Archivista utilizzato anche come commesso: azienda condannata e lavoratore risarcito

Inutile il richiamo della società alla riorganizzazione del lavoro, concordata con le organizzazioni sindacali. Il lavoratore era inquadrato specificamente come archivista. Evidente la scorrettezza compiuta utilizzando il dipendente anche come fattorino all’interno degli uffici. All’uomo anche il risarcimento per la sindrome ansioso-depressiva sofferta a causa del demansionamento.

Ufficialmente inquadrato come archivista ma utilizzato dall’azienda anche come fattorino all’interno degli uffici. Evidente il demansionamento del lavoratore. Conseguente il riconoscimento del danno da lui subito e ora risarcito con oltre 26mila euro. Cassazione, sentenza n. 4033/16, sezione Lavoro, depositata oggi . Ruolo. Nessun dubbio, secondo i giudici d’Appello, sulla scorrettezza compiuta dalla società . In sostanza, il lavoratore, avente mansioni di archivista , si è visto assegnare anche compiti di commesso, consistenti nella ricezione e nello smistamento delle telefonate, nell’effettuazione e nella distribuzione delle fotocopie, nel recapito della posta ai vari addetti al piano, nell’invio e nella ricezione di telefax . E tali incombenze, viene aggiunto, lo hanno impegnato per almeno metà del suo orario lavorativo . Irrilevanti, per i giudici, gli accordi richiamati dall’azienda, accordi che hanno previsto la fungibilità delle mansioni da svolgere da parte dei lavoratori addetti al servizio archivio e commessi . Su questo fronte, difatti, viene sottolineato che la posizione del dipendente era rimasta immutata, e limitata alla figura di archivista . Ciò significa che l’assegnazione anche delle mansioni di usciere e fattorino, da svolgersi in modo fungibile rispetto a quelle di archivista fotografico rappresenta effettivo demansionamento , alla luce del diverso e inferiore contenuto professionale caratterizzante i nuovi compiti. E proprio quella dequalificazione, spiegano i giudici, ha provocato nel lavoratore una sindrome ansioso-depressiva cronica . Risarcimento. Ritenuto legittimo, quindi, in Appello anche il risarcimento a favore del lavoratore. Di conseguenza, azienda condannata a versare al dipendente oltre 26mila euro. E ora la visione tracciata in secondo grado viene condivisa anche dai Giudici della Cassazione. Inutile il richiamo dei legali della società alle operazioni di riorganizzazione e di ristrutturazione sul fronte lavorativo, con l’accordo delle rappresentanze sindacali aziendali . Al lavoratore, difatti, era stata assegnata espressamente e in esclusiva la posizione di archivista . E comunque, aggiungono i Giudici, anche in caso di mansioni appartenenti alla medesima qualifica prevista dalla contrattazione collettiva , è preclusa l’indiscriminata fungibilità di mansioni per il solo fatto dell’accorpamento convenzionale . Di conseguenza, il lavoratore addetto a determinate mansioni non può essere assegnato a mansioni nuove e diverse che compromettano la professionalità raggiunta, ancorché rientranti nella medesima qualifica professionale . Non discutibile, poi, alla luce della relazione scritta dal consulente d’ufficio, la connessione con la patologia riscontrata a carico del lavoratore, patologia da ritenere riconducibile all’assegnazione a mansioni minori, cioè di usciere e fattorino .

