Biglietti per il cinema: errori della cassiera e ammanchi per la società. Niente licenziamento

Gestione complicata per la dipendente delle procedure relative ai tickets ottenuti dai clienti grazie alla convenzione con una compagnia telefonica. In tre mesi quasi 300 biglietti gratuiti emessi irregolarmente e ben 2mila euro mancanti nelle casse del cinema. La condotta della lavoratrice, però, è colposa, e punibile con una sanzione conservativa.

Errori a ripetizione per la cassiera del cinema. A creare problemi è la gestione di biglietti gratuiti, frutto della convenzione con una compagnia telefonica. Notevoli gli ammanchi per la società proprietaria della struttura. Ma, nonostante tutto, è eccessivo il licenziamento della lavoratrice. Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 24169/15 depositata oggi Convenzione. Chiara la contestazione dell’azienda. Grazie a una ispezione è emersa da parte della dipendente, adibita al servizio cassa, una gestione irregolare dei biglietti gratuiti relativi alla promozione convenzionata con un operatore telefonico , gestione da cui erano derivati cospicui ammanchi di cassa . Duro il provvedimento adottato nei confronti della lavoratrice licenziamento. Tale scelta viene così motivata dall’azienda l’emissione dei biglietti non è stata preceduta dalla corrispondente registrazione Pos secondo la procedura ordinaria, né da autorizzazione da parte del personale addetto, prevista in caso di malfunzionamento del Pos , e, soprattutto, il fondo cassa, a fine turno non ha dato risultati corrispondenti al valore dei biglietti convenzionati emessi senza giustificazione . Tutto ciò è sufficiente, secondo i legali della società, per considerare certa l’appropriazione indebita di ingenti somme aziendali da parte della lavoratrice . Sanzione. Ma la visione delineata dall’azienda è valutata dai Giudici di merito non così grave da dar luogo a un allontanamento del lavoratore. Così, in appello viene annullato il licenziamento , con conseguente reintegra della lavoratrice che ottiene anche l’ indennità risarcitoria . Nessun dubbio, sia chiaro, sulla condotta della donna, consistita nella emissione di 285 biglietti con un mancato introito di circa 2mila euro nell’arco di tre mesi, in violazione delle norme procedurali necessarie per tracciare l’emissione dei biglietti in convenzione, al fine di ottenerne il rimborso . Però tale comportamento è valutato come colposo , non essendo emersi, sottolineano i Giudici, elementi idonei a far ritenere che la cassiera avesse consapevolmente emesso biglietti gratuiti con modalità non corrette sì da non consentirne il rimborso . Peraltro, non è stata raggiunta alcuna prova della appropriazione indebita da parte della lavoratrice di importi versati dai clienti che avevano avuto accesso al cinema con biglietti emessi in convenzione . Di conseguenza, i Giudici ritengono eccessivo il licenziamento , essendo più logica l’applicazione di una sanzione conservativa , come la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni . E ora in Cassazione la visione tracciata in appello viene confermata in via definitiva. Inutili le obiezioni dell’azienda, finalizzate a evidenziare la gravità del comportamento della cassiera. Vittoria per la dipendente, che vede ribadita la illegittimità del licenziamento . Riflettori puntati, in particolare, sulla verifica dei fatti compiuta dai Giudici di secondo grado. E su questo fronte in Cassazione viene ritenuto legittimo l’inquadramento dell’operato della lavoratrice nell’ambito delle condotte punibili con sanzione conservativa , alla luce delle previsioni sancite dal contratto collettivo per i dipendenti di esercizi cinematografici e cinema-teatrali .

