Quando il “biglietto di cancelleria” è idoneo a far decorre i termini per l’impugnazione?

La novella dell’art. 133, comma 2, c.p.c., secondo cui la comunicazione, da parte della cancelleria, del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c., è finalizzata a neutralizzare gli effetti della generalizzazione della modalità telematica della comunicazione, se integrale, di qualsiasi tipo di provvedimento, ai fini della normale decorrenza del termine breve per le impugnazioni solo in caso di atto di impulso di controparte. Tale novella, però, non incide, lasciandole in vigore, sulle norme processuali, derogatorie e speciali che ancorino la decorrenza del termine breve alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria, restando irrilevante che la comunicazione sia integrale o meno, salvo che in concreto risulti del tutto impossibile ricavare dalla comunicazione del dispositivo o dal tenore del biglietto di cancelleria che si tratti effettivamente di ordinanza resa ai sensi del predetto art. 348-ter c.p.c., in quanto tale, idonea a far decorrere il termine ordinario suddetto avverso il provvedimento di primo grado.

Ad affermarlo la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5003/16, depositata il 14 marzo. La questione. La Corte d’appello di L’Aquila si è pronunciata con ordinanza ai sensi dell’art. 348- bis c.p.c. dichiarando l’appello inammissibile perché non aveva ragionevole probabilità di essere accolto. Il ricorso per cassazione è stato dunque proposto contro la sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 348- ter , terzo comma c.p.c Tale norma prevede la decorrenza del termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità. Come opera l’art. 348-ter, terzo comma c.p.c Nella sentenza in commento la Corte di Cassazione parte dalla considerazione che il provvedimento oggetto dell’impugnazione è la sentenza di primo grado, ma il termine per ricorrere in Cassazione decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza di inammissibilità emessa dal giudice dell’appello. Si pone, dunque, la questione se il termine per ricorrere per cassazione è quello cd. lungo dalla pubblicazione del provvedimento o quello cd. breve previsto dall’art. 325 secondo comma c.p.c Come è noto, l’art. 348- ter c.p.c., pur riprendendo il contenuto dell’art. 326 c.p.c., introduce un regime particolare, posto che il termine breve decorre anche dalla comunicazione del provvedimento, sempre che essa sia avvenuta prima della notificazione. Quindi, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere per cassazione, la comunicazione viene equiparata alla notificazione e ciò anche nel caso di comunicazione con biglietto di cancelleria il quale, ai sensi dell’art 45 disp. att. c.p.c., deve contenere il testo integrale del provvedimento comunicato. Il biglietto di cancelleria. La Suprema Corte ha ribadito che l’art. 133, comma 2, c.p.c., secondo cui la comunicazione, da parte della cancelleria, del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c. non incide sulle norme processuali derogatorie e speciali e, dunque, lascia in vigore l’art 348- ter , terzo comma c.p.c Dunque, la comunicazione della cancelleria ai sensi della predetta norma deve contenere, laddove la stessa non abbia ad oggetto proprio il testo integrale dell’ordinanza, gli elementi comunque indispensabili ai fini dell’impugnazione. Tale ricostruzione ha portato la Suprema Corte ad escludere la rilevanza, ai fini del decorso del termine per il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 348- ter , terzo comma, c.p.c., di un biglietto di cancelleria” notificato a mezzo pec con il quale si comunicava solo il deposito di un provvedimento relativo all’appello e nel quale si faceva riferimento ad un provvedimento di inammissibilità, senza che fosse specificato né il tipo di provvedimento emesso né la norma di riferimento. Nel caso in commento, tuttavia, dall’attestazione telematica redatta automaticamente dal registro di cancelleria e versata in atti risultava che era stato inviato a mezzo pec non un semplice biglietto di cancelleria ma proprio l’ordinanza resa ai sensi dell’art. 348- bis e ter c.p.c

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - L, sentenza 10 febbraio – 14 marzo 2016, n. 5003 Presidente Curzio – Relatore Pagetta Svolgimento del processo Il Tribunale di Sulmona in accoglimento della domanda proposta da O.L. nei confronti della Regione Abruzzo, dichiarava il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta la retribuzione individuale di anzianità nel maggior importo goduto dalla dipendente regionale B.G. , di pari categoria ed anzianità e condannava la Regione Abruzzo alle corrispondenti differenze retributive maturate per il periodo dal 1/7/1998 al 28/2/2001, oltre interessi legali dalla entrata in vigore della L.R. n. 6/2005 al saldo. Il Tribunale, ricostruito il quadro normativo di riferimento e precisato che il meccanismo perequativo di cui alla L.R. n. 118 del 1999, come modificata dalla L.R. n. 6 del 2005, era stato esteso, per effetto della L.R. n. 16 del 2008, a tutti i dipendenti regionali aventi medesimo inquadramento in molo e qualifica in qualunque modo vi avessero avuto accesso, riteneva riferibile l’operatività del predetto meccanismo perequativo non già all’epoca dell’immissione in molo del dipendente interessata all’equiparazione, quanto piuttosto al momento dell’accesso nei moli regionali del dipendente proveniente