Le tariffe INAIL per le lavorazioni complesse

Ai fini della determinazione dei premi dovuti dalle imprese all’INAIL e della classificazione delle lavorazioni, ove un’impresa svolga più lavorazioni, il giudice di merito deve accertare quale tra le lavorazioni svolte assuma la connotazione di principale e, quindi, se le altre attività si pongano in correlazione - non solo tecnica ma anche funzionale – con la lavorazione principale deve trattarsi, infatti, di lavorazioni tali da consentire una più agevole, completa e rapida realizzazione delle finalità aziendali, realizzando beni e servizi strettamente necessari ed imposti dalla lavorazione principale. Solo all’esito positivo della predetta indagine, il giudice può attribuire alle ulteriori attività la voce tariffaria corrispondente alla lavorazione principale.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7429/2016, depositata il 14 aprile. Attività produttive complesse. Una società avente per oggetto sociale lo stampaggio di semilavorati d’acciaio chiamava in causa l’INAIL lamentando l’erroneità della classificazione operata dall’Istituto, al fine dell’applicazione delle tariffe di premio di assicurazione obbligatoria. L’attività produttiva della società, infatti, è composta da due distinte lavorazioni che comportano diversi fattori di rischio nella lavorazione di stampi si usano piccoli strumenti di precisione, mentre nell’attività di stampaggio si utilizzano presse automatiche di diversi quintali. Tutto ciò senza commistioni né di reparti né di personale, così come provato per testi in primo grado. La società, quindi, rivendica l’applicazione di tariffe diverse per ciascuna lavorazione, considerato che il rischio dei dipendenti addetti al reparto stampaggio è molto elevato, mentre per coloro i quali sono addetti alla lavorazione di fino, il rischio è minimo. Diversamente, secondo gli ispettori dell’INAIL, l’attività di realizzazione degli stampi sussidiaria e complementare era da ricondurre all’attività di stampaggio delle maglie principale , trattandosi di una produzione complessa comprendente più lavorazioni. I primi due gradi di giudizio confermavano l’accertamento svolto dagli Ispettori i giudici, infatti, avevano ritenuto che l’attività di realizzazione degli stampi non fosse una lavorazione autonoma, bensì un’attività sussidiaria e complementare da ricondurre alla lavorazione principale, rappresentata dallo stampaggio di semilavorati in acciaio, pertanto, ad essa andavano applicate le tariffe assicurative previste per l’attività principale. Le norme in gioco. La Corte di Cassazione ribalta il ragionamento o meglio, l’accertamento dei giudici di merito, affermando come le lavorazioni effettuate dalla società fossero autonome tra loro ed avessero rischi completamente diversi, tali da giustificare l’applicazione di tariffe assicurative proporzionate a ciascuna di esse. Per giungere a tale principio la Suprema Corte ripercorre l’articolata normativa in vigore, dalla quale emerge che le tariffe dei premi sono ordinate secondo una classificazione tecnica di lavorazioni, articolate in gruppi, sottogruppi e voci agli effetti delle tariffe, per lavorazione” si intende il ciclo di operazioni necessario affinchè sia realizzato quanto in esse descritto, comprese le operazioni complementari e sussidiarie, purchè svolte dallo stesso datore di lavoro ed in connessione con l’attività principale se un datore di lavoro esercita un’attività complessa, articolata in più lavorazioni, la classificazione delle lavorazioni va effettuata applicando – per ciascuna lavorazione – la corrispondente voce di tariffa infine, qualora la lavorazione non sia prevista dalla tariffa della gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro, la relativa classificazione è effettuata attraverso l’analisi tecnica delle operazioni che compongono la lavorazione stessa, in modo da poterla ricondurre a specifiche previsioni tariffarie. In ogni caso, bisogna tenere presente che la disciplina del rapporto assicurativo INAIL è ispirata alla necessaria corrispondenza tra l’entità del premio pagato e l’esposizione del lavoratore al rischio, corrispondenza che deve improntare l’interpretazione delle tariffe nelle ipotesi dubbie. E’, quindi, sempre opportuno distingue tra attività principale, sussidiaria e complementare onde valutarne i rispettivi rischi. L’attività principale identifica il ciclo produttivo dell’azienda e comprende tutte le operazioni necessarie affinchè sia realizzato quanto descritto nei singoli riferimenti di ciascuna tariffa, voci, sottogruppi etc Le lavorazioni complementari sono quelle attività connesse o concorrenti in senso tecnico e non meramente economico alla lavorazione principale, che sono indispensabili alla stessa. Le lavorazioni sussidiarie sono quelle indirettamente collegate al ciclo produttivo e che, pur concorrendo alla realizzazione dell’oggetto dell’attività principale, realizzano un prodotto / servizio caratterizzato da un proprio rischio specifico. Ne consegue che le lavorazioni complementari e sussidiarie vanno classificate nella stessa voce tariffaria dell’attività principale solo ove la produzione dei beni e servizi derivanti dalle predette lavorazioni non ecceda le necessità della lavorazione principale.