Per giustificare il termine non era necessario indicare il nome del sostituito

In tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, l’onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine. Pertanto, nelle situazioni aziendali complesse in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona ma ad una funzione produttiva specifica, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza sostitutiva risulta integrata da elementi ulteriori che consentono di determinare il numero dei lavoratori da sostituire.

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20186, depositata il 8 ottobre 2015. Il caso. La Corte di Appello di Milano, confermando la pronuncia di primo grado, dichiarava la nullità del termine apposto, da Poste Italiane al contratto di lavoro di un suo ex dipendente, per ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale addetto al servizio di recapito, presso la Regione Lombardia assente con diritto alla conservazione del posto ufficio postale di Somma Lombardo , condannando la prima alla riammissione in servizio del lavoratore oltre al risarcimento del relativo danno. Ad avviso dei giudici di merito, gli elementi che la società aveva fornito erano insufficienti per controllare sia l’esigenza sostitutiva per la causale addotta che la sua temporaneità, non avendo indicato il numero delle assenze e/o i nomi dei dipendenti assenti nell’ufficio, ma neppure specificato il numero dei lavoratori a termine che hanno sostituito gli assenti . Contro tale pronuncia la società ricorreva alla Corte di Cassazione. La specificità non si estende sino alla necessità di indicare nome e cognome del sostituito. In particolare, ad avviso della ricorrente, i giudici di merito avevano erroneamente valutato tutte le prove testimoniali offerte nel giudizio di primo grado, così violando le disposizioni di legge che presiedono all’apprezzamento del materiale istruttorio. Motivo che viene condiviso dalla Cassazione, la quale, affermando il principio esposto in massima, accoglie il ricorso. Tale principio risulta autorevolmente affermato già dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 214/2009 e, successivamente ad essa, condiviso dalla giurisprudenza pressoché unanime. Ed infatti, sin dalla pronuncia n. 1577/2010, la Cassazione ha sempre accolto tutti i ricorsi avverso sentenze nelle quali i giudici di merito non si erano uniformati al criterio di elasticità dettato dalla Consulta. L’indicazione dei sostituiti può essere elastica”. Ebbene, sulla base di tale criterio di elasticità, ai fini della legittimità del termine apposto per ragioni sostitutive non è necessario, nelle realtà complesse, indicare il nominativo del lavoratore sostituito, risultando al contrario bastevole – oltre all’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – l’indicazione di elementi ulteriori quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorché non indicati nominativamente , ferma restando la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità. I giudici di merito non avevano applicato tali principi. In questo contesto, risultava quindi erronea la motivazione della Corte d’appello, incentrata come era sulla necessità di una stretta corrispondenza tra la specifica assunzione a termine e la specifica assenza di un singolo dipendente, che l’ha portata a ritenere insufficiente le circostanze fin dal primo grado di giudizio allegate dalla società e relative al fatto che i lavoratori avevano sostituito il personale titolare assente per ferie, malattia, permessi vari e con diritto alla conservazione del posto come risultava dai capitoli di prova specificamente articolati .

