L’indennità una tantum prevista dal CCNL spetta in tutti i casi di infruttuosa ricollocazione

In tema di estinzione del rapporto di lavoro per sopravvenuta inidoneità del lavoratore, l'art. 40 del CCNL per le aziende municipalizzate di igiene urbana — per cui il lavoratore riconosciuto inidoneo alle mansioni di assunzione o di successiva assegnazione ha diritto ad una somma una tantum in caso di infruttuoso esperimento della procedura di riallocazione — deve essere interpretato nel senso che l'indennità compete in tutti i casi nei quali non sia stato raggiunto l'accordo per lo svolgimento di mansioni alternative, non distinguendo il contratto collettivo tra il caso in cui l'azienda non abbia offerto al lavoratore una mansione diversa e il caso in cui il lavoratore l'abbia rifiutata.

Così ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione Lavoro con la sentenza n. 5902, depositata il 24 marzo 2016. La vicenda. Domanda di un lavoratore cessato dal servizio a seguito di sopravvenuta inidoneità fisica, diretta ad ottenere il pagamento dell’indennità una tantum prevista dal CCNL applicato nel caso di infruttuosa ricollocazione del lavoratore. Un lavoratore, dichiarato inidoneo allo svolgimento delle mansioni originariamente affidategli, agiva in giudizio per veder dichiarato il diritto all’indennità una tantum prevista dal CCNL Aziende Municipalizzate di Igiene Urbana. Sia il Tribunale in primo grado che la Corte d’appello rigettavano la domanda del lavoratore, il quale ricorreva così in Cassazione. Le norme della contrattazione collettiva. Il diritto azionato dal lavoratore si fonda su quanto previsto dall’articolo 40 comma 12 del CCNL del settore Aziende Municipalizzate di Igiene Urbana. In particolare, tale norma, in presenza di inidoneità del lavoratore, sopravvenuta in servizio così prevede Esonero agevolato per inidoneità. a Nei confronti dei lavoratori riconosciuti, con le procedure di cui ai commi precedenti, inidonei alle mansioni per cui erano stati assunti od a cui erano stati successivamente adibiti, l'Azienda, esperita infruttuosamente la procedura di riallocazione, procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro con il riconoscimento di una somma una tantum” definita nella sottoindicata tabella. b L'esonero, stante la condizione di cui al precedente punto a , avverrà senza corresponsione di premio per i lavoratori che al momento del provvedimento del licenziamento abbiano un'età anagrafica pari a quella stabilita dalle disposizioni in materia previdenziale per il collocamento a riposo per limiti di età, diminuita di un anno. c L' una tantum sopra definita spetta integralmente ai lavoratori di età inferiore ai 55 anni compiuti anagraficamente, al momento del provvedimento del licenziamento definitivo. Viene ridotta di 2/30 per ogni anno di età superiore al 55 compiuto anagraficamente. d I posti lasciati vacanti dai lavoratori esonerati con liquidazione della suddetta somma una tantum , non verranno ricoperti per un periodo corrispondente ai mesi di una tantum riconosciuti agli stessi lavoratori esonerati . L’indennità è dovuta in tutti i casi di mancato accordo. La norma contrattuale qui esaminata è già stata sottoposta al vaglio della Suprema Corte, la quale ebbe ad affermare che la somma a titolo di una tantum prevista dall’articolo 40 spetta in tutti i casi in cui non si è raggiunto l’accordo per lo svolgimento di mansioni alternative, non distinguendo la contrattazione collettiva fattispecie diverse tra loro. Secondo i Giudici di legittimità la somma una tantum prevista dalla lett. a del punto n. 12 spetta a tutti i lavoratori riconosciuti con le procedure previste dai commi precedenti inidonei alle mansioni per cui erano stati assunti od a cui erano stati successivamente adibiti, alla sola condizione che sia stata infruttuosamente esperita la procedura di riallocazione. Quindi, in tutti i casi in cui non sia stato raggiunto un accordo per lo svolgimento di mansioni alternative, senza che il contratto distingua tra il caso in cui l'azienda non abbia offerto tale possibilità ed il caso in cui l'abbia offerta ma il dipendente non l'abbia accettata. Tale interpretazione non subisce modifiche a causa della lettura dell'inciso contenuto nel punto 11 della medesima norma, per cui qualora non si raggiunga l'accordo, l'azienda procederà al licenziamento del