È sempre ammessa la portabilità da un fondo di previdenza complementare ad un altro

La posizione previdenziale è ciò che risulta dai finanziamenti, a forme di previdenza complementare, effettuati sia dal datore di lavoro che dal lavoratore. Essa rappresenta il valore che, tenuto conto delle caratteristiche e della specifica disciplina di ciascuna forma pensionistica, il singolo iscritto ha maturato nel programma previdenziale, valore che è determinabile in relazione alla durata del periodo di iscrizione dell’interessato e dell’apporto contributivo. Il conto individuale, invece, è nozione che attiene alla modalità di gestione del fondo.

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24105, depositata il 25 novembre 2015. Il caso. La Corte di Appello di Bologna, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettava la domanda di due iscritti al Fondo Pensioni del Personale della Banca Nazionale del Lavoro, intesa ad ottenere il trasferimento presso il fondo di previdenza complementare del nuovo datore di lavoro della contribuzione versata da quello precedente al relativo fondo. Ritenevano in particolare i Giudici di merito l’art. 10, d.lgs. n. 124/1993 a mente del quale ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, lo statuto del fondo pensione deve consentire [ ] il trasferimento presso altro fondo pensione complementare, cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività [ ] fosse limitata ai soli regimi complementari c.d. a capitalizzazione pura , nei quali l’importo delle prestazioni era unicamente collegato alla contribuzione versata. Nel caso di specie, la contribuzione aggiuntiva del 4% versata dal datore di lavoro era destinata a confluire non già nel conto individuale del dipendente, bensì in un conto generale relativo – in virtù del principio solidaristico – alla collettività indifferenziata degli iscritti, ragion per cui la posizione individuale dei richiedenti non poteva essere trasferita al nuovo fondo. Contro tale sentenza i due lavoratori proponevano ricorso alla Corte di Cassazione, articolando un unico motivo. Posizione individuale e conto individuale . In particolare, ad avviso dei ricorrenti, la Corte di merito aveva errato nell’interpretare l’art. 13 dello statuto del Fondo Pensioni BNL, nel senso che la limitazione della restituzione all’iscritto dei soli contributi dallo stesso versati era stata illegittimamente fondata sull’inesatta individuazione della nozione di posizione individuale , confusa con quello che gli artt. 27 e 28 dello stesso statuto definiscono conto individuale . Nozione, la prima, che deve intendersi riferita ai versamenti affluiti sul conto individuale dell’iscritto e da una parte cospicua dei versamenti effettuati dal datore di lavoro sul conto generale. Doveva quindi ritenersi ammissibile, ad avviso dei ricorrenti, la portabilità della posizione previdenziale da un fondo preesistente c.d. a prestazione definita nei quali i versamenti dei lavoratori vengono periodicamente adeguati al fine di costituire una rendita di ammontare predeterminato ad un fondo c.d. a capitalizzazione individuale nei quali la contribuzione di ogni singolo aderente affluisce in appositi conti individuali, con il che la prestazione finale sarà commisurata all’entità dei versamenti effettuati e dei rendimenti ottenuti , atteso che anche nell’ambito di questi ultimi è enucleabile e quantificabile una posizione individuale. La posizione individuale è sempre trasferibile. Motivo che viene condiviso dalla Cassazione la quale, affermando il principio esposto in massima, accoglie il ricorso decidendo nel merito la controversia. Sull’argomento, infatti, era nel tempo sorto un contrasto nella giurisprudenza di legittimità recentemente composto dalle SS.UU., con la sentenza n. 477 del 15 gennaio 2015, la quale – in estrema sintesi – ha ritenuto tutti gli argomenti addotti per sostenere l’inapplicabilità della disciplina sulla portabilità ai fondi preesistenti a capitalizzazione collettiva o a ripartizione non convincenti . Ciò in quanto, la volontà del Legislatore parrebbe quella di riconoscere la più ampia portabilità con riferimento a tutti i fondi, indipendentemente dai vari elementi di complessità che possono, in concreto, rendere più complessa l’operazione di trasferimento qualora il fondo non sia a capitalizzazione individuale, bensì a ripartizione o a capitalizzazione collettiva. La ratio che ha ispirato il Legislatore, secondo il condivisibile avviso della Corte, è da rinvenirsi nella volontà di garantire il perseguimento di più elevati livelli di copertura previdenziale, che costituisce il principio guida della legge delega in materia di previdenza complementare [ ] nonché la necessità di predisporre strumenti per consentire ai lavoratori, esposti al frammentarsi della vita lavorativa, di non subire o quanto meno attenuare i contraccolpi sul versante previdenziale .

