I contratti a tempo determinato nella scuola pubblica

E' corretta la stipulazione di contratti a termine per il conferimento di supplenze solo per esigenze oggettive dell'attività scolastica, in quanto speciale corpus normativo in materia di disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico contenuto nel d.lgs. n. 165/2001 non abrogato dal d. lgs. n. 368/2001, per la salvezza disposta dall'art. 70, comma 8, d.lgs. n. 165/2001, che le attribuisce un connotato di specialità , ribadito dall'art. 9, comma 18, d.l. n. 70/2011, convertito in l. n. 106/2011, integrato nel sistema di accesso ai ruoli dall'art. 399 d.lgs. n. 297/1994, modificato dall'art. 1 l. n. 124/1999, non in contrasto con la direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla giurisprudenza comunitaria da ciò consegue che la reiterazione dei contratti a termine non conferisce al docente il diritto alla conversione in contratto a tempo indeterminato, né il diritto al risarcimento del danno, ove non risulti perpetrato, ai suoi danni, uno specifico abuso del diritto all'assegnazione degli incarichi di supplenza.

In questo sensi si è pronunciata la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25301/2015, depositata il 16 dicembre. Il caso. Un'insegnante di lingua francese, assunta con contratto a tempo determinato, ha impugnato la legittimità del recesso datoriale per conferimento di cattedra ad altro docente, sul presupposto che lo stesso non avesse i requisiti dell'avente diritto, in quanto insegnante di ruolo e non di aspirante all'immissione in esso. Sia in primo grado sia nel giudizio d'appello il recesso era stato ritenuto legittimo, avendo il Preside dell'istituto scolastico, in corretta applicazione dell'art. 1, comma 5, d.l. 240/2000, proceduto alla nomina dell'avente diritto un docente di ruolo con diritto di precedenza ai sensi dell'art. 40 l. n. 449/1997, a differenza della ricorrente e in assenza di norme individuanti l'avente diritto in personale da immettere in ruolo. La ricorrente, anche per mezzo del ricorso per cassazione, deduceva l'erronea individuazione dell'avente diritto alla cattedra in questione poiché tale soggetto era docente di ruolo, di tal ché non poteva aspirare ad assunzione in ruolo né a supplenza annuale in quanto titolare di cattedra e neppure aveva richiesto l'assegnazione provvisoria all'istituto scolastico, versando invece la ricorrente, in quanto supplente in quell'anno scolastico, nella condizione di conferma provvisoria anche per l'anno successivo fino al termine delle attività didattiche prevista dall'art. 1, comma 5, d.l. n. 240/2000 convertito in Legge n. 306/2000 . La soluzione adottata dalla Corte di Cassazione. Premesso che la ricorrente aveva stipulato con il dirigente scolastico un contratto individuale di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente fino alla nomina dell'avente diritto”, che era poi cessato al momento della nomina dello stesso, la Suprema Corte ha ritenuto che non appare corretta la limitazione della cessazione del contratto a termine per nomina dell'avente diritto alla sola ipotesi di attribuzione della cattedra in via definitiva al docente di ruolo, a norma dell'art. 40, comma 2, l. n. 449/1997, ben potendo essa aversi anche per sua assegnazione provvisoria come incontestabilmente avvenuto sula base di un'argomentata valutazione discrezionale dell'autorità amministrativa competente. Peraltro, osserva la Corte di Cassazione, il profilo dell'assegnazione provvisoria non è stato oggetto di alcun quesito adeguatamente formulato, posto che il solo quesito pertinente si risolve in una generica istanza di decisione sull'esistenza della violazione di legge. Infine, l'assegnazione provvisoria disposta non ha violato alcun diritto di precedenza della ricorrente o alcuna disposizione in merito a condizioni di vacanza di cattedra secondo quanto previsto dagli artt. 475, comma 3, d. lgs. n. 297/1994 e 10, comma 9, dell'accordo collettivo nazionale decentrato del 26 luglio 2000, posto che la nomina a supplente della ricorrente era stata disposta, come risultante dal contratto individuale di lavoro, non già per l'intero anno scolastico, ma fino alla nomina dell'avente diritto.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 17 novembre – 16 dicembre 2015, n. 25301 Presidente Macioce – Relatore Patti Svolgimento del processo Con sentenza 9 agosto 2007, la Corte d'appello di Napoli rigettava l'appello di D.M.G. , insegnante di lingua francese assunta con contratto a tempo determinato 14 settembre 2000 dall'Istituto Comprensivo De Sanctis di omissis , avverso la sentenza di primo grado, che aveva respinto la sua domanda, nel contraddittorio con M.I.U.R., detto Istituto e I.R. , di illegittimità del recesso datoriale del 28 settembre 2000 per conferimento di cattedra sebbene fino alla nomina dell'avente diritto , ma al prof. I.R. , in quanto insegnante di ruolo anziché non di ruolo aspirante all'immissione in esso. Preliminarmente disattese le eccezioni di prescrizione inammissibile per novità , di nullità del ricorso in appello per sufficiente sua specificità e della sua notificazione in ogni caso sanata da rituale costituzione , nonché di improcedibilità del ricorso per mancanza del tentativo di conciliazione non più proponibile, una volta non rilevata dal primo giudice e comunque esperito , la Corte territoriale riteneva legittimo il recesso impugnato, avendo il preside dell'Istituto, in corretta applicazione dell'art. 1, quinto comma d.l. 240/2000 conv. in l. 306/2000 , proceduto alla nomina dell'avente diritto nella persona del prof. I.R. , docente in ruolo con diritto di precedenza ai sensi dell'art. 40 l. 449/1997 dall'anno scolastico 1997/98, a differenza della ricorrente e in assenza di norme individuanti l'avente diritto in personale da immettere in ruolo. Con atto notificato l'8 agosto 2008 D.M.G. ricorre per cassazione con sette motivi il Ministero, l'Istituto Comprensivo De Sanctis di omissis e I.R. restano intimati. Motivi della decisione Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 40, secondo comma l. 449/1997, in riferimento all'art. 10 dell'accordo decentrato 26 luglio 2000 e motivazione insufficiente, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c., per attribuzione di un diritto di precedenza assoluto nel conferimento di supplenze annuali e temporanee del personale docente dall'anno scolastico 1997/98, previsto per docenti compresi nelle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e aventi titolo alla nomina in ruolo , al prof. I. , invece docente di ruolo, come incontestato tra le parti. Con il secondo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1 d.l. 240/2000 conv. in l. 306/2000 , in riferimento all'art. 10 accordo decentrato 26 luglio 2000, 475 d.lg. 297/1994, 4 l. 124/1999 e motivazione insufficiente, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c., per erronea individuazione dell'avente diritto alla cattedra in questione nel prof. I. , docente di ruolo, che pertanto non avrebbe potuto aspirare ad assunzione in ruolo, né a supplenza annuale in quanto titolare di cattedra e che neppure aveva richiesto l'assegnazione provvisoria di sede all'Istituto De Sanctis di ciò potendosi esclusivamente trattare , versando invece la ricorrente, in quanto supplente ivi nell'anno scolastico 1999/2000, nella condizione di conferma provvisoria anche per l'anno successivo fino al termine delle attività didattiche prevista dall'art. 1, quinto comma d.l. 240/2000 conv. in l. 306/2000 . Con il terzo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 475, terzo comma d.lg. 297/1994, 10, nono comma accordo decentrato 26 luglio 2000 e vizio di motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c., per difetto dei presupposti dell'assegnazione provvisoria della cattedra al prof. I. , non richiedente il trasferimento nell'Istituto, né risultando vacante la cattedra, assegnata alla ricorrente con il contratto 14 settembre 2000. Con il quarto, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1372, 1373 c.c. e vizio di motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c., per illegittima cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato della ricorrente, istituito con contratto individuale con il preside dell'Istituto e pertanto soggetto alla disciplina di diritto civile, per provvedimento autoritativo di terzo estraneo decreto del Provveditore agli studi di Avellino . Con il quinto, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1, quarto comma l. 326/1984, 99, 112 c.p.c. e vizio di motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c., per