lavoratore con eventuale applicazione delle successive disposizioni in materia . Secondo il Supremo Collegio l'eventualità dell'applicazione delle successive disposizioni, e quindi del diritto alla indennità, deriva dal fatto che le disposizioni successive prevedono casi in cui l'indennità non deve essere corrisposta per i lavoratori che al momento del licenziamento abbiano un'età anagrafica parti a quella stabilita dalle disposizioni in materia previdenziale per il collocamento a riposo per limiti di età diminuita di un anno o deve essere corrisposta in misura ridotta. Al contrario, come si è visto, nessuna distinzione viene introdotta in relazione al diritto di percepirla quando la procedura di riallocazione sia stata esperita infruttuosamente, perchè la norma non distingue in ordine alle ragioni di tale esito infruttuoso. Il rifiuto del lavoratore alle mansioni inferiori non è mai pretestuoso. Nella sentenza impugnata, la Corte territoriale ha ritenuto illogico riconoscere l’incentivo in esame a lavoratore idoneo a diverse mansioni inferiori, che tuttavia rifiuti di prestare il consenso. La tesi è errata secondo la Suprema Corte, la quale osserva che il patto di demansionamento, secondo la normativa ante riforma dell’articolo 2103 c.c. è valido purchè volto ad evitare il licenziamento e trovi il libero consenso del lavoratore. Il riconoscimento dell’indennità una tantum prevista dalla contrattazione collettiva non costituisce dunque come ritenuto dalla Corte d’appello un premio per il rifiuto alle mansioni inferiori, ma una erogazione compensativa della perdita del posto di lavoro in tutti i casi di mancato raggiungimento dell’accordo sulle svolgimento delle mansioni inferiori. Per tali motivi la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata, accogliendo il motivo proposto e rinviando ad altra Corte di merito per la decisione in conformità al principio di diritto affermato.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 12 gennaio – 24 marzo 2016, n. 5902 Presidente Manna – Relatore Boghetich Svolgimento del processo Con sentenza del 21.1.2011, la Corte di appello di Torino, confermava la decisione del Tribunale della medesima sede che aveva rigettato la domanda proposta da M.F. nei confronti della Azienda Multiservizi Igiene Ambientale di Torino Amiat S.p.A. diretta ad ottenere il pagamento in suo favore dell’indennità una tantum prevista dall’art. 40, comma 12, del c.c.n.l. di settore del 31/10/1995 per le ipotesi di inidoneità sopravvenuta in servizio. Ad avviso della Corte territoriale tale indennità andava riconosciuta solo ed esclusivamente quando il lavoratore fosse stato, licenziato a causa delle sue condizioni fisiche e non, dunque, quando, come nel caso dl specie, non si fosse raggiunto un accordo sulla ricollocazione del lavoratore giudicato inidoneo a determinate mansioni rilevava che era risultato provato che il M. giudicato inidoneo alle mansioni disimpegnate di V livello elettricista specializzato , aveva rifiutato le nuove mansioni di II livello netturbino che, previa sospensione della procedura di licenziamento, erano state offerte dall’Azienda nel corso di una riunione ed alla presenza delle 00.55. il tutto come da verbale debitamente firmato anche dal lavoratore . Per la cassazione di tale sentenza M.F. propone ricorso affidato a due motivi. Resiste con controricorso l’Amiat. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo il ricorrente, riproponendo questioni già sollevate dinanzi alla Corte di appello, denuncia vizio dl motivazione su fatto decisivo e controverso art. 360 c.p.c., n. 5 per mancata ammissione della prova testimoniale diretta ad accertare l’effettiva esistenza di posti disponibili nelle mansioni offerte, avendo allegato che nella particolare realtà aziendale dell’Amiat gli inabili restano inutilizzati anche nelle mansioni alle quali sarebbero idonei. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione del c.c.n.l. Aziende Municipalizzate di Igiene Urbana del 31/10/95 art. 360 c.p.c., n. 3 per avere la Corte di appello fornito una interpretazione che contraddice la natura e la finalità delle disposizioni contrattuali esaminate. 