Rideterminata l’indennità di amministrazione del personale UNEP

L’indennità di amministrazione istituita dall’art. 34 CCNL Comparto Ministeri costituisce un trattamento accessorio erogato con carattere di generalità e continuità a favore di tutto il personale di cancelleria, di segreteria degli uffici giudiziari e al personale amministrativo delle magistrature speciali, nel cui ambito vanno compresi, in assenza di una diversa disposizione, anche i dipendenti UNEP.

Secondo la sentenza n. 22382, depositata il 2 novembre 2015, anche il personale UNEP ha diritto all’indennità amministrativa e, quindi, alla sua rideterminazione in via retroattiva. Il trattamento retributivo del personale del Tribunale. Un ufficiale giudiziario, dipendente del Ministero di Giustizia, chiedeva di accertare il suo diritto a percepire l’indennità di amministrazione prevista dall’art. 34 del CCNL Comparto Ministeri con i relativi aumenti previsti ex lege . Prima della contrattualizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, il trattamento retributivo del personale impiegato nei tribunali aveva fonti parzialmente differenti, da qui nasce la questione sottoposta alla Corte di Cassazione al personale UNEP veniva corrisposto ex l. n. 14/91, un compenso accessorio determinato da un decreto interministeriale con le organizzazioni sindacali più rappresentative. Il personale di cancelleria, invece, fruiva, ex l. n. 221/88, dell’indennità stabilita per il personale di magistratura, in misura percentuale risetto alla posizione lavorativa ricoperta. Lo scenario cambia con la contrattualizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione il d.lgs n. 29/1993 ha stabilito l’abrogazione delle disposizioni relative ad automatismi e a trattamenti economici accessori, a favore dei dipendenti pubblici, contestualmente alla sottoscrizione dei primi contratti collettivi, in modo tale che fosse affidata alla sola contrattazione collettiva la determinazione e la quantificazione degli emolumenti accessori. Ebbene, l’art. 34 del CCNL Comparto Ministeri individua l’indennità di amministrazione come voce retributiva accessoria dal carattere generale e continuo che, per il Ministero di giustizia, corrisponde all’emolumento erogato al personale di cancelleria, al personale di segreteria degli uffici giudiziari e al personale amministrativo delle magistrature speciali. Poiché non vi è nessuna disposizione del CCNL che escluda i dipendenti UNEP dalla disciplina indicata, si può affermare che, con l’entrata in vigore del CCNL, anche il trattamento accessorio previsto dalla l. n. 14/91, riferita al personale UNEP, sia implicitamente abrogato e sostituito dall’indennità di amministrazione disposta per le altre categorie di personale. Indennità di amministrazione, rideterminata, anche per gli Ufficiali Giudiziari. Il fatto che la l. n. 14/1991, che regolava il trattamento retributivo degli ufficiali giudiziari, non sia compresa tra le disposizioni esplicitamente abrogate dal CCNL non rileva si determina comunque un’abrogazione implicita di tale legge, in forza del contenuto del CCNL. Pertanto, anche nei confronti del personale UNEP, opera la rideterminazione, in via retroattiva, dell’indennità di amministrazione, per effetto del meccanismo di adeguamento delle indennità previste dalla l. n. 221/1998 e riconosciuto dalla normativa successiva alla sottoscrizione del CCNL e, precisamente, dalla l. n. 525/1991.