Il passaggio da un Ministero all’altro è cessione di contratto

Il passaggio diretto di cui all’art. 30 d.lgs. 165/2001, nella sua formulazione originaria, è riconducibile all’istituto civilistico della cessione del contratto, sicchè detto passaggio è caratterizzato dalla conservazione dell’anzianità e dal mantenimento del trattamento economico goduto presso l’amministrazione di provenienza.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8446/2016, depositata il 28.4.2016. Il delicato passaggio dal MIUR al MAE Un dipendente del Ministero dell’Istruzione passava per mobilità interna al Ministero degli Affari Esteri e, nell’ambito di tale passaggio, chiedeva che venisse mantenuta la sua anzianità di servizio e la sua retribuzione. Il giudici di merito accoglievano le doglianze del lavoratore e così anche la Suprema Corte, la quale passa in rassegna le caratteristiche del passaggio diretto da un’amministrazione pubblica ad un’altra, così come disciplinato dal Testo Unico sul Pubblico Impiego, ossia il d.lgs. 165/2001. La cessione del contratto di lavoro e la pubblica amministrazione. In primo luogo la Corte di Cassazione precisa che il passaggio diretto da un’amministrazione all’altra integra la fattispecie civilistica della cessione del contratto. Da tale principio discendono diverse conseguenze e, in particolare - il lavoratore ha diritto a mantenere l’anzianità ed il trattamento economico goduto presso l’amministrazione di appartenenza - il trattamento economico acquisito dal lavoratore deve essere determinato considerando tutti i compensi fissi e continuativi erogati quali corrispettivi della mansioni svolte ed attinenti, logicamente, alla professionalità tipica della qualifica rivestita. Non rientrano, quindi, nel computo le voci retributive erogate una tantum e simili - il trattamento economico goduto nell’amministrazione di provenienza viene mantenuto nei limiti della regola del riassorbimento in occasione di miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti dalle normative applicabili per effetto del trasferimento - la predetta regola dell’assorbibilità discende dal divieto di reformatio in pejus , che giustifica la conservazione del trattamento più favorevole, attraverso l’attribuzione dell’assegno ad personam , solo sino a quando non subentri, per i dipendenti dell’amministrazione di destinazione, un miglioramento retributivo se così non fosse, il divario retributivo tra i dipendenti sarebbe ingiustificato . In aggiunta alle elencate conseguenze, nel caso di specie, è vi è l’ulteriore effetto per cui, secondo quanto previsto dal CCNL Comparto Scuola, la retribuzione professionale dei docenti costituisce un compenso fisso e continuativo per sua propria natura, in quanto è sempre corrisposto in misura non variabile, per dodici mensilità Ne consegue che, tra gli emolumenti fissi e continuativi vada incluso l’assegno personale, non potendo l’esclusione essere giustificata dal fatto che il compenso fosse finalizzato alla valorizzazione della funzione di docente. Pertanto, secondo la Corte di Cassazione, nel passaggio da un’amministrazione all’altra deve essere mantenuta l’anzianità maturata presso l’amministrazione di provenienza, così come deve essere mantenuto il trattamento economico già goduto, compresa l’inclusione dell’assegno ad personam che caratterizza la retribuzione dei docenti . In ogni caso, vige la regola dell’assorbibilità dell’assegno personale in caso di miglioramenti retributivi destinati ai dipendenti dell’amministrazione di destinazione. Alcune questioni preliminari. Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione pone altresì l’accento su due questioni di rito, molto spesso sollevate e bistrattate” l’improcedibilità del ricorso per omessa riproduzione della sentenza di appello e l’improcedibilità del ricorso per omessa allegazione dei contratti collettivi di cui si chiede l’interpretazione. Con slancio pragmatico, la Suprema Corte ritiene che il ricorso sia procedibile, anche in assenza di riproduzione della sentenza di appello, qualora sia possibile desumere una conoscenza del fatto - sostanziale e processuale - sufficiente per comprendere il significato e la portata delle critiche mosse alla sentenza impugnata. Per quanto riguarda la produzione in giudizio del contratto collettivo di diritto pubblico, la Corte di Cassazione indica come la pubblicità del contratto collettivo di diritto pubblico mediante pubblicazione su Gazzetta Ufficiale assolva l’esigenza di certezza e di conoscenza da parte del giudice, rendendo non strettamente necessaria la sua produzione in giudizio.