Lavoratore socialmente utile e dipendente part-time a tempo indeterminato: nessuna incompatibilità

Non vi è incompatibilità tra il sussidio per lo svolgimento di lavori socialmente utili ed il compenso ricavato da diversa attività di lavoro subordinato, svolta a tempo parziale, con orario e modalità che non interferiscono con il lavoro socialmente utile.

Lo ha confermato la Corte di Cassazione – sez. Lavoro, con la sentenza numero 5226/16, depositata il 16 marzo. Il lavoratore part-time a tempo indeterminato può trattenere le somme percepite per l.s.u.? La pronuncia in commento trae origine dal giudizio promosso da un lavoratore socialmente utile al fine di ottenere il riconoscimento del diritto a trattenere le somme erogategli a tale titolo dall’INPS, che invece ne aveva chiesto la restituzione per aver il lavoratore svolto nel contempo attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato part-time. Secondo i giudici di merito, la disposizione normativa che prevede l’erogazione dell’assegno per il titolo suddetto art 8, comma 3, d.lgs. numero 468/1997 non ha incluso la fattispecie contrattuale in esame tra quelle cumulabili, in base alla sottesa ratio che tale erogazione deve essere ricondotta solo a condizioni di precarietà, di disoccupazione prolungata, e tale non essendo lo stato di colui che svolge lavoro a tempo indeterminato, ancorché part-time, con conseguente condanna del ricorrente a restituire all’INPS le somme percepite. Se il lavoro subordinato non interferisce con il l.s.u., il sussidio può essere cumulato. La pronuncia in commento ribadisce che, tenuto conto del complesso iter ermeneutico che si è registrato sulla questione, non vi è incompatibilità tra il sussidio per lo svolgimento di lavori socialmente utili ed il compenso ricavato da diversa attività di lavoro subordinato, svolta a tempo parziale, con orario e modalità che non interferiscono con il lavoro socialmente utile cfr. Cass., numero 9205/2012, numero 9344/2007 e numero 15688/2003 infatti, la disciplina contenuta nel d.lgs. numero 468/1997 alla luce della normativa successiva, pur limitando la possibilità di cumulare l’assegno per lavori socialmente utili con altri redditi, non ha modificato i lineamenti fondamentali dell’istituto, diretti sostanzialmente a consentire lo svolgimento di attività lavorative compatibili essenzialmente dal punto di vista dell’orario di lavoro con l’espletamento di l.s.u La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata alla luce di tale principio di diritto. L.s.u. il sussidio è pur sempre il corrispettivo di un’attività lavorativa. Peraltro, anche nel vigore della disciplina anteriore al d.lgs. numero 468/1997, il diritto al sussidio per lavoratori socialmente utili, erogato a favore di soggetti non percettori di cassa integrazione guadagni straordinaria, né di indennità di mobilità, non veniva meno per il solo fatto che il lavoratore espletasse, in ore diverse della giornata, altra attività lavorativa retribuita. Il sussidio, infatti, diversamente dalla indennità di mobilità, è pur sempre il corrispettivo di una attività lavorativa dal momento che, in questo caso, l’interessato non cessa di prestare il lavoro socialmente utile, dedicandosi all’altro in orari e modalità con esso compatibili così Cass. numero 9344/2007 . Non sono mancate, comunque, pronunce di segno opposto. La Suprema Corte, infatti, aveva affermato in un’occasione che il sussidio per lo svolgimento di lavori socialmente utili, nel vigore della disciplina per l’indennità di mobilità, cui faceva rinvio l’articolo 1 del d.l. numero 510/1996, convertito in l. numero 608/1996, non era compatibile con redditi derivanti da attività lavorativa, mentre l’assegno previsto dall’articolo 8 del d.lgs. numero 468/1997 non era cumulabile dal soggetto impiegato in lavori socialmente utili nell’ambito di un progetto di utilizzazione di tali lavoratori, deliberato da enti locali, con redditi derivanti da lavoro subordinato iniziato anteriormente al medesimo progetto così Cass. numero 5040/2007 .