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 17 dicembre 2015 – 1 marzo 2016, numero 4033 Presidente Macioce – Relatore Blasutto Svolgimento del processo 1. Con sentenza depositata il 3 dicembre 2010 la Corte di appello di Roma, riformando la sentenza di primo grado, in parziale accoglimento dell'appello proposto da B.F. nei confronti della società datrice di lavoro Corriere dello Sport, riconosciuto il demansionamento subito dal ricorrente dal gennaio 2001, ha condannato la società al pagamento della somma, liquidata all'attualità, di € 26.647,28 a titolo di risarcimento del danno biologico. 2. A sostegno del decisum, ha svolto le considerazioni che seguono - era incontestato che al ricorrente, avente mansioni di archivista e inquadrato nel 6° livello, fossero state assegnate a decorrere dal gennaio 2001 anche mansioni di commesso, consistenti nella ricezione e smistamento delle telefonate, nell'effettuazione e distribuzione delle fotocopie, nel recapito della posta ai vari addetti al piano, nell'invio e ricezione di telefax, nella consegna ai giornalisti dei numeri arretrati dei quotidiano da essi richiesti, nel ritiro dei giornali vecchi e simili pure era incontestato che lo svolgimento delle nuove mansioni avesse impegnato il ricorrente per almeno metà del suo orario lavorativo - non era condivisibile l'assunto del primo giudice secondo cui la fungibilità delle mansioni era legittima, in quanto prevista dagli accordi aziendali del 30 maggio 1994 e del 28 giugno 1999 - l'accordo sindacale aziendale del 30 maggio 1994 aveva previsto l'unificazione in un unico settore dei servizi archivio, uscieri e fattorini, nonché lo svolgimento promiscuo, da parte dei lavoratori, di tutte le mansioni relative alla gestione dell'archivio fotografico e di quelle di usciere e fattorino interno ed esterno in considerazione della professionalità acquisita dal personale all'esito della riqualificazione e della pluralità di funzioni da svolgere, l'accordo aveva riconosciuto ai soli attuali addetti al servizio l'inquadramento nel 5° livello della vigente scala parametrale contrattuale ed aveva altresì stabilito che l'Azienda inquadrerà il sig. F. B. nell'incarico di archivista fotografico riconoscendogli ad personam il 6° livello retributivo a far data dal 1 ° giugno 1994 - dal tenore dell'accordo aziendale era chiaro che il progetto di riorganizzazione dei servizi archivio, uscieri e fattorini coniugava le esigenze aziendali di una unificazione di tali servizi in un unico settore con l'avvio di un processo di riqualificazione professionale dei lavoratori addetti evidentemente quelli già svolgenti mansioni di usciere e fattorino, con inquadramento in 4° livello CCNL , ai quali, anche in considerazione della pluralità delle funzioni assegnate, veniva riconosciuto, con effetto dal 1.6.94, l'inquadramento in 5° livello CCNL, mentre la posizione del B., tenuto conto dell'esclusivo svolgimento delle mansioni di archivio da parte dello stesso e del suo inquadramento in 5° livello contrattuale, veniva separatamente regolamentata con la previsione dell'unico incarico di archivista fotografico e il riconoscimento ad personam del 6° livello contrattuale, sempre a far data dal 1.6.94 - il successivo accordo del 28 giugno 1999, nel ribadire la fungibilità delle mansioni da svolgere da parte dei lavoratori addetti al servizio archivio e commessi, aveva riconosciuto, in considerazione di tale fungibilità e delle conseguente riqualificazione professionale, l'inquadramento nel 6° livello contrattuale ai soli attuali addetti , senza contemplare alcuna previsione specifica per la posizione del B., che dunque era da ritenere immutata rispetto al precedente accordo del 1994 l'accordo del 1999 aveva dunque lasciato invariato il regime dettato dall'accordo del 1994 riguardo al B. con riferimento al riconoscimento della sua posizione di archivista e all'attribuzione sin dal 1.6.94 del 6° livello - per altro verso, il principio della contrattualità delle mansioni non poteva giustificare il demansionamento del lavoratore, alla luce della giurisprudenza di legittimità espressa da S.U. numero 25033 del 2006 e da Cass. 25897 del 2009 - pertanto, l'assegnazione al B. anche delle mansioni di usciere e fattorino, da svolgersi in modo fungibile rispetto a quelle di archivista fotografico, aveva costituito effettivo demansionamento, atteso il diverso ed inferiore contenuto professionale caratterizzante le nuove mansioni conferite, che anche dalla contrattazione collettiva nazionale erano inquadrate in differenti livelli 4° per l'archivista, 1° per l'usciere ed il fattorino . 2.1. In merito alla domanda risarcitoria, esclusa la fondatezza della pretesa relativa al lamentato danno alla professionalità per carenza di prova, la sentenza ha condiviso la c.t.u. medico-legale che aveva concluso per la derivazione causale della sindrome ansioso depressiva cronica riscontrata a carico dell'appellante dalle vicende lavorative successive al gennaio 2001. Riconosciuto un danno biologico pari al 15%, ha liquidato lo stesso in misura omnicomprensiva e attuale nella somma di cui al dispositivo. 3. Per la cassazione di tale sentenza la società Corriere dello Sport ricorre con due motivi, cui resiste il lavoratore con controricorso. