Lavoratore reperibile non fruisce del riposo compensativo: a lui dimostrare il danno subito

Con la pronuncia in commento il Supremo Collegio è tornato ad occuparsi del danno biopsichico derivante dalla mancata fruizione del riposo compensativo che l’art. 49 d.P.R. n. 333/1990 prevede sia concesso, insieme alla relativa indennità, a fronte dei turni di reperibilità svolti in coincidenza con le giornate festive.

Della questione è tornata ad occuparsi la Corte di Cassazione con la sentenza n. 19938/15, depositata il 6 ottobre. Il caso. Il tribunale rigettava la domanda proposta da un uomo nei confronti dell’amministrazione provinciale sua datrice di lavoro per ottenere il risarcimento del danno biopsichico derivante dalla mancata fruizione del riposo compensativo che l’art. 49 d.P.R. n. 333/1990 prevede sia concesso, insieme alla relativa indennità, a fronte dei turni di reperibilità svolti in coincidenza con le giornate festive. La corte d’appello confermava la decisione di primo grado. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il lavoratore, lamentando l’i La reperibilità è una prestazione strumentale ed accessoria. Sul punto, gli Ermellini hanno preliminarmente precisato che secondo la più recente giurisprudenza di legittimità la reperibilità prevista dalla disciplina collettiva si configura come una prestazione strumentale ed accessoria qualitativamente diversa dalla prestazione di lavoro, consistendo nell’obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato, fuori dal proprio orario di lavoro, in vista di un’eventuale prestazione lavorativa . L’onere della prova grava sul lavoratore. Da tanto discende, secondo i Giudici di Piazza Cavour, che il servizio di reperibilità effettuato nel giorno destinato al riposo settimanale limita ma non esclude completamente il godimento del riposo stesso, e comporta il diritto ad un particolare trattamento economico aggiuntivo stabilito dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, dal giudice, oltre al diritto ad un giorno di riposo compensativo, che non è riconducibile - data la diversa incidenza sulle energie psico-fisiche del lavoratore della disponibilità allo svolgimento della prestazione rispetto al lavoro effettivo - all’art. 36 Cost., ma la cui mancata concessione è idonea ad integrare un’ipotesi di danno non patrimoniale per usura psico-fisica da fatto illecito o da inadempimento contrattuale che è risarcibile in caso di pregiudizio concreto patito dal titolare dell’interesse leso, sul quale grava l’onere della specifica deduzione e della prova . Nel caso di specie, tale onere di deduzione e prova del pregiudizio concreto sofferto in conseguenza della limitazione del diritto al riposo nel giorno festivo non è stato assolto dal ricorrente. Pertanto, la Corte ha rigettato il ricorso in esame.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 16 luglio – 6 ottobre 2015, n. 19936 Presidente Venuti - Relatore De Marinis Svolgimento del processo Con sentenza del 2 maggio 2009, la Corte d'Appello di Perugia, confermava la decisione con cui il Tribunale di Terni rigettava la domanda proposta da N. P. nei confronti dell' Amministrazione provinciale di Terni, sua datrice di lavoro, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno biopsichico, per non aver mai fruito del riposo compensativo che l'art. 49, d.P.R. n. 333/1990, prevede sia concesso, in una con la relativa indennità, a fronte dei turni di reperibilità svolti in coincidenza con le giornate festive, La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto coerente con l'interesse del lavoratore una interpretazione della norma in questione, che, nel silenzio della stessa circa le modalità di fruizione del riposo compensativo, rimetta ai lavoratori stessi la valutazione della convenienza della fruizione del medesimo, implicante, stante il perdurante obbligo di osservanza dell'orario di lavoro, il prolungamento dello stesso nelle residue giornate lavorative e la subordini alla richiesta dei lavoratore medesimo, nella specie mai avanzata. Per la cassazione di tale decisione ricorre il lavoratore, affidando l'impugnazione ad un unico motivo,.cui resiste, con controricorso, l'Amministrazione, che ha poi presentato memoria. Motivi della decisione Con l'unico motivo il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 36, comma 3, Cost in relazione agli artt. 32 e 35 Cost., nonchè dell'art. 49 d.P.R. n. 333/1990 in una con il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, imputa alla Corte territoriale l'incongruità, alla luce dei principi costituzionali, dell'interpretazione che, conformemente all'orientamento espresso da questa Corte nella pronunzia n. 27477 del 19.11.2008, la Corte territoriale medesima ha accolto relativamente alla previsione concernete la fruibilità del riposo compensativo a fronte del servizio di reperibilità reso in giornata festiva, che quella fruibilità subordina alla richiesta del beneficio da parte dell'interessato, sollecitando questa Corte ad estendere a tale peculiare fattispecie il principio di diritto enunciato in via generale con riguardo al lavoro festivo cfr. Cass. 9.9.1991, n. 9468 per il quale il sacrificio del mancato riposo settimanale e l'usura psicofisica che esso comporta costituisce titolo autonomo di specifico risarcimento senza necessità di ulteriore prova, potendo pertanto, in difetto di criteri legali, essere liquidato in concreto dal giudice del merito, alla stregua di una valutazione che tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative. Il motivo predetto non merita accoglimento nella misura in cui prospetta, in relazione all'ipotesi dell'espletamento del servizio di reperibilità, correttamente riguardata come peculiare species della prestazione lavorativa, in coincidenza con una giornata festiva senza fruire del previsto riposo compensativo, la configurabilità di un danno in re ipsa, tale da non richiedere la prova della sua sussistenza e liquidabile dal giudice in via equitativa. La posizione espressa dal ricorrente non trova, infatti, riscontro nell'interpretazione cui, superando il precedente arresto al quale si era richiamata la Corte territoriale, questa Corte è pervenuta con le successive pronunzie in termini cfr., da ultimo, Cass. 28.6.2011, n. 14288 ed al quale il Collegio intende dare continuità secondo cui La reperibilità prevista dalla disciplina collettiva, si configura come una prestazione strumentale ed accessoria qualitativamente diversa dalla prestazione di lavoro, consistendo nell'obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato, fuori del proprio orario di lavoro, in vista di un'eventuale prestazione lavorativa. Pertanto, il servizio di reperibilità svolto nel giorno destinato al riposo settimanale limita soltanto, senza escluderlo dei tutto, il godimento del riposo stesso e comporta il diritto ad un particolare trattamento economico aggiuntivo stabilito dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, dal giudice nonché il diritto ad un giorno di riposo compensativo, che non è riconducibile, attesa la diversa incidenza sulle energie psicofisiche del lavoratore della disponibilità allo svolgimento della prestazione rispetto al lavoro effettivo, all'art. 36 Cost., ma la cui mancata concessione è idonea ad integrare un'ipotesi di danno non patrimoniale per usura psico-fisica da fatto illecito o da inadempimento contrattuale che è risarcibile in caso di pregiudizio concreto patito dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della specifica deduzione e della prova . Ed è evidente come, nella specie, tale onere di deduzione e prova del pregiudizio concreto sofferto in conseguenza della limitazione del diritto al riposo nel giorno festivo, pacificamente verificatasi per effetto della mancata concessione del riposo compensativo, non sia stato assolto dal ricorrente che, anzi, erroneamente, alla stregua dell'interpretazione accolta da questa Corte, lo assume come presupposto Il ricorso va dunque rigettato con compensazione delle spese, in considerazione del progressivo assestarsi degli indirizzi giurisprudenziali sul punto, consolidatisi successivamente alla presentazione del ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.