dall’esterno che godeva di una più elevata retribuzione di anzianità in relazione alla quale doveva attuarsi la perequazione. La Corte di appello di L’Aquila, con ordinanza depositata in data 14/10/2013, resa ai sensi degli artt. 436 bis, 348 bis e 348 ter cod. proc. civ., dichiarava inammissibile l’appello della Regione Abruzzo ritenendo che lo stesso non potesse avere una ragionevole probabilità di essere accolto. Per cassazione della sentenza del Tribunale di Pescara la Regione Abruzzo ricorre in cassazione sulla base di due censure. La parte intimata resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione 1. Deve essere esaminata prima di tutto l’eccezione di tardività del ricorso per cassazione formulata dalla parte controricorrente in sede di controricorso e ribadita in memoria. Si sostiene che il ricorso per cassazione sarebbe tardivo per il decorso del termine di 60 giorni che nel caso specifico deve essere calcolato dalla comunicazione da parte della cancelleria all’Avvocatura dello Stato, a mezzo posta elettronica certificata p.e.c. , dell’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità. 2. L’eccezione è fondata e rende superflui sia l’illustrazione dei motivi di ricorso sia l’esame delle ulteriori questioni preliminari poste dalla controricorrente e ciò in applicazione del principio della ragione più liquida”, che, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, stabilito dall’art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall’art. 111 Cost. - cfr. Cass. 28 maggio 2014, n. 12002 Cass., Sez. Un., 8 maggio 2014, n. 9936 - . 3. La Corte di appello di L’Aquila si è pronunciata con ordinanza ai sensi dell’art. 348 bis cod. proc. civ. norma introdotta con il D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in legge 11 agosto 2012, n. 143 , dichiarando l’appello inammissibile perché non aveva ragionevole probabilità di essere accolto. Il ricorso per cassazione è stato quindi proposto contro la sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 348-ter, terzo comma, cod. proc. civ. pure aggiunto dalla legge di riforma del 2012 . La seconda parte del suddetto terzo comma dell’348 ter cod. proc. civ. disciplina la decorrenza del termine per proporre ricorso per cassazione, disponendo In tal caso, il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità. Si applica l’art. 327 in quanto compatibile . Quindi, il provvedimento oggetto dell’impugnazione è la sentenza di primo grado, ma il termine per ricorrere per cassazione decorre dalla comunicazione o notificazione se anteriore della ordinanza di inammissibilità emessa dal giudice di appello. Il legislatore della riforma ha così ancorato la decorrenza del termine di impugnazione ad un adempimento la comunicazione da parte dell’ufficio, con l’evidente obiettivo di favorire la sollecita formazione del giudicato. Infatti, la possibile iniziativa della controparte la notificazione è ipotesi residuale e rileva solo se più sollecita dell’ufficio, tenuto alla comunicazione, facendo divenire irrilevante quest’ultima ai fini del rispetto del termine breve qualora sia preceduta dalla notificazione. Per stabilire, nel caso specifico, se il termine per ricorrere per cassazione è quello c.d. lungo dalla pubblicazione del provvedimento previsto dall’art. 327 cod. proc. civ. un anno o sei mesi a seconda della formulazione applicabile ratione temporis o quello c.d. breve sessanta giorni previsto dall’art. 325, secondo comma, termine c.d. breve il discrimine è costituito da quanto sancito dalla seconda parte del terzo comma dell’art. 348-ter cod. proc. civ Come si è visto il termine breve decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della ordinanza di inammissibilità emessa dal giudice di appello . La norma riprende il contenuto dell’art. 326 cod. proc. civ., intitolato Decorrenza termini , con il quale il codice sancisce che i termini per le impugnazioni sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza . Rispetto a tale regola di portata generale riguardante tutte le impugnazioni e collocata entro il capo I, Delle impugnazioni in generale del titolo III del codice di rito dedicato intitolato Delle impugnazioni , la norma specifica dettata dall’art. 348-ter cod. proc. civ. introduce un regime particolare. In questo caso, infatti, il termine breve per ricorrere per cassazione decorre, dunque, anche dalla comunicazione del provvedimento, sempre che essa sia avvenuta prima della notificazione. Altrimenti decorre, come di norma, dalla notificazione. Quindi, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere per cassazione, la comunicazione viene equiparata alla notificazione. Come è noto, poi, l’art. 45 delle disp. att. cod. proc. civ., intitolato Forma delle comunicazioni del cancelliere è stato modificato ed integrato ad opera dell’art. 16 del D.L. n. 179/2012 in particolare prevedendosi che la comunicazione con biglietto di cancelleria anche se non fatta via p.e.c., deve contenere il testo integrale del provvedimento comunicato. L’art. 133 cod. proc. civ., intitolato Pubblicazione e comunicazione della sentenza” prevede, poi che Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si sono costituite . A tale disposizione è stato aggiunto un secondo comma dall’art. 45, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 con decorrenza dal 25 giugno 2014, così come modificato dalla legge di conversione, L. 11.08.2014, n. 114, con decorrenza dal 