Il giudice non vede nel fascicolo l’avviso di ricevimento della notifica: l’errore non legittima la revocazione

In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione dell'esistenza o dell'inesistenza di un qualcosa che la realtà effettiva, quale documentata in atti, induce a escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione o interpretazione dei motivi di ricorso. Ne consegue che la mancata esibizione o rinvenimento in giudizio dell’avviso di ricevimento atto a dimostrare l'intervenuto perfezionamento della notificazione del ricorso costituisce error in iudicando , non rilevante quale errore revocatorio ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c

È il principio affermato dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 20171, pubblicata l’8 ottobre. Il caso. Una lavoratrice aveva chiesto al Tribunale del lavoro che venisse accertata l’illegittimità della sua collocazione in CIGS e condannato il datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive spettanti. Il Tribunale accoglieva la domanda e la decisione del primo giudice veniva confermata dalla Corte d’appello. Il ricorso per Cassazione proposto dall’azienda veniva infine rigettato, ma quest’ultima pronuncia non disponeva circa le spese di lite in favore della lavoratrice, che aveva proposto controricorso. Agisce allora quest’ultima per ottenere la revocazione della sentenza di Cassazione, in base al disposto dell’articolo 395, n. 4, c.p.c L’errore di fatto ai fini della revocazione. La ricorrente censura la sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione in quanto l’omessa liquidazione delle spese legali del giudizio di legittimità deriverebbe dal ritenuto mancato perfezionamento della notifica del controricorso. Si sostiene che in realtà la notifica del controricorso era avvenuta regolarmente, comprovata dal deposito di memoria di replica da parte del ricorrente principale e dal deposito, avvenuto mediante invio, con plico postale raccomandato, dell’avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta del controricorso. E che risultava dunque evidente che la Corte non avesse erroneamente rilevato nel fascicolo di giudizio l’avviso di ricevimento della notifica, dando così luogo ad un errore di fatto, per aver ritenuto inesistente la notifica, viceversa comprovata. La Corte di Cassazione non condivide l’assunto. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, l’errore di fatto previsto dall’articolo 395, n. 4, c.p.c. deve consistere in un errore di percezione risultante dagli atti o dai documenti della causa direttamente esaminabili dalla Corte. E dunque allorché la decisione sia fondata sull'affermazione dell'esistenza o dell'inesistenza di un qualcosa che la realtà effettiva, quale documentata in atti induce a escludere o a affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione o interpretazione dei motivi di ricorso. La notifica del ricorso a mezzo posta. Prosegue allora la Suprema Corte affermando che qualora la notificazione del ricorso per Cassazione e del controricorso risulti effettuata a mezzo del servizio postale senza che sia esibito il corrispondente avviso di ricevimento, il quale costituisce il solo documento idoneo a dimostrare l'intervenuto perfezionamento della notificazione in parola, la notificazione è affetta non da mera nullità ma è inesistente. Nel caso in esame il ricorrente in revocazione non ha fornito la prova che la cartolina di ritorno della notifica fosse presente nel fascicolo d’ufficio al momento della decisione, ma si è limitato ad affermare di aver inviato tale documento con separato plico postale, in momento successivo al deposito del controricorso. La Corte, in assenza dell’avviso di ricevimento, ha ritenuto non perfezionata la notifica del controricorso. Con conseguente mancata liquidazione delle spese di lite in favore del controricorrente. Né poteva ritenersi dirimente, ai fini di una valida e tempestiva notifica del controricorso, il deposito di memoria di replica da parte del ricorrente. Il motivo proposto riguarda un errore nel giudizio, non materiale. In conclusione, alla luce dei principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, le motivazioni addotte dalla ricorrente per revocazione si risolvono nel sostenere un eventuale error in iudicando , non un errore materiale, di fatto, rilevante ai fini di una pronuncia per revocazione ai sensi dell’articolo 395 n. 4, c.p.c E pertanto il ricorso proposto è stato ritenuto inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza 8 luglio – 8 ottobre 2015, n. 20171 Presidente Arienzo – Relatore Marotta Fatto e diritto 1 - Considerato che è stata depositata relazione del seguente contenuto Con sentenza di questa Corte n. 4118/2013 del 19/2/2013 veniva rigettato il ricorso proposto dalla Fiat Group Automobiles S.p.A. avverso la decisione della Corte di appello di Torino che aveva confermato la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale con la quale era stata accolta la domanda di L.S. e dichiarata l'illegittimità della sua collocazione in cassa integrazione guadagni straordinaria CIGS con condanna della società al pagamento della differenza tra quanto percepito a titolo di integrazione e quanto spettante a titolo di retribuzione. Nella suddetta sentenza questa Corte non provvedeva in ordine alle spese processuali. Di tale decisione la L. chiede la revocazione ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. fondando il ricorso su un unico motivo. Fiat Group Automobiles S.p A. è rimasta intimata. Con l'unico motivo la ricorrente deduce che la sentenza n. 4118/13 sarebbe suscettibile di revocazione per errore di fatto, ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., costituito dal non aver questa Corte ritenuto perfezionata la notifica del controricorso, effettuata a mezzo del servizio postale, non essendo stata prodotta agli atti la cartolina di ritorno della raccomandata e, conseguentemente, dal non aver