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 2 febbraio – 14 aprile 2016, n. 7429 Presidente Bronzini – Relatore Boghetich Svolgimento del processo La società I.T.M.ITALTRACTOR s.p.a. ha convenuto in giudizio l'Inail in sede di impugnazione della cartella esattoriale notificata il 31.3.2005 per l'importo di euro 114.405,94 e in relazione agli anni 2000-2001-2002, lamentando l'erroneità della classificazione operata dall'Istituto, al fine dell'applicazione delle tariffe di premio di assicurazione obbligatoria, delle due lavorazioni da essa esercitate nel proprio stabilimento produttivo di Ceprano FR , chiedendo l'accertamento della corretta classificazione e, in particolare, l'inserimento dell'attività di stampaggio di maglie metalliche nella voce 6111 e quella, autonoma e distinta, di realizzazione degli stampi nella voce 6240, senza possibilità di inserirle nella medesima voce come effettuato dall'Istituto in seguito a visita ispettiva del 4-23.2.1999, in ossequio ai criteri dettati dall'art. 3 del D.Lgs. n. 38 del 2000 e dall'art. 6 del D.M. 12.12.2000. Il Tribunale di Frosinone respingeva l'opposizione ritenendo che l'attività di realizzazione degli stampi non fosse una lavorazione autonoma, ma sussidiaria e complementare, da ricondurre, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 12.12.2000, alla lavorazione principale costituita dallo stampaggio di semilavorati di acciaio. La Corte di appello di Roma ha respinto l'impugnazione della società, confermando la sentenza del giudice di primo grado. Avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale, la società propone ricorso per Cassazione fondato su quattro motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c. L'Inail resiste con controricorso. Motivi della decisione 1. - Con il primo motivo si denunciano 1 in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione dell'art. 3 del D.Lgs. 23.2.2000, n. 38 e dell'art. 8 del D.M. 12.12.2000 2 in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, omessa motivazione su un punto decisivo del giudizio. Si sottolinea che le due lavorazioni svolte presso lo stabilimento di Ceprano comportano fattori di rischio completamente diversi nella realizzazione degli stampi si usano piccoli strumenti di precisione mentre nell'attività di stampaggio si utilizzano presse automatiche di diversi quintali, senza commistioni né di reparti né di personale, come riferito dal teste D. di cui sono riportati stralci della deposizione . Di conseguenza, si rivendica l'applicazione di tariffe diverse. Attenendo, invero, il discrimine alla misura del rischio infortunistico cui sono soggetti i dipendenti, si comprende come il premio maggiore corrisponda alle lavorazioni che si svolgono nel reparto stampaggio ove il rischio è elevato . 2. - Con il secondo motivo si denunciano 1 in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione dell'art. 6 del D.M. 12.12.2000 2 in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, omessa motivazione su un punto decisivo del giudizio. Si rileva che l'art. 6 del D.M. 12.12.2000 stabilisce che se un datore di lavoro esercita un’attività complessa, articolata in più lavorazioni espressamente previste dalla tariffa della relativa gestione, la classificazione delle lavorazioni è effettuata applicando, per ciascuna lavorazione, la corrispondente voce tariffa ” e che è prevista sia una tariffa per le attività di prima lavorazione dell'acciaio per fucinatura, per stampaggio, per laminazione, per estrusione, per ricalcatura”, corrispondente all'attività di stampaggio delle maglie voce 6111 , sia una diversa tariffa per lavorazioni. alle macchine utensili per asportazione di materiale lavori di tornitura, fresatura, trapanatura, ecc. produzione di stampi ed utensili per macchine operatrici ” corrispondente all'attività di realizzazione di stampi voce 6240 . in strutture estese, come stabilimenti balneari, campings, 3. - Con il terzo motivo si denunciano 1 in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione dell'art. 4 del D.M. 12.12.2000 2 in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, omessa motivazione su un punto decisivo del giudizio. Si evidenzia che l'art. 4 del D.M. 12.12.2000 stabilisce che agli effetti delle tariffe, per lavorazione si intende il ciclo di operazioni necessario perché sia descritto [rectius realizzato] quanto in esse descritto, comprese le operazioni complementari e sussidiarie purché svolte dallo stesso datore di lavoro ed in connessione operativa con l'attività principale, ancorché siano effettuate in luoghi diversi” e che, la sentenza impugnata, ha erroneamente ed apoditticamente ritenuto che la realizzazione di stampi sia una lavorazione complementare e sussidiaria a quella di stampaggio, equivocando il contenuto della deposizione del testimone D. che ha riferito che gli stampi vengono realizzati per la nostra produzione di Ceprano. Tali stampi, comunque, potrebbero essere utilizzati anche per altre lavorazioni”. La Corte di appello ha trascurato di ritenere che gli stampi costituiscono un prodotto finito e, quindi la relativa realizzazione costituisce attività autonoma rispetto a quella di stampaggio. 