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza 24 settembre – 2 novembre 2015, n. 22382 Presidente Curzio – Relatore Marotta Fatto e diritto 1 - Considerato che è stata depositata relazione del seguente contenuto La Corte di appello di Caltanissetta con sentenza depositata il 6 marzo 2013 in riforma della decisione del Tribunale Nicosia che aveva accolto la domanda di B.M.A., ufficiale giudiziario dipendente dal Ministero di giustizia, diretta ad ottenere la dichiarazione del suo diritto a percepire, per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 ottobre 1997 l'indennità di amministrazione di cui all'art. 34 del c.c.n.l. di comparto Ministeri del 16 maggio 1995, con gli aumenti previsti dalla legge e conseguentemente ritenuto fondata la pretesa della dipendente di ottenere la restituzione dell'importo - Euro 4.839,77 -, indebitamente recuperato dall'Amministrazione , rigettava l'azionata domanda. Riteneva la Corte territoriale che l'art. 1 della legge n. 525/1996 che ha introdotto il meccanismo di adeguamento automatico per alcune categorie di dipendenti del Ministero della Giustizia facesse riferimento alle indennità previste dall'art. 1 della legge n. 221/1988 personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dall'art. 1 della legge n. 51/1989 personale amministrativo delle magistrature speciali , ma non anche all'art. 1 della legge n. 14/1991 che aveva riconosciuto al personale degli uffici N.E.P. un compenso mensile non pensionabile nelle misure fissate d'intesa con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e con le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel settore . Non era, quindi, previsto che il meccanismo di adeguamento periodico potesse applicarsi anche all'indennità attribuita agli ufficiali giudiziari. Riteneva che trattavasi di una scelta legislativa discrezionale che non presentava aspetti di incostituzionalità Corte cost. n. 5 del 2002 . Rilevava che l'adeguamento in questione era stato previsto per gli ufficiali giudiziari solo con l'art. 7, comma 3, del c.c.n.l. del 22/10/1997, sicché per il periodo precedente oggetto di causa la domanda non poteva essere accolta. Per la cassazione di tale sentenza B.M.A. propone ricorso, affidato a due motivi. Il Ministero della Giustizia si difende con rituale controricorso. Con i due motivi la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 1 e 2 della legge n. 525/1996, dell'art. 7, comma 3, c.c.i. 22/10/1997, dell'art. 1362 cod. civ., degli artt. 11 e 12 delle preleggi, dell'art. 112 cod. proc. civ. art. 360, n. 3, cod. proc. civ. , omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio art. 360, n. 5, cod. proc. civ. nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 72, co. 2, del d.lgs. n. 29 del 1993, dell'art. 43 del c.c.n.l. 16/5/1995, dell'art. 8 del c.c.i. 27/10/1997 nonché dell'art. 1362 cod. civ. avuto riguardo al tenore della dichiarazione congiunta n. 3 di cui all'allegato A del c.c.i. nonché al tenore dell'art. 7, allegato A, del c.c.n. rubricato applicazione dell'art. 34 del c.c.n.l. art. 360, n. 5, cod. proc. civ. . Si duole, in sintesi, della ricostruzione della successione delle norme di legge e di contrattazione come operata dalla Corte territoriale e rileva che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di appello, dalle disposizioni in rubrica e così in particolare dall'art. 7 del c.c.n.l. del 22/10/1997, si evince la volontà delle parti contraenti di attribuire retroattivamente anche agli ufficiali giudiziari l'adeguamento automatico dell'indennità de qua. Evidenzia che l'attribuzione al personale UNEP dell'emolumento accessorio di cui all'art. 34 del c.c.n.l., così come integrato dall'art. 7, co. 3 del c.c.l., e con decorrenza dall'1/1/1995, non può ritenersi esclusa dalla circostanza che solo con il contratto integrativo dell'ottobre 1997 è stato disapplicato l'art. 1 della legge n. 14/1991 atteso che l'effetto abrogativo deriva direttamente dall'art. 72 del d.lgs. n. 29/1993 e ciò tanto più ove si consideri che l'art. 34, co. 3, del c.c.n.l. nel fissare al 1 gennaio 1995 la decorrenza degli importi di cui al co. 2, lett. a , non manca di stabilire, quasi ad abundantiam , che le amministrazioni provvedono ad effettuare i conseguenti conguagli delle somme già corrisposte in base alle disposizioni di cui all'art. 72, co. 3, del d.lgs. n. 29/1993. I motivi, da trattarsi congiuntamente in ragione della intrinseca connessione, sono manifestamente fondati alla luce delle plurime decisioni di questa Corte