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 7 ottobre – 25 novembre 2015, numero 24105 Presidente Curzio – Relatore Arienzo Fatto e diritto La causa è stata chiamata all'adunanza in camera di consiglio del 7 ottobre 2015, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione, redatta a norma dell'art. 380 bis c.p.c. Con sentenza del 27.3.2013, la Corte di appello di Bologna, in accoglimento del gravame proposto dai Fondo Pensioni del Personale della Banca Nazione del Lavoro ed in riforma della pronunzia del Tribunale dello stesso circondario, respingeva le domanda proposte da C.G. e da N.G. intese ad ottenere il trasferimento presso il Fondo di previdenza del nuovo datore di lavoro della contribuzione versata dalla parte appellante, precedente datrice di lavoro, al relativo fondo e condannava il Fondo di destinazione a restituire all'appellante quanto ricevuto in dipendenza della decisione di primo grado. Rilevava il giudice del gravame che l'immediata applicabilità dell'art. 10 del d.lgs. 124/93, in punto di trasferibilità o riscatto delle relative posizioni previdenziali anche ai pregressi fondi di pensione complementare, con conseguente nullità di eventuali disposizioni statutarie contrastanti, era limitata ai soli regimi complementari a capitalizzazioni pura, nei quali cioè l'importo delle prestazioni era correlato unicamente alla contribuzione versata e che in tal senso era orientata la prevalente giurisprudenza di legittimità e di merito. Con riferimento al caso di specie osservava la Corte del merito che la contribuzione del 4%, contrariamente alle ritenute a carico del dipendente e pacificamente trasferite, ai sensi della disciplina statutaria di cui all'art. 27 ratione temporis vigente era destinata a confluire non già nel conto individuale del dipendente contribuzione sulla base della quale era anche calcolata la prestazione , ma in un conto generale relativo, in ossequio al principio solidaristico, alla collettività indifferenziata degli iscritti. Per la cassazione di tale decisione ricorrono il C. e la D.N. , affidando l'impugnazione ad unico motivo. Entrambi i Fondi sono rimasti intimati. I ricorrenti denunziano, in relazione all'art. 360, numero 3 cpc, violazione ed erronea applicazione degli artt. 10 e 18 del D. lgs 21.4.1993 numero 124, 2123 c.c., osservando che la lettura della previsione statutaria dell'art. 13 comma 4 nel senso della limitazione della restituzione all'iscritto dei soli contributi dallo stesso versati era da ritenere erronea in quanto fondata sull'inesatta individuazione della posizione individuale con quello che gli artt. 27 e 28 dello stesso Statuto definiscono come conto individuale . Rileva che la posizione individuale del lavoratore risulta composta dai versamenti affluiti sul conto individuale e da una parte cospicua dei versamenti effettuati dal datore di lavoro sul conto generale e che lo Statuto non ponga la pretesa equazione tra posizione individuale e conto individuale che la Corte bolognese ha fatto propria. Evidenzia come il recente orientamento di legittimità sia nel senso che in tema di fondi previdenziali integrativi devono ritenersi ammessi il riscatto o, in alternativa, la portabilità della posizione previdenziale, ai sensi dell'art. 10 d. lgs. 21 aprile 1993 numero 124, da un fondo preesistente c.d. a prestazione definita, che si avvale, ai fini della determinazione delle risorse necessarie, del meccanismo della ripartizione, ad un fondo a capitalizzazione individuale posto che anche nell'ambito dei fondi a ripartizione è enucleabile e quantificabile una posizione individuale, secondo le metodologie di calcolo elaborate dalla statistica e della matematica attuariale. Anche la evoluzione della produzione legislativa in materia art. 3 d. lgs. 47/00, l'art. 1 comma 2 lett. e punto 3 della legge delega numero 243/04 e art. 14 d. lgs. 252/05 è, secondo i ricorrenti, nel senso di svalutare integralmente l'opzione ermeneutica che esclude la portabilità ed il riscatto nell'ambito dei fondi a ripartizione, sia per la mancanza di una disciplina apposita per i fondi a prestazione definita, gestita secondo il sistema della ripartizione, sia perché l'argomento che fa leva sulla dato testuale del riferimento alla posizione individuale è connotato da assoluta fragilità. Il ricorso è fondato. È di recente intervenuta sulla specifica questione pronunzia di questa Corte a s. u. 15.1 2015 numero 477, che, a composizione del contrasto delineatosi tra l'orientamento espresso da Cass. 6042 e 6043/2008, Cass. 23.2.2010 numero 4369 e Cass. 30.7.2013 numero 18266 pur nella varietà delle fattispecie esaminate e quello contrario, favorevole alla portabilità, espresso da Cass. 19.12.2007 numero 26804, Cass. 21.3.2013 numero 7161, seguito da Cass. 23070/2013, Cass. 26614/2013 e, da