4. - Con il quarto motivo si denunciano 1 in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione dell'art. 116, comma 10, della L. 12.12.2000, n. 388 2 in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, omessa motivazione su un punto controverso e decisivo del giudizio. Si rileva che, pur essendo stata avanzata la questione sia in primo che in grado d'appello, la Corte territoriale nulla ha statuito circa l'esclusione dell'applicazione del regime sanzionatorio proprio dell'evasione contributiva alla società, nonostante I'Inail abbia - nel tempo - mutato orientamento, avendo inizialmente ossia sin dal 1976 inserito le due lavorazioni in due voci differenti ed avendo poi mutato orientamento tramite una riclassificazione effettuata in sede di visita ispettiva del 4-23.2.1999. 5. - I primi tre motivi del ricorso - da esaminare congiuntamente, data la loro intima connessione - sono da accogliere, per le ragioni di seguito esposte. Le censure proposte con i suddetti motivi si incentrano sulle statuizioni della sentenza impugnata relative alla conferma della classificazione delle due lavorazioni effettuate dalla società ricorrente da parte degli ispettori dell'INAIL che hanno ritenuto di ricondurre nella tariffa della lavorazione principale l'attività di stampaggio maglie la lavorazione ritenuta complementare e sussidiaria l'attività di realizzazione di stampi , trattandosi di produzione complessa comprendente più lavorazioni. 6. - Occorre qui premettere che il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 40, comma 1, prevede che le tariffe dei premi e dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e le relative modalità di applicazione sono approvate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale su delibera dell'INAIL. In attuazione di tale norma, nel corso del tempo le suindicate tariffe sono state via via approvate con D.M. 10 dicembre 1971, D.M. 14 novembre 1978, D.M. 18 giugno 1988, e D.M. 12 dicembre 2000, quest'ultimo conseguente all'emanazione del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, innovativo del D.P.R. n. 1124 del 1965 e poi aggiornato nei contenuti all'anno 2010 . Nei suddetti decreti ministeriali sono state indicate le tabelle di classificazione delle diverse lavorazioni, con i corrispondenti tassi di tariffa e sono state anche emanate le disposizioni sulle Modalità per l'applicazione delle tariffe” MAT . I principi fondamentali che rilevano per il presente giudizio cui si ispira la normativa sono i seguenti a le tariffe dei premi sono ordinate secondo una classificazione tecnica di lavorazioni divise in dieci grandi gruppi, di norma articolati in gruppi, sottogruppi e voci” art. 1, comma 2, MAT cit. e D.M. 18 giugno 1988 cit., art. 1 b agli effetti delle tariffe, per lavorazione si intende il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto in esse descritto, comprese le operazioni complementari e sussidiarie purché svolte dallo stesso datore di lavoro ed in connessione operativa con l'attività principale, ancorché siano effettuate in luoghi diversi” art. 4 MAT . c le lavorazioni sono classificate, secondo i criteri indicati nell'art. 4, alla corrispondente voce della tariffa relativa alla gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro” art. 5, comma 1 MAT d se un datore di lavoro esercita un'attività complessa, articolata in più lavorazioni espressamente previste dalla tariffa della relativa gestione, la classificazione delle lavorazioni è effettuata applicando, per ciascuna lavorazione, la corrispondente voce di tariffa, il relativo tasso medio, eventualmente ridotto o aumentato ai sensi degli articoli da 19 a 25” art. 6 MAT e qualora la lavorazione non sia prevista dalla tariffa della gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro, la relativa classificazione è effettuata attraverso l'analisi tecnica delle operazioni fondamentali che compongono la lavorazione stessa, in modo da poterla ricondurre a specifiche previsioni tariffarie della gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro” art. 7, comma 1, MAT . 6.1. La disciplina legale del rapporto assicurativo INAIL è ispirata alla necessaria corrispondenza tra l'entità del premio pagato dal datore di lavoro e l'esposizione del lavoratore al rischio, corrispondenza che deve improntare l'interpretazione della tariffa nelle ipotesi dubbie, ancorché su tale rapporto eserciti notevole influenza il principio di mutualità tra imprese assicuranti cfr., per tutte, Cass. S.U. 7853/2001 e successive conformi . 