intervenute sulla medesima questione cfr. Cass. 27 giugno 2014, n. 14606 Cass. 22 ottobre 2013, n. 23939 Cass. 16 ottobre 2013, n. 23523 che hanno ritenuto fondate le pretese degli ufficiali giudiziari sulla base delle argomentazioni appresso indicate, che appaiono condivisibili. A differenza del personale UNEP, cui a decorrere dal 1 gennaio 1991 veniva corrisposto, a norma della legge 15 gennaio 1991, n. 14, art. 1, un compenso accessorio nella misura fissata da un decreto interministeriale d'intesa con le OO.SS., il personale di cancelleria e di segreteria degli uffici giudiziali e il personale amministrativo delle magistrature speciali, fruiva in base alla legge 22 giugno 1988, n. 221 ed alla legge 15 febbraio 1989, n. 51, secondo determinate percentuali legate alle qualifiche possedute, dell'indennità stabilita per il personale di magistratura dalla legge 19 febbraio 1981, n. 27, art. 3 periodicamente adeguata secondo determinati parametri . Con la contrattualizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, il d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 72, comma 3, stabilì l'abrogazione delle disposizioni relative ad automatismi e a trattamenti economici accessori a favore dei dipendenti pubblici contestualmente alla sottoscrizione dei primi contratti collettivi di settore, affidando peraltro a questi ultimi la salvezza dei trattamenti corrisposti con carattere di generalità e continuità per ciascuna amministrazione o ente. Conseguentemente l'art. 34 del primo c.c.n.l. del comparto Ministeri stipulato il 16 maggio 1995, relativo alla retribuzione accessoria, definì nell'allegato B le tabelle di retribuzione accessoria mensile aventi carattere di generalità e continuità in base alla specifica disciplina legislativa, contrattuale e amministrativa in vigore, anche ai sensi del d.lgs. n. 29 del 1993, art. 72, comma 3, facendo riferimento agli importi corrisposti per l'anno 1993, rilevati sulla base del bilancio consuntivo . La tabella 1, ali. B, del contratto collettivo, ha individuato nella indennità di amministrazione la voce retributiva accessoria in cui si identifica il trattamento erogato con carattere di generalità e continuità, che per il Ministero di giustizia è quello erogato al personale di cancelleria e di segreteria degli uffici giudiziari e al personale amministrativo delle magistrature speciali. Ora, poiché nessuna disposizione del c.c.n.l. esclude i dipendenti UNEP dalla disciplina indicata, con l'entrata in vigore dello stesso anche il trattamento accessorio di cui alla legge n. 14 del 1991, relativo ai predetti dipendenti, resta implicitamente abrogato e sostituito dalla indennità di amministrazione nell'ammontare indicato, riferito al personale diverso dagli ufficiali giudiziari e risultante dal riferimento agli importi corrisposti per l'anno 1993, rilevati sulla base del bilancio consuntivo . Né assume rilievo la circostanza che la predetta normativa sia stata esplicitamente abolita con il successivo accordo integrativo del 22 ottobre 1997, risultando dalla Dichiarazione congiunta n. 3 del medesimo accordo, con riguardo alle normative che risultano inapplicabili , che le clausole contrattuali hanno una funzione meramente ricognitiva, in quanto l’inapplicazione delle normative preesistenti discende automaticamente dal d.lgs. n. 29 del 1993, art. 72, comma 1, e riguarda anche norme sfuggite alla ricognizione dei contratti, una volta che i contratti stessi abbiano disciplinato l'istituto del rapporto di lavoro . Neppure può sostenersi, come nella sentenza impugnata, che il quadro normativo delineato avrebbe subito una variazione per effetto della legge 10 ottobre 1996, n. 525, art. 1, che ha stabilito, esclusivamente per le indennità previste dalla legge n. 221 del 1988 e dalla legge n. 51 del 1989, la riattivazione, con decorrenza dal 1 gennaio 1991 e fino al 31 dicembre 1993, del meccanismo di adeguamento periodico triennale di cui alla L. n. 27 del 1981, art. 3, affidando la