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 2 marzo – 28 aprile 2016, numero 8446 Presidente Macioce – Relatore Napoletano Svolgimento del processo La Corte di Appello di Roma, confermando la sentenza del Tribunale di Roma, accoglieva la domanda del dipendente in epigrafe proposta nei confronti del Ministero degli affari esteri presso cui era stato immesso nei relativi ruoli per passaggio diretto dal comparto scuola, avente ad oggetto l’accertamento del diritto all’integrale valutazione, ai fini giuridici ed economici, dell’anzianità maturata presso il MIUR, alla non riassorbibilità dell’assegno ad personam attribuitogli a copertura del trattamento economico più elevato corrisposto dall’amministrazione di provenienza e alla inclusione in detto assegno della retribuzione personale docenti RPD , con conseguente condanna del Ministero convenuto al pagamento delle connesse differenze retributive. A base del decisum la Corte del merito, poneva il fondante rilievo secondo il quale la fattispecie rientrava nell’ambito dell’istituto del passaggio diretto ad altra amministrazione disciplinato dal D.Lgs. numero 165 del 2001, art. 30 e, quindi,doveva essere inquadrata come cessione del contratto. Riteneva,poi, la predetta Corte, che in applicazione della L. numero 537 del 1993, art. 3, comma 57 interpretato autenticamente dalla L. numero 266 del 2005, art. 1, comma 226,doveva ritenersi la non riassorbibilità dell’assegno ad personam e l’inclusione nella relativa base di calcolo della reclamata RPD che doveva considerarsi come componente della retribuzione ordinaria in quanto correlata all’ordinaria prestazione lavorativa e svincolata dall’effettiva presenza. Avverso questa sentenza il Ministero degli affari esteri ricorre in cassazione in ragione di sette censure. Resiste con controricorso la parte intimata. Motivi della decisione Preliminarmente va rilevata l’infondatezza dell’eccezione, sollevata da parte resistente, d’inammissibilità del ricorso per mancata esposizione dei fatti di causa e produzione dei contratti collettivi su quali la censura si fonda. Infatti, a prescindere dalla riproduzione nel ricorso del testo della sentenza di appello, sta di fatto che dall’intero contesto dell’atto d’impugnazione è possibile desumere una conoscenza del fatto , sostanziale e processuale, sufficiente per intendere correttamente il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia oggetto di impugnazione cfr. Cass. 24 luglio 2007,numero 16315 . Inoltre è acquisito alla giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale l’improcedibilità del ricorso per cassazione a norma dell’art. 369, secondo comma, numero 4, cod. proc. civ., non può conseguire al mancato deposito del contratto collettivo di diritto pubblico, ancorché la decisione della controversia dipenda direttamente dall’esame e dall’interpretazione delle relative clausole, atteso che, in considerazione del peculiare procedimento formativo, del regime di pubblicità, della sottoposizione a controllo contabile della compatibilità economica dei costi previsti, l’esigenza di certezza e di conoscenza da parte del giudice era già assolta, in maniera autonoma, mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 47, comma 8, del d.lgs. numero 165 del 2001, sì che la successiva previsione, introdotta dal d.lgs. numero 40 del 2006, deve essere riferita ai contratti collettivi di diritto comune per tutte V. Cass. S.U. 4 novembre 2009 numero 23329 . Con le prime tre censure il Ministero ricorrente, deducendo rispettivamente violazione e falsa applicazione del D.Lgs. numero 165 del 2001, art. 30, della L. numero 246 del 2005, art. 16, e dell’art. 1406, vizio di motivazione nonché violazione e falsa applicazione del D.Lgs. numero 165 del 2001, art. 30, DPR numero 3 del 1957, art. 199, e