3. Osserva la Corte che il primo motivo è funzionale a sostenere la legittimità del rifiuto opposto dal ricorrente alla proposta aziendale di riallocazione in mansioni diverse. Tuttavia, le ragioni che possono avere indotto il ricorrente a non accettare la proposta restano irrilevanti ove l’interpretazione della clausola contrattuale non sia quella accolta dai giudici di merito. È dunque preliminare l’esame del secondo motivo, il quale è fondato, restando assorbito l’esame del primo. 4. L’art. 40 del c.c.n.l. Aziende Municipalizzate di Igiene Urbana disciplina l’inidoneità sopravvenuta in servizio, così disponendo 1 - È diritto dell’Azienda di far constatare in ogni momento l’idoneità psico-fisica del lavoratore a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto od alle quali è stato successivamente adibito. 2 - L’accertamento relativo deve essere compiuto dal medico competente, avvalendosi delle strutture preposte nel rispetto delle norme di legge vigenti, e si conclude con un giudizio circa l’idoneità alla mansione. 3 - Contro l’eventuale giudizio di inidoneità sia l’Azienda che il lavoratore possono esperire un solo ricorso, secondo la vigente normativa, rivolgendosi all’organo di vigilanza territorialmente competente D. Lgs. n. 626 del 1994, art. 17, comma 4 6 - Gli organi di cui sopra potranno a dichiarare il lavoratore idoneo a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto od alle quali è stato successivamente adibito Io dichiarare il lavoratore totalmente inidoneo a svolgere qualsiasi attività lavorativa c dichiarare il lavoratore inidoneo a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto od alle quali è stato successivamente adibito, ma non anche inidoneo a svolgere qualsiasi altra attività lavorativa d dichiarare il lavoratore temporaneamente inidoneo a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto od alle quali è stato successivamente adibito, ma non anche inidoneo a svolgere qualsiasi altra attività lavorativa. 7 - Nei casi previsti dal precedente punto 6, lettere b e c , l’Azienda deve procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, fermo restando quanto previsto dal successivo punto 8 . 8 - È data facoltà al lavoratore, ove ricorra il caso previsto dal precedente punto 6, lett. c , di formulare all’Azienda richiesta scritta di essere mantenuto in servizio per svolgere mansioni diverse da quelle a cui era adibito prima dell’accertamento medico. In tal caso, l’inoltro della richiesta sospende la procedura di licenziamento. 9 - La richiesta di cui sopra deve essere inoltrata all’Azienda entro cinque giorni dal ricevimento della lettera con la quale l’Azienda stessa, a seguito dell’esito della visita, comunica al lavoratore l’intenzione di risolvere il rapporto di lavoro. 10 - L’accertamento relativo alla possibilità di mantenere, o meno, il lavoratore in servizio con mansioni diverse deve avvenire in una riunione congiunta tra la Direzione Aziendale, le Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il c.c.n.l. ed il lavoratore interessato. 11 - Nell’ipotesi in cui, a seguito dell’accertamento compiuto ai sensi del precedente punto 10, risulti che il lavoratore può essere mantenuto in servizio, ancorché in mansioni non equivalenti od anche inferiori a quelle di assunzione od a quelle alle quali è stato successivamente adibito, deve essere redatto apposito verbale nel quale il lavoratore dovrà espressamente dichiarare di accettare le mansioni che gli sono state assegnate. Il predetto verbale, oltre che dal lavoratore interessato, deve essere sottoscritto per accettazione dalla Direzione e dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il c.c.n.l Qualora non si raggiunga l’accordo, l’Azienda procederà al licenziamento del lavoratore, come previsto al precedente punto 7, con eventuale applicazione delle successive disposizioni in materia di esonero agevolato per inidoneità. 12 - Nell’ipotesi prevista al precedente punto 11, il lavoratore mantenuto in servizio dovrà essere inquadrato nel livello di competenza delle nuove mansioni attribuitegli. Qualora il nuovo inquadramento risultasse inferiore al precedente, verrà conservata ad personam la differenza in cifra tra la retribuzione individuale percepita al momento dell’assegnazione del nuovo livello e la nuova retribuzione. Tale differenza ad personam è parte della retribuzione globale . La norma pattizia disciplina, poi, l’esonero agevolato per inidoneità ed al riguardo prevede a Nei confronti dei lavoratoti riconosciuti, con le procedure di cui ai commi precedenti, inidonei