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 16 dicembre 2015 – 16 marzo 2016, numero 5226 Presidente Stile – Relatore Balestrieri Svolgimento del processo Il Tribunale di Bologna, con sentenza dei 6 ottobre 2004, rigettava la domanda proposta da R.G., volta od ottenere la declaratoria della legittima percezione delle somme €6.523,72 erogategli per l.s.u., nel periodo 27.5.1999 31.8.2000, che l'INPS aveva invece richiesto in restituzione per avere nel contempo svolto attività di lavoro subordinato, a tempo indeterminato part time, presso il Comune di Bologna. Il giudice di prime cure ritenne che la disposizione normativa che prevede l`erogazione dell'assegno per il titolo suddetto art 8.,co.3, d.lgs.vo numero 468\1997 non ha incluso la fattispecie contrattuale in esame tra quelle cumulabili, in base alla sottesa ratio che tale erogazione deve essere ricondotta solo a condizioni di precarietà, di disoccupazione prolungata, e tale non essendo lo stato di colui che svolge lavoro a tempo indeterminato, ancorché part time. Impugnava la decisione il R. resisteva l'INPS, che proponeva altresì appello incidentale per la restituzione della somma a suo tempo riscossa dai R., giusta quanto richiesto in primo grado e non esaminato dal Tribunale. Con sentenza depositata il 12.4.2010, la Corte d'appello di Bologna, accoglieva l'appello incidentale e condannava il R. a restituire all'INPS la somma di €6.623,72. Per la cassazione di tale sentenza propongono distinti ricorsi l'INPS ed il R., affidati rispettivamente ad unico e due motivi. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione Deve pregiudizialmente disporsi la riunione dei due ricorsi, iccome proposti avverso la medesima sentenza art 335 c.p, c. , dovendosi peraltro qualificare il ricorso dell'INPS, in quanto successivo a quello proposto dal R., quale ricorso incidentale. Esaminando dunque dapprima il ricorso principale di osserva. 1.-Con il primo motivo il R. denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 8, commi 4 e 5, del digs numero 468\1997, lamentando che seppure tale normativa non prevedeva la cumulabilità del compenso per l.s.u. con un rapporto di lavoro part dme nella specie inferiore a 20 ore settimanali a tempo indeterminato, neppure lo escludeva esplicitamente, e che nel senso della cumulabilità, specie ove il lavoro part dme non interferiva con lo svolgimento del I.s.u., militava la ratio della disposizione in esame. 2.-Con secondo motivo lamenta che la sentenza impugnata non considerò che il compenso per l.s.u. era comunque dovuto per avere effettivamente prestato il R. tale attività, anche in base al principio contenuto nell'art 2126 c.c. 3. II primo motivo dei ricorso principale è fondato. Deve infatti considerarsi, come recentemente affermato da Cass. numero 9205\2012, tenuto conto del complesso iter ermeneutico che si è registrato sulla questione, anche attraverso l'analisi della disciplina contenuta nel D.Lgs. numero 468 dei 1997 alla luce della normativa successiva, che non vi è incompatibilità tra il sussidio per lo svolgimento di lavori socialmente utili ed il compenso ricavato da diversa attività di lavoro subordinato, svolta a tempo parziale, con orario e modalità che non interferiscono con il lavoro socialmente utile, che limitando la possibilità di cumulare l'assegno per lavori socialmente utili con altri redditi, non ha modificato i lineamenti fondamentali dell'istituto , diretti sostanzialmente a consentire lo svolgimento di attività lavorative compatibili essenzialmente dal punto di vista dell'orario di lavoro con l'espletamento di I.s.u. cfr. già Cass. 19 aprile 2007, numero 9344 Cass. 20 ottobre 2003, numero 15688 . La sentenza impugnata deve dunque cassarsi alla luce dei principio di diritto esposto, risultando la seconda censura -così come il ricorso incidentale, con cui l'INPS si duole della mancata condanna dei R. al pagamento degli interessi legali assorbiti, con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, per l'ulteriore esame della controversia, e segnatamente circa la compatibilità con il I.s.u. svolto presso il Ministero dell'Economia e Finanze, dei regime orario dei lavoro svolto dal R. con lavoro a tempo parziale con orario pari a 18 ore settimanali presso il Comune di Bologna. P.Q.M. La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il primo motivo del ricorso proposto dal R. e dichiara assorbito il secondo ed il ricorso incidentale proposto dall'INPS. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione.