



previdenza forense | 24 Novembre 2015
No alla contestazione all’esercizio continuativo della professione senza esercizio della facoltà di revisione
In relazione alla domanda di pensione di vecchiaia presentata da avvocato iscritto all’albo, la sussistenza del requisito della continuità nell’esercizio della professione non può essere contestata dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per i periodi anteriori al quinquennio precedente la suddetta domanda, quando non sia stata esercitata la facoltà di revisione prevista dall’art. 3 l. n. 319/1975, come modificato dall’art. 22 l. n. 576/1980, e l’interessato abbia adempiuto gli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 17 e 23 della medesima legge.

(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 23847/15; depositata il 23 novembre)








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