L'indennizzo per le patologie contratte a causa delle trasfusioni

L'indennizzo in favore dei superstiti, regolato dall'art. 2, comma 3, l. n. 210/1992 è prestazione distinta e diversa dall'assegno una tantum regolato dal comma 2 della norma medesima. L'assegno in favore dei superstiti, infatti, risulta qualificato dall'evento del decesso per effetto di vaccinazioni obbligatorie o delle altre patologie previste dalla legge stessa, è quantificato in misura autonoma dall'omologo assegno introdotto per i soggetti sottoposti a vaccinazione obbligatoria e riguarda il complesso dalle malattie prese in considerazione dalla l. n. 210/1992 e non solo i trattamenti obbligatori di vaccinazione. Ne deriva che, trattandosi di indennizzo specifico, necessita di un'apposita domanda con allegata la documentazione comprovante il nesso di causalità tra le patologie contratte a casa delle trasfusioni e il decesso del de cuius.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la pronuncia n. 25559, depositata il 18 dicembre 2015. Il caso. La Corte d'appello di Cagliari ha rigettato l'appello, proposto dagli eredi di un soggetto che aveva contratto l'epatite cronica HBV correlata a causa di trasfusioni, avverso la sentenza che aveva escluso il loro diritto, azionato iure hereditario , di ottenere l'assegno reversibile per quindici anni previsto dall'art. 2, comma 1, l. n. 210/1992. Premesso che era stata dichiarata cessata la materia del contendere in relazione all'indennizzo ex art. 2, comma 1, della citata legge spettante al soggetto in vita, avendo il Ministero provveduto alla connessa liquidazione di quanto spettante e che gli eredi avevano rinunciato a coltivare la domanda di assegno una tantum , la Corte territoriale riteneva non accoglibile la domanda di liquidazione dell'assegno reversibile in favore dei superstiti, trattandosi - da un lato - di domanda nuova poiché mai proposta in precedenza, né in sede amministrativa né con il ricorso introduttivo del giudizio avente ad oggetto la domanda proposta in vita, prima del decesso e coltivata dagli eredi in quanto tali, iure hereditario e – dall'altro – poiché l'assegno reversibile per quindici anni, di cui sono titolari iure proprio i familiari presuppone l'accertamento del nesso causale tra le patologie contratte a causa delle trasfusioni e il decesso. La normativa. Con sentenza n 23591/2009 la Corte di Cassazione ha già avuto modo di rilevare che l'art. 2, comma 3, l. n. 210/1992 nel testo modificato dal d.l. n. 548/1996 conv. nella l. n. 641/1996 prevede che qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla stessa legge sia derivata la morte, l'avente diritto nell'ordine, il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli può optare fra l'assegno reversibile per quindici anni e un assegno una tantum di £ 150 milioni. Da ciò deriva che l'assegno una tantum è prestazione distinta e diversa dall'indennizzo in favore dei superstiti, il quale è qualificato dall'evento decesso per effetto di vaccinazioni obbligatorie o dalle altre patologie previste dalla legge stessa, è quantificato in misura autonoma dall'omologo assegno previsto per i soggetti sottoposti a vaccinazione obbligatoria e riguarda il complesso delle malattie prese in considerazione della l. n. 210/1992 e non solo i trattamenti obbligatori di vaccinazione. Aldilà dell'inequivoco dato letterale delle norme, proseguono gli Ermellini, costituisce prova ulteriore di tale diversità il testo dell'art. 3, comma 4, l. n. 201/1992, che nell'individuare la documentazione da allegare alla domanda di indennizzo ai sensi dell'art. 2, comma 3, fa menzione non solo delle manifestazioni cliniche conseguenti alla vaccinazione, ma anche dell'evento trasfusionale o della somministrazione di emoderivati. In egual modo, non può trascurarsi che l'assegno una tantum in favore dei superstiti era già previsto nel testo originario della disposizione, essendo stato modificato solo l'importo dell'assegno. Nella specie si tratta di assegno ai superstiti che in quanto specifico indennizzo, e quindi ben distinto dagli altri, necessita di un'apposita domanda con allegata la documentazione comprovante la data della vaccinazione, i dati relativi al vaccino, le manifestazioni cliniche conseguenti alla vaccinazione e il decesso. Per le infezioni da HIV deve essere allegata alla domanda la documentazione comprovante la data di effettuazione della trasfusione o della somministrazione di emoderivati, con l'indicazione dei dati relativi all'evento trasfusionale o all'emoderivato nonché la data dell'avvenuto decesso.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 17 novembre – 18 dicembre 2015, numero 25559 Presidente Stile – Relatore Napoletano Svolgimento del processo La Corte di Appello di Cagliari, confermando la sentenza del Tribunale di Cagliari, rigettava l'appello di M.M. ed altri, tutti eredi di F.L. che aveva contratto l'epatite cronica HBV correlata ,proposto nei confronti del Ministero della Salute, inteso ad ottenere la corresponsione in favore della M., quale coniuge di F.L.,dell'assegno reversibile per quindici anni di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge numero 210 del 1992 e successive modiche. La Corte del merito, premesso che era stata dal Tribunale dichiarata cessata la materia del contendere in relazione all'indennizzo ex art. 2, comma 1, della citata legge numero 210 del 1992 spettante al F. in vita avendo il Ministero provveduto alla connessa liquidazione di quanto spettante e precisato che i ricorrenti avevano rinunziato a coltivare la domanda di assegno una tantum di cui al predetto art. 2 comma 1 della legge numero 210 del , 1992, rigettava la domanda, così come specificata nelle note del 9 aprile ' 2010, volta