Niente pensione di inabilità per l’assicurato che gode di redditi di lavoro

La situazione di assoluta e permanente impossibilità lavorativa in cui il soggetto versa per infermità e il requisito contributivo costituiscono gli unici requisiti necessari per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità, ma il godimento di redditi di lavoro si pone come condizione ostativa per l’erogazione della prestazione.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 22406, depositata il 3 novembre 2015. Il fatto. L’INPS ricorre in Cassazione contro la decisione con la quale la Corte d’appello respingeva il suo gravame avverso la sentenza di primo grado di accoglimento della domanda di un lavoratore intesa al conseguimento della pensione di invalidità. Dall’esame degli atti, i giudici di legittimità evincono che l’INPS aveva, in primo grado, tempestivamente eccepito la insussistenza del requisito della cessazione dell’attività lavorativa da parte dell’assicurato ed evidenziato che tale circostanza era incompatibile con il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità. Eccezione, poi, reiterata, in secondo grado. Godimento di redditi di lavoro condizione ostativa per l’erogazione della prestazione. Affermano i giudici che, come ripetutamente affermato dalla Corte di legittimità, la situazione di assoluta e permanente impossibilità lavorativa in cui il soggetto versi per infermità e il requisito contributivo costituiscono gli unici requisiti necessari per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità, ma anche che il godimento di redditi di lavoro si pone come condizione ostativa per l’erogazione della prestazione . Conseguenza di ciò è che, laddove si riscontri sia la sussistenza dei requisiti per l’insorgenza del diritto sia della percezione da parte dell’inabile di compensi per attività lavorativa, dovrà emettersi sentenza con la quale, pur affermando la sussistenza del diritto alla pensione, si nega in concreto l’obbligo dell’ente previdenziale alla sua erogazione a causa della presenza della condizione che osta alla concessione del relativo trattamento economico. La sentenza impugnata non si è pronunciata sull’eccezione promosso dall’INPS relativa allo svolgimento di attività lavorativa da parte dell’assicurato. Per tale motivo, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell’istituto previdenziale, cassa l’impugnata pronuncia e rinvia alla Corte d’appello in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza 24 settembre – 3 novembre 2015, n. 22406 Presidente Curzio – Relatore Pagetta Fatto e diritto La causa è stata chiamata all'adunanza in camera di consiglio del 24 settembre 2015, ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell'ars. 380 bis cod. proc. civ. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce ha respinto il gravame proposto dall'INPS avverso la sentenza di primo grado di accoglimento della domanda di A.M. intesa al conseguimento della pensione di invalidità di cui all'art. 2 1. n. 222 del 1984. La decisione è stata adottata in dichiarata adesione agli esiti della consulenza tecnica d'ufficio disposta in secondo grado la quale aveva confermato la sussistenza delle condizioni di invalidità giustificative della prestazione attribuita in prime cure. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l'INPS sulla base di due motivi. L'intimato non ha svolto attività difensiva. Con il primo motivo l'Istituto ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2 1. n. 222 del 1984 e dell'art. 112 cod. proc. civ., denunciando, ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ., l'omessa pronunzia del giudice di appello sulla eccezione già proposta in prime cure e quindi reiterata con specifico motivo di gravame, attinente allo svolgimento da parte del M. di attività di lavoro subordinato alla data di decorrenza della prestazione in controversia . Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2 1. n. 222 del 1984 sul rilievo che ove la Corte territoriale si fosse pronunciata sulla questione inerente il perdurante svolgimento di attività lavorativa da parte dell'assicurato, la decorrenza della prestazione doveva essere successiva alla cessazione dell'attività lavorativa. I motivi, che per ragioni di connessione, sono esaminati congiuntamente risultano manifestamente fondati. Dall'esame degli atti del fascicolo di ufficio consentito al giudice di legittimità in caso di denunzia di error in procedendo, si evince che l'istituto previdenziale aveva, in prime cure v. memoria di costituzione dell'INPS, pag.1 , tempestivamente eccepito la insussistenza del requisito della cessazione di attività lavorativa da parte dell'assicurato ed evidenziato che tale circostanza era incompatibile con l'eventuale riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità L'eccezione era stata reiterata in seconde cure v. ricorso in appello, ultima pagina . Questa Corte ha ripetutamente affermato che dal complesso delle disposizioni dei commi primo, secondo e quinto dell'art. 2 della legge n. 222 del 1984 si desume che la situazione di assoluta e permanente impossibilità lavorativa in cui il soggetto versi per infermità e il requisito contributivo costituiscono gli unici requisiti necessari per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità, ma che il godimento di redditi di lavoro si pone come condizione ostativa per l'erogabilità della prestazione. E' stato in particolare precisato che in materia di pensione di inabilità i fatti cui si riferisce la 1. n. 222 del 1984, art. 2, commi 2 e 5, assenza di compensi per lavoro autonomo o subordinato, cancellazione dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi e dagli albi professionali, rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e ad ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione non integrano requisiti costitutivi del diritto alla pensione ulteriori rispetto al requisito sanitario e a quello contributivo , ma ne rappresentano semplici 'conditiones iuris , incidenti sul relativo contenuto e quindi sulla decorrenza della prestazione. Cass. n. 13277 del 2003 , n. 15806 del 2001 . Ne consegue che in caso di accertamento sia della sussistenza dei requisiti per l'insorgenza del diritto sia della percezione da parte dell'inabile di compensi per attività lavorativa deve emettersi una sentenza con la quale, pur affermandosi la sussistenza del diritto alla pensione, deve negarsi in concreto l'obbligo dell'ente previdenziale alla sua erogazione data la presenza della condizione che osta alla concessione del relativo trattamento economico. ex pIurimis Cass. n. 14760 del 1999 Ove sia stata accertata l'esistenza del diritto e nel contempo sia contestata la presenza dei suddetti fatti il giudice che non giunga al relativo accertamento non può respingere la domanda di condanna dell'Istituto assicuratore all'erogazione della prestazione, ma ha l'obbligo di emettere sentenza con cui, accogliendo la suddetta domanda, subordina la decorrenza del beneficio al verificarsi dei fatti in condizione Cass. ord. n. 9902 del 2012 . La sentenza impugnata, incentrata esclusivamente sulla verifica del requisito sanitario, non si è pronunziata sulla eccezione dell'INPS relativa allo svolgimento di attività lavorativa da parte dell'assicurato, eccezione ritualmente reiterata dall'istituto in seconde cure. L'accertamento dell'eventuale espletamento di attività lavorativa da parte del M. risultava, infatti, alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, indispensabile al fine della decorrenza della prestazione attribuita. Si chiede che il Presidente voglia fissare la data per l'Adunanza in camera di consiglio . Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata giurisprudenza in materia . Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell'art. 375, comma l', n. 5 cod. proc. civ. , per la definizione camerale. Consegue l'accoglimento del ricorso e la cassazione della decisione impugnata , con rinvio, anche ai fini delle spese di legittimità alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnate e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13 .