6.2. Tanto premesso, occorre poi ribadire che la lavorazione principale identifica il ciclo tecnologico e produttivo dell'azienda e comprende le attività ed operazioni necessarie perché sia realizzato quanto descritto nei singoli riferimenti di ciascuna tariffa con voci, sottogruppi o gruppi Cass. n. 5649 del 2013 . 6.3. Come questa Corte ha già avuto modo di precisare Cass. n. 25020/2014 , costituiscono, invece, lavorazioni complementari quelle attività concorrenti e connesse - in senso tecnico e non meramente economico e in maniera continuativa - alla lavorazione principale quale ad es. la manutenzione del macchinario utilizzato nella lavorazione principale , indispensabili per effettuare la lavorazione principale. Costituiscono, inoltre, lavorazioni sussidiarie, quelle solo indirettamente collegate al ciclo produttivo e che, pur concorrendo alla realizzazione dell'oggetto dell'attività principale, realizzino un prodotto o effettuino un servizio caratterizzati da un proprio rischio specifico ad esempio, la produzione di contenitori dei prodotti anche a fini di imballaggio, la manutenzione edile ordinaria eseguita negli stabilimenti, il trasporto di materiali e di prodotti l'attività di manutenzione e controllo periodico degli elicotteri eseguita nelle apposite aree di pertinenza dei mezzi di volo ed a motore spento da dipendenti della società che esegue trasporto dì merci per conto terzi mediante elicotteri . Tra la lavorazione principale e le altre deve, quindi, sussistere un legame di reciproca interdipendenza in vista di un risultato finale unitario e sono svolte dal medesimo imprenditore-datore di lavoro, le seconde in connessione operativa con l'attività principale v., ex multis Cass. 18256/2010 . In particolare, la predicata connessione operativa delle lavorazioni complementari o sussidiarie con l'attività principale, se non richiede, necessariamente, una connessione topografica, non può, tuttavia, prescindere dalla correlazione non solo tecnica ma anche funzionale, nel senso che deve trattarsi di lavorazioni tali da consentire una più agevole, completa e rapida realizzazione delle finalità aziendali, realizzando beni e servizi nella misura strettamente necessaria ed imposta dalla lavorazione principale. Ne consegue che solo ove la produzione dì beni o servizi derivanti dalle predette lavorazioni complementari e sussidiarie non ecceda le necessità della lavorazione principale, anche tali lavorazioni vanno classificate nella stessa voce tariffaria della lavorazione principale. 6.4. Così chiarita la cornice normativa in cui si innesta la vicenda che ne occupa, non si conforma ai principi esposti la statuizione della Corte territoriale, che ha ritenuto applicabile a tutta l'attività aziendale contemplata la tariffa prevista per l'attività di stampaggio delle maglie, sul presupposto della contiguità tra i due impianti e del fatto che quello di realizzazione degli stampi servisse a fornire la produzione di stampaggio delle maglie, senza considerare la stretta inerenza tra tariffe applicate e fattori di rischio delle lavorazioni e senza valutare la previsione nel D.M. 12.12.2000 di specifiche voci tariffarie per ciascuna delle due produzioni, la notevole differenza di esposizione a rischio dei lavoratori addetti ad una lavorazione piuttosto che ad un'altra correlata all'utilizzo di strumenti diversi e personale distinto , l'autonoma rilevanza della lavorazione di realizzazione di stampi attività suscettibile di essere esercitata, con utilità commerciale, non solo per l'attività di stampaggio di maglie ma anche per altre lavorazioni . 7. Il ricorso va, pertanto, accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa ad altro Giudice, che si individua nella Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, che procederà a nuovo esame e si atterrà al seguente principio di diritto Ai fini della determinazione dei premi dovuti dalle imprese all'INAIL e della classificazione delle lavorazioni, ove un'impresa svolga più lavorazioni, il Giudice del merito deve in concreto accertare, tra le lavorazioni svolte, quale assuma la connotazione di lavorazione principale e, quindi, se le ulteriori attività si pongano in correlazione non solo tecnica ma anche funzionale con la lavorazione principale, nel senso che deve trattarsi di lavorazioni tali da consentire una più agevole, completa e rapida realizzazione delle finalità aziendali, realizzando beni e servizi nella misura strettamente necessaria ed imposta dalla lavorazione principale e, solo all'esito positivo della predetta indagine, attribuire alle ulteriori attività la voce tariffaria corrispondente alla lavorazione principale”. 8. Al Giudice del rinvio si rimette anche la disciplina delle spese processuali. P.Q.M. LA CORTE accoglie i primi tre motivi del ricorso, assorbito il quarto cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.