art. 1230 cc, critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto il diritto dell’odierno resistente all’integrale valutazione, sia ai fini giuridici che economici, dell’anzianità maturata presso il MIUR antecedentemente al suo inquadramento nei ruoli del MAE. In particolare il MAE contesta che l’art. 16, comma 1, della L. numero 246 del 2005, ha un efficacia interpretativa, sicché trovando ratione temporis applicazione l’art. 30 di cui al D.Lgs. numero 165 del 2001, art. 30 deve escludersi il mantenimento della pregressa anzianità di servizio, nulla disponendo al riguardo la richiamata disciplina. Non è quindi, sottolinea il Mae, corretto il richiamo all’istituto della cessione del contratto. Con il quarto motivo il Ministero ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione della L. numero 246 del 2005, art. 16, D.Lgs. numero 165 del 2001, artt. 30 e 2, comma 3, L. numero 537 del 1993, art. 3, comma 57, DPR numero 3 del 1957, art. 202, in relazione alla statuizione della sentenza impugnata che ha affermato la non riassorbibilità dell’assegno ad personam , prospettando la riconducibilità della fattispecie non già all’istituto del passaggio di carriera, ma a quello della procedura di mobilità ex D.Lgs. numero 165 del 2001, art. 30, sostiene l’applicabilità all’assegno in questione del generale principio di riassorbibilità. Con la quinta, sesta e settima censura il Ministero degli affari esteri, allegando, rispettivamente, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. numero 165 del 2001, art. 30, artt. 7 c.c.numero l. comparto scuola del 15 marzo 2001 e 50 c.c.numero l. comparto scuola del 26 maggio 1999 e art. 1408 cc nonché artt. 75 c.c.numero l. compatto scuola del 24 luglio 2003 e 77 c.c.numero l. compatto scuola del 29 novembre 2007, assume che La corte distrettuale ha erroneamente riconosciuto l’inclusione della retribuzione professionale docenti nella base di calcolo dell’assegno ad personam in forza dell’applicazione dell’art. 1, comma 226, della legge 266/2005 che ha fornito l’interpretazione autentica dell’art. 3, comma 57, legge 577/1993. Deduce, tra l’altro, il Ministero in parola che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, i citati art. 7 c.c.numero l. compatto scuola del 15 marzo 2001 e 50 c.c.numero l. comparto scuola del 26 maggio 1999 stabiliscono che la RPD è un compenso individuale accessorio volto alla valorizzazione professionale della funzione docente attraverso un riconoscimento economico. Il compenso reclamato, secondo il Ministero ricorrente può essere, pertanto, corrisposto unicamente in relazione dell’effettiva prestazione dell’attività didattica ovvero in alcuni casi assimilati, tassativamente indicati dall’art. 50 cit., fra i quali è compreso il fuori ruolo. A sostegno della propria argomentazione il detto Ministero richiama diversi documenti emanati dal Ministero dell’Economia e Finanze, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero degli Affari Esteri che avevano sottolineato che la RPD era strettamente correlata all’effettivo svolgimento dell’attività didattica. Le questioni di diritto su cui innesta la presente controversia sono state esaminate da questa Corte con più sentenze, pronunciate all’udienza del 16.10.2014 nnumero da 24724 a 24726, da 24729 a 24731, 24889, 24890, 24949, 25017, 25018, 25160, 25245, 25246 , tutte relative al trattamento economico e giuridico spettante ai dipendenti del comparto scuola immessi nei ruoli del M.A.E. a seguito delle procedure di mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs numero 165 del 2001, espletate in epoca antecedente all’entrata in vigore della legge numero 246 del 2005. Con le richiamate pronunce si è stabilito, in sintesi, che a il passaggio diretto , di cui all’art. 30 del d.lgs. numero 165 del 2001, nella sua formulazione originaria, è riconducibile all’istituto civilistico della cessione del contratto, sicché detto passaggio è caratterizzato dalla conservazione della anzianità e dal mantenimento del trattamento economico goduto presso l’amministrazione di provenienza b l’art. 16 della legge numero 246 del 2005 non ha natura di norma interpretativa per cui lo stesso, privo di efficacia