La costituzione dell’appellato sana i vizi della notifica dell’atto di appello

E' inesistente la notificazione fatta a soggetto o in luogo totalmente estranei al destinatario, mentre è nulla, e suscettibile di sanatoria, quella effettuata in luogo o a persona che, pur diversi da quelli indicati dalla norma processuale, abbiano un qualche riferimento con il destinatario.

Lo ha confermato la Corte di Cassazione – Sez. Lavoro, con la sentenza n. 25684, depositata il 21 dicembre 2015. Il caso. La pronuncia in commento trae origine dal giudizio promosso da un dipendente del Ministero della Difesa per ottenere il riconoscimento del dedotto demansionamento. Dopo la pronuncia di primo grado, che ha accolto le domande del ricorrente, la Corte di appello ha dichiarato improcedibile l’impugnazione proposta dall’amministrazione datrice, non essendo stato rispettato il termine a difesa di cui all’art. 435, comma 3, c.p.c., a nulla valendo il rinvio dell’udienza disposto per consentire alla parte appellata di presentare le proprie difese. Avverso la decisione di seconde cure presentava ricorso per cassazione il Ministero, censurando il fatto che la Corte territoriale, parificando l’omessa notifica al ritardo della notificazione, non avrebbe tenuto conto dell’efficacia sanante della costituzione in giudizio della controparte. Con ricorso incidentale, il lavoratore deduceva l’inesistenza della notifica dell’atto di appello effettuata al procuratore deceduto dopo aver rinunciato al mandato. Se l’atto raggiunge il suo scopo, i vizi della notifica sono sanabili. La pronuncia in commento ribadisce che la violazione del termine non minore di venticinque giorni che deve intercorrere tra la data di notifica dell’atto d’appello e la data dell’udienza di discussione ai sensi dell’art. 435, comma 3, c.p.c., configura un vizio della notificazione che non produce alcuna nullità se l’atto abbia raggiunto il suo scopo art. 156, comma 2, c.p.c. e art. 160 c.p.c. , per effetto, tra l’altro, della costituzione dell’appellato cfr. Cass., n. 488/2010 . Nella fattispecie, parte appellata si è costituita in giudizio, dimostrando, in tal modo, che l’atto di appello ha raggiunto il suo scopo. Ciò vale anche in relazione alla censura relativa alla presunta inesistenza della notifica effettuata al procuratore deceduto dopo aver rinunciato al mandato. Come chiarito dalla Suprema Corte in altre occasioni, la notificazione dell’atto di impugnazione è inesistente, con conseguente insanabilità ex tunc , soltanto allorché la relativa abnormità sia tale da non consentirne in alcun modo l’inserimento nello sviluppo del processo. Ne consegue che, ove il vizio attenga alla fase della consegna, è inesistente la notificazione fatta a soggetto o in luogo totalmente estranei al destinatario, mentre è nulla, e suscettibile di sanatoria, quella effettuata in luogo o a persona che, pur diversi da quelli indicati dalla norma processuale, abbiano – in base ad una valutazione ex ante avente ad oggetto l’astratto raggiungimento dello scopo nonostante il vizio della notificazione – un qualche riferimento con il destinatario cfr. Cass., n. 12301/2014 . Ad avviso della Cassazione, nella fattispecie in esame ricorre, appunto, quest’ultima ipotesi. Mancata comparizione delle parti nel rito del lavoro le conseguenze sono le stesse del rito ordinario. La pronuncia in commento conferma, poi, che la disciplina dell’inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, trova applicazione anche nelle controversie individuali di lavoro regolate dalla l. n. 533/1973, non essendo di ostacolo a ciò la specialità del rito da questa introdotto, né i principi cui essa si ispira. Conseguentemente, ove l’inattività si verifichi nell’udienza di discussione di cui all’art. 437 c.p.c. ai sensi degli artt. 181 e 348 c.p.c., deve escludersi l’immediata decisione della causa in quanto la mancata comparizione di entrambe la parti ritualmente convocate sia all’udienza di discussione, sia alla successiva udienza di rinvio, determina la cancellazione della causa dal ruolo, mentre, all’assenza dell’appellante alla prima udienza ed a quella successiva di rinvio ritualmente comunicatagli , consegue la dichiarazione di improcedibilità dell’impugnazione cfr. Cass., n. 2816/2015 . Sulla base di questi argomenti, la Suprema Corte accoglie il ricorso principale, rigetta quello incidentale e cassa con rinvio la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 17 novembre – 21 dicembre 2015, n. 25684 Presidente Stile – Relatore Napoletano Svolgimento del processo La Corte di Appello di Genova, pronunciando sull'appello del Ministero della Difesa proposto avverso la sentenza del Tribunale di La Spezia che, nei confronti di detto Ministero, aveva accolto la domanda di B.S. riconoscendo il dedotto demansionamento e la subita persecuzione, dichiarava improcedibile l'impugnazione. A base del decisum la Corte del merito poneva il fondante rilievo secondo il quale, nella specie, non era stato rispettato il termine a difesa di cui al terzo comma dell'art. 435 cpc a nulla valendo il disposto rinvio dell'udienza per consentire alla parte appellata di apprestare le proprie difese. Contro questa sentenza il Ministero della Difesa ricorre in