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 18 giugno – 8 ottobre 2015, numero 20186 Presidente Stile – Relatore Lorito Svolgimento del processo Con sentenza numero 146/2006 il Giudice del lavoro del Tribunale di Busto Arsizio, in accoglimento della domanda proposta da C.S. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, dichiarava la nullità dell'apposizione del termine al contratto di lavoro concluso tra le parti, per ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale addetto al servizio di recapito, presso la Regione Lombardia assente con diritto alla conservazione nel posto dal 2-1-2004 al 31-3-2004 ufficio Postale di Somma Lombardo , e condannava la società a riammettere la parte attrice in servizio e a pagarle le retribuzioni dalla data di costituzione in mora. La società proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone la riforma con il rigetto della domanda di controparte. L'appellato si costituiva e resisteva al gravame. La Corte d'Appello di Milano, con sentenza depositata il 10-3 2009, confermava la pronuncia di primo grado e condannava l'appellante al pagamento delle spese in favore dell'appellato. Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con otto motivi illustrati da memoria ex articolo 378 c.p.c. e resistiti con controricorso dal C Motivi della decisione Premesso che il licenziamento nel frattempo intimato al C. non riguarda l'oggetto del presente giudizio e neppure comporta, al riguardo, una cessazione della materia del contendere, va rilevato che con i primi tre motivi, denunciando violazione dell'articolo 2697 c.c., artt. 115, 116, 437 c.p.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio , la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata, erroneamente non avrebbe valutato tutte le prove testimoniali offerte nel giudizio di primo grado, ed analiticamente riportate in ricorso per il principio della autosufficienza. In particolare la ricorrente, facendo leva sul tenore delle difese articolate in primo grado, sui capitoli di prova specificamente formulati, e sulle generiche deduzioni del ricorrente in ordine alla illegittimità della causale contenuta nella lettera di assunzione, lamenta che la Corte territoriale abbia violato le disposizioni di legge che presiedono all'apprezzamento del materiale istruttorio, affermando che la società a fronte delle puntuali allegazioni del lavoratore circa l'assegnazione dei lavoratori a termine a posti anche vacanti di titolare, le croniche carenze di organico, il rilevante e continuo ricorso ai contratti a termine, l'organizzazione delle cd.scorte per far fronte alle assenze, non ha fornito elementi al giudice per controllare l'esigenza delle sostituzioni per la causale addotta e la sua temporaneità , non avendo indicato il numero delle assenze e/o i nomi dei dipendenti assenti nell'ufficio, ma neppure specificato il numero dei lavoratori a termine che hanno sostituito gli assenti . Tanto premesso, osserva il Collegio che, in base al principio più volte affermato da questa Corte, che va qui ribadito v. in particolare, fra le altre, Cass. 26 gennaio 2010 numero 1577 e Cass. 26 gennaio 2010 numero 1576 , in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale numero 214 del 2009, con cui è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. numero 368 del 2001, articolo 1, comma 2, l'onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell'apposizione del termine e l'immodificabilità della stessa nel corso del rapporto. Pertanto, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l'apposizione del termine deve considerarsi legittima se l'enunciazione dell'esigenza di sostituire lavoratori assenti - da sola insufficiente ad assolvere l'onere di specificazione delle ragioni stesse - risulti integrata dall'indicazione di elementi ulteriori quali l'ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorché non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità. 1n particolare, sulla scia di Cass. numero 1577/2010, questa Corte ha ripetutamente accolto i ricorsi della società avverso le sentenze di merito che, disattendendo il criterio di elasticità dettato da tale principio, avevano ritenuto non specifica la causale sostitutiva indicata in contratto v. tra le altre, Cass. 17-1-2012 numero 565, Cass. 4-6-2012 numero 8966, Cass. 20-4-2012 numero 6216, Cass. 30-5-2012 numero 8647 e, con riguardo al Polo Corrispondenza Lombardia, Cass. 20-3-15 numero 5697, Cass. 26-7-2012 numero 13239, Cass. 2-5-2011 numero 9602, Cass. 6-7-2011 numero 14868 . In base allo stesso principio, d'altro canto, Cass. cit. numero 1576/2010 ha confermato la decisione della Corte territoriale che aveva ritenuto esistente il requisito della specificità con l'indicazione nell'atto scritto della causale sostitutiva, del termine iniziale e finale del rapporto, del luogo di svolgimento della prestazione a termine, dell'inquadramento e delle mansioni del personale da sostituire, e, quanto al riscontro fattuale del rispetto della ragione sostitutiva, ha ritenuto correttamente motivato, e come tale incensurabile, l'accertamento effettuato dal giudice di merito. Orbene nel caso di specie la Corte di merito sul punto, pur affermando che l'esigenza sostitutiva indicata in contratto risultava sufficientemente specificata, ha ritenuto non dimostrato il collegamento fra detta causale e l'assunzione a termine dei lavoratori, non avendo la società fornito elementi al giudice per controllare l'esigenza delle sostituzioni per la causale addotta e la sua temporaneità e non essendo specificato numero assenze, nome sostituiti . . Osserva il Collegio che tale motivazione è contraria al principio di elasticità sopra ribadito, essendo in sostanza incentrata sulla necessità di una stretta corrispondenza tra la specifica assunzione a termine e la specifica assenza di un singolo dipendente, pur in una situazione aziendale complessa come quella in esame. Invero, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, la società, fin dalla memoria di costituzione di primo grado ha allegato che i lavoratori hanno sostituito il personale titolare assente per ferie, malattia, permessi vari e con diritto alla conservazione del posto, come risultava dai capitoli di prova articolati. Erroneamente, quindi, la Corte territoriale 'ha affermato che tali elementi erano insufficienti al fine di dimostrare il collegamento tra le assunzioni a termine e le causali indicate in contratto, reputando parimenti inidonee, le prove testimoniali articolate. Non è, quindi, condivisibile il ragionamento seguito dal giudice del merito laddove ha ritenuto non adeguatamente dimostrato il collegamento fra assunzione a termine e causale sostitutiva contrattuale. Tanto basta per accogliere i primi tre motivi, e con essi il ricorso, risultando assorbite le altre cinque ragioni di censura riguardanti le conseguenze della nullità del termine. L'impugnata sentenza va, pertanto cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione la quale, statuendo anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, provvederà attenendosi ai principi sopra richiamati. P.Q.M. .La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbiti gli altri cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione.