No alla prescrizione dei contributi se non si invia la dichiarazione dei redditi

Poiché l’obbligo di versamento del contributo soggettivo nella specie, all’INPGI scatta automaticamente in tutti i casi di esercizio continuativo della professione, a prescindere dalla presentazione della domanda di iscrizione, quanto al dies a quo, per ogni annualità di contribuzione, la prescrizione inizia a decorrere dalla data di trasmissione alla Cassa della comunicazione relativa all’ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF per l’anno precedente.

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22437, depositata il 3 novembre 2015. Il caso. La Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava il ricorso proposto da una giornalista contro il decreto ingiuntivo ottenuto dall’INPGI relativo al pagamento di contributi dovuti rispetto all’anno 1996. Riteneva la Corte di merito, preso atto dell’omesso invio da parte della giornalista della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 1996 avvenuta solo nell’ottobre 2003 , che non fosse maturata alcuna prescrizione, la cui decorrenza avveniva dalla data di invio della dichiarazione stessa. Contro tale sentenza la lavoratrice ricorreva alla Corte di Cassazione. Senza dichiarazione la Cassa non può sapere se siano dovuti contributi. In particolare, ad avviso della ricorrente, i Giudici di merito avevano errato nell’individuare il dies a quo della decorrenza della prescrizione dalla comunicazione, da parte della giornalista, del reddito di lavoro autonomo relativo all’anno in contestazione. Ciò in quanto, avendo natura pubblica, l’INPGI poteva in ogni tempo avvalersi della conoscenza degli imponibili comunque legittimamente acquisita, specie in caso di omesso invio nei tempi indicati, da parte dell’iscritto, della dichiarazione annuale. Motivo che tuttavia non viene condiviso dalla Corte la quale, affermando il principio esposto in massima, rigetta il ricorso. Ed infatti, richiamando numerosi suoi precedenti, la Cassazione ribadisce come deve essere escluso alcun impatto sulla decorrenza della prescrizione di omesse dichiarazioni o dichiarazioni infedeli, atteso che la Cassa non può considerarsi dotata di propri mezzi idonei a superare l’occultamento causato dall’iscritto, poiché non le sono attribuiti autonomi poteri ispettivi ma solo la possibilità di richiedere informazioni all’Amministrazione finanziaria, senza vincoli precisi quanto a modalità e tempi di evasione della richiesta Cass. nn. 6259/2011 24414/2008 24910/2007 9113/2007 . Affinché la prescrizione decorra è necessario che il diritto possa essere fatto valere. In questo contesto, è irrilevante la possibilità dell’INGI – secondo quanto previsto nel proprio Regolamento – di avvalersi in ogni tempo della conoscenza degli imponibili comunque legittimamente acquisita in quanto, anche in questo caso, si tratta di previsione priva di vincoli richiedendo invece, l’art. 2935 c.c. un termine di decorrenza iniziale certo e non dipendente temporalmente da determinazioni di soggetti terzi . L’iscrizione all’INPGI prescinde da una domanda dell’interessato. Precisa inoltre la stessa Corte che, a mente del Regolamento dell’Istituto, l’iscrizione alla Cassa dei giornalisti è obbligatoria per tutti coloro che esercitano attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione , indipendentemente da una apposita domanda in assenza della quale l’iscrizione avviene d’ufficio . A mente dell’art. 7 dello stesso Regolamento, inoltre, la prescrizione quinquennale dei contributi decorre dalla data di trasmissione all’istituto, da parte dell’obbligato, della dichiarazione annuale sui redditi percepiti . Trasmissione che è obbligatoria anche se le dichiarazioni fiscali sono negative o non sono state presentate . In conclusione, ad avviso della Corte, in mancanza della comunicazione, come detto necessaria perché l’Istituto possa effettivamente esigere il proprio credito, il termine di prescrizione non decorre .

