Basta che “qualcuno” ritiri l’atto affinché la notifica sia perfezionata

Ai fini della regolarità della notifica di un atto ad una persona giuridica è sufficiente che il consegnatario sia legato a quest’ultima da un qualunque rapporto che, non dovendo necessariamente essere di lavoro, può risultare anche dall’incarico, eventualmente provvisorio o anche precario, di ricevere la corrispondenza.

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 7306 depositata il 13 aprile 2016. Il caso. La Corte di appello di Palermo, confermando la pronuncia di primo grado, dichiarava l’inammissibilità dell’opposizione proposta da una società contro l’avviso di mora con il quale l’INPS richiedeva il pagamento di talune somme. Ritenevano i giudici di merito che, nonostante le eccezioni di nullità dell’avviso per difetto di notifica e di prescrizione del credito dell’Istituto, la ricorrente non avesse vinto la presunzione che il consegnatario della cartella, rinvenuto all’interno del locali aziendali, fosse stato incaricato della ricezione degli atti talché la cartella risultava opposta oltre il termine di 40 giorni previsto dall’art. 24 d.lgs. n. 46/1999 . Contro tale pronuncia la società ricorreva alla Corte di Cassazione, articolando vari motivi. Non basta che chi ritira l’atto non sia dipendente del destinatario. In particolare, ad avviso della ricorrente, la sentenza di secondo grado aveva ritenuto perfezionata la notifica dell’avviso di mora, nonostante fosse stata fornita piena prova dell’assenza di alcun rapporto – né di lavoro subordinato, né associativo - con colui che aveva ricevuto l’atto. Inoltre, ad avviso della stessa ricorrente, la notifica avrebbe dovuto comunque essere considerata nulla, poiché effettuata in luogo diverso dalla sua sede legale. Motivi che tuttavia non vengono condivisi dalla Cassazione la quale, ribadendo il principio esposto in massima, rigetta il ricorso. Ed infatti, riguardo al primo profilo, la Corte ribadisce che qualora dalla relazione dell’ufficiale giudiziario risulti la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede del destinatario dell’atto , è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente . Per vincere tale presunzione, secondo l’orientamento oggi largamente maggioritario, il destinatario persona giuridica ha l’onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere sua dipendente, non era neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno, nel senso che la prova dell’insussistenza di un rapporto siffatto non è adempiuto con la sola dimostrazione dell’inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la persona in questione ed il destinatario della notifica, attesa la configurabilità di altri rapporti idonei a conferire la richiesta qualità nello stesso senso, tra le tantissime, Cass. nn. 21817/2012 15798/2010 13935/1999 . La notifica è valida anche se effettuata in luogo diverso dalla sede legale. Per quanto attiene il secondo - e parimenti infondato - motivo di impugnazione, inoltre, la Corte ribadisce che qualora l’ufficiale giudiziario attesti di non aver rinvenuto la società destinataria della notifica presso la sua sede legale perché, secondo quanto appreso, questa aveva la sua sede effettiva altrove [ ] le attestazioni in parola sono da ritenersi assistite da fede fino a querela di falso, riguardando esse circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale . Ciò anche in considerazione del fatto che ai terzi ben è consentito considerare come sede, oltre a quella amministrativa, anche quella effettiva, atteso che il precetto normativo non può tradursi nella facoltà di non tenere conto della sede effettiva conosciuta dal notificante, deponendo in tal senso la previsione degli obblighi di ricerca del destinatario gravanti sull’ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 148 c.p.c. [ .] ed il disposto dell’art. 145 c.p.c. che, non distinguendo ai fini della notificazione tra sede legale ed effettiva, comporta che quest’ultima non possa essere pretermessa ove conosciuta dal notificante nonché, con riguardo alla materia societaria, il rilievo della conoscenza dei fatti, indipendentemente dalla loro iscrizione nel registro delle imprese, stabilito in via generale dall’art. 2193, primo comma, c.c. .

