La Cassazione fa un ripasso sulla computabilità dello straordinario

Non vige, nell’ordinamento, alcun principio generale ed inderogabile di onnicomprensività della retribuzione. Ai fini della determinazione di ciascun istituto retributivo, l’individuazione delle singole voci da computare compete alle fonti, legali o contrattuali, che lo disciplinano.

In questo senso si è pronunciata la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24107, depositata il 25 novembre 2015. Il caso. La Corte d’Appello di Milano respingeva la domanda di gravame presentata da una s.r.l. avverso la statuizione con cui il giudice di prime cure aveva riconosciuto il diritto di un dipendente al computo della retribuzione per lavoro straordinario nella determinazione dei compensi per ferie e tredicesima. La società soccombente ricorreva, pertanto, per cassazione, lamentando la violazione della disciplina, in materia di ferie, dei Contratti Collettivi nazionali di lavoro per i lavoratori addetti all’industria metalmeccanica articolo 12 e 14, disciplina speciale, contratto 7 maggio 2003, all. 2 ed articolo 3, sez. IV, titolo IV e 10, sez. IV, titolo III, contratto 20 gennaio 2008, all. 3 . La società soccombente contestava, inoltre, la violazione delle disposizioni in materia di tredicesima articolo 12 e 13 disciplina speciale, contratto 7 maggio 2003, all. 2 ed articolo 3, sez. IV, titolo IV, e 7, sez. IV, titolo III, contratto 20 gennaio 2008, all.2 . Non esiste, nell’ordinamento, un principio generale di onnicomprensività della retribuzione. La suprema Corte ha ribadito il proprio costante orientamento per cui non esiste, nell’ordinamento, un principio inderogabile di onnicomprensività della retribuzione ai fini della determinazione di ciascun istituto retributivo, l’individuazione delle singole voci da computare compete alle fonti, legali o contrattuali, che lo disciplinano. Gli Ermellini hanno precisato che la retribuzione dovuta per le ferie è disciplinata dalla contrattazione collettiva, non essendo prevista una nozione onnicomprensiva di retribuzione né dall’art. 36 Costituzione, né dall’art. 2109 c.c. . L’art. 14, disciplina speciale del contratto 7 maggio 2003, sez. IV, titolo IV, e l’art. 10, sez. IV, titolo III, del CCNL 2008 stabiliscono che le ferie sono retribuite con la retribuzione globale di fatto , con l’esclusione dei compensi di natura accidentale. Le disposizioni in merito alla mensilizzazione della retribuzione, poi, prevedono art. 12, comma 1, , disciplina speciale del contratto 7 maggio 2003, sez. IV, titolo IV d art. 3, sez. IV, titolo IV che la retribuzione dei lavoratori sia contabilmente determinata in misura mensile, con l’aggiunta a tale valore di altri elementi orari della retribuzione cottimi, incentivi, indennità varie . La Corte di legittimità ha evidenziato come, nel caso di specie, in considerazione della continuità dello straordinario reso, le maggiorazioni retributive per prestazioni di lavoro straordinario reso, non occasionali, ma continuative, correttamente siano state ritenute parte integrante della ordinaria retribuzione globale di fatto giornaliera . Gli Ermellini hanno, inoltre, chiarito che, per quanto concerne il computo della tredicesima mensilità, si deve pervenire alle medesime conclusioni di cui sopra, prevedendo le disposizioni in materia che la gratifica natalizia sia ragguagliata ad ogni effetto ad una mensilità accordo interconfederale per l’industria del 27 ottobre 1946, esteso erga omnes con d.P.R. n. 1070/1960 . Il criterio di computo previsto dall’accordo interconfederale è derogabile, secondo la Corte di legittimità, dalla contrattazione collettiva soltanto ove si garantisca un trattamento più favorevole per il lavoratore. Per le ragioni esposte, la Corte di Cassazione ha rigettato i sopra riportati motivi di ricorso, accogliendo la domanda limitatamente alla condanna alle spese della controparte contumace.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - L, ordinanza 7 ottobre – 25 novembre 2015,n. 24107 Presidente Lombardi – Relatore Micheli Fatto e diritto La causa è stata chiamata all'adunanza in camera di consiglio del 7 ottobre 2015, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione, redatta a norma dell'art. 380 bis c.p.c. Con sentenza del 3.10.2013, la Corte di appello di Milano respingeva il gravame proposto dalla società epigrafata avverso la decisione del Tribunale che aveva accolto in parte le domande avanzate da C.G. quanto al riconoscimento del diritto al computo del compenso per lavoro straordinario nella determinazione dei compensi per ferie e tredicesima. Rilevava la Corte che il gravame non poteva trovare accoglimento posto che, in primo luogo, doveva ritenersi accertato lo svolgimento del lavoro straordinario in maniera continuativa e costante e che, per quanto riguardava l'incidenza dello stesso nel trattamento dovuto per ferie e 13^ mensilità, la contrattazione collettiva artt. 14 e 15 del c.c.n.l di settore utilizzava l'espressione retribuzione globale di fatto equivalente alla retribuzione ordinaria o normale percepita da ogni lavoratore, con esclusione dei compensi a carattere accidentale. Né a diverse conclusioni poteva indurre il richiamo, per la tredicesima mensilità, al moltiplicatore di 173 ore contenuto nell'art. 15 ccnl che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, afferiva al criterio contabile di proporzionamento ma non riguardava la questione concernente l'inclusione o meno del compenso per lavoro straordinario. Per la cassazione di tale decisione ricorre la società, affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il C. . Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., rilevando che la controparte era rimasta contumace nel giudizio di gravame, onde la condanna alle spese non poteva essere pronunziata a favore di contumace vittorioso, il quale, non avendo espletato alcuna attività processuale, non aveva sopportato spese al cui rimborso avesse diritto. Con il secondo motivo, lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 14 ferie , Disciplina speciale contratto 7 maggio 2003, all. 2 ed artt. 3, sez IV, titolo IV e 10 ferie sez IV titolo III contratto 20 gennaio 2008 all. 3 , dei Contratti Collettivi nazionali di lavoro per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata ed alla installazione di impianti, deducendo l'inesistenza di un principio di onnicomprensività della retribuzione e che il carattere continuativo della prestazione di lavoro straordinario non fa venire meno il carattere straordinario di essa e non trasforma il relativo compenso in retribuzione ordinaria e normale, ove manchi una precisa volontà anche tacita delle parti volta ad includere detto prolungamento della prestazione lavorativa nell'orario normale. Sostiene la ricorrente che il concetto di retribuzione globale di fatto deve essere riferito ad elementi che sono erogati con continuità e che, secondo la definizione dei contratti collettivi, la retribuzione dei lavoratori è determinata in misura mensile fissa e non con riferimento alla retribuzione oraria aggiuntiva. Inoltre, l'art. 14, disciplina speciale del contratto collettivo del 2002, e l'art. 10 del c.c.n.l. del 2008 hanno riguardo alla retribuzione globale di fatto, nella quale non possono includersi i compensi per straordinario, che non costituisce una normale prestazione e che proprio per questo è da ritenersi accidentalmente prestato. Con il terzo motivo, la società si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 13 disciplina speciale, contratto 7.5.2003 ali. 2 ed artt. 3 sez IV titolo IV e 7 tredicesima sez IV, titolo III, contratto 20 gennaio 2008, ali. 2, dei Contratti collettivi nazionali industria metalmeccanica privata. Anche per la tredicesima si assume che la mensilità debba essere ragguagliata, così come previsto dalle norme contrattuali, all'intera retribuzione di fatto percepita secondo il primo contratto collettivo ed alla retribuzione globale di fatto secondo il c.c.n.l. 2008, valendo le osservazioni fatte in relazione alle ferie. Vanno preliminarmente esaminate, per ragioni di priorità logico giuridica il secondo ed il terzo motivo di ricorso. In base a consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte, non sussiste nell'ordinamento un principio generale e inderogabile di onnicomprensività della retribuzione, sicché l'individuazione delle singole voci da computare ai fini della determinazione di ciascun istituto retributivo è rimessa alla specifica fonte legale o contrattuale che lo disciplina cfr. ex plurimis Cass. n. 6661/2004, Cass. n. 4341/2004 Cass. n. 20714/2013 . Per quanto riguarda, in particolare, la retribuzione dovuta per il periodo feriale, si è precisato cfr. ex plurimis Cass. n. 1823/2004, Cass. n. 7707/2003 che questa è rimessa sicuramente alla contrattazione collettiva, dal momento che né l'art. 36 Cost., comma 3, né l'art. 2109 c.c. autorizzano a ritenere che sia imposto alle parti di attenersi ad una nozione onnicomprensiva di retribuzione, in quanto tali norme non contengono alcuna specifica previsione sulla determinazione e sui criteri di computo della stessa. Nella specie, deve rilevarsi che l'art. 14, disciplina speciale del contratto 7 maggio 2003, sez IV, titolo IV, ed il corrispondente art. 10, sez IV, Titolo III, del ccnl 2008 prevedono che le ferie sono retribuite con la retribuzione globale di fatto , eccettuati gli eventuali compensi che abbiano carattere accidentale in relazione a prestazioni lavorative svolte in particolari condizioni di luogo ambiente e tempo. È previsto che ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 6 giorni lavorativi di 6 ore e 40 minuti ciascuno e che, in caso di distribuzione dell'orario di lavoro su 5 giorni, i giorni lavorativi fruiti come ferie sono computati per 1,2 