Retribuzione aggiuntiva: a quali segretari comunali spetta?

La retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate – che fa parte del trattamento economico in godimento presso l’ultima sede di servizio – non compete anche ai segretari che si trovino a disposizione dell’Agenzia Autonoma Gestione Albo Segretari Comunali o, per loro iniziativa, in posizione di distacco presso altra amministrazione, in quanto l’art. 43, comma 1, del CCNL Segretari Comunali si riferisce ai soli segretari collocati in disponibilità ed utilizzati per le esigenze dell’Agenzia e non a tutti i segretari in disponibilità.

Con la sentenza n. 25244, depositata il 15 dicembre 2015, la Corte di Cassazione dà continuità al suo orientamento in tema di retribuzione aggiuntiva per i segretari comunali. La doglianza. Un segretario comunale lamentava il mancato pagamento della retribuzione aggiuntiva a lui spettante per essere in diponibilità presso segreteria convenzionata e destinato non alle necessità dell’Agenzia Autonoma di Gestione Albo Segretari Comunali, bensì ad incarichi di reggenza o supplenza. La normativa di riferimento è contenuta nel CCNL Segretari Comunali che prevede che il personale in disponibilità, utilizzato per le esigenze dell’Agenzia, e che percepisce il trattamento economico relativo all’ultima sede di servizio, possa beneficiare di una retribuzione aggiuntiva nel caso in cui l’Agenzia si avvalga delle prestazione del segretario per far fronte a proprie carenze organiche. In ogni caso, la retribuzione maggiorata deve essere limitata alle disponibilità del bilancio dell’Agenzia. Alla normativa collettiva si aggiunge il d.P.R. n. 465/1997, il cui art 10 prevede che i segretari che ricoprono sedi di segreteria convenzionate spetta una retribuzione mensile aggiuntiva ed il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da un comune all’altro comunque comuni riunti in convenzione . Il CCNL applicabile regola, poi, l’entità delle retribuzione aggiuntiva. Continuità di orientamento. La questione era già stata trattata dalla Suprema Corte che, con la sentenza n. 7458/2012, aveva attribuito il diritto a percepire la retribuzione aggiuntiva ai soli segretari comunali che, essendo in disponibilità, prestavano il loro servizio presso la medesima Agenzia. Venivano quindi esclusi i segretari che si trovavano a disposizione dell’Agenzia, ma non erano da questa utilizzati, o che si trovavano, per loro iniziativa, in posizione di distacco presso una diversa amministrazione pubblica. La ratio legis è primo parametro di interpretazione In primo luogo è bene osservare la lettera della norma. L’art. 43, comma 1, del CCNL Segretari Comunali e Provinciali nella sua formulazione vigente nel 2001, applicabile ratione temporis elenca le voci stipendiali che fanno parte del trattamento economico in godimento presso l’ultima sede di servizio da corrispondere ai segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità, di cui all’art 19 comma 7 del d.P.R. n. 465/1997. Nel predetto elenco è inclusa anche la retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate . Tuttavia, il citato d.P.R. non considera la semplice situazione di disponibilità bensì alla posizione di disponibilità dei segretari che siano utilizzati per le esigenze dell’Agenzia. Vi è, quindi, l’ulteriore elemento dell’effettivo utilizzo del segretario da parte dell’Agenzia. Tale disposizione è in linea con la ratio dell’intero impianto normativo, ossia, da un lato incentivare l’utilizzo dei segretari in disponibilità e la disponibilità medesima, attraverso trattamenti retributivi ulteriori dall’altro lato, tali benefici devono rispettare i limiti del bilancio dell’Agenzia. Se così non fosse, il pagamento della retribuzione aggiuntiva sarebbe enormemente gravoso e, probabilmente, esorbitante dalle disponibilità del bilancio.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 17 novembre – 15 dicembre 2015, n. 25244 Presidente Macioce – Relatore Blasutto Svolgimento del processo La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza depositata il 19 maggio 2009, ha confermato la sentenza del locale Tribunale, che, in accoglimento della domanda proposta da M.I.G. , segretario comunale, aveva condannato l'Agenzia Autonoma Gestione Albo Segretari Comunali e Provinciali al pagamento, in favore del ricorrente, per il periodo di collocamento in disponibilità, del trattamento economico aggiuntivo per sede convenzionata previsto dall'art. 45, comma 1, CCNL, il quale dispone che ai segretari che ricoprono sedi di segreteria convenzionate compete una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva di cui all'art. 37, comma 1, lett. da a ad e in godimento. Il ricorrente aveva rivendicato tale trattamento economico in virtù di quello goduto presso le sedi convenzionate sino al momento della sua collocazione in disponibilità. Il ricorso dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali domanda la cassazione della sentenza per un motivo resiste, con controricorso, M.I.G. . Motivi della decisione Con il motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell'art. 43, comma 1, del c.c.n.l. dei segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001, degli artt. 7 e 19 d.P.R. 465/97 e dell'art. 101 d.lgs. 267/2000. Si sostiene che il complesso di tali norme impone di limitare l'attribuibilità della retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate soltanto ai segretari in disponibilità utilizzati per esigenze dell'Agenzia stessa. Si formula un quesito di diritto del seguente tenore se abbia errato la Corte di appello di Catanzaro nell'aver riconosciuto al ricorrente segretario comunale in posizione di disponibilità e destinato non alle necessità di funzionamento dell'Agenzia, ma a incarichi di reggenza o supplenza, il trattamento economico dal medesimo richiesto, dal momento che un'esatta interpretazione delle norme portate dall'art. 101 d.lgs. 267/2000 e dell'art. 43, comma 1, C.C.N.L. di categoria di cui all’accomma 16 maggio 2001, postula che il personale in disponibilità utilizzato per le esigenze dell'Agenzia che percepisce il trattamento economico in godimento nell'ultima sede di servizio fra cui, per disposizione contrattuale, è compresa l'indennità per sedi convenzionate, è soltanto quello di cui si avvale l'Agenzia ad