Quando il subentro di un'azienda ad un'altra in un appalto integra di fatto un licenziamento

Nell'ipotesi di subentro di un'azienda ad un'altra nell'ambito di un appalto di servizi, quando non vi è prosecuzione del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità, con conservazione per il lavoratore della qualifica, delle mansioni, dell'anzianità di servizio e della retribuzione, la comunicazione da parte del datore di lavoro del passaggio dei servizi aeroportuali a terra ad altro gestore e della contestuale cessazione del rapporto di lavoro non può che essere qualificata che come licenziamento.

Così la Sezione Lavoro della Cassazione, con la sentenza n. 23712/15, depositata il 19 novembre. Il caso. Un lavoratrice, dipendente di una società che gestiva servizi aeroportuali a terra, ha impugnato l'atto con il quale il proprio datore di lavoro le aveva comunicato il passaggio ad altra azienda che era subentrata nell'appalto, qualificandolo come licenziamento, sul presupposto che essendo stata ella assunta dalla società subentrante a distanza di qualche settimana da tale comunicazione, non vi fosse stato una prosecuzione del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità con le garanzie previste dall'art. 2112 c.c In particolare la ricorrente riteneva che fossero stati violati i criteri di scelta del personale da licenziare ai sensi degli artt. 1 e 3 l. n. 604/1966 e chiedeva dunque la reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori nella formulazione precedente all'entrata in vigore della l. n. 92/2012. La domanda della lavoratrice è stata accolta in primo grado e confermata nel giudizio d'appello. Sul punto la Corte territoriale, dopo aver considerato il testo dell'art. 14 d.lgs. n. 18/1999 in materia di mantenimento dei livelli di occupazione e di continuità dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle imprese di gestione dei servizi aeroportuali, nel caso di passaggio dei servizi da uno ad altro gestore senza trasferimento del ramo d'azienda, escludeva la continuità di un unico rapporto di lavoro tra le due società e ravvisava nella comunicazione inviata dal precedente datore di lavoro un licenziamento privo di giustificato motivo. La liberalizzazione dei servizi aeroportuali a terra. L'art. 14 d.lgs. n. 18/1999, come modificato dall'art. 23 l. n. 13/2007, al fine di adeguare meglio la disciplina dei servizi aeroportuali di terra al regime europeo di liberalizzazione ha affidato al Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro, di coinvolgere nella tutela dei lavoratori le parti sociali, anche a mezzo di strumenti di concertazione, fatte salve le disposizioni normative e contrattuali di tutela. Dalla normativa vigente emerge che nella liberalizzazione dei servizi aeroportuali a terra, ossia nella sostituzione di un gestore ad un altro, si fronteggiano due esigenze l'una consiste nella facilitazione dell'accesso ai mercati da parte di nuove imprese, le quali non sono in ogni caso tenute a riassumere il personale impiegato dalla precedente impresa, ossia non debbono essere troppo gravate dai relativi costi, poiché ciò pregiudicherebbe l'attuazione della direttiva comunitaria di liberalizzazione 15 ottobre 1996 n. 96/67. L'altra esigenza consiste nella garanzia di continuità dei rapporti di lavoro nell'ambito dell'azienda, eventualmente trasferita da un'impresa all'altra, indipendentemente dal mutamento del titolare. Può avvenire in definitiva che i lavoratori vengano tutelati attraverso norme, comunitarie o interne, sul trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda ad esempio, l'art. 2112 c.c. . In ogni caso la cessazione del rapporto con l'impresa già datrice di lavoro può avvenire o consensualmente o con atto unilaterale della stessa impresa, il quale non può essere altrimenti qualificato che come licenziamento. Prosegue la Suprema Corte diverso è il caso di prosecuzione di un unico rapporto di lavoro, che comporterebbe la conservazione della qualifica, delle mansioni e dell'anzianità di servizio e richiederebbe il consenso del lavoratore nei casi in cui non fosse ravvisabile la cessione d'azienda di cui all'art. 2112 c.c

