Niente assegno ad personam a chi viene assunto da un Ministero

In materia di impiego pubblico privatizzato, il principio della non riassorbibilità dell’assegno ad personam spettante nei casi di passaggio di carriera non si applica in relazione alle assegnazioni al Ministero delle Telecomunicazioni del personale dell’Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, non essendovi in tal caso alcun passaggio di carriera ma solo un’assegnazione provvisoria con successivo reinquadramento nei ruoli organici ministeriali.

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 8191 depositata il 22 aprile 2016. Il caso. La Corte di appello di Roma, riformando la pronuncia di primo grado, accertava il diritto di alcuni lavoratori - già dipendenti dell’Azienda autonoma delle poste e telecomunicazioni e transitati nei ruoli ministeriali - alla conservazione dell’assegno ad personam loro attribuito al momento dell’assegnazione provvisoria al Ministero delle Telecomunicazioni revocato dalla stessa amministrazione al momento del definitivo inquadramento in ruolo, per effetto dell’assorbimento nel trattamento economico della nuova posizione funzionale della carriera ministeriale attribuita ai ricorrenti . Ad avviso dei giudici di merito, tale assegno ad personam non poteva essere riassorbito nei miglioramenti economici derivanti dal nuovo inquadramento, giusto il disposto dell’art. 3, comma 57, della l. n. 537/1993 a mente del quale nei casi di passaggio di carriera [.] al personale con stipendio o retribuzione pensionabile superiore a quello spettante nella nuova posizione è attribuito un assegno personale pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra lo stipendio o retribuzione pensionabile in godimento all'atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione . Contro tale pronuncia il Ministero ricorreva alla Corte di Cassazione, articolando un unico motivo. La norma serviva solo ad evitare una diminuzione della retribuzione. Ad avviso del Ministero, in particolare, la ratio del mantenimento dell’assegno ad personam andava ricercata nella volontà del Legislatore di assicurare al dipendente il livello retributivo precedente, non quella di attribuirgli un trattamento economico più favorevole a seguito del trasferimento nei ruoli ministeriali. Per tale ragione, l’assegno in commento avrebbe potuto essere mantenuto solo qualora – a seguito del definitivo inquadramento nei ruoli ministeriali – il dipendente avesse percepito un trattamento economico inferiore a quello in precedenza goduto. Interpretazione che viene avallata dalla Cassazione la quale, affermando il principio esposto in massima, accoglie il ricorso decidendo nel merito la controversia. Ritiene preliminarmente la Corte che il disposto della l. n. 537/1993 non sia applicabile alle assegnazioni al Ministero delle Telecomunicazioni, non essendovi in tal caso un passaggio di carriera nella stessa o in altra amministrazione, ma solo un’assegnazione provvisoria con successivo inquadramento nei ruoli organici del Ministero . Da ciò discende, ad avviso della stessa Corte, la legittimità del riassorbimento dell’assegno ad personam , già corrisposto al citato personale, per effetto della dinamica retributiva del trattamento economico nello stesso senso, tra le tante, Cass. nn. 13123/2015 12860/2015 12859/2015 . Se tale diminuzione non c’è non si ha diritto ad alcun assegno. Alla luce di quanto sopra, sempre nell’avviso della Corte, risultava pienamente legittimo il riassorbimento dell’assegno ad personam in precedenza corrisposto dal momento del definitivo inquadramento in ruolo, per effetto della dinamica retributiva del trattamento economico, in virtù del principio generale per cui tali assegni - attribuiti al fine rispettare il divieto di reformatio in peius del trattamento economico già acquisito - sono destinati ad essere riassorbiti negli incrementi del trattamento economico complessivo spettante ai dipendenti dell’Amministrazione cessionaria Cass. nn . 24950/2014 24949/2014 23366/2013 .