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 24 settembre – 3 novembre 2015, n. 22437 Presidente Curzio – Relatore Marotta Fatto e diritto 1 - Considerato che è stata depositata relazione del seguente contenuto Con sentenza n. 6505/2011 depositata in data 12 gennaio 2012, la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale della stessa sede, rigettava il ricorso proposto da A.M.F. avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dall’INPGI ed avente ad oggetto il pagamento di contributi per l'importo di Euro 3.460,63 relativi all'anno 1996. Riteneva la Corte territoriale richiamando il precedente di questa Corte n. 18698 del 6/9/2007 che non fosse maturata alcuna prescrizione considerato che solo in data 6/10/2003 la A. aveva comunicato all'Istituto che il reddito dichiarato nel mod. n. 440/97 riguardava attività autonoma di lavoro giornalistico e che il termine di prescrizione, decorrente da tale data, era stato interrotto con lettera raccomandata del 30/9/2004. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione A.M.F. affidato a due motivi. L'INPGI ha resistito con controricorso. Equitalia Sud S.p.A. è rimasta solo intimata. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto d.lgs. n. 509/1994 - legge n. 335/95 - d.lgs. n. 103/1996 - Dee. Interministeriale del 21/5/2007, art. 6, comma 5, art. 7, commi 1 e 2, art. 9, art. 10, commi 1 e 4, art. 2935 cod. civ Si duole della ritenuta decorrenza del termine di prescrizione dalla comunicazione da parte della giornalista del reddito di lavoro autonomo relativo all'anno in contestazione rilevando che l'INPGI, avendo natura pubblica, può, a termini di Regolamento, in ogni tempo avvalersi della conoscenza degli imponibili comunque legittimamente acquisita, specie in caso di omesso invio da parte dell'iscritto della dichiarazione annuale nei tempi indicati. Evidenzia che ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere e che nella specie, l'Istituto sin dal 30 luglio 1997 data di scadenza dei termini per l'invio della dichiarazione annuale poteva aver contezza dell'inadempimento. Con il secondo motivo la ricorrente censura l'applicazione delle sanzioni ai sensi degli artt. 10 e 9 del Dee. Interministeriale del 21/5/2007. Rileva che tale applicazione deriva da un inadempimento riferibile alla data del 30 luglio 1997 e, pertanto, ampiamente prescritto. Il primo motivo è manifestamente infondato, con assorbimento del secondo. Al di là del precedente di questa Corte citato nella sentenza impugnata, vi è da dire che anche nella decisione del 29 novembre 2007, n. 24910 in una vicenda che vedeva contrapposto un ingegnere e l’INARCASSA questa Corte ha affermato che, poiché l'obbligo di versamento del contributo soggettivo scatta automaticamente in tutti i casi di esercizio continuativo della professione, a prescindere dalla presentazione della domanda di iscrizione che non ha valore costitutivo , quanto al dies a quo , per ogni annualità di contribuzione, la prescrizione inizia a decorrere dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato, della comunicazione relativa all'ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini Irpef per l’anno precedente. Eguale principio è stato espresso nella decisione di questa Corte n. 9113 del 17 luglio 2007 resa in un giudizio tra alcuni avvocati e la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense. In tale decisione è stata esclusa la decorrenza della prescrizione da dichiarazioni infedeli osservando, tra l'altro, che la Cassa non può considerarsi dotata di propri mezzi idonei a superare l'occultamento causato da dichiarazioni infedeli, dato che non le sono attribuiti autonomi poteri ispettivi, ma solo la possibilità di richiedere informazioni dalla Amministrazione finanziaria, senza vincoli precisi quanto a modalità e tempi di evasione della richiesta. Il decorso del termine prescrizionale dal momento della data di trasmissione all'anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione è stato ulteriormente ribadito nelle decisioni di questa Corte del 2 ottobre 2008, n. 24414 e del 16 marzo 2011, n. 6259, sempre relative alla Cassa Nazionale Previdenza Assistenza Forense e nella permanenza del potere di quest'ultima di acquisire informazioni presso l’Amministrazione finanziaria . Non sussistono ragioni ostative all'applicazione dei suddetti principi all'INPGI, fondazione di diritto privato