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 21 ottobre – 26 novembre 2015, numero 24169 Presidente Roselli – Relatore Lorito Svolgimento del processo Con ricorso ex articolo 1 commi 47-49 1.92/12 The Space Cinema 2 s.p.a. adiva il Tribunale di Roma chiedendo accertarsi la legittimità del recesso per giusta causa intimato in data 10/6/13 nei confronti di P.G., o, in subordine, dichiararsi la risoluzione del rapporto per giustificato motivo soggettivo. A fondamento del ricorso la società deduceva che,. a seguito di ispezione svoltasi in data 18/4/13, era emersa da parte della dipendente - adibita al servizio cassa presso il Cinema Multisala Odeon di Milano - una gestione irregolare dei biglietti gratuiti relativi alla promozione convenzionata con l'operatore telefonico H3G, da cui erano derivati cospicui ammanchi di cassa. Rimarcava altresì la ricorrente che l'emissione di tali biglietti non era stata preceduta dalla corrispondente registrazione P.O.S. point of sale - punto vendita secondo la procedura ordinaria, né da autorizzazione da parte del personale addetto, prevista in caso di malfunzionamento del P.O.S Il fondo cassa, a fine turno, non aveva dato risultati corrispondenti al valore dei biglietti H3G .emessi senza giustificazione, sicché evidente doveva ritenersi l'appropriazione indebita, da parte della lavoratrice, di ingenti somme aziendali. Si costituiva in giudizio la P. che contestava il fondamento del ricorso chiedendo in via riconvenzionale accertarsi la nullità del licenziamento in quanto discriminatorio ed in ogni caso, la sua nullità per insussistenza del fatto contestato con condanna alla reintegra nel posto di lavoro ed al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale subito. Il giudice adito, all'esito della fase sommaria di cui all'articolo 1 1.92/12, respingeva il ricorso délia società, annullava il licenziamento intimato alla P. e ne ordinava la reintegra nel posto di lavoro con tutti gli effetti risarcitori previsti dalla legge. Avverso detto provvedimento The Space Cinema s.p.a. proponeva opposizione che veniva accolta dal Tribunale di Roma con provvedimento di declaratoria di legittimità del provvedimento espulsivo irrogato. Sul reclamo interposto dalla lavoratrice, la Corte d'Appello di Roma riformava la pronuncia del Tribunale della stessa sede, annullava il licenziamento e condannava la società reclamata a reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro nonché a corrisponderle l'indennità risarcitoria ex articolo 18 comma 4 commisurata alla retribuzione globale di fatto, nei limiti di dodici mensilità. Nel pervenire a tali conclusioni la Corte osservava, per quel che in questa sede interessa, che a la condotta oggetto di contestazione era consistita nella emissione di 285 biglietti con un mancato introito di circa duemila euro nell'arco di tre mesi, in violazione delle norme procedurali necessarie per tracciare detta emissione di biglietti in convenzione con H3G, al fine di ottenerne il rimborso b detto comportamento era da ritenersi colposo, non essendo emersi elementi idonei a far ritenere che la ricorrente avesse consapevolmente emesso biglietti gratuiti con modalità non corrette si da non consentirne il rimborso c non era stata raggiunta alcuna prova della appropriazione indebita da parte della P., di importi versati dai clienti che avevano avuto accesso al cinema con biglietti emessi in convenzione d la condotta così qualificata della lavoratrice, era inquadrabile nella previsione di cui all'articolo 31 c.c.numero l. di settore secondo cui danno luogo a sanzione conservativa le infrazioni del lavoratore alle norme del contratto ed a quelle aziendali a seconda della gravità delle mancanze, con la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino. a tre giorni nei casi in cui, per le mansioni svolte dall'interessato, le infrazioni rivestano carattere di particolare gravità. La Corte distrettuale osservava, quindi che la violazione di regole aziendali - quale quella posta in essere dalla P. - era stata valutata dalle parti sociali quale comportamento meritevole di sanzione conservativa, così pervenendo alla applicazione del novellato articolo 18 comma 4 1.300/70. Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione la società sostenuto da cinque motivi illustrati da memoria ex articolo 378 c.p.c. Resiste con controricorso la parte intimata. Motivi della decisione Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli articolo 2106 e 2119 c.c. Si stigmatizza l'impugnata sentenza per aver omesso l'esame di fatti decisivi ai fini della determinazione della lesione del vincolo fiduciario e del giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto all'infrazione, tralasciando di considerare la reiterazione della condotta posta in essere dalla lavoratrice la peculiarità delle mansioni da essa svolte che postulavano un elevato grado di diligenza la circostanza che, a seguito del recesso intimato, non erano stati registrati ammanchi di cassa riconducibili alle. irregolarità