19.08.2014, secondo il quale La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’articolo 325 . È stato da questa Corte affermato - Cass. 5 novembre 2014, n. 23526 - che la novella dell’art. 133, comma 2, cod. proc. civ. secondo cui la comunicazione, da pane della cancelleria, del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 cod. proc. civ., è finalizzata a neutralizzare gli effetti della generalizzazione della modalità telematica della comunicazione, se integrale, di qualunque tipo di provvedimento, ai fini della normale decorrenza del termine breve per le impugnazioni solo in caso di atto di impulso di controparte. È stato, tuttavia, precisato che la novella stessa non incide, lasciandole in vigore, sulle norme processuali, derogatorie e speciali e così, in particolare, sull’art. 348 ter, terzo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui fa decorrere il termine ordinario per proporre il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado dalla comunicazione dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348 bis cod. proc. civ. , che ancorino la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria, restando irrilevante che la comunicazione sia integrale o meno, salvo che in concreto risulti del tutto impossibile ricavare dalla comunicazione del dispositivo o dal tenore del biglietto di cancelleria che si tratti effettivamente di ordinanza resa ai sensi dell’art. 348 bis cod. proc. civ., in quanto tale, idonea a far decorrere il termine ordinario suddetto avverso il provvedimento di primo grado cfr. anche Cass., Sez. Unite, 15 dicembre 2015, n. 25208 e già prima Cass. 11 settembre 2015, n. 18024 . Dunque la comunicazione della cancelleria ai sensi dell’art. 348 ter cod. proc. civ. deve contenere, laddove la stessa non abbia ad oggetto proprio il testo integrale dell’ordinanza che, evidentemente, risolve a monte ogni problema di verifica di idoneità della comunicazione stessa , gli elementi comunque indispensabili ai fini dell’impugnazione. La suddetta ricostruzione ha portato questa Corte si vedano Cass. 6 ottobre 2015, n. 19949 e la già citata Cass. 11 settembre 2015, n. 18024, rese proprio con riferimento ad analogo contenzioso che vedeva quale parte la Regione Abruzzo ad escludere la rilevanza, ai fini del decorso del termine per il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 348 ter, terzo comma, cod. proc. civ., di un biglietto di cancelleria notificato a mezzo p.e.c. all’Avvocatura dello Stato con il quale si comunicava solo il deposito di un provvedimento relativo all’appello e nel quale si faceva riferimento ad un provvedimento di inammissibilità, senza che fosse specificato né il tipo di provvedimento emesso ordinanza o sentenza , né che si trattasse di ordinanza ex art. 348 bis, cod. proc. civ Del tutto diversa è la situazione nel caso in esame. Dall’attestazione telematica redatta automaticamente dal registro di cancelleria della Corte di appello di L’Aquila e versata in atti dal contro ricorrente risulta, infatti, che in data 14 ottobre 2013 all’indirizzo p.e.c. dell’Avvocatura dello Stato di L’Aquila non è stato inviato solo un biglietto di cancelleria” ma proprio l’ordinanza resa ai sensi degli artt. 348 bis e ter cod. proc. civ. dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello. Ed infatti dall’attestazione telematica in questione recante tutte le indicazioni relative al numero di ruolo generale, alle parti, al giudice si evince che - a mezzo p.e.c. è stata effettuata una notificazione di cancelleria ai sensi del D.L. 179/2012” che, come detto, ha previsto che la comunicazione con biglietto di cancelleria, anche se non fatta via p.e.c., contenga il testo integrale del provvedimento comunicato - alla stessa sono stati allegati i documenti che nel registro di cancelleria sono associati a . descrizione dichiarato inammissibile” - è regolarmente avvenuta in uno con il messaggio di posta elettronica certificata la trasmissione e la ricezione del documento informatico si vedano la data e ora di consegna e l’ID associato a ricevuta avvenuta consegna” . I suddetti elementi inducono, dunque, a ritenere che la comunicazione da parte della cancelleria abbia avuto ad oggetto proprio il testo integrale dell’ordinanza resa ai sensi dell’art. 348 ter cod. proc. civ La ricorrente, del resto, a fronte della specifica eccezione di controparte relativa alla avvenuta comunicazione dell’ordinanza di inammissibilità, non ha opposto la mancata ricezione della documentazione che risulta allegata alla comunicazione a mezzo p.e.c 4. Da tanto consegue che, essendo avvenuta il giorno 14 ottobre 2013 la comunicazione via p.e.c. dell’ordinanza ed essendo stato il ricorso per cassazione inoltrato per la notificazione a mezzo posta in data 15 gennaio 2014, quest’ultimo deve essere dichiarato inammissibile per tardività. 5. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza. 6. Stante la non debenza da parte dell’Amministrazione pubblica ricorrente del versamento del contributo unificato cfr., Cass., 14 marzo 2014, n. 9938 Cass., sez. un., 8 maggio 2014, n. 9938 , deve darsi atto della non sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell’ars 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile. P.Q.M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%. Con distrazione in favore dell’Avv. Alessandro Scelli, anticipatario. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis del citato art. 13.