ad ottenere la condanna del Ministero convenuto ad erogare in favore del coniuge già a carico del F. l'assegno reversibile previsto dal citato art. 2. A base del decisum la Corte del merito poneva il fondante rilievo che detta ultima domanda non era accoglibile ostandovi, per un verso la novità della domanda, da considerarsi inammissibile non essendo mai stata proposta in precedenza né in sede amministrativa né con il ricorso introduttivo del giudizio avente ad oggetto la domanda proposta in vita, prima del decesso da L. F. e coltivata dagli eredi in quanto tali, iure ereditario, e dall'altro, il fatto che l'assegno reversibile per quindici anni, mai richiesto al Ministero dal coniuge del F., di cui sono titolari iure proprio i familiari di cui al citato art. 2 comma 3 della legge numero 210 del 1992, presuppone l'aÇ certamento del nesso causale tra le patologie contratte a causa delle trasfusioni subite ed il decesso del F.,non oggetto del presente giudizio . Avverso questa sentenza M. ed altri ricorrono in cassazione articolando un'unica censura. ` Resiste con controricorso il Ministero intimato. Motivi della decisione Con l'unico motivo del ricorso i ricorrenti, deducendo violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 3 della legge numero 210 del 1992 e vizio di motivazione, sostengono che la Corte del merito non ha tenuto conto che la domanda d'indennizzo di cui alla denunciata normativa era stata presentata in sede amministrativa dal defunto L. F. con la conseguenza che trattandosi di medesima provvidenza una volta deceduto il titolare originario detta provvidenza si trasferisce alla moglie a carico di lui. Né, aggiungono i ricorrenti, la legge richiede quale condizione per l'erogazione del beneficio di cui trattasi un rapporto causale tra trasfusioni e morte. Il motivo è infondato. Questa Corte sent. numero 23591 del 2009 ha già avuto modo di rilevare,e in questa sede va ribadito, che la L. 25 febbraio 1992 numero 210, art. 2, comma 3 nel testo modificato dal D.L. numero 548 del 1996, art. 7 cony. nella L. numero 641 del 1996 , prevede che qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla L. 25 febbraio 1992, numero 210, sia derivata la morte, l'avente diritto può optare fra l'assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno una tantum di L. 150 milioni. Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto, nell'ordine, i seguenti soggetti il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni . Sulla base di tali dati di riferimento, appare evidente , ha sottolineato questa Corte, che l'assegno una tantum regolato dalla L. 25 febbraio 1992, numero 210, art. 2, comma 2, è una prestazione distinta e diversa dall'indennizzo in favore dei superstiti, regolato dal comma 3 della norma medesima. L'assegno in favore dei superstiti, infatti, risulta qualificato dall'evento del decesso per effetto di vaccinazioni obbligatorie o delle altre patologie previste dalla legge stessa, è quantificato in misura autonoma dalli omologo assegno introdotto per soggetti sottoposti a vaccinazione obbligatoria, riguarda il complesso delle malattie prese in considerazione dalla L. numero 210 del 1992, e non solo i trattamenti obbligatori di vaccinazione. Prova ulteriore, al di là dell'inequivoco testo letterale della legge, è fornita dalla previsione dell'art. 3, comma 4, che, nell'individuare la documentazione da allegare alla richiesta di indennizzo ai sensi dell' art. 2, comma 3, fa menzione non solo delle manifestazioni cliniche conseguenti alla vaccinazione, ma anche dell'evento trasfusionale o della somministrazione di emoderivati cosi come, in ugual modo, non può trascurarsi che l'assegno una tantum in favore dei superstiti era già previsto nel testo originario della disposizione, laddove l'assegno ex art. 2, comma 2 è stato introdotto dal D.L. numero 548 del 1996, art. 7 cit. dopo che la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità $ella L. numero 210 del 1992, art. 2, comma 2, e art. 3, comma 7, nella parte in .cui escludevano, per il periodo ricompreso fra il manifestarsi dell'evento prima dell'entrata in vigore della legge e l'ottenimento della prestazione sulla base della legge stessa, il diritto ad un equo indennizzo da parte dello Stato , essendo stato modificato dalle disposizioni successive solo l'importo dell'assegno per i superstiti prima determinato in 50, e quindi elevato a, 150 milioni . Nella specie si tratta di assegno ai superstiti che in quanto specifico indennizzo, e quindi ben distinto dagli altri, necessita, come stabilito dal 40 comma dell'art. 3 della legge numero 210 del 1.992, di una apposita domanda con allegata la documentazione comprovante la data della vaccinazione, i dati relativi al vaccino, le manifestazioni cliniche conseguenti alla vaccinazione e il decesso. Per le infezioni da HIV alla domanda è allegata la documentazione comprovante la data di effettuazione della trasfusione o della somministrazione di emoderivati con l'indicazione dei dati relativi all'evento trasfusionale o all'emoderivato, nonche' la data dell'avvenuto decesso . E' quindi corretta la sentenza impugnata che ha ritenuto nuova, e come tale inammissibile, la domanda giudiziale, svolta solo in sede di note autorizzate, di assegno ai superstiti rispetto a quella di cui al ricorso introduttivo avente ad oggetto la domanda amministrativa proposta in vita da L. F. e azionata giudizialmente dai suoi eredi. Il ricorso va, in conclusione, rigettato, rimanendo nelle svolte considerazioni assorbita ogni ulteriore critica. Tenuto conto della complessità della materia trattata e della specifica a vicenda processuale stima il Collegio di compensare le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.