il diritto della ricorrente alla precedenza assoluta nel conferimento della supplenza annuale per l'anno 2000/2001, per la posizione 1^ posto occupata nella graduatoria provinciale permanente e transitata in ruolo nell'anno scolastico successivo. Con il sesto, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e vizio di motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c., per difetto di prova, a carico di parte datoriale, della sussistenza dei requisiti di avente diritto alla cattedra di lingua francese del prof. I. . Con il settimo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1418 c.c. in riferimento all'art. 1, quinto comma l. 326/1984 e dell'art. 40, secondo comma l. 449/1997, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per nullità dell'interpretazione della clausola contrattuale di risoluzione del contratto tra le parti nell'individuazione dell'avente diritto nel prof. I. , per contrasto con le norme imperative denunciate. Il primo violazione e falsa applicazione dell'art. 40, secondo comma l. 449/1997, in riferimento all'art. 10 accordo decentrato 26 luglio 2000 e motivazione insufficiente, per attribuzione di un diritto di precedenza assoluto nel conferimento di supplenze annuali e temporanee del personale docente dall'anno scolastico 1997/98 al prof. I. , il secondo violazione e falsa applicazione degli artt. 1 d.l. 240/2000, conv. in l. 306/2000, in riferimento all'art. 10 accordo decentrato 26 luglio 2000, 475 d.lg. 297/1994, 4 l. 124/1999 e motivazione insufficiente, per erronea individuazione dell'avente diritto alla cattedra in questione nel prof. I. , docente di ruolo , il terzo violazione e falsa applicazione degli artt. 475, terzo comma d.lg. 297/94, 10, nono comma accordo decentrato 26 luglio 2000 e vizio di motivazione, per difetto dei presupposti dell'assegnazione provvisoria della cattedra al prof. I. ed il quinto motivo violazione e falsa applicazione degli artt. 1, quarto comma I. 326/1984, 99, 112 c.p.c. e vizio di motivazione, per il diritto di D.M.G. alla precedenza assoluta nel conferimento della supplenza annuale per l'anno 2000/2001 possono essere congiuntamente esaminati per stretta connessione, consistente nella contestazione della qualità di avente diritto del prof. I. sotto i profili illustrati. Essi sono infondati. In via di premessa, occorre ribadire la correttezza della stipulazione di contratti a termine per il conferimento di supplenze solo per esigenze oggettive dell'attività scolastica, in quanto speciale corpus normativo in materia di disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico contenuta nel d.lg. 297/1994, non abrogata dal d.lg. 368/2001, per la salvezza disposta dall'art. 70, ottavo comma d.lg. 165/2001, che le attribuisce un connotato di specialità, ribadito dall'art. 9, diciottesimo comma d.l. 70/2011, conv. in l. 106/2011, integrata nel sistema di accesso ai ruoli dall'art. 399 d.lg. 297/1994, modificato dall'art. 1 l. 124/1999 , non in contrasto con la direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla giurisprudenza comunitaria e pertanto con la conseguenza che la reiterazione dei contratti a termine non conferisce al docente il diritto alla conversione in contratto a tempo indeterminato, né il diritto al risarcimento del danno, ove non risulti perpetrato, ai suoi danni, uno specifico abuso del diritto nell'assegnazione degli incarichi di supplenza Cass. 20 giugno 2012, n. 10127 . Nel caso di specie, la ricorrente ha stipulato il 14 settembre 2000 con il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo De Sanctis di OMISSIS un contratto individuale di lavoro a tempo determinato, in qualità di docente supplente fino alla nomina dell'avente diritto integralmente trascritto tra pg. 3 e pg. 4 del ricorso contratto individuale di lavoro ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 18 CCNL del comparto scuola del 4 agosto 1995, con specificazione in particolare, a norma del suo secondo comma, lett. c , della data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato . Ed essa, integrante il contenuto del contratto individuale tra la parti sub specie di individuazione dell'avente diritto, è consistita nell'assegnazione provvisoria del prof. I. , titolare per l'insegnamento di lingua francese, a norma dell'art. 475 d.lg. 