alle mansioni per cui erano stati assunti od a cui erano stati successivamente adibiti, l’Azienda, esperita infruttuosamente la procedura di riallocazione, procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro con il riconoscimento di una somma una tantum definita nella sottoindicata tabella, b L’esonero, stante la condizione di cui al precedente punto a , avverrà senza corresponsione di premio per i lavoratori che al momento del provvedimento del licenziamento abbiano un’età anagrafica pari a quella stabilita dalle disposizioni in materia previdenziale per il collocamento a riposo per limiti di età, diminuita di un anno, c L’una tantum sopra definita spetta integralmente ai lavoratori di età inferiore ai 55 anni compiuti anagraficamente, al momento del provvedimento del licenziamento definitivo. Viene ridotta di 2/30 per ogni anno di età superiore al 55 compiuto anagraficamente. d I posti lasciati vacanti dai lavoratoti esonerati con liquidazione della suddetta somma una tantum, non verranno ricoperti per un periodo corrispondente ai mesi di una tantum riconosciuti agli stessi lavoratori esonerati . Questa Corte, decidendo su ricorso proposto dalla Amiat ai sensi dell’art. 420 bis c.p.c., con sentenza del 18 giugno 2012, n. 9967, ha già esaminato la riferita disciplina contrattuale, giungendo ad affermare che, in tema di estinzione del rapporto di lavoro per sopravvenuta inidoneità del lavoratore, l’art. 40 del c.c.n.l. per le aziende municipalizzate di igiene urbana - per cui il lavoratore riconosciuto inidoneo alle mansioni di assunzione o di successiva assegnazione ha diritto ad una somma una tantum in caso di infruttuoso esperimento della procedura di riallocazione - deve essere interpretato nel senso che l’indennità compete in tutti i casi nei quali non sia stato raggiunto l’accordo per lo svolgimento di mansioni alternative, non distinguendo il contratto collettivo tra il caso in cui l’azienda non abbia offerto al lavoratore una mansione diversa e il caso in cui il lavoratore l’abbia rifiutata. È stato difatti osservato che La somma una tantum prevista dalla lett. a del punto n. 12 spetta a tutti i lavoratori riconosciuti con le procedure previste dai commi precedenti inidonei alle mansioni per cui erano stati assunti od a cui erano stati successivamente adibiti, alla sola condizione che sia stata infruttuosamente esperita la procedura di riallocazione. Quindi, in tutti i casi in cui non sia stato raggiunto un accordo per lo svolgimento di mansioni alternative, senza che il contratto distingua tra il caso in cui l’azienda non abbia offerto tale possibilità ed il caso in cui l’abbia offerta ma il dipendente non l’abbia accettata . Tale interpretazione non subisce modifiche a causa della lettura dell’inciso contenuto nel punto 11 della medesima norma, per cui qualora non si raggiunga l’accordo, l’azienda procederà al licenziamento del lavoratore con eventuale applicazione delle successive disposizioni in materia. Infatti, l’eventualità dell’applicazione delle successive disposizioni, e quindi del diritto alla indennità, deriva dal fatto che le disposizioni successive prevedono casi in cui l’indennità non deve essere corrisposta per i lavoratori che al momento del licenziamento abbiano un’età anagrafica pari a quella stabilita dalle disposizioni in materia previdenziale per il collocamento a riposo per limiti di età diminuita di un anno o deve essere corrisposta in misura ridotta. Al contrario, come si è visto, nessuna distinzione viene introdotta in relazione al diritto di percepirla quando la procedura di riallocazione sia stata esperita infruttuosamente, perché la norma non distingue in ordine alle ragioni di tale esito infruttuoso. L’interpretazione letterale e sistematica della normativa porta a tali conclusioni ” sent. cit., in motivazione . Giova ricordare che, nel procedimento di accertamento pregiudiziale della validità, efficacia ed interpretazione dei contratti ed accordi collettivi nazionali di cui all’art. 420 bis c.p.c., la pronuncia che la Corte è chiamata a rendere ha una portata che, seppur in misura limitata, è idonea a trascendere il caso di specie nel senso che ha una qualche incidenza anche in altri giudizi che pongono la medesima questione interpretativa della normativa collettiva di livello nazionale. Questa proiezione esterna costituisce il chiaro