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 29 ottobre – 19 novembre 2015, numero 23712 Presidente/Relatore Roselli Svolgimento del processo Con ricorso al Tribunale di Civitavecchia C.G. esponeva di essere stata lavoratrice dipendente della società Iberia Lae e di essere passata alle dipendenze della s.p.a. Aviapartner Handling nel 2006 con mansioni di addetta a servizi aeroportuali di terra nonché con qualifica di supervisore A e inquadramento nel livello contrattuale 2 B. Il 22 novembre 2010 ella aveva concordato un demansionamento temporaneo con conservazione del detto livello. Con telegramma del 21 marzo 2012 le era stato comunicato dalla datrice di lavoro il passaggio alla s.r.l. Ata Italia, da lei impugnato il 29 successivo, ed il 12 aprile era stata assunta da quest'ultima società, con inquadramento nel terzo livello e diminuzione della retribuzione. Più precisamente nel telegramma si richiamava il vigente contratto collettivo nazionale di settore, un protocollo sindacale d'intesa del 16 aprile 1999, un verbale d'accordo stipulato il 7 febbraio 2011 presso la Prefettura di Roma, una lista nominativa di lavoratori concordata con le organizzazioni sindacali nonché il consenso della società Ata Italia, e si annunciava, a far data dal 1 aprile, la prosecuzione del rapporto di lavoro con quest'ultima società e la contestuale cessazione del rapporto con la Aviapartner Handling. Qualificando detta comunicazione come atto di licenziamento, la C. chiedeva che il Tribunale ne dichiarasse rillegittimità per violazione degli artt. 1 e 3 l. 15 luglio 1966 numero 604 e precisamente per violazione dei criteri di scelta del personale da licenziare nonché per avere trasformato un demansionamento da temporaneo in definitivo di conseguenza ordinasse alla s.p.a. Aviapartner Handling la reintegrazione nel posto di lavoro, con condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 18 l. 20 maggio 1970 numero 300, nel testo vigente prima della legge 28 giugno 2012 numero 92. La domanda veniva accolta dal Tribunale con decisione del 15 maggio 2014, confermata con sentenza 23 ottobre 2014 dalla Corte d'appello di Roma. Questa, dopo aver considerato il testo dell'articolo 14 d. lgs. 13 gennaio 1999 numero 18 in materia di mantenimento dei livelli d'occupazione e di continuità dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle imprese di gestione dei servizi aeroportuali, nel caso di passaggio dei servizi da uno ad altro gestore senza trasferimento del ramo d'azienda, escludeva la continuità di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze prima della società Aviapartner Handling e poi di Ata Italia, e ravvisava nella lettera del 21 marzo 2012 un licenziamento privo di giustificato motivo, licenziamento che poteva essere ritenuto sussistente anche nell'ipotesi di passaggio diretto di un lavoratore da una ad altra impresa, che rendevano il medesimo servizio appaltato. Contro questa sentenza ricorre per cassazione la s.p.a. Aviapartner Handling mentre la C. resiste con controricorso. Memorie utrinque. Motivi della decisione Con unico motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 14 d. lgs. numero 18 del 1999, 26, H 23, G 3 c.c.numero l. 8 luglio 2010 per il personale di terra del trasporto aereo e delle attività aeroportuali, 29, comma 3, d. lgs. 10 settembre 2003 numero 276, 18 l. numero 300 del 1970. Essa sostiene che la funzione dell'articolo 14 cit. è di disciplinare la successione delle imprese di gestione dei servizi aeroportuali successione facilitata dal regime di liberalizzazione imposto dalla normativa comunitaria , assicurando ai lavoratori continuità di rapporti anche quando, in difetto di cessione d'azienda o di ramo d'azienda, non possa operare la garanzia dell’articolo 2112 cod. civ. Continuità prevista anche nel c.c.numero l. cit. nonché, in materia di imprese appaltataci, dall'articolo 29, comma 3, cit. Pertanto è erronea, ad avviso della ricorrente, la qualificazione della nota con cui l'impresa trasferente il servizio aeroportuale comunicava alla lavoratrice il passaggio alle dipendenze dell'impresa subentrante, come licenziamento, dalla cui illegittimità potessero derivare le conseguenze reintegratoria e risarcitoria previste dall'articolo 18 l. numero 300 del 1970. Il motivo non è fondato. L'articolo 14 d. lgs. numero 18 del 1999 prevedeva in origine 1. Nel garantire il libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra, nei trenta mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto si deve salvaguardare il mantenimento dei livelli d'occupazione e la continuità del rapporto di lavoro del personale dipendente dal precedente gestore. 