retroattiva, non trova applicazione alle procedure di mobilità espletate antecedentemente alla sua entrata in vigore c il trattamento economico acquisito dal lavoratore deve essere determinato con il computo di tutti i compensi fissi e continuativi erogati al prestatore di lavoro, quale corrispettivo delle mansioni svolte ed attinenti, logicamente, alla professionalità tipica della qualifica rivestita d secondo le previsioni del CCNL del comparto scuola la retribuzione professionale docenti costituisce un compenso fisso e continuativo, in quanto corrisposto in misura non variabile e per dodici mensilità, e va quindi incluso nell’assegno personale, non potendo la esclusione essere giustificata dal rilievo che il compenso fosse finalizzato alla valorizzazione professionale della funzione docente e in caso di passaggio di personale da un’amministrazione all’altra, il mantenimento del trattamento economico, collegato al complessivo status posseduto dal dipendente prima del trasferimento, opera nell’ambito, e nei limiti, della regola del riassorbimento in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti dalle normative applicabili per effetto del trasferimento f infatti, in assenza di diversa specifica indicazione normativa, il divieto di reformatio in peius giustifica la conservazione del trattamento più favorevole, attraverso l’attribuzione dell’assegno ad personam , solo sino a quando non subentri, per i dipendenti della amministrazione di destinazione e quindi anche per quelli transitati alle dipendenze dell’ente a seguito della cessione un miglioramento retributivo, del quale occorre tener conto nella quantificazione dell’assegno, poiché, altrimenti, il divario sarebbe privo di giustificazione g non è applicabile alla fattispecie la regola della non riassorbibilità dell’assegno, contenuta nella L. numero 537 del 1993, art. 3, comma 57, riferibile alla diversa ipotesi, ormai residuale, dei passaggi di carriera disciplinati dal d.p.r. 10 gennaio 1957 numero 3. Gli scritti difensivi delle parti non prospettano argomenti che possano indurre a disattendere detto orientamento, al quale va data continuità, poiché le ragioni indicate a fondamento dei principi affermati, da intendersi qui richiamate, sono integralmente condivise dal Collegio. Privo di rilevanza è il richiamo all’art. 3, comma 57, della L. 537/1993 contenuto nel Decreto Ministeriale con il quale è stato determinato l’assegno ad personam spettante alla controricorrente, atteso che non è consentito alle amministrazioni pubbliche attribuire trattamenti economici, anche se di miglior favore, in contrasto con le previsioni della legge e della contrattazione collettiva di comparto. La sentenza impugnata è conforme ai principi di diritto sopra indicati quanto ai capi avente ed oggetto il riconoscimento della anzianità maturata presso l’amministrazione di provenienza e l’inclusione nell’assegno ad personam della retribuzione professionale docente. La pronuncia, invece, nella parte in cui afferma la non riassorbibilità dell’assegno personale, si pone in contrasto con i principi di diritto sintetizzati nelle lettere e , f e g del punto 3. Il giudice del rinvio, attenendosi a quanto sopra indicato, dovrà preliminarmente accertare e quantificare i miglioramenti retributivi e di inquadramento riconosciuti al controricorrente ed al personale di pari qualifica del Ministero degli Affari Esteri in epoca successiva al trasferimento e provvederà, nei limiti della domanda e delle originarie allegazioni, a quantificare l’assegno ad personam e le eventuali differenze retributive, includendo nella base di calcolo la retribuzione professionale docenti, e portando via via in detrazione, dall’importo dell’assegno dovuto al momento del primo inquadramento, gli eventuali miglioramenti del trattamento economico complessivo, successivamente attribuiti per effetto delle dinamiche contrattuali dell’amministrazione di destinazione o della progressione professionale. In sintesi va accolto il quarto motivo del ricorso e rigettati gli altri con cassazione, in relazione al motivo accolto, della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso e rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.