incaricata di pubbliche funzioni, che per l'adempimento dell'obbligo contributivo relativo alla Gestione Separata liberi professionisti si avvale di un meccanismo del tutto analogo a quello previsto per le Casse privatizzate. Né rileva che, a termini di Regolamento, l'INPGI possa, ai fini della riscossione, avvalersi in ogni tempo della conoscenza degli imponibili comunque legittimamente acquisita art. 6 comma 5, del Dee. Interministeriale del 21 maggio 2007 , trattandosi, anche in questo caso, di previsione priva di vincoli precisi quanto a modalità e tempi di evasione della richiesta, richiedendo, invece, l'art. 2935 cod. civ. un termine di decorrenza iniziale certo e non dipendente temporalmente da determinazioni di soggetti terzi. In conclusione, si propone il rigetto, con ordinanza, ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ., n. 5”. 2 - Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia si vedano anche, tra le più recenti, sulla non decorrenza del termine di prescrizione in caso di dichiarazione omessa, Cass. 4 marzo 2014, n. 4981 relativa alla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti, nonché Cass. 15 maggio 2013, n. 11725 e Cass. 14 marzo 2012, n. 4107 relative alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense e non scalfite dalla memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. con la quale la ricorrente insiste nella prospettazione di una differenza dell'INPGI dalle altre Casse previdenziali in ragione dell'esistenza di strumenti normativi che consentirebbero all'Istituto di assoggettare a verifica la posizione dell'iscritto che non abbia comunicato i propri. redditi nei termini previsti che mal si attaglierebbe ai precedenti giurisprudenziali richiamati nella relazione ed a quelli anche più recenti conformi . Si consideri, del resto, che l'art. 2, comma 25, della legge 8/8/1995 n. 335 ha delegato il Governo ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme volte ad assicurare, a decorrere dal 1 gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi a previsione, avuto riguardo all'entità numerica degli interessati, della costituzione di forme autonome di previdenza obbligatoria, con riferimento al modello delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni ed integrazioni b definizione del regime previdenziale in analogia a quelli degli enti per i liberi professionisti di cui al predetto decreto legislativo, sentito l'Ordine o l'Albo, con determinazione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo il sistema contributivo ovvero l'inclusione, previa delibera dei competenti enti, in forme obbligatorie di previdenza già esistenti per categorie similari c previsione, comunque, di meccanismi di finanziamento idonei a garantire l'equilibrio gestionale, anche con la partecipazione dei soggetti che si avvalgono delle predette attività d assicurazione dei soggetti appartenenti a categorie per i quali non sia possibile procedere ai sensi della lettera a alla gestione di cui ai commi 26 e seguenti [gestione separata LN.P.S.]. L'art. 1 del d.lgs. 10/2/1996, n. 103, rubricato Estensione della tutela pensionistica ai liberi professionisti , dispone 1. Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega conferita ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, assicura, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in appositi albi o elenchi . L'art. 3, comma 1 lett. e, del medesimo d.lgs., per dare concreta attuazione del sistema previdenziale così esteso a categorie fino ad allora prive di specifica tutela, ha previsto la possibilità di includere la nuova gestione previdenziale in forme di previdenza obbligatorie già esistenti per altra categoria professionale similare, per analogia delle prestazioni e del settore professionale, compresa fra quelle di cui all'elenco allegato al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, a condizione che si proceda al riassetto organizzativo dell'ente già esistente e che si dia vita ad una specifica gestione separata per la categoria professionale inclusa art. 7, comma 1, lett. b . L'INPGI, quindi, in forza della facoltà al medesimo conferita dalla legge ha adottato il Regolamento di attuazione delle attività di previdenza a favore degli iscritti alla gestione separata , approvato con Decreto Interministeriale del 21/5/1997. Tale Regolamento, che ha mantenuto validità negli anni successivi pur con intervenute