integrazione della propria dotazione organica, nei limiti di bilancio, per le proprie necessità di funzionamento e che soltanto, dunque, per i precitati segretari comunali e provinciali trova applicazione il disposto contrattuale di cui all'art. 43 del summenzionato C.C.N.L Il ricorso merita accoglimento. La questione oggetto della controversia è stata già esaminata da questa Corte in analoga fattispecie e decisa con la sentenza n. 7458 del 2012, la quale ha affermato che, in tema di rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali, la retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate che fa parte del trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio non compete anche ai segretari che si trovino a disposizione dell'Agenzia o, per loro iniziativa, in posizione di distacco presso altra amministrazione, in quanto l'art. 43, comma 1, del c.c.n.l. dei segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001 richiama esclusivamente l'art. 19, comma 7, del d.P.R. n. 465 del 1997 e, dunque, si riferisce ai soli segretari collocati in disponibilità ed utilizzati per le esigenze dell'Agenzia, e non a tutti i segretari in disponibilità, dovendosi ritenere una diversa e più estesa interpretazione estranea alla volontà delle parti ed in contrasto con la ratio della normativa, atteso il gravoso onere di spesa che determina a carico dell'Agenzia. Di seguito i passi fondamentali della pronuncia L'art. 43, comma 1, del c.c.n.l. dei segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001 da applicare nella specie, ratione temporis , elenca le voci stipendiali che fanno parte del trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio da corrispondere ai segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità di cui all'art. 19, comma 7, del cit. D.P.R. . Nel suddetto elenco è inclusa anche la retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate . Nell'interpretazione della disposizione in oggetto il richiamo all'art. 19, comma 7, del cit. D.P.R., non può considerarsi come riferito alla semplice situazione di disponibilità, in quanto, sulla base di una interpretazione letterale e logico-sistematica, esso non può non essere considerato come riferito esclusivamente ai segretari comunali e provinciali collocati in posizione di disponibilità ed utilizzati per le esigenze dell'Agenzia di cui all'art. 7, comma 1 cui si riferisce l'art. 19, comma 7 citato , cioè a quelli dei quali, a rotazione, l'Agenzia avente una dotazione organica fissata nel limite massimo di sessanta unità è stata abilitata ad avvalersi, per le esigenze del proprio funzionamento, nei limiti delle disponibilità di bilancio dell'Agenzia medesima, secondo quanto espressamente prescrive il citato art. 7, comma 1. È del tutto evidente che se l'art. 43, comma 1, in argomento avesse inteso riferirsi a tutti i segretari comunali e provinciali in disponibilità avrebbe richiamato il citato art. 19, comma 1 il quale contiene la definizione di collocamento in disponibilità ed ha, quindi, portata generale mentre se il richiamo è stato fatto al comma 7 non è possibile attribuire alla clausola contrattuale un significato diverso da quello palesemente voluto dalle parti contraenti, tanto più che una simile operazione ermeneutica si pone anche in contrasto con la ratio della normativa richiamata dal contratto collettivo, principalmente per il profilo che si traduce in un impegno di spesa a carico dell'Agenzia molto gravoso probabilmente esorbitante dalle disponibilità del relativo bilancio espressamente contemplate dell'art. 7, comma 1, cit. e del tutto ingiustificato. Va, infatti, considerata quale è la genesi dell'emolumento di cui si tratta. In base al D.P.R. n. 465 del 1997, art. 10, comma 3 ai segretari che ricoprono sedi di segreteria convenzionate spetta una retribuzione mensile aggiuntiva ed il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno ad altro dei comuni riuniti in convenzione per l'esercizio delle relative funzioni. Il contratto collettivo di lavoro di cui all'art. 17, comma 74, della legge determina l'entità della retribuzione aggiuntiva in base al numero dei comuni convenzionati e alla complessità organizzativa degli stessi. L'art. 45, comma 1, del c.c.n.l. suindicato stabilisce che 1. Al segretario che ricopre sedi di segreteria convenzionate compete una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva di cui all'art. 37, comma 1, da a ad e in godimento composta da trattamento stipendiale indennità integrativa speciale retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita retribuzione di posizione maturato economico annuo, ove spettante . 2. Al segretario titolare di segreterie convenzionate, per l'accesso alle diverse sedi, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili. 3. Gli oneri conseguenti all'applicazione dei commi 1 e 2 si ripartiscono tra i diversi enti interessati secondo le modalità stabilite nella convenzione. Ne deriva che se può avere una logica ed essere compatibile con i principi generali che regolano la corresponsione del trattamento economico dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, indicati nel D.Lgs. n. 165 del 2001 che un emolumento del suddetto tipo continui ad essere corrisposto per il periodo in cui a rotazione il segretario che ne è beneficiario viene collocato in disponibilità ed utilizzato per esigenze dell'Agenzia, è del tutto evidente che la corresponsione di simile emolumento non è più giustificata quando il segretario si trovi a disposizione dell'Agenzia o, per sua iniziativa, in posizione di distacco presso una diversa Amministrazione come accade nella specie . A tali principi, che questo Collegio condivide, va data continuità. Pertanto, la sentenza impugnata va cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito ex art. 384, secondo comma, c.p.c., con il rigetto dell'originaria domanda. In una valutazione complessiva dell'esito della lite, tenuto conto che all'epoca del giudizio di merito la giurisprudenza di legittimità in argomento non si era ancora formata, le relative spese vanno compensate tra le parti, mentre sono poste a carico del controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originaria domanda compensa le spese dei gradi di merito e condanna il controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.