Anziano sì, povero no: quando la mala fede fa dire addio alla pensione

Le pensioni a carico dell’assicurazione generale per la vecchiaia possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o liquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 8564/16, depositata il 29 aprile. Pensione di anzianità indebitamente percepita. Il Tribunale di Perugia rigettava la domanda di un uomo volta ad ottenere la declaratoria di irripetibilità delle somme liquidate dall’INPS a titolo di pensione di anzianità esse, infatti, erano oggetto di provvedimento di liquidazione provvisoria e percepite in mala fede, poiché l’errore nel calcolo contenuto nel provvedimento di liquidazione era riconoscibile. È sufficiente dire che il ricorrente risultava titolare di un reddito dieci volte superiore a quello effettivo. La decisione viene confermata dai giudici di secondo grado, i quali, sottolineavano che – in ogni caso – si trattava di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c Viene proposto ricorso per cassazione. Sì al recupero delle somme indebitamente percepite in caso di dolo dell’interessato. Il ricorrente censura la sentenza impugnata, sostenendo che la Corte non aveva adeguatamente valutato l’irrilevanza della provvisorietà del provvedimento di liquidazione prima della liquidazione definitiva, infatti, erano trascorsi cinque anni, tempo più che sufficiente a far sorgere nel percettore il legittimo affidamento sull’esattezza delle somme ricevute e la convinzione che l’errore fosse addebitabile all’INPS. La Suprema Corte respinge questa tesi l’art. 52, l. n. 88/1989 dispone che le pensioni a carico dell’assicurazione generale per la vecchiaia possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o liquidazione della prestazione . La stessa norma stabilisce che nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato . Esteso l’ambito applicativo e temporale della norma. Come di può comprendere, non sussiste più il limite dell’anno entro cui l’ente previdenziale può procedere alla rettifica e ripetere le prestazioni eseguite, né ha più rilevanza il tipo di errore a causa del quale le somme sono ripetibili. Di conseguenza, il principio della irripetibilità delle somme erogate ha ora portata generale, ammettendo un’unica eccezione il dolo dell’assicurato, in presenza del quale l’indebito è sempre e comunque ripetibile. Un giusto contemperamento di interessi. Dunque, sono escluse dal beneficio della irripetibilità tutte le somme erogate in forza di un provvedimento provvisorio. La lungimiranza del legislatore è palese stabilendo che il provvedimento di attribuzione delle somme deve essere formale, definitivo e preventivamente comunicato al pensionato non solo ha posto un sicuro limite al principio generale della irripetibilità delle prestazioni pensionistiche. La vera novità consiste nell’essere riuscito a realizzare un mirabile contemperamento tra gli interessi dei pensionati e quelli dell’ente previdenziale, gestendo in modo più economico le risorse destinate alla sicurezza sociale. Assenza di buona fede. Nel caso di specie, il ricorrente non contesta la provvisorietà del provvedimento di liquidazione ma insiste sul legittimo affidamento che il pagamento quinquennale della pensione avrebbe generato in lui. Gli Ermellini respingono recisamente tali difese e anzi escludono la buona fede dell’uomo, insistendo sulla riconoscibilità dell’errore nel provvedimento di liquidazione, che impedisce di individuare proprio quell’elemento che rende l’affidamento legittimo la buona fede in senso soggettivo dell’ accipiens , una plausibile convinzione – da parte del privato – di avere titolo all’utilità ottenuta . Alla luce di queste considerazioni, il ricorso deve intendersi respinto.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 9 febbraio – 29 aprile 2016, numero 8564 Presidente Napoletano – Relatore Doronzo Svolgimento del processo I. La corte d'appello di Perugia, con sentenza depositata il 27 agosto 2010, ha rigettato l'appello proposto da G.P. contro la sentenza resa dal Tribunale di Perugia, di rigetto della sua domanda volta ad ottenere la declaratoria di irripetibilità delle somme erroneamente liquidate e corrispostegli dall'INPS a titolo di pensione di anzianità. 