ultimo, da Cass. 9.12.2013 numero 27438, ha affermato il principio alla cui stregua Il D.Lgs. 21 aprile 1993, numero 124, art. 10, Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma della L. 23 ottobre 1992, numero 421, art. 3, comma 1, lett. v si applica anche ai fondi pensionistici preesistenti all'entrata in vigore della legge delega 15 novembre 1992 , quali che siano le loro caratteristiche strutturali e quindi non solo ai fondi a capitalizzazione individuale, ma anche a quelli a ripartizione o a capitalizzazione collettiva . In particolare, la Corte a s. u. ha rilevato come la posizione previdenziale individuale, come già precisato da Cass. 17567/2002, è ciò che risulta dai finanziamenti indicati nel precedente art. 8 del decreto legislativo 124/1993, e cioè sia del lavoratore che del datore di lavoro. Essa rappresenta il valore che, tenuto conto delle caratteristiche e della specifica disciplina di ciascuna forma pensionistica, il singolo iscritto ha maturato nel programma previdenziale, valore che è determinabile in relazione alla durata del periodo di iscrizione dell'interessato e dell'apporto contributivo. Ha evidenziato che il conto individuale è, invece, concetto attinente alla modalità di gestione del patrimonio del fondo. Dopo una articolata disamina degli argomenti portati a sostegno della avversa opzione ermeneutica e dell'enunciazione di ragioni con quest'ultima contrastanti idonee alla relativa confutazione, anche con riguardo alla disciplina transitoria emanata argomenti e ragioni per i quali si rimanda all'ampia motivazione di cui alla detta sentenza a s. u. numero 477/2015 , la Corte ha conclusivamente evidenziato come tutti gli argomenti addotti per sostenere l'inapplicabilità della disciplina sulla portabilità ai fondi preesistenti a capitalizzazione collettiva o a ripartizione non apparissero convincenti. Ha osservato, in particolare, che le espressioni utilizzate, generali e prive di elementi che possano fondare differenziazioni di trattamento, indicano la volontà legislativa di riconoscere la portabilità con riferimento a tutti i fondi, nuovi e preesistenti, quali che siano i meccanismi di gestione. E ciò, pur avendo il legislatore ben presente la variegata morfologia e la sussistenza di elementi di diversità, che rendono a volte non nel caso in esame più complessa l'operazione di trasferimento quando il fondo non sia a capitalizzazione individuale, ma sia a ripartizione o a capitalizzazione collettiva. Ha, poi, rimarcato che la scelta si spiega probabilmente con il fatto che il legislatore considera la portabilità come uno degli strumenti fondamentali per garantire il perseguimento di più elevati livelli di copertura previdenziale , che costituisce il principio guida della legge delega in materia di previdenza complementare L. 23 ottobre 1992, numero 421, art. 3, lett. v , ribadito nel decreto legislativo di attuazione D.Lgs. 21 aprile 1993, numero 124 , nonché con la necessità di predisporre strumenti per consentire ai lavoratori, esposti al frammentarsi della vita lavorativa, di non subire, o quanto meno attenuare i contraccolpi sul versante previdenziale cfr., in tali termini Cass. s. u. 477/2015 cit. . Per quanto esposto e considerato, si propone l'accoglimento del ricorso e cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, essendo pacifica l'individuazione della parte di contribuzione versata dal Fondo Pensioni del Personale della BNL in relazione alla posizione degli attuali ricorrenti, della quale era stata disposta la restituzione da parte della Cassa di Previdenza Dipendenti del Gruppo Credito Emiliano in favore della prima all'esito del giudizio di gravame, la causa può essere decisa nel merito, in conformità a quanto disposto dal giudice di primo grado . Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio. Il difensore dei ricorrenti ha depositato nota spese. Il Collegio ritiene di condividere integralmente il contenuto e le conclusioni della riportata relazione e concorda, pertanto, sull'accoglimento dello stesso. La sentenza impugnata va pertanto cassata, e potendo la causa essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, si confermano le statuizioni del giudice di primo grado quanto al disposto trasferimento presso il Fondo di previdenza complementare del nuovo datore di lavoro delle ricorrenti della contribuzione a carico del Fondo BNL quota del 4% a carico della Banca . Si ritiene che sussistano valide ragioni per compensare per intero le spese dell'intero, attesa l'esistenza dell'evidenziato contrasto giurisprudenziale, composto solo dal recente intervento delle S.U., successivo al presente ricorso per cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, conferma le statuizioni del giudice di primo grado, compensando tra le parti le spese dell'intero processo.