa una pensione che integra quella a carico dell’AGO, secondo quanto previsto dall’art. 2 della legge n. 377/1958. 23. Ai sensi del successivo art. 3, il Fondo Esattorie provvede a corrispondere, unitamente alla integrazione di cui sopra, la pensione dovuta dall’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti in relazione ai contributi per qualsiasi titolo versati o considerati utili nell’assicurazione stessa. 24. Detta pensione è accreditata al Fondo per il suo intero ammontare dalla assicurazione anzidetta. 25. La pensione a carico dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e la integrazione a carico del Fondo Esattorie sono pagate dal Fondo in unica soluzione e costituiscono, nei confronti degli iscritti, una unica pensione complessiva. 26. L’intera pensione liquidata ai sensi della legge 377/1958 è a carico del Fondo, quando non sia dovuta la pensione dell’assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed superstiti. 27. Qualora la pensione complessiva risulti di importo inferiore a quello della pensione dell’AGO, all’iscritto spetta una pensione di importo pari a quest’ultima art. 24 comma 4 . 28. Le prestazioni pensionistiche che il Fondo conferisce agli iscritti sono le pensioni dirette di vecchiaia e dl Invalidità e le pensioni ai superstiti. 29. Le norme che disciplinano i trattamenti previdenziali a carico del Fondo Esattorie non prevedono l’erogazione della pensione di anzianità che può, nondimeno, essere liquidata nei confronti dei lavoratori esattoriali, a determinate condizioni, secondo le norme dell’AGO, e, in particolare, nei casi in cui l’iscritto al Fondo si sia avvalso della facoltà di ricongiunzione nell’AGO, prevista dall’art. 1 della legge 29/1979 dei periodi di iscrizione al Fondo stesso. 30. Gli artt. 21 e sgg. della legge 377/1958 regolano le prestazioni erogate dal Fondo ed i requisiti richiesti per la liquidazione delle stesse, precisando che queste ultime comprendono quanto dovuto dall’assicurazione generale obbligatoria, le cui prestazioni non sono cumulabili con quelle a carico del Fondo Esattorie. 31. Gli iscritti sono inseriti contemporaneamente nell’assicurazione generale obbligatoria, tanto che nel fondo confluiscono anche i contributi AGO e la pensione che viene liquidata è una pensione complessiva. 32. Alla luce delle disposizioni di legge sopra richiamate, deve ritenersi che il Fondo di Previdenza per gli impiegati esattoriali è un Fondo speciale obbligatorio L. n. 377 del 1958, art. 8 , a carattere integrativo, disciplinato dalla legge con norme di carattere imperativo, costituente un sistema previdenziale autonomo ed autosufficiente Cass. n. 1.2872/98, 11532/00, 7288/2015 , nel cui ambito le prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria, durante li periodo di Iscrizione al Fondo, non possono essere erogate se non ricorrono i presupposti per l’erogazione delle prestazioni a carico dell’AGO. 33. La M. , previa ricongiunzione, prevista dalla legge 29/1979, dei contributi versati nel Fondo di Previdenza per gli Impiegati Dipendenti delle Esattorie e Ricevitorie a quelli esistenti presso il Fondo lavoratori dipendenti AGO , ricongiunzione strumentale all’ottenimento della pensione di anzianità, ottenne detto trattamento con decorrenza dal 1.1.2005. 34. Compiuto il 60 anno di età, in data 30.7.2007, ha rivendicato il diritto di ottenere, con decorrenza dal 1 agosto 2007, la quota integrativa della pensione di vecchiaia, in relazione alla quale aveva versato i contributi al Fondo. 35. Tanto sul rilievo di avere maturato, con il compimento del 60 anno di età, il diritto alla pensione di vecchiaia a carico del Fondo di Previdenza per gli Impiegati Dipendenti delle Esattorie e Ricevitorie. 36. Nel quadro normativa, sopra ricostruito, che indica con precisione le posizioni degli iscritti, le prestazioni erogabili ed integrabili, i rapporti tra i trattamenti erogati dal Fondo Esattorie e quelli erogati dall’AGO, il regime di eventuali provviste contributive non utilizzate, deve escludersi l’obbligo dell’Inps di corrispondere la pensione integrativa della pensione erogata dall’AGO. 37. A seguito della richiesta di ricongiunzione, strumentale per il conseguimento da parte della M. della pensione di anzianità, ossia di una prestazione che non le sarebbe spettata, secondo le norme di legge che disciplinano il Fondo esattoriale, si è determinata, infatti, l’Impossibilità per la M. di ottenere la liquidazione delle prestazioni a carico del Fondo Esattorie, che, va ribadito, non può erogare il solo trattamento integrativo, essendo tenuto alla liquidazione di un’unica prestazione complessiva, comprensiva anche di quella che sarebbe maturata a carico dell’AGO. 38. Una volta trasferita ed utilizzata, mediante costituzione della posizione assicurativa presso l’AGO, la quota dl contribuzione per l’assicurazione generale obbligatoria, non vi era, in altri termini, alcuna possibilità di ottenere le prestazioni a carico del Fondo, che presuppongono la unitarietà dei versamenti tant’è che anche la prosecuzione volontaria dell’iscrizione al Fondo esattorie è subordinata al versamento della quota integrativa e della contribuzione AGO . 39. L’equivoco nel quale è incorsa la Corte territoriale sta nell’avere ritenuto che l’integrazione a carico del Fondo non costituisca un autonomo e complessivo trattamento pensionistico ma solo un’integrazione, il che non è, per quanto sopra osservato. 40. Non è ravvisabile alcun indebito arricchimento in favore dell’inps, arricchimento che si sarebbe compendiato nel trattenere la integrazione senza corrispondere alcunché alla M. , ove si abbia riguardo agli artt. 32 della legge 377/1958 e 7 della legge 587/1971. 41. L’art. 32 della legge 377/1958, nel testo originario, attribuiva all’iscritto al Fondo, cessato dal servizio prima di aver raggiunto il requisito minimo di contribuzione per la pensione di vecchiaia, la facoltà da esercitare non prima di un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro o dall’ultimo versamento e non oltre cinque anni di chiedere il pagamento, per una volta tanto, di una somma pari al 75% dell’importo dei contributi versati al Fondo per l’integrazione della pensione obbligatoria. 42. Con l’art. 7 della legge 587/1971, la predetta facoltà è stata attribuita anche all’iscritto il quale, all’atto della cessazione dal servizio presso esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, abbia conseguito il requisito minimo di contribuzione per la pensione di vecchiaia, a condizione che sia esercitata entro il quinto anno precedente il compimento dell’età pensionabile secondo le norme del Fondo. 43. Il sistema sopra ricostruito mira ad assicurare una sorta di trattamento previdenziale sia ai soggetti che, cessando dal servizio, non possono più maturare il diritto alla pensione, sia a coloro che lo matureranno solo al compimento di una determinata età anagrafica, come risulta evidente dall’applicazione della norma, disposta dalla L. n. 587 del 1971, art. 7, a questi ultimi soggetti Cass.19290/2015 . 44. Non si tratta, tecnicamente, di un vero e proprio rimborso, come nel caso di dipendenti licenziati per motivi disciplinari art. 29 legge 377/1958 , poiché nell’ipotesi dell’art. 32 cit. non vengono rimborsati contributi, ormai inutilizzabili per il fatto che il dipendente è escluso dal trattamento integrativo art. 29 cit. , ma viene disposto il pagamento, per una volta soltanto, di una somma pari al 75% dei contributi versati, su richiesta dell’interessato. 45. Sulla scorta delle considerazioni svolte il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata e decidendo nel merito, ai sensi dell’art. 384 comma 2 c.p.c., la domanda va respinta. 46. La peculiarità della questione e la natura della controversia inducono a dichiarare la compensazione delle spese dell’intero processo. P.Q.M. La Corte Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Spese compensate dell’intero processo.