provveduto sulle spese del giudizio di legittimità avendo considerato inammissibile il controricorso e non avendo i difensori dell'attuale ricorrente partecipato alla discussione orale. Espone - che il procedimento notificatorio del controricorso si era regolarmente perfezionato - che l'avviso di ricevimento della raccomandata era ritornato al mittente successivamente al deposito del controricorso - che la relativa cartolina era stata trasmessa alla Cancelleria per il tramite di una ulteriore spedizione postale di cui vengono allegati la ricevuta di spedizione e l'avviso di ricevimento -che, evidentemente, alla luce della sentenza di cui è stata chiesta la revocazione, l'avviso di ricevimento spedito non era stato inserito nel fascicolo - che la stessa Fiat Group Automobiles S.p.A. aveva attestato formalmente come da lettera allegata di aver ricevuto la notifica del controricorso - che ad ogni buon conto copia di detto avviso è stata allegata al ricorso per cassazione. Ciò detto, precisato in diritto che nella notificazione a mezzo del servizio postale la cartolina di ritorno o avviso di ricevimento non integra una fase necessaria e costitutiva del procedimento notificatorio ma ha valenza solo di mera ricevuta, evidenzia la ricorrente che dalla memoria di replica depositata dalla Fiat Group Automobiles S.p.A. si evinceva pacificamente la prova del perfezionamento e dell'avvenuta notifica del controricorso i destinatari di detta memoria erano gli avvocati Silvio Chiodo, Giuseppe e Benedetto Pellerito nuovi difensori della L. e non costituiti nei precedenti gradi di merito . Sottolinea, infine, che l’errore in cui la Corte sarebbe incorsa - la errata supposizione del fatto che non fosse stata data la prova dell'avvenuta notificazione a mezzo posta del controricorso - è decisivo in quanto in sua assenza la decisione in punto di spese sarebbe stata diversa rispetto a quella resa. Il motivo è inammissibile se vengono condivise le argomentazioni che seguono. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità l'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., idoneo a determinare la revocazione delle sentenze, comprese quelle della Corte di cassazione, deve consistere in un errore di percezione risultante dagli atri o dai documenti della causa direttamente esaminabili dalla Corte, vale a dire quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità e positivamente stabilita, sempre che il fatto del quale è supposta l'esistenza o l'inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunziare. E quindi, deve 1 consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente ed immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre la esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile 2 essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa 3 non cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata 4 presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche 5 non consistere in un vizio di assunzione del fatto, né in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo. Sicché detto errore non soltanto deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, ma non può tradursi, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, ovvero di norme giuridiche e principi giurisprudenziali vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell'errore di giudizio, inidoneo a determinare la revocabilità delle sentenze della Cassazione fra le tante Cass. sez. un. 7217/2009, nonché 22171/2010 23856/2008 10637/2007 7469/2007 3652/2006 13915/2005 8295/2005 . Vale a questo punto precisare che la errata percezione del fatto, la svista di carattere materiale, oggettivamente c.d. immediatamente rilevabile in cui la Corte sarebbe incorsa è il non aver rilevato che era stata prodotta agli atti la cartolina di ritorno della raccomandata relativa alla notifica a mezzo del servizio postale del controricorso, errore materiale questo che avrebbe indotto la Corte a ritenere inammissibile il ricorso mancando la prova della sua notifica che, invece, risultava effettuata in maniera indiscutibile. Orbene, la presenza della cartolina di ritorno o avviso di ricevimento nel fascicolo d'ufficio al momento della decisione di cui viene chiesta la revocazione non è stata provata dall'attuale ricorrente la spedizione alla cancelleria di questa Corte di un plico raccomandato contenente l'avviso di ricevimento comprovante la avvenuta notifica del controricorso a controparte è una allegazione dell'attuale ricorrente non provata . Anzi dal contenuto del ricorso emerge che detto avviso di ricevimento non era agli atti. Né la circostanza che Fiat Group Automobiles S.p.A. avesse depositato memoria di replica è idonea a dimostrare la rituale e tempestiva notifica del controricorso nel termine previsto dall'art. 370 cod. proc. civ. ritenuta dalla Corte - con una valutazione non rilevante come errore di fatto - indispensabile per valutarne la ammissibilità e, quindi, poter procedere alla liquidazione delle spese in favore del controricorrente vittorioso. Quanto alle considerazioni relative alla valenza dell'avviso di ricevimento nell'ambito del procedimento notificatorio a mezzo del servizio postale, le stesse finiscono per l'evidenziare un eventuale supposto error in iudicando , non rilevante quale errore revocatorio ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ Per tutto quanto esposto, si propone la declaratoria di inammissibilità del ricorso con ordinanza, ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ.”. 2 - Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio. 3 - Il Collegio condivide pienamente il contenuto della relazione e, quindi, dichiara inammissibile il ricorso. 4 - Non si provvede in ordine alle spese del presente giudizio in quanto la Fiat Group Automobiles S.p.A. è rimasta intimata. 5 - La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione così Cass. Sez. un. n. 22035/2014 . P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.