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 1362, 1363 e 2103 cod. civ., nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., con riferimento all'art. 19 del CCNL di azienda editrici e stampatrici, nonché degli accordi sindacali stipulati tra la società e le RSA in data 30.5.94 e 28.6.99. Si sostiene che il Collegio giudicante avrebbe dovuto rilevare che le operazioni di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale succedutesi nel tempo erano del tutto legittime, in quanto avvenute in concerto e con l'accordo delle rappresentanze sindacali aziendali, le quali avevano valutato positivamente le scelte manageriali della società. Deduce la ricorrente che per affermare l'esistenza del demansionamento il giudice di appello avrebbe dovuto valutare se l'adibizione alle nuove mansioni violasse o meno quanto disposto dalla normativa contrattuale e dall'accordo del 1999 intervenuto tra le parti quest'ultimo aveva previsto all'interno della declaratoria del 6° livello sia compiti di tipo operativo, sia mansioni implicanti l'utilizzo del bagaglio professionale acquisito. In sostanza, il B. aveva continuato a svolgere mansioni che, per effetto di accordi sindacali, erano da considerare equivalenti a quelle precedenti di gestione dell'archivio. 2. Il primo motivo involge la questione se l'accorpamento di mansioni appartenenti a diversi livelli di inquadramento, operato mediante accordi sindacali nel contesto di una riorganizzazione aziendale, possa legittimare l'assegnazione del lavoratore a mansioni promiscue dequalificanti rispetto al profilo di originaria appartenenza. Esso è inammissibile e comunque infondato. 2.1. Innanzitutto, non è censurata la prima ratio decidendi posta a fondamento della sentenza impugnata, espressa nella considerazione secondo cui l'accordo del 1999, non contemplando nulla di specifico relativamente alla posizione del B., doveva essere interpretato come diretto a lasciare immutato il regime dettato dall'accordo del 1994, con il quale era stata espressamente conferita al B. la posizione di archivista con attribuzione ad personam del 6° livello sin dal 1.6.94. La Corte di appello ha interpretato il tenore degli accordi aziendali del 1994 e del 1999 desumendo l'esistenza di una specifica regolamentazione della posizione del B Tale passaggio - da solo idoneo a sorreggere il decisum - non è stato in alcun modo censurato. 2.2. Ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza v., ex phsrimis, Cass. 11 febbraio 2011, numero 3386 ord. 3 novembre 2011, numero 22753 . 3. In ogni caso, per completezza, giova ricordare che secondo l'orientamento costante di questa Corte, correttamente richiamato dalla Corte di appello, a partire da S.U. numero 25033 del 2006, la garanzia prevista dall'art. 2103 cod. civ. opera anche tra mansioni appartenenti alla medesima qualifica prevista dalla contrattazione collettiva, precludendo l'indiscriminata fungibilità di mansioni per il solo fatto dell'accorpamento convenzionale conseguentemente, il lavoratore addetto a determinate mansioni, non può essere assegnato a mansioni nuove e diverse che compromettano la professionalità raggiunta, ancorché rientranti nella medesima qualifica contrattuale v. pure Cass. numero 25897 del 2009 e, in particolare, Cass. 4989/2014, numero 15010 del 2013, numero 25897 del 2008 . 4. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. con riferimento alla c.t.u. medico-legale e vizio di motivazione art. 360, primo comma, nnumero 3 e 5 cod. proc. civ. , sostenendo che la Corte di appello non si era avveduta del vizio che aveva inficiato la relazione peritale per avere il Consulente d'ufficio omesso di approfondire la circostanza riferita dallo stesso Basi relativa al sovraffaticamento da studio , che aveva comportato all'odierno resistente un breve periodo di stress all'età di 18 anni esisteva dunque una predisposizione del B. ad essere affetto da patologie di carattere distonico. La Corte di appello ha ignorato l'eccezione in tal senso svolta dall'appellata, senza fornire alcuna spiegazione di tale omissione. 5. Il motivo è inammissibile e comunque infondato. 5.1. Il difetto di motivazione, denunciabile in cassazione, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura anzidetta costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale traducendosi, quindi, in un'inammissibile critica del convincimento del giudice cfr. ex plurimis, Cass. numero 9988 del 2009, numero 22707 del 2010, numero 569 del 2011, numero 1652 del 2012 . 5.2. Nel caso di specie, parte ricorrente non denuncia deficienze diagnostiche o affermazioni illogiche o scientificamente errate, ma si duole del giudizio valutativo. La censura finisce così per risolversi in una inammissibile critica delle conclusioni medico-legali e nella, altrettanto inammissibile, proposta di una soluzione diversa. D'altra parte, in merito al nesso causale, l'indagine non è stata omessa, né è rimasta immotivata, avendo la sentenza argomentato, sulla base delle indicazioni di ordine medico-legale fornite dal C.t.u., che la patologia riscontrata a carico dell'appellante era da ritenere riconducibile all'assegnazione dal 2001 alle mansioni promiscue, anche di usciere e fattorino. 6. Il ricorso va, dunque, respinto. 7. Le spese del giudizio di legittimità, poste a carico della società ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza, sono liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 10 marzo 2014, numero 55. Le spese sono distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, avv. Teresa Santulli. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 100,00 per esborsi ed €5.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.