descritte. Si lamenta, in sintesi, che l'iter motivazionale percorso dalla Corte distrettuale sia affetto da lacunosità, contraddittorietà, omessa valutazione di circostanze rilevanti e decisive al fine della qualificazione della condotta assunta dalla lavoratrice nell'ambito del ricordato giudizio di proporzionalità della sanzione irrogata. Il motivo è privo di pregio. Non può sottacersi, che, con detto motivo, sotto il profilo della violazione di legge, la ricorrente tende, a pervenire, inammissibilmente, ad una rinnovata considerazione, nel merito, della condotta ascritta alla dipendente. Va infatti, rimarcato che, in tema 'di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa vedi Cass. 16 luglio 2010 numero 16698, cui adde Cass. 18 novembre 2011 numero 24253 . Nella specie ricorre proprio siffatta ultima ipotesi in quanto la violazione di legge viene dedotta appunto mediante la contestazione della valutazione delle risultanze di causa la cui censura è ammissibile, in sode di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione, che qui non viene denunciato, ma non sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di legge. Esigenze di completezza espositiva, inducono, peraltro, a rimarcare per consolidato orientamento di questa Corte, la motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l'obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, 'invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest'ultimo tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione in termini, di recente, Cass. 4 aprile 2014 numero 8008, Cass. SS.UU.25 ottobre 2013 numero 24148 . Nello specifico, sotto il profilo motivazionale, la sentenza impugnata, per quello che riguarda il richiamato accertamento, appare congrua e formalmente coerente con equilibrio dei vari elementi con i dati istruttori acquisiti che ne costituiscono la struttura argomentativa, sicché è precluso a questa Corte qualsiasi sindacato di legittimità. Con il secondo mezzo di impugnazione, si denuncia violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato di cui all'articolo 112 c.p.c Si lamenta che i giudici del gravame abbiano d'ufficio argomentato in ordine alla applicabilità alla fattispecie di una sanzione conservativa, introducendo un thema decidendum eterogeneo rispetto a quello su cui era modulato il ricorso della lavoratrice, che aveva fatto leva esclusivamente sulla insussistenza del fatto contestato. La censura è priva di pregio. Nella giurisprudenza di questa Corte vedi Cass. 31 gennaio 2011 numero 2297 è infatti consolidato il principio in base al quale il vizio di extrapetizione o di ultrapetizione ricorre solo quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti e pronunciando oltre i limiti del petitum e delle eccezioni hinc ed inde dedotte, ovvero su questioni che non siano state sollevate e che non siano rilevabili d'ufficio, attribuisca alla parte un bene non richiesto, e cioè non compreso nemmeno implicitamente o virtualmente nella domanda proposta. Si è altresì precisato Cass.24 luglio 2012 numero 12943 che in materia di procedimento civile, l'applicazione del principio iura novit curia , di cui all'articolo 113, comma primo, cod. proc. civ., fa salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale regola deve essere, peraltro, coordinata con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all'articolo 112 cod. proc. civ., che viene violato quando il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d' ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato resta, in particolare, preclusa al giudice la decisione basata non già sulla diversa qualificazione giuridica del rapporto, ma su diversi elementi materiali che inverano il fatto costitutivo della pretesa. Ne consegue che tale vizio deve essere escluso qualora il giudice, contenendo la propria decisione entro i limiti delle pretese avanzate o delle eccezioni proposte dalle parti, e riferendosi ai fatti da esse dedotti, abbia fondato la decisione stessa sulla valutazione unitaria delle risultanze processuali, pur se in base ad argomentazioni o considerazioni non prospettate dalle parti medesime. Corollario di quanto sinora detto è che la pronuncia impugnata, collocandosi nel solco dei dicta giurisprudenziali ai quali si è fatto richiamo, si sottrae alle critiche formulate giacché, senza assumere a fondamento del decisurn fatti diversi rispetto a quelli che definiscono il diritto azionato, ha proceduto alla doverosa verifica prevista dall'articolo l8 comma 4 1.300/70 come novellato dalla l. numero 92/12, dell'inquadramento del fatto contestato nell'ambito delle condotte punibili con sanzione conservativa sulla scorta delle previsioni sancite dal contratto collettivo di settore. Anche detto secondo motivo non merita, pertanto, accoglimento. Con il terzo mezzo di impugnazione è denunciata violazione e falsa applicazione degli articolo 30 e 31 c.c.numero l. dipendenti esercizi e cinema teatrali. Si deduce che, diversamente da quanto argomentato dalla Corte