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 27 gennaio – 13 aprile 2016, n. 7306 Presidente Venuti – Relatore Esposito Svolgimento dei processo 1.Con sentenza del 20 marzo 2009 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione proposta da Giardino Eden di G. & amp C. s.n.comma avverso avviso di mora con il quale era richiesto il pagamento della somma di € 145.132,06. Detto avviso era relativo a cartella esattoriale della quale era dedotta la nullità per difetto di notifica, nonché la prescrizione del credito. 2.La Corte territoriale, rilevato che la cartella risultava notificata presso la sede legale della società nelle mani di tal A.N., qualificatosi come socio della stessa, osservava che l'opponente non aveva vinto la presunzione che il consegnatario della cartella, rinvenuto all'interno dei locali aziendali, fosse stato incaricato della ricezione degli atti, talché la cartella risultava opposta oltre il termine di 40 giorni previsto dall'art. 24 d.lgs. 46/1999. 3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso per cassazione la società sulla base di unico motivo illustrato con memorie. L'Inps e Serit Sicilia S.p.A. resistono con controricorso. Motivi della decisione 1.La ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 145 c.p.comma in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.comma Rileva che era stata fornita prova dell'assenza di un particolare rapporto tra colui che aveva ricevuto l'atto e la società, poiché, attraverso la produzione della visura camerale, era stato dimostrato che nessun soggetto di nome A. aveva mai avuto rapporti sociali con Giardino Eden s.n.comma e, attraverso la produzione del libro matricola, che la stesso non risultava tra i dipendenti. Di conseguenza doveva escludersi che la consegna dell'atto fosse stata effettuata a mani di persona addetta alla ricezione o alla sede, come richiesto dall'art. 145 c.p.comma Rilevava, inoltre, che, anche a ritenere l'A. addetto alla sede o alla ricezione degli atti, la notifica doveva ritenersi ugualmente nulla perché effettuata in luogo diverso dalla sede legale della ricorrente, che era sempre stata alla via Pitagora 24. Conseguentemente la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare la nullità della notifica della cartella esattoriale e la conseguente illegittimità dell'avviso di mora, oltre alla prescrizione estintiva delle somme pretese. 2. II ricorso è infondato e va rigettato. Ed invero la decisione impugnata è conforme al consolidato orientamento affermato da questa Corte di legittimità in tema di notificazioni ai fini della regolarità della notificazione di atti a persona giuridica, ai sensi dell'art. 145 cod. procomma civ., presso la sede legale ovvero presso quella effettiva ex art. 46, secondo comma, cod. civ., è sufficiente che il consegnatario sia legato alla persona giuridica stessa da un particolare rapporto che, non dovendo necessariamente essere di prestazione lavorativa, può risultare nche dall'incarico, eventualmente provvisorio o precario, di ricevere la corrispondenza sicché, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario risulti la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede stessa, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l'onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere un suo dipendente, non era neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno, nel senso che la prova dell'insussistenza di un rapporto siffatto non è adempiuto con la sola dimostrazione dell'inesistenza d'un rapporto di lavoro subordinato tra la persona in questione ed il destinatario della notifica, attesa la configurabilità di altri rapporti idonei a conferire la richiesta qualità così Sez. 1, Sentenza n. 13935 del 13/12/1999, Rv. 532090, conformi Sez. L, Sentenza n. 15798 del 02/07/2010, Rv. 614383, Sez. 5, Sentenza n. 21817 del 05/1212012, Rv. 624472 . 3. Per quanto attiene, poi, al profilo attinente alla difformità tra il luogo di notificazione e la sede legale della società, si richiamano i principi secondo cui quando l'ufficiale giudiziario attesti di non avere rinvenuto la società destinataria della notifica presso la sua sede legale, perché, secondo quanto appreso, questa aveva la sua sede effettiva altrove, e recatosi presso la sede effettiva, abbia fatto consegna a persona qualificatasi come addetta alla ricezione per la società, le attestazioni in parola sono da ritenersi assistite da fede fino a querela di falso, riguardando esse circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale viceversa, il contenuto delle notizie apprese circa la sede effettiva e della dichiarazione di chi si sia qualificato addetto alla ricezione è assistito da presunzione iuris tantum , che, in assenza di prova contraria, non consente al giudice dì disconoscere la regolarità dell'attività dì notificazione Sez. 5, Sentenza n. 21817 del 05/12/2012, Rv. 624472 e, ancora, in tema di notifiche alle persone giuridiche, l'art. 46 cod. civ. - che stabilisce che i terzi possono considerare come sede, oltre a quella amministrativa, anche quella effettiva - va interpretato alla luce dei principi di buona fede, di solidarietà e della finalità, propria delle notifiche, di portare a conoscenza del destinatario gli atti processuali, cosicché il precetto normativo non può tradursi nella facoltà di non tenere conto della sede effettiva conosciuta dal notificante, deponendo in tal senso la previsione di obblighi di ricerca dei destinatario gravanti sull'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 148, secondo comma, cod. procomma civ. che presuppongono, a loro volta, l'obbligo del notificante di indicare tutti gli elementi utili in suo possesso e il disposto di cui all'art. 145 cod. procomma civ., che, non distinguendo ai fini della notificazione tra sede legale ed effettiva, comporta che quest'ultima non possa essere pretermessa ove conosciuta dal notificante, nonché, con riguardo alla materia societaria, il rilievo della conoscenza dei fatti, indipendentemente dalla loro iscrizione nel registro delle imprese, stabilito in via generale dall'art. 2193, primo comma, cod. civ. . In ragione delle svolte argomentazioni il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la combenza e sono liquidate coma da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nei confronti di ciascuna delle parti resistenza in € 100,00 per esborsi e in € 2.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e spese generali al 15%.