2. La Corte ha posto a fondamento della sua decisione a l'irripetibilità delle somme, in quanto oggetto di provvedimento di liquidazione provvisoria, alla luce dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, numero 88, come modificato dall'art_ 13 della legge 30 dicembre 1991, numero 412 b la presumibile insussistenza della buona fede del ricorrente in considerazione della riconoscibilità dell'errore in cui era incorso l'Istituto previdenziale nel liquidare la pensione sulla base di un reddito superiore di dieci volte a quello effettivo c in ogni caso, l'irrilevanza della buona fede trattandosi di Indebito oggettivo ex art. 2033 cod.civ. 3. Contro la sentenza il Perugini propone ricorso per cassazione fondato su unico motivo, cui resiste l'INPS con controricorso. Motivi della decisione t.- Con l'unico motivo, articolato In violazione di legge art. 52 comma 2°, I. numero 8811989 e 13 l. numero 412/1991 e omessa, Insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente censura la sentenza sostenendo che la Corte non aveva adeguatamente considerato l'irrilevanza della provvisorietà dei provvedimento di liquidazione in ragione del tempo trascorso prima della liquidazione definitiva cinque anni , idonea a far sorgere nel percettore il legittimo affidamento sull'esattezza delle somme ricevute, nonché l'addebitabilità dell'errore all'INPS, il quale, nonostante fosse in possesso dei dati trasmessi dallo stesso pensionato, aveva calcolato la pensione su di un reddito assai più elevato dell'effettivo £. 75.880.000 anziché E. 7.588.000 . 2. - Il motivo è infondato. 2.1. - L'art. 52 della legge 9 marzo 1989, numero 88, dispone che le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, numero 153 , possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione . II secondo comma dispone che nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave . 2.2. - La norma, che trova incontestata applicazione al caso in esame, trattandosi dl indebito successivo alla sua entrata in vigore, conferma l'irripetibilità delle prestazioni pensionistiche indebitamente riscosse, già prevista dal r.d. 28/8/1924, numero 1422, art. 80, estendendone l'ambito applicativo, oltre che alle pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria, anche alle pensioni a carico di gestioni obbligatorie e sostitutive, e a quelle reintegrative dell'assicurazione obbligatoria per [invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti. Inoltre, ha eliminato il limite dell'anno entro cui l'ente previdenziale può procedere alla rettifica e ripetere le prestazioni eseguite, ed ha esteso la irripetibilità agli errori di qualsiasi natura, non solo a quelli di quantificazione della prestazione previdenziale. Ha quindi introdotto il principio generale dell'irripetibilità delle somme erogate, a prescindere dalla natura dell'errore, e con il solo limite costituito dal dolo dell'assicurato, in presenza dei quale l'indebito è senz'altro ripetibile Cass., 15 giugno 2010, numero 14347 Cass., 3 febbraio 2004, numero 1978 . 2.2. - L'art. 52 l.cit. è stato poi modificato dell'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, numero 412, a tenore dei quale, nella parte che qui interessa, Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, numero 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite . 2.3. - Quest'ultima disposizione è stata dichiarata parzialmente illegittima dalla Corte Costituzionale, con sentenza 10 febbraio 1993, numero 39, per ia violazione degli arti. 3 e 38 della Costituzione, in conseguenza della conferita qualificazione di norma di interpretazione autentica, la quale mira evidentemente a riconoscere efficacia retroattiva alla disposizione impugnata, con evidente disparità di trattamento tra pensionati a favore dei quali, in applicazione dell'art. 52 della legge numero 88 dei 1989 ante riforma , era stata sancita la irripetibilità delle somme percepite in buona fede - nella sussistenza di un errore di fatto o di diritto come causa dell'erogazione della somma risultata poi non dovuta ed in mancanza di dolo -, e pensionati, Invece, soggetti alla nuova disposizione nonostante la situazione ad essi facente capo si fosse verificata prima della data della stessa. La nuova disposizione, inoltre, incidendo sulle situazioni sostanziali poste in essere nella vigenza di quella precedente, frustrava l'affidamento di una vasta categoria di cittadini nella sicurezza giuridica e avrebbe colpito pensionati a reddito non elevato, i quali avevano destinato alla soddisfazione dei bisogni alimentari propri e della famiglia le somme percepite da restituire. Di qui la violazione dell'art. 38 della Costituzione. 