ciascuno, sia agli effetti del computo del periodo di ferie contrattuale che agli effetti della retribuzione relativa. La disciplina sulla mensilizzazione della retribuzione prevede, rispettivamente all'art. 12 del primo contratto, stessa sezione e stesso titolo ed all'art. 3, sez IV, Tit IV, che la retribuzione dei lavoratori è contabilmente determinata in misura mensile e che la retribuzione oraria dei lavoratori anche ai fini dei vari istituti contrattuali, si determina dividendo per 173 i minimi tabellari della classificazione unica, gli aumenti periodici di anzianità, gli aumenti di merito nonché gli altri compensi già eventualmente fissati a mese ed aggiungendo a tali valori gli altri elementi orari della retribuzione quali cottimi, incentivi, indennità varie, ecc, stabilendo che l'ammontare così ottenuto verrà moltiplicato per le ore lavorate e per quelle contrattualmente dovute. Conformemente a quanto ritenuto dal giudice del gravame deve, pertanto, ritenersi che il richiamo al moltiplicatore di 173 ore per il calcolo della retribuzione oraria afferisca al criterio contabile di proporzionamento, non riguardando la questione dell'inclusione o meno del compenso per straordinario. Nella specie, attesi gli accertati caratteri di sistematicità e continuità dello straordinario reso, non contestati dalla società, deve ritenersi che le maggiorazioni retributive per prestazioni di lavoro straordinario, non occasionali, ma continuative, correttamente siano state ritenute parte integrante della ordinaria retribuzione globale di fatto giornaliera e, come tali, idonee a concorrere alla composizione della base di computo dei compensi per ferie ed in genere di quegli istituti retributivi per la cui liquidazione la legge o la contrattazione collettiva facciano riferimento a siffatta nozione di retribuzione globale di fatto cfr., tra le altre, Cass. 7.2.2008 n. 2872 . Alle stesse conclusioni deve pervenirsi per quanto riguarda il criterio di computo della tredicesima mensilità. In questo caso, le norme contrattuali prevedono che la gratifica natalizia è ragguagliata ad ogni effetto ad una mensilità, determinata sulla base di 173 ore della retribuzione globale di fatto . Nella specie deve aversi riguardo al criterio di computo della tredicesima mensilità stabilito dall'accordo interconfederale per l'industria del 27 ottobre 1946, esteso erga omnes con D.P.R. n. 1070 del 1960, che è derogabile da successivi contratti collettivi di diritto comune, purché, però, questi assicurino un trattamento che, relativamente allo specifico istituto, risulti più favorevole ai lavoratori cfr. ex multis Cass. n. 16772/2003 , condizione questa che correttamente è stata rilevata come non riscontrabile nel caso in esame, non essendo stata prevista dalla contrattazione collettiva applicabile nel corso del rapporto la corresponsione di altre mensilità aggiuntive oltre la gratifica natalizia. Alla stregua delle esposte considerazioni si propone il rigetto del secondo e del terzo motivo. Quanto al primo motivo, deve osservarsi che effettivamente la contumacia dell'appellato era tale da non giustificare la pronuncia di condanna al pagamento delle spese in favore del C. , non avendo costui svolto alcuna attività difensiva. In tali termini deve, pertanto, accogliersi il relativo motivo di ricorso, con cassazione della pronuncia impugnata relativamente al capo sulle spese e decisione nel merito nel senso che nessuna statuizione deve essere adottata in favore del contumace . Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio. La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis, 2 comma, c.p.c Il Collegio ritiene di condividere integralmente il contenuto e le conclusioni della riportata relazione e concorda, pertanto, sull'accoglimento unicamente del primo motivo. In particolare, quanto agli altri motivi di ricorso, osserva che i rilievi contenuti nella memoria illustrativa non sono idonei a scalfire le considerazioni svolte dal relatore in ordine alla computabilità della straordinario negli istituti retributivi indiretti per cui è causa, stante il riferimento della contrattazione collettiva esaminata alla nozione di retribuzione globale di fatto, che non consente di ritenere esclusa l'incidenza ai detti fini del lavoro straordinario prestato in maniera costante e continuativa dal C. cfr, in relazione ad analoghe controversie, si pure riferite a ccnl precedenti, Cass. 3.3.2004 n. 4341, Cass. 10.9.203 n. 20714, in particolare, quest'ultima, con riferimento alla incidenza dello straordinario nella 13^ . La prevalente soccombenza della società induce a compensare per intero tra le parti le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, rigettati gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dispone che nulla va statuito sulle spese nei confronti del C. per il giudizio di secondo grado. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.