distrettuale, la condotta posta in essere dalla lavoratrice, integrava una ipotesi di svolgimento non diligente delle mansioni di cassiera a lei ascritte ed una patente violazione delle istruzioni impartite dai superiori che, ai sensi dell'articolo 31 c.c.numero l. giustificava l'irrogazione della sanzione espulsiva Con il quinto mezzo di impugnazione, che, presupponendo la soluzione di questioni giuridiche connesse, può essere trattato unitamene al terzo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 18 1.300/70. Si osserva che la disposizione, per la concessione del regime reintegratorio, impone certezza sulla corrispondenza della condotta a quelle punibili con sanzione conservativa, nella specie insussistente, dal momento che la condotta contestata non è inquadrabile con chiarezza nelle condotte punibili con sanzione conservativa ai sensi della contrattazione collettiva di settore. I motivi presentano profili di improcedibilità. Si impone infatti l'evidenza dell'inadempimento da parte ricorrente, dell'onere su di essa gravante ai sensi dell'articolo 369, secondo comma, numero 4, cod. proc. civ., di depositare, a pena di improcedibilità, copia dei contratti o degli accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda. Detto onere può essere adempiuto, in base al principio di strumentalità delle forme processuali - nel rispetto del principio di cui all'articolo 111 Cost., letto in coerenza con l'articolo 6 della CEDU, in funzione dello scopo di conseguire una decisione di merito in tempi ragionevoli - anche mediante la riproduzione, nel corpo dell'atto d'impugnazione, della sola norma contrattuale collettiva sulla quale si basano principalmente le doglianze, purché il testo integrale del contratto collettivo sia stato prodotto nei precedenti gradi di giudizio e, nell'elenco degli atti depositati, posto in calce al ricorso, vi sia la richiesta, presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, di trasmissione del fascicolo d'ufficio che lo contiene, risultando forniti in tal modo alla S.C. tutti gli elementi per verificare l'esattezza dell'interpretazione offerta dal giudice di merito vedi Cass. 7 luglio 2014 numero 15437, Cass. S.U. 7 novembre 2013 numero 25038 . In altri termini, il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell'omessa o erronea valutazione di un documento ovvero di una disposizione contrattuale collettiva da parte del giudice di merito, ha il duplice onere - imposto dall'articolo 366 c.p.c., comma 1, numero 6 - di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. Nello specifico, pur essendo la disposizione contrattuale trascritta nel suo contenuto, non risulta integrata da alcuna indicazione circa l'avvenuta produzione del testo' integrale del contratto collettivo e la sede in cui quel documento sia rinvenibile. Privo di pregio, è, infine, il quarto motivo con il quale la società ha denunciato omessa motivazione sulla domanda di conversione del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo. La ricorrente si è limitata a dedurre di aver riproposto nella memoria di costituzione del giudizio di reclamo, un'eccezione di conversione del recesso in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, con riconoscimento in favore della lavoratrice, della sola indennità sostitutiva del preavviso senza riportare lo specifico tenore delle difese articolate. Il tenore della critica formulata non si presenta coerente con il principio affermato da questa Corte e che va qui ribadito, vedi ex plurímis, Cass. 4 luglio 2014 numero 15367 alla cui stregua, affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell'articolo 112 cod. proc. civ., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un'eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall'altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primis , la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi. Ove, quindi, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato articolo 112 cod. proc. civ., riconducibile alla prospettazione di un'ipotesi di error in procedendo per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto processuale , detto vizio, non essendo rilevabile d'ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all'adempimento da parte del ricorrente - per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l'altro, il rinvio per relationem agli atti della fase di merito - dell'onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi. In definitiva, alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso va respinto. In considerazione della alternanza - quanto all'esito della controversia - nelle fasi e nei gradi del giudizio di merito nonché della natura delle questioni oggetto del thema decidendum, le spese del presente giudizio di cassazione vanno integralmente compensate fra le parti. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa fra le parti le spese del presente giudizio. Ai sensi dell'articolo 13 comma 1 quater d.p.r. numero 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.