successiva dinamica di tali indennità alla contrattazione collettiva. Con la conseguenza, secondo la Corte nissena, che tra il 1 gennaio 1995 e il 31 ottobre 1997, quando il contratto integrativo del 1997 ha esteso contrattualmente a tutto il personale la disciplina di cui alla legge n. 525 del 1996, art. 1, solo per i dipendenti del Ministero della giustizia diversi dal personale UNEP l'importo dell'indennità di amministrazione sarebbe lievitato per effetto dell'applicazione, dal 1 gennaio 1995, del meccanismo di adeguamento triennale maturato tra il 1991 e il 1993. Ed infatti l'avvenuta contrattuale individuazione dell'ammontare delle indennità di cui alla L. n. 221 del 1988 e alla L. n. 51 del 1989, come parametro di determinazione della nuova indennità di amministrazione per tutto il personale dipendente del Ministero della giustizia, ha comportato che l'applicazione del meccanismo di adeguamento di tali indennità fino al 31 dicembre 1993 si sia tradotta in una nuova retroattiva determinazione della indennità contrattuale di amministrazione, riferita appunto all'ammontare del trattamento accessorio più generalizzato vigente al 31 dicembre 1993, pertanto applicabile a tutti i dipendenti del Ministero. Deve essere, pertanto, ribadito il seguente principio di diritto L'indennità di amministrazione, istituita dall’art. 34 del c.c.n.l. 16 maggio 1995 del comparto Ministeri ed individuata, per il Ministero della giustizia, in riferimento alle indennità previste dalla L. 22 giugno 1988, n. 221 e L. 15 febbraio 1989, n. 51, costituisce, in conformità alla Tabella 1, ali B, del contratto medesimo, il trattamento accessorio erogato con carattere di generalità e continuità a favore di tutto il personale di cancelleria e di segreteria degli uffici giudiziari e al personale amministrativo delle magistrature speciali, nel cui ambito vanno compresi, in assenza di una diversa disposizione dell'accordo collettivo, anche i dipendenti UNEP, senza che assuma rilievo che la L. 15 gennaio 1991, n. 14 - che regolava in autonomia il trattamento accessorio per il suddetto personale - non sia compresa tra le disposizioni esplicitamente abrogate con la sottoscrizione del c.c.n.l., realizzandosi una ipotesi di abrogazione implicita in forza del contenuto del contratto collettivo stesso, né che tale normativa sia stata esplicitamente abolita con il successivo accordo integrativo del 22 ottobre 1997, assumendo tale indicazione carattere meramente ricognitivo e di razionalizzazione del quadro normativo. Ne consegue che, anche nei confronti del personale UNEP, opera la rideterminazione, in via retroattiva, dell'indennità di amministrazione per effetto del meccanismo di adeguamento riconosciuto dalla legge 10 ottobre 1996, n. 525, alle indennità di cui alla legge n. 221 del 1988 e legge n. 51 del 1989 . Per tutto quanto sopra considerato, si propone l'accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con decisione nel merito nei termini di cui alla sentenza di primo grado, il tutto con ordinanza, ai sensi dell'art. 375, n. 5, cod. proc. civ.”. 2 - La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ 3 - Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia e che ricorre con ogni evidenza il presupposto dell'art. 375, n. 5, cod. proc. civ. per la definizione camerale del processo. 4 - In conclusione il ricorso il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., nei termini di cui alla sentenza di primo grado. 5 - Il differente esito dei giudizi di merito e l'epoca del consolidarsi dell'orientamento di legittimità sopra ricordato costituiscono giusto motivo per compensare tra le parti le spese processuali relative a tali giudizi. La regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità segue la soccombenza. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito nei termini di cui alla sentenza di primo grado compensa tra le parti le spese dei giudizi di merito e condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.