2.3. - La principale novità della norma, una volta epurata dalla qualificazione di norma di interpretazione autentica e quindi dall'efficacia retroattiva, sta nell'aver introdotto un limite al principio generale della irripetibilità delle prestazioni pensionistiche, costituito dalla necessità che le somme erogate a tale titolo siano oggetto dì un provvedimento di attribuzione formate e definitivo e che tale provvedimento sia comunicato al pensionato. Attraverso tale previsione, il legislatore ha inteso assicurare un miglior contemperamento degli interessi dei pensionati con quelli dell'ente previdenziale ossia della collettività ad una gestione più economica delle risorse destinate alle sicurezza sociale. Per effetto della riforma dell'art. 52 l.cit., dunque, sono escluse dal beneficio dell'irripetibilità tutte le somme erogate in forza di un provvedimento provvisorio. 3. - Nel caso In esame, non è in contestazione che il provvedimento di liquidazione della pensione in favore del Perugini del 5 gennaio 2001 era provvisorio nella sentenza impugnata si dà atto di tale qualità dell'atto, precisandosi altresì che esso era stato emesso con riserva esplicita di recupero delle somme corrisposte in eccesso . 4. II ricorrente lamenta tuttavia che questa circostanza non sarebbe sufficiente ad escludere l'irripetibilità, dovendosi altresì valutare l'affidamento che il pagamento protrattosi per cinque anni fino al provvedimento definito dei 19 ottobre 2004 avrebbe generato in lui. 5. Ma tale legittimo affidamento - quale espressione dei principi più generali di correttezza e buona fede che presidiano i rapporti tra privati v. Cass., 9924/2009 , immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico quale limite all'attività legislativa ed amministrativa dello Stato Cass., 17 aprile 2013, numero 9308 , e, infine, principio cardine dei diritto comunitario sentenza Tvpfer dei 3 Maggio 1978 causa C-12/77 - è stato escluso dal giudice dei merito che ha ritenuto insussistente, sia pure in termini probabilistici, la buona fede del Perugini, in ragione della riconoscibilità dell'errore di calcolo contenuto nel provvedimento di liquidazione della pensione. 6. La riconoscibilità dell'errore e, quindi, l'assenza di buona fede, impedisce di ravvisare uno degli elementi costitutivi del principio di affidamento, come elaborato dalla giurisprudenza amministrativa, e rappresentato dall'elemento soggettivo idoneo a rendere l'affidamento legittimo , nel senso che il privato deve mostrare una plausibile convinzione di avere titolo all'utilità ottenuta , Corte dei conti, 2 luglio 2012, numero 2/2012/QM v. pure Corte dei Conti, 26 maggio 2011, numero 7/2011/QM, e 7 agosto 2007, numero 7/2007/QM v. pure Cons. Stato, 24 maggio 2011, numero 2651 . Ne consegue che è legittimo e tutelabile solo l'affidamento radicato nella buona fede in senso soggettivo dell'accipiens. 7. Il giudice dei merito ha escluso tale plausibile convinzione e il suo apprezzamento, oltre ad assorbire e rendere irrilevante ogni ulteriore questione in merito all'addebitabilità dell'errore, in quanto involge una quaestio facci ed è sorretto da una motivazione congrua e priva di errori logico giuridici, sfugge al sindacato di legittimità di questa Corte. 8. Alla luce di queste considerazioni il ricorso deve essere rigettato. In applicazione del criterio della soccombenza, ed in difetto dell'autodichiarazione prevista dall'art. 152 disp.att.cod.proc.civ. per l'esenzione dalle spese processuali, le spese dei giudizio vanno poste a carico dei ricorrente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 100,00 per esborsi e € 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.