Come viene stabilito il quantum del danno biologico ai fini della tutela INAIL?

La liquidazione degli indennizzi operata dall’INAIL non si effettua secondo i criteri ordinari, ma in base ai parametri, alle tabelle e alle regole proprie stabilite dal sistema assicurativo e per conseguire i fini suoi propri in conformità all’art. 38 Cost

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 8243/16, depositata il 26 aprile. Il fatto. La Corte d’appello di Torino respingeva l’appello contro la sentenza di primo grado con cui era stata respinta la domanda del lavoratore volta ad ottenere il riconoscimento di malattia mobbing di origine professionale con condanna dell’INAIL ad erogargli le prestazioni di cui all’art. 13 d.lgs. n. 38/2000. Per la Corte non sussistevano i presupposti per l’accoglimento della domanda in relazione al quantum, posto che l’entità del danno biologico sarebbe rimasta fissato al 5% inferiore al minimo richiesto ai fini della tutela INAIL per come determinata nella causa contro il datore. Contro tale sentenza il lavoratore propone ricorso in Cassazione, lamentando la violazione dell’art. 13 del d.lgs. citato. Il quantum del danno biologico ai fini della tutela INAIL. Il Collegio giudicante ritiene il ricorso fondato, in quanto, la determinazione del danno biologico ai fini della tutela dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali non si effettua con i medesimi criteri valevoli in sede civilistica atteso che in sede previdenziale vanno osservate obbligatoriamente le tabelle di invalidità di cui al d.m. 12 luglio 2000, e successivi aggiornamenti, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 38/2000 mentre ai fini civilistici si utilizzano baremes facoltativi, secondo tabelle elaborate dalla comunità scientifica . E ancora, ricordano i Giudici, in caso di danno biologico, per i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali, l’INAIL nell’ambito del sistema di indennizzo e sostegno sociale, eroga l’indennizzo previsto e regolato dalle apposite disposizioni, in particolare, secondo l’art. 13, comma 2, lett. a d.lgs. n. 38 le menomazioni conseguenti alle lesioni dell’integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica tabella delle menomazioni”. Per tali ragioni, la S.C. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità a diversa composizione della Corte d’appello di Torino.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 2 febbraio – 26 aprile 2016, n. 8243 Presidente Bronzini – Relatore Riverso Svolgimento del processo Con la sentenza n. 1472/2011, pubblicata il 19.1.2012, la Corte d’Appello di Torino respingeva l’appello contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Torino con cui era stata respinta la domanda di C.S. volta ad ottenere il riconoscimento di malattia mobbing di origine professionale con condanna dell’INAIL ad erogargli le prestazioni di cui all’articolo 13 d.lgs. 38/2000. Il giudizio contro l’INAIL seguiva quello svolto contro l’ex datore di lavoro per risarcimento danni, iniziato con domanda in data 3.5.2005 e concluso, dopo una prima sentenza di rigetto, con condanna in appello del datore sentenza in data 27 ottobre 2008 al risarcimento pari al 5% di danno biologico, determinato sulla base di ctu. Pure nel giudizio contro INAIL il primo giudice aveva respinto la domanda per prescrizione. La Corte d’Appello affermava invece che il termine di prescrizione non fosse decorso e che tuttavia non sussistessero i presupposti per l’accoglimento della domanda in relazione al quantum, posto che l’entità del danno biologico sarebbe rimasto fissato nella stessa percentuale del 5% - inferiore al minimo richiesto ai fini della tutela INAIL - per come determinata nella causa contro il datore, per non aver il lavoratore contestato, né dedotto di aver impugnato la sentenza e nemmeno di aver subito un aggravamento del danno biologico. Avverso detta sentenza C.S. propone ricorso affidando le proprie censure ad un unico motivo con il quale chiede la cassazione integrale della sentenza. Resiste INAIL con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c. Motivi della decisione 1.- Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 13 d.lgs. 38/2000 in relazione al Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale pubblicato sulla g.u. 172/2000 articolo 360 n. 3 c.p.c. e l’omessa motivazione circa un fatto controverso per il giudizio articolo 360 n. 5 c.p.c. per avere la Corte territoriale respinto la domanda per difetto dei presupposti sotto il profilo del quantum tutelabile. Il motivo è fondato. Risulta anzitutto dagli atti che nella domanda azionata in giudizio contro l’INAIL il ricorrente avesse chiesto la tutela assicurativa ex articolo 13 cit. ovvero la rendita per invalidità superiore al 15% o l’indennizzo per danno biologico superiore al 5%, affermando che la determinazione del danno effettuata in sede civilistica dal ctu con la quantificazione del 5% non potesse essere condivisa in questa sede in quanto effettuata sotto il diverso profilo civilistico e non in ambito INAIL e chiedendo pure una autonoma determinazione del danno attraverso CTU. È evidente pertanto, in primo luogo, che il ricorrente abbia contestato la possibilità di determinare l’entità del danno biologico richiesto ai sensi dell’articolo 13 cit. sulla scorta di quella effettuata nella causa risarcitoria contro il datore di lavoro. In secondo luogo non è corretto affermare che la determinazione del danno biologico, risultante dalla causa risarcitoria contro il datore di lavoro, potesse restare ferma nella causa previdenziale, in difetto di ricorso per Cassazione. Sia perché l’INAIL è terzo rispetto alla prima causa e sia perché, in ogni caso, la determinazione del danno biologico ai fini della tutela dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali non si effettua con i medesimi criteri valevoli in sede civilistica atteso che in sede previdenziale vanno osservate obbligatoriamente le tabelle delle invalidità Tabella delle menomazioni Tabella indennizzo danno biologico Tabella dei coefficienti di cui al DM 12.7.2000, e successivi aggiornamenti, ai sensi dell’articolo 13 d.lgs. n. 38/2000 mentre ai fini civilistici si utilizzano baremes facoltativi, secondo tabelle elaborate dalla comunità scientifica. In effetti il D.Lgs. n. 38 del 2000, articolo 1, ha stabilito che in attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato . In caso di danno biologico, per i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l’INAIL nell’ambito del sistema d’indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all’articolo 66, comma 1, n. 2 , del Testo Unico, eroga l’indennizzo previsto e regolato dalle apposite disposizioni. In particolare, secondo l’articolo 13, 2 comma lett. a del d.lgs. n. 38 le menomazioni conseguenti alle lesioni dell’integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica tabella delle menomazioni , comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L’indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell’apposita tabella indennizzo danno biologico . In definitiva, la liquidazione degli indennizzi operata dall’Inail non si effettua secondo i criteri ordinari, ma in base ai parametri, alle tabelle e alle regole proprie stabilite dal sistema assicurativo e per conseguire i fini suoi propri in conformità all’articolo 38 Cost 3.- La sentenza impugnata va quindi cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione la quale, attenendosi ai principi qui espressi, ed accertata la sussistenza dei presupposti sostanziali della tutela, dovrà procedere alla determinazione autonoma delle conseguenze ai sensi dell’articolo 13 cit. e delle tabelle allegate al d.lgs. 38/2000. Il giudice di rinvio provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di Appello di Torino i diversa composizione.