segno dell’assegnazione di una funzione nomofilattica a questa Corte anche nell’esercizio del sindacato di legittimità sull’interpretazione della contrattazione collettiva di livello nazionale. Il giudice di legittimità, chiamato a svolgere questo nuovo ruolo nell’interpretazione diretta della contrattazione collettiva di livello nazionale, esercita un sindacato che tendenzialmente è modellato ad immagine del sindacato sulle norme di legge Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 20075 del 23 settembre 2010 . Deve quindi essere ribadita e confermata la riferita interpretazione, indicata da questa Corte nella pronuncia emessa in sede di accertamento pregiudiziale ex art. 420 bis. 5. Vanno, inoltre, aggiunte, con specifico riferimento al caso in esame le seguenti considerazioni. La sentenza impugnata ha ritenuto l’incongruità logica del riconoscimento dell’incentivo all’esodo a lavoratore idoneo a svolgere mansioni diverse ed eventualmente anche equivalenti che gli vengono offerte e che non accetta. Il denunciato vizio logico non sussiste ove si consideri che, ai sensi dell’art. 40 c.c.n.l., comma 11, l’offerta da parte dell’Azienda può riguardare anche mansioni non equivalenti, ma inferiori, e così si spiega la necessità di acquisire il consenso del lavoratore ad espletarle. Nel contesto di tale disciplina l’eventuale rifiuto opposto dal lavoratore non può mai essere considerato pretestuoso, poiché è il consenso la condizione indispensabile per la legittimità dell’assegnazione. È noto che trattandosi di evento intervenuto precedentemente all’entrata in vigore dell’art. 3 del decreto legislativo 15.6.2015, n. 81 che ha modificato l’art. 2103 c.c. è valido il patto di demansionamento che, ai soli fini di evitare un licenziamento, attribuisce al lavoratore mansioni, e conseguente retribuzione, inferiori a quelle per le quali era stato assunto o che aveva successivamente acquisito, prevalendo l’interesse del lavoratore a mantenere il posto di lavoro su quello tutelato dall’art. 2103 c.c. tale patto è valido non solo ove sia promosso dalla richiesta del lavoratore - il quale deve manifestare il suo consenso non affetto da vizi della volontà - sibbene anche allorché l’iniziativa sia stata presa dal datore di lavoro, sempreché vi sia il consenso del lavoratore e sussistano le condizioni che avrebbero legittimato il licenziamento in mancanza dell’accordo Cass. n. 2375 del 7 febbraio 2005 . Le mansioni alternative che l’Azienda propone al lavoratore inidoneo alle mansioni per le quali venne assunto o alle quali è stato successivamente adibito costituiscono la rappresentazione della residua possibilità occupazionale, unica alternativa al licenziamento, altrimenti inevitabile. La clausola contrattuale tende ad integrare, attraverso l’acquisizione del consenso del lavoratore, le condizioni affinché possa ritenersi legittima anche un’eventuale offerta di mansioni non equivalenti. La corresponsione dell’una tantum non costituisce, dunque, un premio per un rifiuto opposto dal prestatore alla proposta dell’azienda di mantenerlo in servizio, ma una erogazione compensativa della perdita del posto di lavoro sia nell’ipotesi che non siano reperite in azienda soluzioni alternative adeguate alla residua capacità lavorativa del soggetto, sia in ogni altro caso in cui la soluzione offerta non venga accettata dal lavoratore, posto che in tale caso è mancata l’integrazione della fattispecie complessa che rende legittima la proposta aziendale vedi, nel medesimo senso, Cass. 7 novembre 2013, n. 25074, Cass. 25 settembre 2013, n. 21918, Cass. 21 agosto 2013, n. 19358 . 6. In conclusione, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di appello di Torino in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. Non è possibile, per questa Corte, decidere nel merito ex art. 384 c.p.c., torma 2, non essendo disponibili tutti gli atti a tal fine occorrenti e considerato pure il difetto di specificità del ricorso art. 366 c.p.c. , che non ricostruisce l’intera sequenza processuale, sì che non è possibile affermare - con sufficiente tranquillità - che non vi sono questioni ancora aperte e/o richiedenti ulteriori accertamenti di fatto. P.Q.M. La Corte, accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbito il primo cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Torino in diversa composizione.