modificazioni e relative nuove approvazioni, ha al primo comma stabilito che I giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti negli appositi elenchi di categoria ed i praticanti giornalisti iscritti nell'apposito registro che esercitano attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro subordinato, sono obbligatoriamente iscritti alla gestione previdenziale separata dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani Giovanni Amendola . L'iscrizione, dunque, non è meramente facoltativa ma, essendo volta ad assicurare a tutti i lavoratori autonomi una tutela previdenziale, in ossequio ai precetti costituzionali, è obbligatoria non essendo previste quote di esonero dal versamento contributivo neppure in ipotesi di attività giornalistica autonoma produttiva di reddito esiguo , di conseguenza, ove l'interessato ometta di provvedere all'iscrizione secondo le modalità specificate dall'art. 2 del Regolamento, è doverosa l’iscrizione d'ufficio. L'art. 6 del Regolamento dispone, poi, che i contributi devono essere versati entro il 30 settembre di ciascun anno, mentre l'art. 10, al fine di rendere possibile all'Istituto l'effettiva riscossione dei contributi, impone agli iscritti di comunicare, entro trenta giorni dalla data di scadenza della dichiarazione fiscale, l'ammontare dei redditi professionali percepiti. Secondo l'art. 7 del Regolamento la prescrizione quinquennale, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 9, della legge n. 335/95 decorre dalla data di trasmissione all'istituto, da parte dell'obbligato, della dichiarazione annuale sui redditi percepiti. In tale sistema si inserisce l'esigenza, posta dall'art. 2935 cod. civ., di un termine di decorrenza iniziale certo e non dipendente dai non definiti tempi di un accertamento d'ufficio. Si consideri, infatti, che secondo la stessa norma regolamentare l'obbligo di comunicare all'Istituto l'ammontare del reddito professionale da lavoro autonomo sussiste anche se le dichiarazioni fiscali sono negative o non sono state presentate - art. 10, primo comma, del Regolamento - ed inoltre che, ai fini della riscossione, l'Istituto potrà avvalersi in ogni tempo della conoscenza degli imponibili comunque acquisiti – art. 6, quarto poi quinto comma, del Regolamento -. In mancanza della comunicazione di cui al suddetto art. 6 del Regolamento, come detto necessaria perché l'Istituto possa effettivamente esigere il proprio credito, il termine di prescrizione non decorre. Il ritenuto assorbimento del secondo motivo deriva, poi, con ogni evidenza, dal fatto che il rilievo, lungi dall'integrate un'autonoma doglianza, è strettamente collegato alle censure di cui al primo motivo, presupponendo, al pari di questo, una intervenuta prescrizione che nella specie non si è verificata. A dire il vero, la ricorrente pretende di ricavare dal riferimento contenuto all’art. 10, primo e quarto poi quinto comma, del Regolamento argomenti a favore della tesi sostenuta nel primo motivo nel senso che proprio dalla disposizione citata si evincerebbe che il dies a quo doveva essere individuato nella data 30 luglio 1997 in cui, stante l'inerzia della parte, avrebbe dovuto lo stesso INPGI attivarsi per accertare il reddito dichiarato, e non nella diversa data 6/10/2003 in cui l'iscritta aveva, a tanto sollecitata dall'Istituto, comunicato il reddito dichiarato nel mod. 440/97. Non sono, in sostanza, espresse nel motivo in esame puntuali ragioni di critica alla decisione impugnata che involgano la correttezza della quantificazione delle sanzioni ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento che peraltro non risultano neppure formulate in sede di ricorso introduttivo del giudizio di primo grado né che investano la parte della decisione in cui la Corte di appello ha unificato nella data di trasmissione all'Istituto, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'art. 10 del Regolmento, il dies a quo della prescrizione tanto dei contributi quanto degli accessori e delle sanzioni. Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell'art. 375, n. 5, cod. proc. civ. per la definizione camerale del processo. 3 - Conseguentemente il ricorso va rigettato. 4 - La regolamentazione delle spese segue la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell'INPGI, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro, 2.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.