L’invalido civile scelga la prestazione più favorevole

E’ diritto dell’invalido civile optare non tra due diverse prestazioni di previdenza ed assistenza, bensì per il trattamento economico più favorevole, pertanto è necessario che sia accertata anche giudizialmente la titolarità di due diversi diritti, che abbiano per effetto l’erogazione di due diversi trattamenti, tra i quali l’invalido potrà scegliere quello a lui più favorevole dal punto di vista economico.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4868/16, depositata l’11 marzo. Rendita INAIL ed assegno di invalidità la doppia titolarità è possibile. Un lavoratore invalido si vedeva negato il diritto di accertare la sua diversa invalidità civile, essendo già titolare di rendita INAIL. Secondo i giudici di merito, il fatto di percepire già una rendita INAIL escludeva l’accertamento di un’ulteriore invalidità civile, in considerazione del dettato normativo della l. n. 407/1990 integrata dalla l. n. 412/1991 che sanciva l’incompatibilità tra le due misure assistenziali. Lo sfortunato lavoratore ricorre, quindi, in Cassazione sostenendo che l’incompatibilità tra le prestazioni previdenziali non sorge al momento dell’accertamento, bensì al momento dell’erogazione della prestazione, tant’è vero che la norma prevede il diritto dell’assicurato di scegliere il trattamento economico più favorevole e non la prestazione assistenziale che preferisce. Le norme sono chiare. L’art. 3, comma 1, l. n. 407/1990 e successive modificazioni è inequivoco vi è incompatibilità delle prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell’Interno con le prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per guerra, lavoro o servizio come nel caso di specie, ossia di rendita vitalizia INAIL nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dalle gestioni previdenziali obbligatorie dei lavoratori dipendenti ed autonomi. Fanno eccezione a tale regola – e sono quindi cumulabili – le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi totali. In ogni caso, è data facoltà all’interessato di optare per il trattamento economico più favorevole. Ciò significa che, stante l’esistenza di incompatibilità tra le diverse prestazioni assistenziali, nel caso in cui un lavoratore sia titolare di due o più misure, potrà scegliere quella a lui più favorevole dal punto di vista economico. La ratio è evitare che un assicurato cumuli indebitamente più pensioni o rendite. E’ chiaro che la scelta del trattamento economico più favorevole debba essere necessariamente preceduta dall’accertamento di una doppia titolarità. Altrimenti, il problema dell’opzione nemmeno si porrebbe. Nel caso di specie, è pacifico e non contestato in fatto, che il lavoratore sia titolare di rendita INAIL connessa ad una menomazione dell’arto inferiore. Tale trattamento non è di per sé ostativo alla valutazione di una diversa morbosità che darebbe luogo al diritto all’assegno per invalidità civile. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, i giudici possono/devono accertare lo status che darebbe luogo a due diversi trattamenti assistenziali e, una volta accertata la doppia titolarità, sarà l’assicurato, a dover scegliere quale trattamento percepire, stante l’incompatibilità tra le diverse prestazioni stabilita ex lege . Nella sfortuna, almeno ci sia la chance di scegliere

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 10 febbraio – 11 marzo 2016, numero 4868 Presidente Napoletano – Relatore Lorito Svolgimento del processo La Corte d'appello di Cagliari confermava la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede con cui era stata respinta la domanda proposta da P.A., già titolare di rendita INAIL, alla corresponsione dell'assegno di invalidità civile. La Corte territoriale, nel pervenire a tali conclusioni, faceva richiamo alle risultanze degli accertamenti medico-legali espletati in grado di appello che avevano rimarcato come il giudizio di invalidità dovesse essere limitato alla cardiopatia ipertensiva classe II NHYA ed all'anchilosi metatarsale, giacchè le ulteriori affezioni diagnosticate all'arto inferiore sinistro integravano patologie coesistenti con malattie già indennizzate dall'Inail come menomazione fisica nella misura del 45% osservando, in ogni caso, che il procuratore dell'appellante aveva dichiarato nell'interesse del proprio assistito, di optare per il trattamento erogato dall'Inail. P.A. chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso affidato a un unico motivo. Resiste con controricorso l'Inps. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con unico motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 14 1.118/71 e dell'articolo 3. comma I legge numero 407 del 1990, come integrato dall'articolo 12 legge numero 412 del 1991 articolo 360 numero 3 c.p.c. . Stigmatizza la sentenza impugnata per aver affermato l'incompatibilità fra le prestazioni dell'assegno di invalidità civile e della rendita INAIL. Osserva per contro che il chiaro dettato normativo di cui alla citata disposizione della I. 407 del 1990, consente di ritenere che la situazione di incompatibilità fra le prestazioni non sorge.al momento dell'accertamento del diritto bensì solo al momento della erogazione, prevedendosi in tal sede la facoltà dell'interessato, di optare per la prestazione più favorevole. Il motivo è fondato. Occorre premettere che l'articolo 3, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, numero 407, come integrato dall'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, numero 412, sancisce testualmente Le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'interno, con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi totali, non sono compatibili con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio. E' comunque data facoltà all'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole . Nel successivo comma I bis - introdotto dall'articolo 12 legge 30 dicembre 1991, numero 412, cit. - stabilisce, a sua volta, che Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai i cittadini che abbiano conseguito le prestazioni pensionistiche per i minorati civili erogate dal Ministero dell'interno alla data del 10 gennaio 1992. Ritiene la Corte che la formulazione letterale della disposizione in esame e la ratio che giustifica le diverse articolazioni in cui essa si struttura non consentano di condividere il risultato interpretativo cui è pervenuta la sentenza impugnata. Il testo normativo è, invero, inequivoco nell'affermare l'incompatibilità delle prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'Interno con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, ovvero come nel caso della rendita vitalizia erogata dall'INAIL contratte per causa di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi. titolo erogate dalle gestioni previdenziali obbligatorie dei lavoratori dipendenti ed autonomi. Fanno eccezione alla regola - e sono, dunque, cumulabili - le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi totali. Ne consegue che, mentre vanno senz'altro escluse dal novero delle prestazioni assistenziali incompatibili la pensione di inabilità erogata agli invalidi civili totali ai sensi dell'articolo 12 della legge numero 118 dei 1971, la pensione non reversibile spettante ai ciechi civili di cui alla legge numero 382 del 1970, nonché l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti di cui all'articolo 1 della legge numero 381 dei 1970 poi definito pensione non reversibile dall'articolo 14 septies del d.l. numero 663 dei 1979, convertito nella legge numero 33 dei 1980 , ricade, invece, nella previsione di incompatibilità e, perciò stesso di incumulabilità l'assegno mensile di assistenza previsto per i soggetti solo parzialmente invalidi, del quale si discute nella presente controversia. Deve, peraltro, rilevarsi che, contrariamente a quanto sostiene la Corte territoriale, il ripetuto regime di incompatibilità non comporta la irriconoscibilità del diritto ai trattamenti assistenziali dichiarati incompatibili, ma soltanto il divieto di beneficiarne in cumulo con le prestazioni dalla legge espressamente e specificamente indicate, tra le quali la rendita INAIL in quanto prestazione a carattere diretto concessa a seguito di invalidità contratte a causa di lavoro vedi Cass. 10/2/2011 numero 3240 . Detto principio, è stato ribadito in ulteriori approdi di questa Corte secondo cui in tema di prestazioni per inabilità lavorativa, la norma di cui all'articolo 3, comma primo della legge numero 407 del 1990 nel testo modificato dall'articolo 12 della legge numero 412 del 1991 , che, sancendo l'incompatibilità tra le prestazioni pensionistiche erogate dal ministero dell'interno -'con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti ed agli invalidi totali - e le prestazioni a carattere diretto concesse a seguito di invalidità contratte per cause di guerra, di lavoro o servizio salva comunque la facoltà per l'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole, va interpretata nel senso che la legge concede all'interessato il diritto di opzione non fra due diverse prestazioni di previdenza ed assistenza, ma per il trattamento economico più favorevole, sicché, per poter esercitare la detta opzione, presupposto necessario e sufficiente deve ritenersi la titolarità dei due diversi diritti, che può, conseguentemente, essere accertata in giudizio, senza che possa operare l'eventuale preclusione derivante dall'avvenuto riconoscimento di uno soltanto di essi Cass. 21/9/2011 numero 19226 . Orbene, nel caso di specie è pacifico e non contestato in fatto, che il ricorrente sia titolare di rendita Inail connessa ad una menomazione dell'arto inferiore quantificata nella misura del 45%. Tale trattamento, tuttavia - per quanto detto - non è di per sé ostativo alla valutazione del compendio morboso oggetto di indennizzo, al fine dell'accertamento del diritto alla prestazione di invalidità civile oggetto della pretesa azionata nel presente giudizio, come non ostativa è da ritenersi l'opzione esercitata dal difensore della parte privata in sede di gravame, non sussistendo il diritto ad entrambe le prestazioni in relazione alle quali tale diritto poteva esplicarsi. Per quanto esposto il ricorso va accolto nei termini suddetti con annullamento della impugnata sentenza e rinvio alla Corte d'appello designata come da dispositivo, che si atterrà, nel decidere, ai principi innanzi enunciati. La stessa Corte designata provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Cagliari in diversa composizione.