297/1994, disposta con decreto del Provveditore agli Studi di Avellino del 27 settembre 2000, comunicata il giorno successivo dal predetto dirigente scolastico alla prof. D.M. e comportante la cessazione degli effetti del contratto di lavoro appunto dalla data suindicata documenti inseriti in copia tra pg. 10 e pg. 11 del ricorso . Sicché, non appare corretta la limitazione operata invece dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata, da correggere pertanto nella motivazione ai sensi dell'art. 348, ult. comma c.p.c. della cessazione del contratto a termine per nomina dell'avente diritto all'ipotesi di attribuzione della cattedra in via definitiva al docente di ruolo, a norma dell'art. 40, secondo comma l. 449/1997, ben potendo essa aversi anche per sua assegnazione provvisoria come incontestabilmente avvenuto dandone atto la stessa ricorrente, sia pure per dolersene , sulla base di un'argomentata valutazione discrezionale ritenuto di dover procedere ad una rielaborazione delle operazioni di mobilità territoriale per l'anno 2000/2001 per le classi A 245 - Lingua Straniera Francese tenendo conto dei posti lasciati vacanti da docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo all'Istruzione Secondaria di 2^ grado con decorrenza 1.9.2000 dell'autorità amministrativa competente provveditore agli studi nel decreto del Provveditore agli studi inserito tra pg. 5 e pg. 6 del ricorso , insindacabile da questo giudice. Ebbene, il profilo dell'assegnazione provvisoria non è stato oggetto di alcun quesito adeguatamente formulato, posto che il solo pertinente, a conclusione del secondo motivo Dica la Corte se il prof. I. , in applicazione dell'art. 475 della L. 297/1994 e dei documenti indicati, sia l'avente diritto alla cattedra di francese presso l'Istituto De Sanctis di OMISSIS si risolve in una generica istanza di decisione sull'esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo Cass. 25 settembre 2007, n. 19892 ed è pertanto inidoneo a far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l'errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione della ricorrente, la regola da applicare Cass. 7 aprile 2009, n. 8463 . Né, infine, l'assegnazione provvisoria disposta ha violato alcun diritto di precedenza infondatamente rivendicato da D.M.G. , o alcuna disposizione in merito a condizioni di vacanza di cattedra, secondo quanto previsto dagli artt. 475, terzo comma d.lg. 297/1994 Le assegnazioni provvisorie di sede sono disposte per cattedre o posti comunque disponibili per l'intero anno scolastico e 10, nono comma dell'accordo collettivo nazionale decentrato del 26 luglio 2000 Le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere disposte solo su posti e cattedre la cui vacanza sia accertata per l'intero anno scolastico e per l'intero orario di cattedra , posto che la nomina a supplente della ricorrente era stata disposta, come risultante dal contratto individuale sopra scrutinato, non già per l'intero anno scolastico, ma fino alla nomina dell'avente diritto, come qui appunto individuato. Dalle superiori argomentazioni, esaustive di ogni profilo devoluto con i mezzi congiuntamente esaminati ed assorbenti il sesto violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e vizio di motivazione per difetto di prova, a carico di parte datoriale, della sussistenza dei requisiti di avente diritto alla cattedra di lingua francese del prof. I. ed il settimo motivo violazione e falsa applicazione dell'art. 1418 c.c. in riferimento all'art. 1, quinto comma l. 326/1984 e dell'art. 40, secondo comma l. 449/1997, per nullità dell'interpretazione della clausola contrattuale di risoluzione del contratto tra le parti nell'individuazione dell'avente diritto nel prof. I. , discende il rigetto del ricorso palesemente inconferente, infine, il quarto motivo violazione e falsa applicazione degli artt. 1372, 1373 c.c. e vizio di motivazione per illegittima cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato della ricorrente per inapplicabilità delle norme di diritto privato al rapporto di pubblico impiego privatizzato in esame. La mancata costituzione in giudizio delle parti vittoriose esime il collegio dall'assunzione di provvedimenti sulle spese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso nulla sulle spese.