cassazione in ragione di due censure. Resiste con controricorso la parte intimata che propone impugnazione incidentale assistita da tre motivi. Motivi della decisione Preliminarmente i ricorsi vanno riuniti riguardando l'impugnazione della stessa sentenza. Con il primo motivo del ricorso principale il Ministero della Difesa, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 435, comma 3, cpc, critica la sentenza impugnata laddove parificando l'omessa notificazione al ritardo della notificazione non ha tenuto conto dell'efficacia sanante della costituzione di controparte. Con la seconda censura del ricorso principale il Ministero della Difesa,denunciando violazione dell'art. 164, comma 3, cpc, sostiene che la Corte di Appello non ha considerato che l'efficacia sanante della costituzione di parte appellata legittimava la fissazione di una nuova udienza. Con i primi due motivi del ricorso incidentale erroneamente rubricati con i numeri 2 e 3 la B. , prospettando rispettivamente violazione degli artt. 435, 3 comma, e 358 cpc nonché vizio di motivazione, denuncia che la Corte di appello non ha tenuto conto che l'atto di appello non è stato notificato anche al nuovo coodifensore in primo grado e la notifica all'avv.to Lanznaster era giuridicamente inesistente per essere questi deceduto dopo aver rinunciato al mandato. Né aggiunge il ricorrente incidentale la Corte del merito ha rilevato che la controparte aveva proceduto alla rinnovazione della notifica senza autorizzazione. Con la terza censura il ricorrente incidentale, deducendo ex art. 360 nn. 3 e 5 cpc omessa motivazione, critica la sentenza impugnata in punto di mancata omessa pronuncia d'improcedibilità dell'appello ex art. 348, 2 comma, cpc sulla base della mancata comparizione della parte appellante. Il ricorso principale è fondato e quello incidentale è infondato. Secondo giurisprudenza di questa Corte, che in questa sede va ribadita,infatti, la violazione del termine non minore di venticinque giorni - che deve intercorrere tra la data di notifica dell'atto d'appello e la data dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 435 cpc, comma 3 - configura un vizio della notificazione e, come tale, non produce alcuna nullità se l'atto abbia raggiunto il suo scopo art. 156 cpc, comma, e art. 160 cpc , per effetto - tra l'altro - della costituzione dell'appellato Cass. 14 gennaio 2010 n. 488 . Nella specie parte appellata si è costituita dimostrando in tal modo che l'atto di appello ha raggiunto il suo scopo e tanto vale anche in ordine al profilo, sollevato con il ricorso incidentale, della notifica all'avv.to Lanznaster. Del resto questa Corte ha avuto modo di sottolineare che la notificazione dell'atto di impugnazione è inesistente, con conseguente insanabilità ex tunc , soltanto allorché la relativa abnormità sia tale da non consentirne in alcun modo l'inserimento nello sviluppo del processo, sicché, ove il vizio attenga alla fase della consegna, è inesistente la notificazione fatta a soggetto o in luogo totalmente estranei al destinatario, mentre è nulla, e suscettibile di sanatoria, quella effettuata in luogo o a persona che, pur diversi da quelli indicati dalla norma processuale, abbiano – in base ad una valutazione ex ante avente ad oggetto l'astratto raggiungimento dello scopo nonostante il vizio della notificazione – un qualche riferimento con il destinatario Cass. 30 maggio 2014 n. 12301 . Nella fattispecie in esame ricorre, appunto, quest'ultima ipotesi. Né, tra l'altro, parte appellata ha allegato alcuna specifica violazione del diritto di difesa. D'altro canto la rinnovazione spontanea della notifica eseguita anticipando l'ordine contemplato dall'art. 291 cpc, risponde al principio di ragionevole durata del processo. Relativamente al motivo del ricorso incidentale afferente la dedotta violazione dell'art. 348 cpc va rimarcato che questa Corte ha già avuto occasione di precisare che la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, trova applicazione anche nelle controversie individuali di lavoro regolate dalla legge 11 agosto 1973 n. 533, non essendo di ostacolo a ciò la specialità del rito da questa introdotto, né i principi cui essa si ispira con la conseguenza che ove l'inattività si verifichi nell'udienza di cui all'art. 437 cpc, ai sensi degli artt. 181 richiamato nel giudizio di secondo grado dall'art. 359 cpc e 348 cpc, deve escludersi l'immediata decisione della causa in quanto la mancata comparizione di entrambe la parti ritualmente convocate sia all'udienza di discussione, sia alla successiva udienza di rinvio, determina la cancellazione della causa dal ruolo, e all'assenza dell'appellante alla prima udienza, ed a quella successiva di rinvio, ritualmente comunicatagli, consegue la dichiarazione di improcedibilità dell'impugnazione Cass. 12 febbraio 2015 n. 2816 . In conclusione in accoglimento del ricorso principale, e rigettandosi quello incidentale, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Genova in diversa composizione. P.Q.M. La Corte riuniti i ricorsi accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale,cassa in relazione al ricorso accolto la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Genova in diversa composizione.