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 2 febbraio – 22 aprile 2016, n. 8191 Presidente Bronzini – Relatore Blasutto Svolgimento del processo 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza pubblicata il 29 maggio 2012, in accoglimento dell’appello proposto da T.M. e A.E. , già dipendenti dell’Azienda autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, transitati nei ruoli ministeriali in forza dell’art. 6, secondo comma, della Legge 29 gennaio 1994 n 71, ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti alla conservazione dell’assegno ad personam loro attribuito al momento dell’assegnazione provvisoria al Ministero delle Comunicazioni, che la medesima Amministrazione aveva revocato a decorrere dal momento del definitivo inquadramento in ruolo per effetto dell’assorbimento nel trattamento economico della nuova posizione funzionale della carriera ministeriale attribuita ai ricorrenti. I dipendenti avevano invece ritenuto che l’assegno ad personam non potesse essere riassorbito nei miglioramenti economici del nuovo inquadramento, dovendo trovare applicazione l’art. 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993 n. 537. 2. Per la cassazione di tale sentenza il Ministero per lo Sviluppo Economico, già Ministero delle Comunicazioni, propone ricorso affidato a due motivi. Sono rimasti intimati T.M. e A.E. . Il Ministero ha altresì depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso è denunziata violazione della L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 57 con il secondo motivo si censura la sentenza per vizio di motivazione art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. . Si deduce che se è vero che in base alla predetta disposizione, nei casi di passaggio di carriera di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 202, al personale con stipendio o retribuzione pensionabile superiore a quello spettante nella nuova posizione è attribuito un assegno personale non riassorbibile e non rivalutabile pari alla differenza tra lo stipendio o retribuzione in godimento all’atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione, tuttavia tale assegno non può essere mantenuto nel caso in cui, come nella specie, a seguito dell’inquadramento definitivo nei ruoli ministeriali sulla base delle tabelle di equiparazione delle qualifiche medio tempore adottate, il dipendente finisca per percepire un trattamento retributivo superiore a quello percepito presso l’ente di provenienza. La ratio dell’istituto dell’assegno ad personam è infatti quella di assicurare al dipendente il mantenimento del livello retributivo precedente e non già di attribuirgli un trattamento economico più favorevole a seguito del trasferimento nei ruoli ministeriali. 2. Il ricorso è fondato. 3. Gli odierni intimati, già dipendenti dell’Amministrazione delle Poste, furono assegnati provvisoriamente al Ministero delle Poste e Telecomunicazioni per essere poi inseriti definitivamente nei ruoli organici di quest’ultimo, in forza del D.L. 1 dicembre 1993, n. 487, art. 6, comma 2, convertito in L. 29 gennaio 1994, n. 71, in base al quale il personale dell’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni resta alle dipendenze dell’ente, con rapporto di diritto privato, ad eccezione del personale, che viene assegnato al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in attesa dell’inquadramento nei ruoli organici dello stesso secondo la disciplina del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sulla base di un quadro di equiparazione da approvare con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative . 4. Ciò premesso, va osservato che la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, comma 57, dispone che nei casi di passaggio di carriera di cui all’art. 202 del citato testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ed alle altre analoghe disposizioni, al personale con stipendio o retribuzione pensionabile superiore a quello spettante nella nuova posizione è attribuito un assegno personale pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra lo stipendio o retribuzione pensionabile in godimento all’atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione . 4.1. Secondo costante orientamento di questa Corte Cass. n. 23474 del 19 novembre 2010 conf. 21434 del 2011, nn. 5919 e 5920 del 2015, nn. 12859, 12860 e 13123 del 2015 , l’art. 3, comma 57, della legge n. 537 del 1997 - che prevede la non riassorbibilità dell’assegno ad personam spettante nei casi di passaggio di carriera di cui all’art. 202 del T.U. n. 3 del 1957 ad altra posizione con trattamento economico inferiore - non si applica in relazione alle assegnazioni al Ministero delle Poste e Telecomunicazioni del personale dell’Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, disposte ai sensi dell’art. 6 della legge n. 71 del 1994, non essendovi in tal caso passaggio di carriera nella stessa o in altra amministrazione, ma solo un’assegnazione provvisoria con successivo reinquadramento nei ruoli organici del Ministero ne consegue la legittimità del riassorbimento dell’assegno ad personam , già corrisposto al citato personale, per effetto della dinamica retributiva del trattamento economico . 4.2. È stato osservato come la L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 57, non sia applicabile, così come il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 202, cui rimanda la prima norma, perché le dette norme presuppongono un passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione , mentre i dipendenti transitati nei ruoli ministeriali in forza dell’art. 6, secondo comma, della Legge 29 gennaio 1994 n 71, vennero assegnati provvisoriamente al Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, in attesa di un inquadramento definitivo, sulla base di un successivo quadro di equiparazione, il che è concretamente avvenuto solo nel 1997. 4.3. Ne consegue la legittimità del riassorbimento dell’assegno ad personam già corrisposto, dal momento del definitivo inquadramento in ruolo, per effetto della dinamica retributiva del trattamento economico, in linea col principio generale per cui tali assegni, attribuiti al fine di rispettare il divieto di reformatio in peius del trattamento economico già acquisito, sono destinati ad essere riassorbiti negli incrementi del trattamento economico complessivo spettante ai dipendenti dell’Amministrazione cessionaria v. Cass. n. 12956 del 2005, n. 5959 del 2012, n. 23366 del 2013, n. 24949 e 24950 del 2014 . 5. A tale orientamento, condiviso anche da questo Collegio, devesi dare continuità, con conseguente accoglimento del ricorso proposto dall’Amministrazione pubblica e cassazione della sentenza impugnata. 5.1. La causa, che non richiede ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda. 6. Considerato che l’orientamento interpretativo di questa Corte si è formato in epoca coeva al giudizio di appello, in una valutazione complessiva dell’esito della lite, ricorrono giusti motivi per compensare le spese dei gradi di merito, mentre le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, sono regolate secondo soccombenza. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda compensa le spese dei gradi di merito e condanna gli intimati in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.