2. Salva restando l'ipotesi del trasferimento di ramo d'azienda, ogni trasferimento di attività concernente uno o più categorie di servizi di assistenza a terra di cui agli allegati A e B comporta il passaggio del personale, individuato dai soggetti interessati d'intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, dal precedente gestore del servizio stesso al soggetto subentrante in misura proporzionale alla quota di traffico o di attività acquisita da quest'ultimo . Detto articolo 14 venne modificato dall’articolo 23 l. 6 febbraio 2007 numero 13 legge comunitaria per il 2006 , il quale, al fine di meglio adeguare la disciplina al regime Europeo di liberalizzazione, affidò al Ministro dei trasporti, di concerto col Ministro del lavoro, di coinvolgere nella tutela del personale i soggetti sociali, anche a mezzo di opportune forme di concertazione , facendo salve le disposizioni normative e contrattuali di tutela . Dalla normativa vigente emerge come, nella liberalizzazione dei servizi aeroportuali a terra ossia della sostituzione di un'impresa all'altra, si fronteggino due esigenze l'una consiste nella facilitazione dell'accesso ai mercati da parte di nuove imprese erogatici di servizi, le quali non sono in ogni caso tenute a riassumere il personale impiegato dalla precedente impresa ossia non debbono essere troppo gravate dai relativi costi, poiché ciò pregiudicherebbe l'attuazione della direttiva comunitaria di liberalizzazione 15 ottobre 1996 numero 96/67 Corte di giustizia UE, 9 dicembre 2004 numero C 460/02 . L'altra esigenza sta nella garanzia di continuità dei rapporti di lavoro nell'ambito dell'azienda, eventualmente trasferita da un'impresa all'altra, indipendentemente dal mutamento del titolare Corte giust. UE, 15 dicembre 2005 numero C 232 e 233/04 . Può avvenire in definitiva che i lavoratori vengano tutelati attraverso norme, comunitarie e interne, sul trasferimento dell'azienda o di ramo d'azienda cfr. articolo 2112 cod. civ. oppure attraverso il cosiddetto subentro di un'impresa all'altra nell'espletamento di un determinato servizio cfr. articolo 29, comma 3 d. lgs. numero 276 del 2003 . Le vicende che eventualmente abbiano luogo nel passaggio possono causare lesioni di posizioni giuridiche soggettive del lavoratore. In ogni caso la cessazione del rapporto con l'impresa già datrice di lavoro può avvenire o consensualmente o con atto unilaterale della stessa impresa, il quale non può essere altrimenti qualificato che come licenziamento. Diverso è il caso di prosecuzione di un unico rapporto, che comporterebbe la conservazione della qualifica, delle mansioni e dell'anzianità di servizio e richiederebbe il consenso del lavoratore nei casi in cui non fosse ravvisabile la cessione d'azienda di cui all'articolo 2112 cod. civ Non contrasta con tutto ciò, in materia di subentro nei contratti d'appalto, l'articolo 7, comma 4 bis, d.l. 31 dicembre 2007 numero 248 conv. in l. 28 febbraio 2008 numero 31, secondo cui l'acquisizione del personale già impiegato nel medesimo appalto, a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991 numero 223, e successive modificazioni, in materia di licenziamenti collettivi, nei confronti dei lavoratori riassunti dall'azienda subentrante . Le sentenze di questa Corte 24 febbraio 2006 numero 4166 e 29 maggio 2007 numero 12613 non costituiscono precedenti pertinenti. Nei casi ivi considerati si era avuto bensì il subentro di altra impresa a quella originariamente esercitante un servizio assunto in appalto ed il passaggio del lavoratore da una ad altra impresa, ma la prima delle due imprese aveva intimato un licenziamento collettivo, e questa Corte negò che raccettazione del passaggio significasse rinuncia ad impugnare quel licenziamento. Cass. 21 gennaio 2014 numero 1148 ha ritenuto applicabile un contratto collettivo nazionale disciplinante, in materia di servizi di igiene ambientale un subentro di un'impresa all'altra, con passaggio diretto ed immediato dei lavoratori ma con salvezza dell'indennità sostitutiva del preavviso di risoluzione del primo rapporto di lavoro. Ulteriore dimostrazione della necessità di ravvisare un licenziamento nella cesura tra i due rapporti. Rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in Euro cento/00, oltre ad Euro quattromila/00 per compenso professionale, più accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater d.P.R. numero 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.