Telefonino e fax per il lavoratore, che li usa per la sua piccola impresa: licenziamento in bilico

Nessun dubbio sulla condotta dell’uomo, che ha indicato numero di cellulare e numero di fax come riferimenti per la azienda che ha creato e che opera nel settore della ristorazione. Dubbi, invece, sul reale nocumento arrecato alla società datrice di lavoro.

Telefono cellulare e fax messi a disposizione del dipendente. Quest’ultimo, però, pensa bene di utilizzarli come riferimenti della sua piccola azienda. Evidente la violazione compiuta dal lavoratore. Ma non è altrettanto lapalissiano il nocumento provocato alla società, che vede così messo seriamente in discussione il licenziamento adottato. Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 20545/15 depositata oggi Riferimenti on line. Ricostruita nei minimi dettagli la condotta del lavoratore, il quale ha inserito nel sito internet e nella pagina Facebook della piccola azienda da lui creata – e operativa nel settore del banqueting and catering – il numero del telefono cellulare e il numero del fax assegnatigli dalla società di cui è dipendente. Peraltro, l’uomo ha anche catalogato, sul sito web, la società come cliente della propria azienda di ristorazione . Piccata la reazione dell’impresa, che ha adottato il provvedimento tranchant del licenziamento. Provvedimento eccessivo, si lamenta il dipendente. Di parere opposto i giudici di merito, i quali ritengono evidente il nocumento provocato alla società . Effetti. A salvare, per ora, il lavoratore sono i Giudici della Cassazione, i quali non mettono in discussione le condotte dell’uomo – oramai acclarate –, ma ritengono non provato davvero il danno arrecato alla società datrice di lavoro dell’uomo. Restano due domande, ad avviso dei giudici, a cui rispondere primo, qual è il grave danno per una impresa indicata in un annuncio elettronico quale cliente di altra impresa, operante in campo economico e merceologico completamente diverso ? secondo, quale il grave nocumento derivato dall’indicazione del numero di apparecchi telefonici – cellulare e fax – appartenenti all’impresa e forniti in dotazione al lavoratore dipendente ? Senza una risposta a questi interrogativi è impossibile valutare la legittimità del licenziamento adottato dall’azienda. Per questo motivo, la vicenda è affidata nuovamente ai giudici d’appello, i quali avranno il compito di prendere in esame, con attenzione, la condotta del lavoratore, e gli effetti sulla società di cui è dipendente.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 9 luglio – 13 ottobre 2015, numero 20545 Presidente/Relatore Roselli Svolgimento del processo Con sentenza del 5 dicembre 2014 la Corte d'appello di Roma confermava la decisione, emessa dal Tribunale, di rigetto della domanda proposta da F.I. contro la datrice di lavoro s.p.a. Telecom Italia onde ottenere la dichiarazione d`illegittimità del licenziamento intimato il 25 giugno 2013. La Corte notava che con lettere del 25 luglio e del 2 agosto 2012 la società aveva addebitato all'I. di avere inserito nel sito internet della I. banqueting and catering , quale recapito, l'utenza, cellulare , ossia il numero del telefono portatile, nonché il numero di facs a lui assegnati dalla stessa Telecom per ragioni di servizio. Gli stessi recapiti erano stati inseriti nel profilo Facebook. Ancora, nello stesso sito internet era indicata, tra i clienti della società di ristorazione, la s.p.a. Telecom Italia. Questa riconduceva tali comportamenti all'articolo 48, lett. B, del vigente c.c.numero l., che prevedeva il licenziamento per fatti arrecanti all'azienda grave nocumento morale o materiale . I fatti risultavano, ad avviso della Corte, provati a sufficienza ed erano sussumibili nella previsione dell'articolo 48, lett.B, cit. Contro questa sentenza ricorre per cassazione l'I. mentre la s.p.a. Telecom resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria. Motivi della decisione Col secondo motivo, da esaminare con precedenza perché assorbente, il ricorrente lamenta la violazione, oltreché degli articolo 7 1. 20 maggio 1970 numero 300, 301.4 novembre 2010 numero 183, 2119, 2106 cod. civ, degli articolo 47 e 48 c.c.numero l. l' febbraio 2013 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione, sostenendo che i comportamenti a lui addebitati non sono riconducibili alla previsione dell'articolo 48, lett. B, cit., il quale commina il licenziamento senza preavviso per il lavoratore che provochi all'impresa grave nocumento morale o materiale. Ad avviso del ricorrente sarebbe stato applicabile, caso mai, l'articolo 47, comma 1, lett. F, dello stesso contratto collettivo che prevede sanzioni conservative per chi esegua all'interno dell'azienda attività di lieve entità per conto proprio o di terzi fuori dell'orario di lavoro e senza sottrazione, ma con uso dei mezzi dell'azienda medesima,,,. La doglianza non si muove per intero lungo la linea del fatto , come sostiene la controricorrente, ma denuncia tra l'altro la violazione di una norma di contratto collettivo articolo 360, primo comma, numero 3, cod. proc. civ ed è perciò ammissibile. Essa è anche fondata. I comportamenti addebitati al lavoratore nelle lettere d'incolpazione furono, come qui detto nella parte narrativa, l'inserimento nel sito internet, nonché nel profilo Facebook di un'impresa di ristorazione, dei numeri di telefono mobile e di facs assegnati al lavoratore stesso dalla datrice di lavoro attualmente controricorrente ed inoltre l'avere indicato la detta datrice di lavoro come cliente dell'impresa. La prima questione che il ricorrente pone alla Corte è se questi comportamenti abbiano arrecato alla società un grave nocumento morale o materiale. Tale nocumento grave è parte integrante della fattispecie di illecito disciplinare in questione onde l'accertamento della sua mancanza determina quella insussistenza del fatto addebitato al lavoratore, prevista dall'articolo 18 1. numero 300 del 1970, modif. dall'articolo 1, comma 42, i. 28 giugno 2012 numero 92, quale elemento costitutivo del diritto al ripristino del rapporto di lavoro. Questo elemento deve infatti considerarsi esistente qualora la fattispecie di illecito configurata dalla legge o dal contratto sia reali77ata soltanto in parte. Nella sentenza qui impugnata manca l'accertamento dei fatti costituenti un grave danno ad un'impresa indicata in un annuncio elettronico quale cliente di altra impresa, operante ' carpo economico, e merceologico completamente diverso, oppureTun grave nocumento morale o materiale derivato dall'indicazione del numero di apparecchi telefonici appartenenti all’impresa forniti in dotazione al lavoro dipendente. Detta lacuna porta alla cassazione della sentenza ed al rinvio ad altro giudice, che procederà a quell'accertamento. E' inammissibile la questione, posta dal ricorrente, se il fatto a lui addebitato rientri fra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base dell'articolo 47, lett. F, del contratto collettivo e comporti perciò la reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 18 ult. cit. 2012 numero 92. La fattispecie di illecito delineata dall' articolo 47 cit. non venne contestata al lavoratore ed e perciò estranea al tema disputato in questo processo. Il precedente motivo di ricorso, concernente l'accertamento dei fatti, rimane assorbito. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese. Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dell'articolo 13 d.P R. numero 115 del 2002.